Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II-bis
Sentenza 21 novembre 2017, n. 11537

Presidente: Stanizzi - Estensore: Mangia

Considerato che:

- con l'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno impugnano gli atti e i provvedimenti inerenti le operazioni elettorali svoltesi a Rieti in date 11 e 25 giugno 2017 per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale, chiedendone l'annullamento;

- a tali fini, i ricorrenti - dopo aver posto in evidenza che «alla competizione elettorale hanno partecipato, in qualità di candidati alla carica di Sindaco, tra gli altri, il Sig. Antonio Cicchetti, collegato alle liste "Forza Italia", "Uniti per Rieti", "Io ci sto", "Agire Fratelli d'Italia", "Patto per Rieti", "Alternativa per Rieti" e "Direzione Italia", e il Sindaco uscente, Sig. Simone Petrangeli, sostenuto dalle liste "Partito Democratico", "Rieti cambia", "Alleanza per Rieti", "Avanti tutta", "Coalizione Civica", "PSI" e "Rieti Merita"», con accesso degli stessi al turno di ballottaggio e successiva proclamazione, all'esito dello spoglio delle schede, del Sig. Cicchetti a Sindaco con 12.659 preferenze, a fronte delle 12.560 preferenze riportate dal candidato Simone Petrangeli - hanno dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, adducendo mancanza di corrispondenza "tra il numero delle schede autenticate e la somma tra quelle autenticate ed utilizzate e quelle autenticate e non utilizzate" almeno in 8 sezioni elettorali, individuate nelle nn. 30, 47, 8, 1, 5, 50, 15 e 29, e, dunque, sostenendo, in sintesi, l'inattendibilità delle operazioni elettorali;

- con atto depositato in data 22 agosto 2017 si è costituito il sig. Ettore Saletti;

- con atto depositato in data 13 settembre 2017 si è, altresì, costituito il sig. Antonio Cicchetti, il quale - nel contempo - ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità e carenza di interesse, connesse alla mancata produzione di elementi di prova atti a dimostrare l'incidenza delle "irregolarità paventate sui risultati elettorali" e, ancora, idonei a indurre a dubitare, in concreto, dell'autenticità, genuinità e correttezza delle operazioni svolte, affermando in aggiunta, "per mero tuziorismo", che le discordanze denunciate o non sussistono o sono riconducibili a meri errori materiali e refusi;

- in data 22 settembre 2017 i ricorrenti hanno prodotto una memoria di replica, con cui hanno confutato l'eccezione di cui sopra;

- a seguito del trattenimento in decisione del ricorso all'udienza pubblica del 4 ottobre 2017, è stata emessa la sentenza non definitiva n. 10092 del 5 ottobre 2017, con cui è stata respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato Antonio Cicchetti e, nel contempo, è stata disposta una "verificazione tecnica, ai sensi dell'art. 66 c.p.a.", all'uopo incaricando "uno o più funzionari nominati dal Prefetto di Rieti", per "effettuare un nuovo esame e conteggio delle schede consegnate, di quelle autenticate e utilizzate e, ancora, di quelle non utilizzate relativamente alle sezioni nn. 30, 47, 8, 1, 5, 50, 15 e 29, esponendone dettagliatamente le risultanze e, ove possibile, rappresentando, ancora, le ragioni a presidio di eventuali discrepanze riscontrate";

- in ottemperanza all'incarico ricevuto, con decreto n. 19695 del 9 ottobre 2017 il Prefetto di Rieti ha nominato un'apposita "Commissione istruttoria per gli incombenti di verifica", la quale - dopo essersi riunita in date 16 e 17 ottobre 2017 - in data 23 ottobre 2017 ha depositato una relazione, successivamente integrata in data 26 ottobre 2017 al fine di fornire riscontro alla richiesta di precisazioni formulata dal controinteressato Cicchetti, connotata - in sintesi - dai seguenti contenuti: - "non è stato possibile procedere al conteggio delle schede non utilizzate, autenticate e non, ... stante l'indisponibilità, presso il Tribunale di Rieti, dei plichi contenenti il predetto materiale"; - premesso che le schede vengono consegnate dalla Prefettura "conteggiate e sigillate da parte della tipografia incaricata sulla base del piano di stampa prefettizio" e non riconteggiate, sicché "le eventuali, lievi discordanze risultano plausibili in ragione delle procedure di conteggio automatico e confezionamento svolte presso la Tipografia incaricata" e che, "per completezza d'informazione", si è ritenuto di riportare anche il numero di votanti desunto dalla copia depositata presso la Prefettura del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di Sezione - mod. 220 bis - A.R.", il conteggio eseguito "sulle schede autenticate e utilizzate" e gli esiti dell'esame della copia del mod. 220 bis - A.R. non hanno rivelato discordanze "rispetto a quanto indicato nei relativi verbali di sezione", ad eccezione delle sezioni n. 1 e n. 5, "per le quali ... la discordanza è di una scheda per sezione"; - più specificamente, dai dati desumibili dal mod. 220 bis - A.R. e dalle operazioni di riconteggio rese possibili dalla documentazione ancora esistente risulta che:

