Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 18 luglio 2017, n. 43101
Presidente: Nappi - Estensore: Riccardi
RITENUTO IN FATTO
1. T. Aldo Lorenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza del 30 maggio 2016 con la quale la Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza del Gup del Tribunale di Milano del 22 marzo 2013, lo ha condannato per il reato di ricettazione fallimentare, di cui all'art. 232, comma 3, n. 2, e comma 4, l.f., così riqualificata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale della Seartech s.r.l., per aver acquistato partecipazioni societarie a prezzo inferiore del valore corrente.
Deduce i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 9 c.p. e 20 c.p.p.: lamenta che la riqualificazione del reato abbia determinato un difetto di giurisdizione, in quanto la stipula del contratto di cessione delle quote è avvenuto in Ungheria, e non vi è stata la richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 c.p.; peraltro, la ricettazione fallimentare è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento della ricezione delle quote, e non può essere dato rilievo alla fase preliminare delle trattative, come fatto dalla sentenza impugnata, sulla base, peraltro, di un ragionamento meramente congetturale.
1.2. Vizio di motivazione in relazione all'oggetto materiale del reato, non appartenente alla società fallita, e violazione dell'art. 232 l.f.: deduce che l'imputato, quale amministratore della società di diritto ungherese Lovoi 33 Project kft aveva acquistato le quote da Darpafin s.r.l., e non già dalla fallita Seartech s.r.l.; era stata la Darpafin ad acquistare le quote della fallita nel 2010, ed all'acquisto era estraneo l'imputato.
1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 232, comma 4, l.f.: lamenta che l'aggravante sia applicabile soltanto all'imprenditore, che è una nozione diversa da quella di "amministratore" di una società di capitali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha accertato che gli amministratori della società fallita, Seartech s.r.l., hanno dapprima ceduto le quote delle due società di diritto ungherese Groupediltech Zrt e Hormi Project Zrt - amministratore delle quali era l'odierno ricorrente T. - alla società Darpafin s.r.l. (riconducibile agli stessi amministratori della fallita), senza alcun corrispettivo, e, successivamente, hanno ceduto le medesime quote dalla Darpafin alla società di diritto ungherese Lovoi 33 Project Kft, amministrata anch'essa dal T.; le quote sono state cedute al T. in assenza di qualsivoglia contropartita economica, in un'epoca in cui il dissesto della Seartech era ormai manifesto.
In relazione all'interpretazione dell'art. 6 c.p., è pacifico che, in caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti (Sez. 3, n. 11664 del 18 febbraio 2016, Callea, Rv. 266320); ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 6, n. 16115 del 24 aprile 2012, G., Rv. 252507; Sez. 6, n. 29702 del 10 aprile 2003, Dattilo e altri, Rv. 225486; Sez. 4, n. 44837 dell'11 ottobre 2012, Krasniqi, Rv. 254968: "Sono punibili, secondo la legge italiana, come se commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato, ancorché si tratti di frammento di condotta privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo (In applicazione del principio di cui in massima la S. C. ha ritenuto commesso in Italia il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sub specie di offerta, messa in vendita e cessione di sostanze stupefacenti, in quanto lo scambio della droga, ancorché materialmente avvenuto in territorio estero, era stato preceduto da contatti telefonici con i singoli acquirenti i quali percepivano la disponibilità alla cessione della droga in Italia da dove chiamavano)"); pertanto, sono punibili secondo la legge italiana, come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato; essi assumono rilevanza penale per l'ordinamento italiano nella loro globalità, compresa la parte della condotta realizzata all'estero e, pertanto, debbono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo anche alle modalità e alla gravità della parte dell'azione verificatasi al di fuori dello Stato (Sez. 2, n. 46665 del 20 settembre 2011, Illiano, Rv. 252053, in una fattispecie nella quale l'ideazione del delitto di cui all'art. 642 c.p. era avvenuta in Italia, ma la materialità della condotta era stata attuata all'estero; cfr., altresì, Sez. 4, n. 15280 del 7 marzo 2008, Lentini, Rv. 239610).
