Corte di cassazione
Sezioni unite penali
Sentenza 22 giugno 2017, n. 58120

Presidente: Canzio - Estensore: Cervadoro

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 maggio 2016, la Corte di appello di Bologna confermava la condanna di Francesco T. per i delitti di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992 (cod. strada), con le conseguenti statuizioni civili risarcitorie.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Con il primo motivo, lamenta violazione di legge per essere stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello non presso il domicilio dichiarato dall'imputato, bensì presso il difensore, ex art. 157, comma 8-bis, c.p.p. L'eccezione di nullità era stata sollevata in limine all'udienza di trattazione dell'appello, celebratasi in assenza dell"imputato, e respinta con ordinanza dibattimentale, con la quale si osservava trattarsi di nullità a regime intermedio, come tale sanabile, ed essendo l'imputato assistito da un difensore di fiducia, quest'ultimo non avrebbe dovuto limitarsi a proporre l'eccezione, ma avrebbe dovuto rappresentare al giudice circostanze specifiche da cui desumere che, nonostante il rapporto fiduciario, la parte non aveva avuto conoscenza dell'atto.

Con il secondo e il terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge, specificamente dell'art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, e il difetto di motivazione, in quanto l'imputato non si era dato alla fuga dopo l'incidente.

3. La Quarta Sezione penale, con ordinanza del 29 marzo 2017, depositata il 20 aprile 2017, ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, avendo ravvisato un contrasto giurisprudenziale sulla questione della nullità della notificazione della citazione compiuta, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., presso il difensore, nonostante che l'imputato avesse dichiarato o eletto domicilio altrove.

3.1. Si osserva che sul tema del rapporto tra la dichiarazione o elezione di domicilio e la notificazione della citazione ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., è intervenuta una pronuncia delle Sezioni unite che ha affermato che «è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p.» (Sez. un., n. 19602 del 27 marzo 2008, Micciullo, Rv. 239396; seguita da Sez. 4, n. 2416 del 20 dicembre 2016, dep. 2017, Zucchi, Rv. 268883).

Secondo questo indirizzo, il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non determinando un'acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto, imponendo al difensore l'onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza.

3.2. Altre pronunce hanno affermato che, ai fini della sanatoria della nullità, la presunzione di conoscenza da parte dell'imputato dell'atto notificato al suo difensore di fiducia non possa fondarsi solo sul rapporto professionale, ma debba essere corroborata da ulteriori elementi, come l'accertata inesistenza del domicilio dichiarato dall'imputato (Sez. 4, n. 7917 del 25 gennaio 2016, Bianco, Rv. 266231), ovvero la circostanza che, ancorché assente in giudizio, l'imputato abbia proposto personalmente il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 47953 del 19 luglio 2016, F., Rv. 268654).

3.3. Sulla questione è infine intervenuta una recente decisione (Sez. 6, n. 11954 del 15 febbraio 2017, Emma, Rv. 269558), secondo la quale l'onere di allegazione da parte del difensore di fiducia di circostanze attestanti il venir meno del contatto e dell'effettivo collegamento con il suo assistito ricorre solo quando venga eccepita la nullità assoluta della notificazione della citazione. In presenza di una nullità a regime intermedio, invece, non può maturare una sanatoria quale effetto di un'inerzia probatoria della parte che ha proposto l'eccezione.

4. Il difensore del ricorrente ha presentato motivi nuovi con i quali evidenzia che il provvedimento della Corte di appello che ha rigettato l'eccezione di nullità della notificazione non teneva conto, tra l'altro, della dichiarazione del difensore di non accettazione di tale notifica; dichiarazione formulata nell'atto stesso di nomina (allegato alla memoria) e portata immediatamente a conoscenza dell'autorità procedente.

5. L'Avvocato generale ha depositato memoria, nella quale si esprime l'avviso che in caso di dichiarazione o elezione di domicilio, ove la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata effettuata, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., a mani del difensore di fiducia, quest'ultimo può limitarsi a eccepire la nullità dell'atto, di ordine generale e a regime intermedio, per inosservanza delle norme sulle notificazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente:

"Se, in caso di dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, possa essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato".

2. Il tema del rapporto tra l'elezione di domicilio e la notificazione della citazione ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., è stato oggetto della sentenza Sez. un., n. 19602 del 27 marzo 2008, Micciullo, Rv. 239396, che ha affrontato la questione «se la notificazione presso il difensore di fiducia, ex art. 157, comma 8-bis, c.p.p., possa essere effettuata anche nel caso in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni», e l'ha risolta, affermando che «è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni».