1) per la sezione n. 30 - a fronte di 950 schede consegnate secondo gli atti della Prefettura, non comparabile con il mod. 220 bis - A.R. in quanto privo di "indicazioni in proposito" - le schede autenticate e utilizzate conteggiate sono pari a n. 598, le schede non utilizzate "autenticate" sono pari a 202 e le "schede non autenticate" sono n. 153;

2) per la sezione n. 47 - a fronte di n. 600 schede consegnate secondo gli atti della Prefettura, il quale risulta minore di 1 rispetto al dato riportato nel modello 220 bis - A.R. (pari a n. 601) - le schede autenticate e utilizzate sono pari a n. 374, le schede non utilizzate "autenticate" risulta pari a n. 189 e le schede non autenticate pari a n. 39;

3) per la sezione n. 8 - a fronte di n. 800 schede consegnate secondo gli atti della Prefettura, inferiore di n. 3 rispetto a quello riportato nel mod. 220 bis - A.R. (pari a n. 803) - le schede autenticate e utilizzate conteggiate sono pari a n. 441, le schede non utilizzate "autenticate" sono pari a n. 96 e le schede non autenticate sono pari a n. 96, con l'ulteriore precisazione che il numero dei votanti desunto dal mod. 220 bis - A.R. non corrisponde al numero delle schede utilizzate poiché pari a "707", dato questo verosimilmente corrispondente "al numero degli elettori della Sezione anziché ai votanti";

4) per la sezione n. 1 - a fronte di 1050 schede consegnate, dato corrispondente a quello riportato nel mod. 220 bis - A.R. - le schede autenticate e utilizzate conteggiate sono pari a n. 533 e, dunque, superiore di un'unità rispetto a quello riportato nel mod. 220 bis - A.R. (pari a "532"), le schede non utilizzate "autenticate" sono pari a n. 1 e le schede non autenticate sono pari a n. 517, con l'aggiunta che, per la sezione in trattazione, il numero dei votanti desunto dal mod. 220 bis - A.R. non corrisponde a quello delle schede autenticate e utilizzate poiché inferiore di un'unità, ossia pari a n. "532";

5) per la sezione n. 5 - a fronte di 900 schede consegnate, dato corrispondente a quello riportato nel mod. 220 bis - A.R. - le schede autenticate e utilizzate conteggiate sono pari a n. 521 e, dunque, superiore di un'unità rispetto a quello riportato nel mod. 220 bis - A.R. (pari a "520"), le schede non utilizzate "autenticate" sono pari a n. 264 e le schede non autenticate sono pari a n. 114, con l'ulteriore precisazione che il numero dei votanti desunto dal modello 220 bis - A.R. non corrisponde al numero delle schede utilizzate poiché pari a "785", verosimilmente corrispondente "al numero degli elettori della Sezione anziché ai votanti";

6) per la sezione n. 50 - a fronte di n. 600 schede consegnate secondo gli atti della Prefettura, il quale risulta minore di n. 7 rispetto al dato riportato nel modello 220 bis - A.R. (pari a n. 607) - le schede autenticate e utilizzate conteggiate sono pari a n. 334, le schede non utilizzate "autenticate" sono pari a n. 84 e le schede non autenticate sono pari a n. 84;

7) per la sezione n. 15 - a fronte di n. 750 schede consegnate, il quale risulta minore di n. 3 unità rispetto al dato riportato nel modello 220 bis - A.R. (pari a n. 753) - le schede autenticate e utilizzate conteggiate sono pari a n. 443, le schede non utilizzate "autenticate" sono pari a n. 246 e le schede non autenticate sono pari a n. 246;

