Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione II
Sentenza 24 luglio 2017, n. 886

Presidente: Testori - Estensore: Malanetto

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente è stato licenziato dalla società pubblica Casa Atc Servizi a r.l. con provvedimento contestato davanti al giudice del lavoro.

Con istanza di accesso civico ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 del 23 dicembre 2016 il sig. M. ha chiesto di avere "accesso alle deliberazioni del consiglio di amministrazione della società casa ATC servizi s.r.l. a partire dalla data dell'1.10.2015 alla data odierna".

L'accesso civico è stato denegato con nota del 23 gennaio 2017 che, al di là della mera ripetizione di disposizioni di legge e regole generali, ha evidenziando che sussisterebbero profili di criticità con riferimento alla protezione dei dati personali e sussisterebbero interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.

Il ricorrente chiedeva il riesame del provvedimento di rigetto al Difensore civico che, previa acquisizione del parere del Garante della privacy, esprimeva parere favorevole all'accesso; con successiva nota del 30 marzo 2017 Casa ATC servizi s.r.l. ribadiva il proprio orientamento, peraltro affermando, per la prima volta, l'incompetenza al riesame da parte del difensore civico dovendosi nel caso di specie applicare la disciplina che intesta il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito dell'amministrazione.

In data 31 marzo 2017 il ricorrente proponeva altresì istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/1990 chiedendo l'ostensione delle delibere del consiglio di amministrazione relative al proprio "licenziamento, inquadramento, trattamento economico e quant'altro sia stato deliberato inerente il proprio rapporto di lavoro". L'amministrazione consentiva l'accesso alla sola deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2016.

Il ricorrente contesta con il presente ricorso tanto il diniego espresso sull'istanza di accesso civico in data 30 marzo 2017 quanto il solo parziale accesso consentito con riferimento all'istanza di accesso ordinario.

Rispetto all'accesso civico si lamentano: la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. a) e c), nonché delle linee guida ANAC n. 1309 e 1310/2016 e la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990. Quanto al difetto di competenza del difensore civico il ricorrente evidenzia che la contestazione è stata mossa dalla società resistente solo dopo che il difensore civico si era espresso in senso favorevole al sig. M.; in ogni caso ATC servizi è sottoposta alla direzione e coordinamento di ATC Piemonte, che a sua volta fa capo alla Regione sicché dovrebbe ritenersi sussistente la competenza del difensore civico in materia di accesso agli atti dell'ente. Nel merito contesta il diniego e la circostanza che l'ente non abbia comunque valutato soluzioni (quale il differimento o l'accesso parziale) meno penalizzanti per l'interessato.

Quanto all'accesso parziale concesso con riferimento all'istanza ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/1990 evidenzia come la propria istanza avesse un oggetto ampio e sia stata intesa in senso restrittivo senza mettere a disposizione dell'istanza neppure gli atti esplicitamente richiamati nell'unico verbale consegnato in copia.

All'udienza dell'11 luglio 2017 la causa veniva discussa e decisa nel merito.

L'istanza di accesso civico è fondata.

La sussistenza o meno in tema di riesame della competenza del difensore civico appare, ai fini del decidere, irrilevante. Anche a prescindere dalla scorretta condotta procedimentale dell'amministrazione la quale ha eccepito l'incompetenza del difensore civico solo dopo che questi si era espresso a favore del ricorrente, resta il fatto che il ricorrente qui contesta il diniego espresso con nota del 30 marzo 2017 che reca una autonoma motivazione (ad esempio proprio circa la competenza del difensore civico) e costituisce manifestazione di volontà della società ex se contestabile.

Nel merito il diniego si fonda sulla astratta ripetizione di parametri normativi peraltro senza alcuna considerazione per ulteriori criteri legali di perimetrazione del diritto di accesso civico (quali ad esempio la proporzionalità che impone di limitare l'accesso in termini non inutilmente penalizzanti per l'interessato). Né nel diniego impugnato né nelle difese in atti è dato comprendere quali sarebbero i dati personali dei quali l'accesso potrebbe vulnerare la tutela; come anche chiarito dal parere del Garante della privacy depositato in atti i dati personali appartengono per definizione alle persone fisiche e non è dato comprendere a quali persone fisiche il diniego sia riferibile. In ogni caso, come ampiamente chiarito proprio dalle linee guida ANAC in materia (delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016: "il soggetto destinatario dell'istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato, privilegiando l'ostensione di documenti con l'omissione dei «dati personali» in esso presenti, laddove l'esigenza informativa, alla base dell'accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali. In tal modo, tra l'altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l'istanza senza dover attivare l'onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto «controinteressato» (art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013)".

