Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Sentenza 5 luglio 2017, n. 16520
Presidente: Cappabianca - Estensore: Greco
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo, illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria centrale del Piemonte che, nel giudizio introdotto dalla s.p.a. Alpi con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR per l'anno 1984, con il quale erano stati contestati come non "ammissibili costi, spese ed altri oneri per complessive lire 221.743.000", ha rigettato il ricorso dell'ufficio concernente, per quel che ancora rileva, "lire 82.148.000 quali ritenute operate sugli interessi bancari attivi di competenza dell'anno 1983".
La società contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., l'amministrazione ricorrente, premesso che la controversia residua solo in ordine alla questione riguardante le ritenute d'acconto su interessi attivi bancari di competenza dell'anno d'imposta 1983, indicate in bilancio nel 1984, e non esposte in dichiarazione, rileva che la società contribuente con l'atto introduttivo del giudizio aveva chiesto "di riconoscere la detraibilità delle ritenute relative agli interessi 1983, contabilizzati nel 1984, così impedendo un indebito arricchimento dell'erario per lire 81.888.900 e disporne il relativo rimborso"; che il giudice d'appello aveva rilevato che "tali ritenute sono state effettivamente subite dalla società, senza dar luogo ad alcuna detrazione dall'imposta né nel 1983, né nel 1984", e che esse "rappresentano un credito nei confronti dell'erario e non un costo"; che esso ufficio si era opposto dinanzi alla CTR al rimborso rilevando come queste ritenute su interessi passivi di competenza del 1983 erano state richieste "solo in sede contenziosa"; ciò premesso, criticano, alla luce della normativa in rubrica, la sentenza della CTC in quanto, prendendo posizione sulla questione relativa alla detraibilità delle ritenute su interessi attivi subite dalla contribuente, ha omesso di rilevare l'inammissibilità della richiesta di rimborso azionata con il ricorso introduttivo avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento, laddove la contribuente avrebbe dovuto presentare apposita istanza di rimborso all'amministrazione e solo a seguito dell'inerzia o del diniego esplicito del rimborso avrebbe potuto richiedere la somma in via giurisdizionale.
Il rilievo è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tanto nel vigore dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 che nel vigore dell'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, "il ricorso del contribuente al giudice tributario per ottenere il rimborso di somme che egli assume indebitamente versate può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso esplicito o implicito (vale a dire, in tale ultima ipotesi, qualora sia decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), la cui inesistenza comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'atto impugnabile, e cioè di un presupposto processuale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; una volta formatosi il silenzio rifiuto, il ricorso è sempre proponibile fino a quando non si prescrive il diritto alla restituzione" (per tutte, Cass. n. 6724 del 2008 e n. 21356 del 2012).
Nella specie non era ravvisabile un atto impugnabile, sicché scorrettamente è stata adita, per richiedere il rimborso di imposte comunque versate, la via giurisdizionale.
La sentenza va pertanto cassata senza rinvio, in quanto la causa non poteva essere proposta né proseguita, e va dichiarata inammissibile la domanda di rimborso della società contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio e dichiara inammissibile la domanda di rimborso della società contribuente.
Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.800 per compensi di avvocato oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.