8) per la sezione n. 29 - a fronte di n. 950 schede consegnate, il quale risulta inferiore di n. 2 unità rispetto al dato riportato nel modello 220 bis - A.R. (pari a n. 952) - le schede autenticate e utilizzate conteggiate sono pari a n. 623, le schede non utilizzate "autenticate" non sono indicate e le schede non autenticate sono pari a n. 68;

9) per quanto attiene alla discrepanza riscontrata nelle sezioni n. 1 e 5 tra le schede autenticate e utilizzate ed il numero dei votanti, in riscontro ai chiarimenti richiesti dal controinteressato va precisato che, per entrambe le sezioni in esame, la busta 5 bis, contenente le schede riconsegnate, ritirate e, ancora, deteriorate, rivela il rinvenimento di "UNA scheda", con l'ulteriore aggiunta che solo per la sezione n. 5 "nelle pag. 21 e 22 della copia" del verbale depositata presso la Prefettura "il Presidente di seggio da conto di un elettore che ha restituito la scheda perché deteriorata", verosimilmente "la scheda rinvenuta nella busta 5 bis";

- con memoria depositata in data 30 ottobre 2017 i ricorrenti - dopo aver posto in evidenza che le operazioni di riconteggio sono state effettuate "limitatamente alle schede autenticate ed utilizzate, le uniche disponibili" - affermano che: - la distruzione delle schede, avvenuta in carenza di "qualsiasi ragionevole giustificazione" e, ancora, ampiamente dopo il ricorso e "persino dopo la pubblicazione della sentenza del 5 ottobre", conferma "l'inattendibilità della consultazione elettorale", tanto che sussiste ancora interesse ad ottenere riscontro alla richiesta già formulata alla commissione di verificazione di ulteriori informazioni "in ordine alla tempistica dell'operato del Tribunale" di Rieti "e alla verifica dell'effettiva distruzione dei plichi in questione"; - "l'impossibilità di riconteggiare" le schede non utilizzate, autenticate e non, "impone di continuare a considerare come fidefacenti i dati riportati nei verbali delle sezioni elettorali", ossia "di valorizzare la prova offerta" dai predetti ("la cui consistenza e rilevanza sostanziale è stata già apprezzata nella sentenza parziale n. 10092/17"), "di qui la necessità di rinnovare le operazioni elettorali"; - l'attività della Prefettura non consente di affermare la regolarità delle operazioni di voto e, anzi, la circostanza che i dati riportati nei due originali dei verbali di ciascuna sezione (uno in possesso del Comune e di cui i ricorrenti hanno prodotto copia, e l'altro in possesso della Prefettura) siano conformi tra loro corrobora ulteriormente la prova documentale delle incongruenze rilevate con il ricorso introduttivo, le quali non possono più trovare smentita;

