Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 31 maggio 2017, n. 35590

Presidente: Palla - Estensore: Gorjan

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Rovigo con la sentenza impugnata, resa il 21 settembre-6 ottobre 2016, ha assolto Giovanni B. dai delitti di violazione di domicilio e minaccia a' sensi dell'art. 131-bis c.p.

Avverso la sentenza resa dal Giudice rodigino ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte veneta deducendo violazione di legge in quanto l'imputato ebbe a commettere più reati della medesima indole, sicché la lettera della norma in art. 131-bis c.p. ne impediva l'applicazione.

All'odierna udienza pubblica nessuno compariva per l'imputato, mentre il P.G. concludeva per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dal P.G. presso la Corte lagunare appare privo di pregio giuridico.

L'impugnante reputa che la norma ex art. 131-bis c.p. non possa trovar applicazione ogni qual volta siano state violate - anche nel medesimo contesto temporale - più norme incriminatrici aventi la medesima indole.

Nella specie il B., non solo, era entrato e s'era trattenuto nella casa in signoria alla parte offesa - la nipote Sonia quale erede del defunto titolare Domenico B. - nonostante l'invio di questa ad andarsene, ma per tutta risposta l'aveva pure minacciata.

Il P.G. ricorrente mette in evidenza come, proprio per le modalità di svolgimento dell'unitario episodio criminoso, i due reati possano definirsi della medesima indole in forza dell'insegnamento di questa Suprema Corte - Cass., sez. 6, n. 53590/2014, rv. 261826; sez. 5, n. 52301/2016, rv. 268444 - poiché appunto nel caso concreto presentavano caratteri comuni, essendo rivolti a raggiungere il medesimo scopo - contrastare il diritto della nipote sul bene ereditario -.

È ben vero che arresti specifici di questa Corte - Cass., sez. 3, n. 42816/2015, rv. 265084; sez. 5, n. 4852/2017, rv. 269092 - insegnano come il reato continuato appaia incompatibile con l'applicabilità della speciale norma portante causa di non punibilità, stante la dimostrazione dell'abitualità a reati della medesima indole, ma la fattispecie in dette occasioni esaminata riguardava delitti commessi in momenti spazio-temporali distinti tra loro - continuazione diacronica -.

Dunque il fatto-reato, nei casi esaminati in detti arresti, non era espressione di condotta estemporanea di persona altrimenti osservante delle regole poste dal diritto penale e dal vivere civile.

Pertanto, come si desume anche dall'insegnamento di questo Supremo Collegio - Cass., Sez. un., n. 13681/2016, rv. 266591 - la causa di non punibilità non poteva trovare applicazione, poiché la norma in art. 131-bis c.p. non consente l'applicazione della scriminante in relazione alla dimostrazione di pervicacia criminale - commissione di più reati della medesima indole -, nelle fattispecie esaminate nei dianzi citati arresti.

Nella specie tuttavia, come dianzi sottolineato, i due delitti contestati al B. sono stati consumati nelle medesime circostanze di tempo e luogo poiché l'imputato invitato a lasciare la casa altrui - per successione ereditaria - non solo v'era rimasto ma ebbe pure contemporaneamente a minacciare la titolare.

Alla luce della ricostruzione dell'istituto, disciplinato dalla norma in art. 131-bis c.p. sopra evidenziata, appare evidente che non assume rilevo la circostanza che si siano violate con la medesima azione più volte la stessa norma ovvero più norme incriminatrici - ipotesi ex art. 81, comma 1, c.p. - ed anche che le violazioni siano avvenute con distinte azioni ma nelle medesime circostanze di tempo e luogo - continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. sincrona -.

Difatti in tutte le sopra citate ipotesi appare evidente che la volizione criminosa, anche se nell'ambito di un disegno criminoso unitario, sia stata sostanzialmente unica stante la contemporanea esecuzione delle distinte azioni delittuose e, non già, ripetuta nel tempo, seppur sempre in applicazione dell'unitario disegno criminoso, condotta che comunque presuppone singola volizione a sostegno dell'ulteriore azione illecita commessa in diverse condizioni di tempo e luogo.

La volontà criminosa quando regge singola azione od anche più azioni, ma poste in essere nel medesimo contesto spazio-temporale, non appare incompatibile con il concetto di estemporaneità dell'azione illecita rispetto alla positiva personalità del reo, posto alla base della disciplina della causa di non punibilità, ex art. 131-bis c.p.

L'unitarietà del contesto, in cui sono poste in essere diverse condotte illecite, può fondatamente lumeggiare che l'azione criminosa rimarrà fatto estemporaneo e così probabile il recupero sociale del reo, principio alla base dello scopo della pena secondo il dettato costituzionale.

Così ricostruito - in fatto e diritto - l'accadimento concreto sottoposto al presente giudizio, la commissione di due distinti reati, ma nelle medesime circostanze di tempo e luogo, non osta all'applicabilità della speciale causa di non punibilità in questione, sicché rettamente ha operato il Giudice rodigino, che ha sottolineato come nella fattispecie ricorressero i requisiti prescritti dalla disposizione di legge applicata.

Consegue il rigetto dell'infondato ricorso proposto dal P.G. lagunare.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.

Depositata il 19 luglio 2017.