Tanto premesso, la sentenza impugnata risulta aver fatto buon governo dei principi appena richiamati, rilevando che la cessione delle quote societarie non può essere considerata operazione avvenuta integralmente all'estero (a Budapest, ove è stato formalmente stipulato il contratto), in quanto la società cedente Darpafin s.r.l. aveva sede in Italia; in altri termini, la giurisdizione italiana è stata affermata sul corretto presupposto che il reato di c.d. "ricettazione fallimentare" contestato fosse stato commesso, anche in parte, in Italia, ove era stata posta in essere, quantomeno, la fase della trattativa e della deliberazione di vendita da parte della società cedente.
Al riguardo, peraltro, va evidenziato che la fattispecie incriminatrice accertata, comunemente denominata "ricettazione fallimentare", è diversa rispetto alla comune fattispecie codicistica di ricettazione (art. 648 c.p.), la cui condotta coincide con la ricezione o l'occultamento dei beni di provenienza illecita, in tal senso connotando la natura istantanea del reato, che si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa (Sez. 2, n. 38230 del 6 ottobre 2010, Quiroga, Rv. 248538).
La condotta rilevante per l'integrazione della c.d. ricettazione pre-fallimentare (art. 232, comma 3, n. 2, l.f.) consiste, invece, nella distrazione, nella ricettazione o nell'acquisto speculativo ("a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente") di merci o altri beni dell'imprenditore in stato di dissesto.
Ne consegue che non è invocabile, nel caso in esame, la natura istantanea del reato codicistico di ricettazione, essendo la condotta criminosa accertata, escluso il concorso nella bancarotta fraudolenta, qualificabile come distrazione di beni altrui.
Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti e la concreta qualificazione del reato contestato hanno fondato l'affermazione della giurisdizione italiana, poiché le condotte di cessione delle quote societarie che si sono succedute non possono essere, naturalisticamente e giuridicamente, parcellizzate in altrettanti autonomi fatti-reato; proprio per il collegamento, non solo negoziale, ma ideativo ed esecutivo, che ha connotato la complessa operazione di cessione delle quote societarie detenute dalla Seartech, finalizzata al depauperamento della società in dissesto ed alla salvaguardia del flusso di credito nei confronti delle società ungheresi, le singole condotte naturalistiche di ricezione delle quote appartengono al medesimo fatto di distrazione, quali frazioni, di carattere esecutivo, della più ampia operazione di "ricettazione pre-fallimentare".
2. Il secondo motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata ben chiarito il disegno unitario dell'operazione, scissa in una duplice cessione delle quote societarie, ma diretta a sottrarre alla società fallita la partecipazione nelle società ungheresi titolari di finanziamenti da parte di istituti di credito che non gradivano l'appartenenza delle stesse ad un gruppo controllato da una società in stato di dissesto; sicché l'acquisto delle quote societarie della Seartech dalla Darpafin, alla quale erano state originariamente cedute, era funzionale al conseguimento dello scopo di salvaguardare il flusso di credito nei confronti delle società ungheresi, garantito grazie alla successiva cessione alla Lovoi 33.
3. Il terzo motivo è infondato.
L'aggravante di cui all'art. 232, comma 4, l.f. ricorre allorquando "l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale".
Concettualmente va evidenziato che l'imprenditore può esercitare un'attività commerciale sia in forma individuale sia in forma collettiva (o societaria); e l'aggravante in oggetto è evidentemente applicabile a qualsiasi forma di esercizio dell'attività imprenditoriale, non essendovi alcuna esclusione dell'attività imprenditoriale collettiva dal perimetro applicativo della circostanza.
Tanto premesso, nel caso in esame, la sentenza impugnata appare immune da censure, in quanto l'acquisto delle quote da parte del T. non è avvenuto in qualità di soggetto privato, bensì quale amministratore di una società esercente attività imprenditoriale.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata il 20 settembre 2017.