- in medesima data il controinteressato Antonio Cicchetti ha prodotto un'istanza "di concessione di termine ex art. 8 comma 2 e 77 CPA" per "la proposizione di querela di falso avverso i verbali" nonché una memoria, caratterizzata - in sintesi - dal seguente contenuto: - premesso che la relazione finale dell'organo verificatore ha rilevato che "dal riconteggio effettuato sulle schede autenticate ed utilizzate non sono emerse discrepanze rispetto a quanto indicato nei verbali di sezione", con l'unica eccezione delle sezioni nn. 1 e 5, in relazione alle quali la presenza di una scheda in più rispetto ai votanti ha poi trovato spiegazione nel rinvenimento nella busta 5 bis di una scheda deteriorata per entrambe le sezioni in questione, il prematuro smaltimento delle schede autenticate e non utilizzate e delle schede avanzate e non autenticate costituisce un sicuro pregiudizio per la difesa dell'attuale Sindaco, poiché inibisce la dimostrazione, tramite il riscontro documentale esterno, della circostanza che le distonie numeriche "sono in realtà meramente apparenti"; - in ogni caso, tale circostanza è "accertabile per altra via" e, precipuamente, attraverso "un esame sinottico e coordinato delle diverse parti e paragrafi nei quali si articolano i meticolosi ... verbali di sezione"; - in particolare: a) i dati riportati nel verbale della sezione n. 30 ben si prestano a dare conto che la somma dei dati numerici afferenti alle schede autenticate e utilizzate, autenticate e non utilizzate e schede non autenticate è pienamente corrispondente al numero delle schede che sono indicate come consegnate, comprovando così che "non è registrata alcuna mancanza di schede", con l'ulteriore aggiunta che, ove i dati riportati per le schede autenticate e non utilizzate, i quali risultano, tra l'altro, non univoci, fossero da considerare veritieri, si perverrebbe all'inverosimile conclusione che le schede consegnate dovrebbero essere computate in un numero di molto superiore rispetto al dato fornito dalla Prefettura; b) la presenza di una scheda in più per la Sezione n. 47 (poiché la somma delle schede autenticate e utilizzate, autenticate e non utilizzate e non autenticate sarebbe pari a n. 602, anziché a n. 601, indicate come consegnate) è riconducibile ad un mero errore di conteggio delle schede "autenticate non utilizzate (in realtà 188 anziché 189)" e, comunque, non significativa, stante la piena corrispondenza tra le schede scrutinate ed il numero dei votanti; c) per le sezioni nn. 8 e 50, in cui le schede avanzate sono indicate in un numero pienamente corrispondente a quelle autenticate e non utilizzate, è del tutto evidente che si tratta di una "svista", tenuto, tra l'altro, conto del ben differente dato numerico a cui conduce la "differenza tra le schede" che risultano "complessivamente autenticate e quelle votate" (nel primo caso, pari a "707 - 441 = 266 e, nel secondo caso, 523 - 334 = 179); d) per quanto attiene alla sezione n. 8, poi, dalla stessa relazione dell'organo verificatore è possibile rilevare che l'indicazione di n. 707 votanti costituisce un "riconoscibilissimo errore materiale"; e) per la sezione n. 1 non "vi è affatto una scheda in più", posto che la verificazione dà conto di sole 532 schede effettivamente votate e, ancora, di una scheda deteriorata (per un totale - appunto - di n. 533 schede), in linea, tra l'altro, con il verbale depositato in Prefettura, i cui dati prevalgono su quelli del verbale depositato in Comune; f) in relazione alla sezione n. 5 è, del pari, immediatamente percepibile che l'indicazione di n. 264, anziché n. 266, "schede autenticate non utilizzate", costituisce un mero errore di calcolo, poiché non si è tenuto in alcun conto dell'avvenuta autenticazione di ulteriori altre due schede (una per il voto di seggio del segretario del seggio e un'altra in sostituzione della scheda deteriorata rinvenuta nella busta 5 bis), mentre l'indicazione di n. 785 votanti è da ricondurre all'erronea indicazione, connotata, peraltro, da carattere frequente, di indicare il numero degli elettori "in luogo di coloro che hanno effettivamente votato"; g) per quanto attiene alla sezione n. 15 "non vi è alcuna distonia numerica", posto che le schede consegnate sono chiaramente pari a n. 753 e, dunque, la deduzione di controparte secondo cui "all'esito dello scrutinio sarebbero emerse n. 182 in più" è destituita di ogni fondamento per l'impossibilità, tra l'altro, di riscontrare l'autenticazione "di ulteriori 689 schede"; h) per la sezione n. 29 è sufficiente rilevare che manca sì il numero delle schede autenticate e non utilizzate ma il numero delle schede autenticate e di quelle votate ben consente di identificare le suddette schede nel numero di "261" (884 autenticate - 623 votate); - tutto ciò detto, sono riscontrabili sì discordanze tra schede autenticate, votate e residuate ma si tratta, in ogni caso, di discordanze "minime", inidonee - in quanto tali - a dimostrare una concreta incidenza sul risultato elettorale o, meglio, una "compromissione del voto complessivamente espresso", come, peraltro, confermato dalla circostanza che nessun rappresentante delle liste ricorrenti "presenti in tutte le otto sezioni oggetto di ricorso ha mosso rilievi e/o reclami di sorta avverso le operazioni elettorali"; - premesso che, per il caso in cui il Tribunale non fosse convinto dei palesi errori materiali contenuti nei su indicati verbali, si chiede di dare avvio al processo incidentale di falso, in via subordinata si chiede, altresì, di limitare l'annullamento alle sole sezioni nelle quali siano in ipotesi riscontrate illegittimità invalidanti";