In sostanza, nel contemperamento delle esigenze, pur a fronte di eventuali dati personali (che nel caso di specie non è dato comprendere quali siano e a chi appartengano), il destinatario dell'istanza di accesso dovrà valutare forme di ostensione con "omissis" ovvero oscuramento dei soli dati personali, ferma l'ammissibilità dell'accesso.

La seconda ragione di diniego viene individuata nella nota impugnata nella sussistenza "di interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali". Anche in tal caso si tratta della astratta e quindi apodittica enunciazione del disposto normativo. A "titolo esemplificativo" (da intendersi, invece, quale unica concreta enunciazione della motivazione) si ascrivono a presunti segreti industriali/commerciali la attività di riorganizzazione societaria che ha interessato l'ente.

Secondo la deliberazione ANAC n. 1309/2016 invocata anche da CASA ATC: "Il termine "proprietà intellettuale" indica un sistema di tutela giuridica - che si basa sul riconoscimento di diritti esclusivi - di beni immateriali, ossia le creazioni intellettuali, aventi anche rilevanza economica: si tratta dei frutti dell'attività creativa e inventiva umana come, ad esempio, le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi. Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi, questi ultimi ricompresi nel più ampio concetto di proprietà industriale".

Nessuno dei concetti sopra riportati comprende la struttura ed organizzazione di una società in controllo pubblico.

La società casa ATC servizi s.r.l. è società in house a socio unico, sotto la direzione e coordinamento di ATC Piemonte Centrale, a sua volta ente della Regione Piemonte.

Ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 sono società a controllo pubblico anche quelle partecipate indirettamente da una pubblica amministrazione, ossia quelle nelle quali la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di altre società o organismi soggetti a controllo.

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 sono soggetti ad obblighi di pubblicazione e trasparenza "a) ... «i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124», ossia il d.lgs. 175/2016;

b) ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», a cui la lettera d-bis) rinvia, le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, oltre che le medesime società, sono tenute a pubblicare i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 del d.lgs. 175/2016. Si tratta dei provvedimenti con cui le amministrazioni fissano, per le società in controllo pubblico, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale e dei provvedimenti con cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni. Tali documenti sono quindi pubblicati dalle amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società (nonché dalle società), anche mediante collegamento ipertestuale, nella sotto-sezione di secondo livello "Società partecipate/provvedimenti società partecipate" della sezione "Amministrazione trasparente".

In sostanza sembra comprendersi, dalla non lineare motivazione della CASA ATC, che la società qualifichi segreti industriali i dati organizzativi e gestionali di una società a controllo pubblico che sono, per contro, ex lege soggetti a trasparenza e dunque ad accesso civico.

La domanda di accesso civico deve quindi essere accolta con ordine alla Casa ATC di consentire al [ricorrente] l'accesso ed estrazione di copia di tutti i verbali di seduta del consiglio di amministrazione elencati dal nn. 1 al n. 14 nella nota del 23 gennaio 2017, salvo al più l'oscuramento dei soli dati personali di persone fisiche ove esistenti.

Anche la domanda di accesso ordinario (difensivo) è stata interpretata dalla resistente in termini ingiustificatamente formalistici. Il ricorrente vanta in questo caso una posizione giuridica qualificata più ampia rispetto al mero generalizzato interesse alla trasparenza, in quanto si tratta di soggetto che ha causa pendente con Casa ATC servizi s.r.l. per un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo. Premesso che il tipo di licenziamento intimato legittimerebbe il ricorrente, anche in sede di accesso difensivo, a reclamare atti di natura organizzativa in quanto connessi alla ragione di licenziamento, è indubbio che egli possa richiedere (con i limiti di precisione fisiologici da parte di un soggetto che, in quanto estraneo all'ente, non può a priori conoscerne nel dettaglio gli atti) gli atti inerenti il suo rapporto di lavoro. La resistente ha consegnato un solo atto la cui comprensione è sostanzialmente impossibile senza la contestuale esibizione degli atti ivi menzionati.

Anche in tal caso il ricorso deve quindi trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l'effetto ordina a Casa A.T.C. servizi s.r.l. di consentire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, l'accesso ai verbali delle sedute del consiglio di amministrazione elencati dal n. 1 al n. 14 della nota del 23 gennaio 2017, salvo l'eventuale oscuramento di dati personali di persone fisiche ove esistenti, nonché ai documenti menzionati nel verbale del 13 maggio 2016; condanna Casa ATC servizi s.r.l. a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 3000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.