Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Parma
Sentenza 21 novembre 2017, n. 378

Presidente: Conti - Estensore: Poppi

FATTO E DIRITTO

In data 29 febbraio 2016 parte ricorrente, autorizzata al funzionamento della Comunità Educativa Residenziale "Ca' degli Angeli", presentava al Comune di Salsomaggiore Terme (di seguito Comune) un'istanza di cambio di destinazione d'uso da T1 (albergo) a T2 (residenza turistico alberghiera) riferita all'immobile utilizzato.

Il Comune, con nota del 26 agosto 2016, invitava la ricorrente a presentare una diversa richiesta di cambio di destinazione poiché, al fine dell'esercizio dell'attività in questione, si richiedeva la destinazione R1 (residenza) e non la T2.

La ricorrente impugnava la nota da ultimo intervenuta deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 7.2 della D.G.R. Emilia Romagna n. 1904/2011.

Il Comune si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per carenza del carattere provvedimentale della nota impugnata e, nel merito, l'infondatezza delle avverse doglianze.

Nella camera di consiglio del 30 novembre 2016, con ordinanza n. 177/2016, veniva respinta l'istanza di sospensione.

In data 18 agosto 2017 la ricorrente, conformandosi a quanto rappresentato dal Comune con la nota impugnata, presentava una SCIA in sanatoria per cambio di destinazione d'uso da T1 a R1.

Con memoria depositata il 4 ottobre 2017 il Comune ribadiva le proprie eccezioni di rito e di merito.

All'odierna udienza pubblica la ricorrente chiedeva la cancellazione dal ruolo della causa non avendo al momento interesse alla decisione mentre l'Amministrazione insisteva perché il giudizio venisse definito nel merito.

All'esito della discussione la causa veniva decisa.

Va preliminarmente rilevato che, secondo il pacifico e consolidato insegnamento della giurisprudenza (cfr. ex multis C.d.S., Sez. IV, sentenza 29 dicembre 2014, n. 6414) non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alla ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso, atteso che la parte interessata ha solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice. E ciò, in quanto la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo revocarsi in dubbio che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, deve pur sempre ricordarsi che in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti (cfr. C.d.S., Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 332).

Nella fattispecie non è stata dimostrata alcuna causa giustificativa della richiesta di cancellazione dal ruolo, sicché il gravame deve essere deciso.

Il ricorso è inammissibile poiché la nota impugnata è inidonea a ledere la posizione giuridico soggettiva della ricorrente alla quale è stato unicamente richiesto di presentare una istanza di cambiamento di destinazione d'uso differente, ovvero, di richiedere una destinazione compatibile con l'utilizzo cui verrà destinato l'immobile utilizzato.

In ogni caso, la ricorrente si è conformata ai contenuti dell'atto impugnato provvedendo a richiedere il cambio di destinazione d'uso R1 e tale condotta, come riconosciuto dalla medesima, elide di per sé ogni interesse all'annullamento della nota impugnata.

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.