- con scritti difensivi prodotti in date 4 e 7 novembre 2017 i ricorrenti - dopo aver ulteriormente poto in evidenza che la distruzione delle schede non consentirebbe di confrontare il numero dei presunti voti validi con il numero degli elettori iscritti al voto e, ancora, rilevato che la relazione istruttoria del 23 ottobre 2017 "non ha dato contezza di plausibili ragioni" a presidio delle "discrepanze riscontrate" - hanno contestato la natura "meramente apparente" dei vizi riscontrati, sostenuta dal controinteressato, e, pertanto, affermato che "nel procedimento elettorale, la forma degli atti si identifica con la sostanza", ribadendo che, nelle "8 sezioni elettorali contestate risulta chiaramente che non è possibile accertare né la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio né la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali" e, dunque affermando che, "anche volendo prescindere dal giudicato interno di cui alla sentenza parziale n. 10092/17, non colgono nel segno i pur apprezzabili tentativi del controinteressato di conferire attendibilità ai verbali contestati". Nel prosieguo, i ricorrenti si sono, altresì, opposti all'accoglimento della richiesta di un termine per la proposizione di querela di falso, sostenendo la mancanza di una relazione di pregiudizialità tra la risoluzione della querela di falso e l'esito del giudizio, contestando la "ricorrenza dell'interesse, in capo al controinteressato, alla proposizione di una siffatta querela", e, ancora, adducendo il mero carattere dilatorio della paventata querela e la tardività di essa;

- all'udienza pubblica del 15 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione, con pronta pubblicazione del dispositivo, ai sensi di legge.

Ritenuto che, come già statuito nel dispositivo di sentenza n. 11356/2017, pubblicato in data 16 novembre 2017, il ricorso sia infondato e, pertanto, debba essere respinto sulla base dei seguenti rilievi:

- come già rilevato nella sentenza non definitiva n. 10092 del 2017, la controversia in trattazione investe non la validità e/o la correttezza dei voti espressi e, conseguentemente, attribuiti ai candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio, bensì la stessa "genuinità dei risultati elettorali", tenuto conto dell'esclusiva attinenza dei vizi denunciati alla mancanza di corrispondenza "dei dati numerici afferenti alle schede consegnate, autenticate, utilizzate e non utilizzate";

- proprio in ragione della constatazione che la denunciata "mancata corrispondenza di cui sopra" risultava "adeguatamente comprovata dalla produzione di elementi concreti, consistenti nelle copie dei verbali delle sezioni in contestazione", pari ad 8, "riportanti dati numerici in distonia", la Sezione - accertata l'ammissibilità del ricorso e, comunque, senza volontà alcuna di attribuire una qualsiasi valenza assoluta e inconfutabile a tali dati (posto che, in caso contrario, avrebbe coerentemente accolto fin da subito il ricorso), a cui non può che essere riconnessa l'impossibilità oggettiva di configurare eventuali ipotesi di "giudicato interno", inerente il riscontro o, meglio, l'avvenuto accertamento già fin dal primo esame dell'atto introduttivo del giudizio di vizi di per sé invalidanti le operazioni elettorali (rinforzata, peraltro, dalla riserva di appello), come paventato, in termini, tra l'altro, ampiamente generici, dai ricorrenti - ha disposto una verificazione, all'uopo incaricando "uno o più funzionari nominati dal Prefetto di Rieti", avente ad oggetto "un nuovo esame e conteggio delle schede consegnate, di quelle autenticate, di quelle autenticate e utilizzate e, ancora, di quelle non utilizzate relativamente alle sezioni nn. 30, 47, 8, 1, 5, 50, 15 e 29", con esposizione dettagliata delle risultanze e, ove possibile, con rappresentazione, ancora, delle "ragioni a presidio di eventuali discrepanze riscontrate", proprio al precipuo fine di acquisire dati concreti ed oggettivi in ordine all'espletamento delle operazioni elettorali, utili o, meglio, necessari a valutare la fondatezza delle censure formulate;

- come si trae dalla narrativa di cui sopra, tale verificazione non ha potuto essere espletata in piena conformità a quanto richiesto dalla Sezione a causa dell'indisponibilità presso il Tribunale di Rieti dei "plichi contenenti" le "schede non utilizzate, autenticate e non";

- in ogni caso, tale verificazione si è rivelata utile, poiché idonea: - a dare conto delle schede "consegnate" secondo il "piano stampa schede" della Prefettura, con esplicita ammissione di "discordanze" "in ragione delle procedure di conteggio automatico e confezionamento svolte presso la Tipografia incaricata"; - ad attestare la corrispondenza o meno tra le "schede autenticate e utilizzate" e quanto riportato nel "verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione - mod. 220 bis - A.R."; - a fornire indicazioni in ordine ai contenuti della busta 5 bis, riguardante le "schede riconsegnate..., ritirate" nonché "deteriorate";

