Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
Sentenza 16 giugno 2017, n. 456

Presidente: Potenza - Estensore: Mattei

FATTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 289/2016) notificato il 18 luglio 2016 e depositato il successivo 21 luglio la società Venturi Vending s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento degli atti, meglio in epigrafe riportati, riguardanti la procedura di gara indetta dall'Università degli Studi di Perugia per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso i locali universitari di Ateneo, lamentando in via principale la mancata suddivisione in lotti del servizio in questione, con conseguente impossibilità di formulare un'offerta consapevole ed adeguata.

2. Nello specifico, il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 2 d.lgs. 163/2006, agli artt. 97 e 42 della Costituzione. Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 163/2006 per mancata suddivisione in lotti della fornitura. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e par condicio. Difetto di istruttoria.

La lex specialis di gara sarebbe illegittima nella parte in cui ha previsto quale requisito di partecipazione l'aver gestito nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, in virtù di un unico contratto, almeno cento distributori.

II. Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 2, 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006 e agli artt. 97 e 42 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia manifesta.

Nel limitare la partecipazione alla gara a poche imprese, il requisito in contestazione si porrebbe in contrasto con i principi di concorrenza, massima partecipazione e par condicio tra i concorrenti.

III. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e par condicio. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità. Difetto di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 163/2006 per erroneità nell'indicazione del valore dell'affidamento e mancata indicazione del bacino di utenza e degli altri dati di riferimento del servizio per la formulazione dell'offerta. Eccesso di potere per perplessità, illogicità e sviamento. Preclusione alla realizzazione dell'utile di impresa. Impossibilità di formulare un'offerta che consenta di valutare le possibilità di rientro dell'investimento. Impossibilità di presentare un'offerta consapevole.

La lex specialis di gara avrebbe determinato in modo erroneo il valore di stima del servizio né avrebbe indicato i dati necessari per formulare un'offerta consapevole, quali ad esempio il bacino di utenza del servizio stesso.

3. Conclude pertanto la società ricorrente per l'annullamento degli atti impugnati, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e per l'accertamento del proprio diritto a vedersi aggiudicato il servizio in questione anche mediante subentro nel contratto, ovvero per il risarcimento del danno in forma specifica.

4. Le intimate amministrazioni si sono costituite per resistere al ricorso, eccependone in via preliminare l'inammissibilità e/o tardività in ragione della mancata impugnazione dell'avviso per manifestazione di interesse e concludendo nel merito per l'infondatezza delle censure dedotte.

5. Alla pubblica udienza del giorno 23 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Viene all'esame del Collegio la legittimità degli atti di gara riguardanti la procedura di gara indetta dall'Università degli Studi di Perugia per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso i locali universitari.

2. Ritiene preliminarmente il Collegio di poter prescindere dall'esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, attesa l'infondatezza delle doglianze proposte.

3. Con il primo e secondo motivo di ricorso, la società ricorrente sostiene l'illegittimità della lex specialis di gara nella parte in cui ha previsto, quale requisito di partecipazione, l'aver gestito nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, in virtù di un unico contratto, almeno cento distributori.

3.1. Nel limitare la partecipazione alla gara a poche imprese, detto requisito si porrebbe infatti in contrasto con i principi di concorrenza, massima partecipazione e par condicio tra i concorrenti alla procedura di gara.

3.2. Entrambi i motivi sono infondati.

3.3. Giova preliminarmente osservare che in base alla normativa vigente la suddivisione in lotti delle procedure di gara può essere disposta soltanto nei casi in cui essa risulti maggiormente conveniente dal punto di vista economico rispetto all'affidamento unitario, ovvero vi siano ragioni che ne giustifichino tale divisione quantomeno dal punto di vista logistico e funzionale.

3.4. Tanto premesso, occorre rilevare che nel caso di specie non si rinvengono le suindicate ragioni di convenienza, trattandosi di appalto avente ad oggetto non soltanto l'installazione e il ritiro di distributori automatici di bevande ed alimenti, ma anche la loro gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché l'attività di organizzazione di supporto e gestione dei relativi dati ed, infine, l'assistenza telefonica e la gestione degli eventuali reclami.

3.5. Trattasi, all'evidenza, di un complesso di attività operative ed organizzative con riferimento alle quali la decisione di accorpare le stesse in un'unica procedura, appare coerente con le prospettate finalità di evitare problemi di coordinamento dal punto di vista sia tecnico che organizzativo, nonché di garantire l'uniformità qualitativa dei prodotti offerti in tutte le sedi universitarie ove detti distributori andranno collocati.

3.6. Ne consegue, che nessuna delle prospettate illegittimità in termini di massima partecipazione e par condicio può essere addebitata alla scelta della stazione appaltante di procedere ad un unico affidamento del servizio in questione.

4. Deve, infine essere respinto il terzo ed ultimo motivo a mezzo del quale si sostiene che la stazione appaltante società ricorrente avrebbe determinato in modo erroneo il valore di stima del servizio e i dati necessari per formulare un'offerta consapevole, quali ad esempio il bacino di utenza del servizio stesso, risultando invero tale affermazione smentita per tabulas dalla nota informativa del 25 luglio 2016 (pubblicata sul sito web di Ateneo), nella quale l'Università ha dettagliatamente riportato tutti i dati e i calcoli attraverso i quali è pervenuta alla determinazione del valore del contratto di concessione oggetto di gara.

5. Le considerazioni che precedono impongono dunque il rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché delle connesse domande volte alla declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato con l'aggiudicataria, ovvero al subentro della società ricorrente nel contratto medesimo ed al risarcimento del danno anche in forma specifica.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni domanda.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00), da dividersi in parti uguali tra le amministrazioni resistenti, oltre oneri ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.