- tenuto conto di quanto desumibile da tale verificazione, il Collegio prende primariamente atto che:

a) per tutte le sezioni in esame, con le uniche eccezione delle sezioni nn. 1 e 5, il dato afferente le schede autenticate e utilizzate "che risultano dall'esito del conteggio" "corrisponde a quanto riportato nel mod. 220 bis - A.R.", sicché - in linea generale - non sussistono discrepanze tra i votanti e i voti conteggiati;

b) per quanto attiene alle sezioni nn. 1 e 5 è stato sì riscontrato un numero di schede autenticate e utilizzate superiori di una sola unità rispetto a quello riportato nel mod. 220 bis - A.R. (rispettivamente pari a "533" rispetto a "532" e a "521" rispetto a "520") ma, in sede di chiarimenti, è stata precisata la restituzione di una scheda perché "deteriorata" in entrambi i casi, schede queste poi rinvenute nella busta 5 bis, atte a giustificare la differenza in esame;

e, pertanto, è ragionevolmente indotto a constatare l'insussistenza di elementi concreti, atti a mettere in discussione la piena conformità tra i soggetti che risultano essersi recati alle urne per esprimere il voto e le schede scrutinate o, comunque, autenticate e utilizzate;

- a fronte di tale constatazione, connotata da inequivoca rilevanza giuridica, il Collegio ravvisa la necessità - come, peraltro, rappresentato dalle parti in causa e, in particolare, dal controinteressato - di procedere ad una accurata disamina dei dati riportati nei verbali delle sezioni in contestazione, al fine di valutare e, quindi, accertare se le discrasie sussistenti, evidenziate dai ricorrenti e sulla base delle quali la Sezione aveva proceduto a disporre la verificazione, siano o meno idonee ad inficiare la genuinità del voto;

- posto, infatti, che si conviene in ordine al principio del favor voti e, specificamente, in relazione all'operatività dello stesso anche nei casi del tipo di quello in trattazione, concernenti non la validità di singoli voti contenuti in precise e ben individuate schede bensì la salvaguardia della libera espressione del voto da parte del corpo elettorale, poiché - comunque - coinvolgenti il mantenimento della volontà manifestata dagli elettori, ossia del "risultato finale", si aderisce - nel contempo - all'orientamento secondo cui devono considerarsi invalidanti solo le "anomalie" che impediscono l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali e, in termini generali, attentano concretamente alle garanzie di legge, mentre debbono, per contro, intendersi irrilevanti le eventuali irregolarità e/o inesattezze che si profilino inidonee a porre in dubbio la "sincera e libera espressione del voto" e/o a compromettere la "reale volontà del corpo elettorale" (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 19 gennaio 2013, n. 297; C.d.S., Sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 novembre 2012, n. 1163; TAR Veneto, Sez. III, 4 ottobre 2012, n. 1225);

- orbene, in relazione alle sezioni in contestazione le discrasie sussistenti, così come riscontrabili dai dati riportati nei verbali, non possono essere considerate invalidanti sulla base dei seguenti rilievi:

a) per quanto attiene alla sez. n. 30, risulta evidente che il dato afferente le schede autenticate, il quale risulta, peraltro, non univoco (atteso che, mentre si dà atto che il numero delle schede da autenticare "è pari a 880" e, ancora, che "sono state bollate in tutto n. 880 schede", le firme apposte dagli scrutatori figurano pari a "853"), non può che essere derivato da un mero errore materiale (dovendo, per contro, essere inteso pari a "800") sulla base non solo della constatazione che la somma dei dati poi forniti in relazione ai votanti (598), alla schede autenticate non utilizzate (202) e, ancora, alle schede "non autenticate" (153) conduce ad un risultato totale pressoché pari a quello delle schede consegnate secondo gli atti della Prefettura (950) ma anche della circostanza che l'eventuale condivisione della denunciata mancanza di "80" o "43" schede (a seconda del dato ritenuto veritiero in relazione alle schede autenticate) condurrebbe, in ultimo, ad un numero di schede incongruente e, precisamente, ad un numero di schede molto superiore a quello delle "schede consegnate", secondo la tabella della Prefettura. In definitiva, deve sì convenirsi che vi è stata superficialità nell'indicazione delle schede autenticate (come, peraltro, confermato dal riporto di due dati numerici differenti) ma, nel contempo, è doveroso considerare che la disamina complessiva dei dati in ultimo indicati nel verbale rivela una sostanziale conformità de[gl]i stessi dati alle schede consegnate, il che conduce - in definitiva - ad escludere la sussistenza di valide ragioni per dubitare della genuinità dei voti espressi, precisando, in aggiunta, che la mancata indicazione del motivo di annullamento di schede (indicate in "10") non vale di per sé a comportare un effetto viziante delle operazioni elettorali;

b) in relazione alle sezioni n. 8, 15 e 50 risulta, poi, palese che l'indicazione di un numero del tutto identico di "schede autenticate e non utilizzate" e di "schede non autenticate" (pari a n. 96 per la sezione 8, n. 246 per la sezione 15 e n. 84 per la sezione n. 50) non può che essere ricondotto ad una mera svista. A supporto di tale conclusione depone non solo il rilievo che le probabilità che si verifichi una tale identità, tra l'altro in ben tre casi, sono assolutamente minime ma anche l'evidente incongruità che il conteggio dei dati in questione genera rispetto al numero delle schede che risultano consegnate dalla Prefettura;

c) per quanto attiene, poi, sempre alla sezione n. 8 ma anche alla sezione n. 5 è la stessa Commissione istruttoria a dare conto della chiara erroneità dell'indicazione del numero dei votanti rispettivamente in n. "707" e n. "785", posto che - dopo avere evidenziato che le "schede autenticate e utilizzate, che risultano all'esito del conteggio sono pari", nel primo caso, "a n. 441 e tale dato corrisponde a quanto riportato nel mod. 220 bis - A.R. alla pag. 39", mentre, nel secondo, sono pari a "n. 521 e tale dato non corrisponde a quello riportato" nello stesse modello - afferma che "tale dato corrisponde verosimilmente al numero degli elettori... anziché dei votanti" e, dunque, implicitamente ammette che, per una semplice disattenzione, è stato indicato un dato per un altro;

d) per la sezione n. 1 l'esito del conteggio effettuato dalla Commissione istruttoria rivela che le schede effettivamente votate dagli elettori sono n. 532 (e non n. 533, come addotto dai ricorrenti sulla base di quanto esposto alla pag. 39 del verbale, riportante il "riepilogo");

e) in relazione alla medesima sezione, la presenza di una scheda in più, desunta dai ricorrenti sempre sulla base dell'indicazione di n. 533 schede, riportata nel "riepilogo", a fronte di "532 schede scrutinate e 532 votanti", trova, peraltro, una valida giustificazione - come, tra l'altro, si trae da quanto esposto dalla Commissione istruttoria nelle "precisazioni" rese con la nota del 26 ottobre 2017 - nel rinvenimento nella busta 5 bis, contenente le schede riconsegnate, ritirate e/o deteriorate, di "UNA scheda" (senza, peraltro, che nel verbale delle operazioni di sezione il Presidente di seggio desse "conto di alcun elettore che abbia restituito la scheda perché deteriorata");

f) per quanto attiene alla sezione in discussione, preme, in ultimo, precisare che le perplessità sollevate in ordine all'avvenuta autenticazione di sole 533 schede, a fronte di 956 elettori, costituiscono semplici considerazioni, del tutto inidonee - in quanto tali - a comprovare l'effettiva esistenza di anomalie valide ad inficiare il risultato elettorale;

g) in relazione alla sezione n. 5 deve, in effetti, darsi atto che, anche volendo prendere in considerazione la scheda "deteriorata", di cui è dato conto nel verbale (alle pagg. 21 e 22 della copia depositata presso la Prefettura), utile a giustificare l'autenticazione e il conseguente utilizzo di 521 schede, a fronte di sole 520 schede scrutinate, la somma delle schede autenticate utilizzate, come conteggiate dalla Commissione istruttoria (n. 521), autenticate non utilizzate (264) e non autenticate (114), così come riportate nel verbale, è pari a 899, ossia risulta inferiore di n. 1 scheda rispetto alle schede "consegnate", indicate in 900 nel "verbale di consegna". A parte il rilievo che una tale circostanza potrebbe essere riconducibile a quanto affermato nella relazione della stessa Commissione istruttoria circa la plausibilità di "lievi discordanze" tra i dati del piano stampa prefettizio e le schede effettivamente contenute nei plichi, appare evidente che, secondo i dati conteggiati anche dalla medesima Commissione, non emergono dati oggettivi, validi a sostenere la mancanza di "due schede", atteso che la somma di "521", "264" e "114" è - comunque - pari a n. "899". In definitiva, non sussistono elementi concreti per convenire in ordine alla mancanza di "due schede". Al più, la discrepanza denunciata potrebbe investire una scheda. Al riguardo è, comunque, noto che - come più volte affermato in giurisprudenza - discrepanze di tale genere, ossia particolarmente esigue, non valgono a concretizzare un vizio invalidante la consultazione elettore (cfr. C.d.S., 15 luglio 2016, n. 3166);

h) le medesime considerazioni valgono, peraltro, per le censure formulate in relazione alla sezione n. 47, in cui la distonia riguarda il totale delle schede, risultato - come, peraltro, rilevato dal Presidente della sezione - maggiore di una scheda rispetto al numero di quelle "inizialmente consegnate dalla Prefettura" (ossia, pari a "602" schede, ottenute in esito alla sommatoria di 189 "schede autenticate non utilizzate", 39 schede non autenticate e non utilizzate e, ancora il numero di 374 "votanti");

i) in relazione alla sezione n. 29 appare, invece, sufficiente affermare che, come già affermato in precedenti sentenze del giudice amministrativo, la mancata verbalizzazione di un dato inerente le schede - nell'ipotesi in trattazione, le schede "autenticate non utilizzate" - non vale di per sé a determinare l'accoglimento di un'azione di annullamento e, dunque, a determinare la rinnovazione delle operazioni elettorali ove non risulti comprovato, come nella controversia in esame, la "concreta irregolarità delle operazioni di voto" (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829; TAR Veneto, Sez. III, 5 ottobre 2017, n. 891).

Ritenuto che, per le ragioni illustrate, atte a rivelare l'inconfigurabilità di "abusi" e "contraffazioni" incidenti sulla genuinità del voto anche in ragione dei conteggi effettuati dalla Commissione istruttoria, e, comunque, in ossequio al principio secondo cui rivestono sicura prevalenza gli elementi sostanziali (C.d.S., Sez. III, 25 maggio 2017, n. 2470), con connessa irrilevanza di indicazioni che, seppure non precise, sono suscettibili di trovare un'adeguata spiegazione (cfr. C.d.S., Sez. III, 19 aprile 2017, n. 1821), il ricorso vada respinto, il che, peraltro, esime dalla necessità di aderire alle richieste "di termine ex artt. 8 comma 2° e 77 CPA" e, ancora, di integrazione del contraddittorio, formulate dal controinteressato.

Ritenuto, peraltro, che - tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame - sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, mentre, in riscontro all'istanza formulata dalla Commissione istruttoria con nota depositata in data 9 novembre 2017, appare congruo liquidare - sulla base della normativa vigente in relazione ai compensi previsti per i presidenti di seggio e gli scrutatori incaricati delle spoglio delle schede elettorali di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 e al d.m. 30 maggio 2002 (cfr., ex multis, Sez. II-bis, decreto collegiale n. 7866 del 2017) e, comunque, tenuto conto dell'impegno connesso all'accertamento (pari a due giornate e, in aggiunta, alla predisposizione delle "precisazioni") e, ancora, dell'oggettiva impossibilità rappresentata dai componenti dell'organo accertatore di procedere ad un compiuto espletamento dell'incarico - la somma di Euro 450,00 a favore della dott.ssa Luisa Cortesi e la somma di Euro 350,00 per ciascuno degli ulteriori componenti della Commissione de qua, il cui obbligo di corresponsione è posto a carico dei ricorrenti in solido, con successiva suddivisione interna in parti eguali.

Ritenuto, in ultimo, che - in ragione delle peculiarità che hanno connotato la vicenda in esame e, anche perché possa ottenere, in qualche modo, riscontro l'istanza delle parti in causa, volta [a] conoscere, tra l'altro, le modalità afferenti la consegna ed il trasporto a smaltimento dei plichi contenenti le schede avanzate e quelle autenticate e non utilizzate - sussistano giusti motivi per disporre la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, individuato per competenza sulla base della constatazione che l'eliminazione dei plichi di cui si discute risulta ascrivibile al Tribunale di Rieti (cfr., in particolare, verbale della Commissione istruttoria "riunione del 17 ottobre 2017").

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7136/2017, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Condanna i ricorrenti, in solido e con successiva suddivisione interna in parti eguali, al pagamento del compenso per l'operato dell'organo verificatore, così come liquidato in motivazione.

Dispone la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Caringella

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