Nella sentenza citata, la Corte, richiamando Sez. un., n. 119 del 27 ottobre 2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, ha precisato che, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, la nullità conseguente alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. presso il difensore di fiducia è di ordine generale a regime intermedio, ed è priva di effetti se non dedotta tempestivamente, in quanto soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, c.p.p., alle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p., alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p.; sicché tale nullità deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. Peraltro, «l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice stesso».

E poiché nel caso allora in esame il ricorrente non solo non aveva dedotto la mancata o comunque menomata conoscenza conseguente all'adozione del modello di notificazione ex art. 157, comma 8-bis, c.p.p., ma, al contrario, con la sua condotta processuale, aveva "dimostrato" di essere stato a conoscenza di tutti gli sviluppi del processo, avendo anche proposto personalmente le impugnazioni, sia in grado d'appello che di legittimità (né il difensore aveva eccepito alcunché nel giudizio di appello), le Sezioni unite hanno ritenuto che la notificazione non era inesistente, bensì viziata, e che da tale nullità non era conseguita alcuna lesione del diritto alla conoscenza e all'intervento dell'imputato.

3. Ai principi enunciati nella sentenza Mucciullo si è uniformata la giurisprudenza successiva (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 34558 del 10 maggio 2012, P., Rv. 253276; Sez. 5, n. 4828 del 29 dicembre 2015, Ciano, Rv. 265803; Sez. 4, n. 18098 del 1° aprile 2015, Crapella, Rv. 263753; Sez. 3, n. 47953 del 19 luglio 2016, F., Rv. 268654; Sez. 5, n. 8478 del 28 novembre 2016, dep. 2017, Pettinengo, Rv. 269453).

3.1. Il contrasto portato oggi all'esame delle Sezioni unite investe l'esistenza o meno di un onere dimostrativo gravante sul difensore che intenda eccepire la nullità della notifica eseguita irregolarmente a sue mani, e l'ampiezza dello stesso onere.

3.2. Secondo un orientamento giurisprudenziale, ai fini della declaratoria della nullità è sufficiente la mera tempestiva proposizione dell'eccezione, la quale è in grado di evitare la sanatoria generale prevista dall'art. 183 c.p.p. (v. Sez. 5, n. 8478 del 28 novembre 2016, dep. 2017, Pettinengo, Rv. 269453; Sez. 5, n. 4828 del 29 dicembre 2015, dep. 2016, Ciano, Rv. 265803; Sez. 2, n. 41735 del 22 settembre 2015, Casali, Rv. 264594; Sez. 4, n. 18098 del 1° aprile 2015, Crapella, Rv. 263753; Sez. 5, n. 8108 del 25 gennaio 2007, Landro, Rv. 236522).

Le sentenze che seguono tale indirizzo, pur riconoscendo a carico del difensore di fiducia un onere di allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto, non attribuiscono, però, alcun automatico effetto sanante all'inadempimento di detto onere, ritenendo comunque necessari - per l'operatività della sanatoria - concreti e ulteriori elementi, che si affianchino all'esistenza del rapporto fiduciario da cui scaturisce l'obbligo di informazione dell'assistito, e da cui desumere la predetta conoscenza (cfr. Sez. 4, n. 18098 del 1° aprile 2015, Crapella, cit.; Sez. 4, n. 7917 del 25 gennaio 2016, Bianco, Rv. 266231).

3.3. Secondo un diverso orientamento, il difensore non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, dovendo anche rappresentare al giudice che il suo assistito non ha avuto conoscenza dell'atto o che non ha potuto esercitare il diritto di difesa (Sez. 4, n. 2416 del 20 dicembre 2016, dep. 2017, Zucchi, Rv. 268883; Sez. 6, n. 490 del 2 dicembre 2016, Mercuri, Rv. 268809; Sez. 3, n. 47953 del 19 luglio 2016, Franco, Rv. 268654; Sez. 4, n. 8592 del 10 febbraio 2016, Gervasoni, Rv. 266369; Sez. 4, n. 40066 del 17 settembre 2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 6, n. 34558 del 10 maggio 2012, P., Rv. 253276), eventualmente avvalorando tale affermazione con elementi che la rendano credibile (Sez. 4, n. 44132 del 9 settembre 2015, Longoni, Rv. 264830).

Al fine del giudizio sulla conoscenza dell'atto, in particolare, viene valorizzato il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17 settembre 2015, Bellucci, cit.).

3.4. Gli orientamenti in questione, pur facendo entrambi riferimento ad un onere di allegazione della parte interessata alla declaratoria della nullità, seguono però percorsi differenti circa la valutazione delle condizioni che giustificano la sanatoria dell'atto "non inesistente ma viziato", limitandosi alcune a desumere la prova della conoscenza dell'atto di citazione da circostanze obiettive di fatto, quali il ricorso proposto personalmente dall'imputato o l'inesistenza del domicilio dichiarato.

Il reale contrasto si pone invero con le pronunce che hanno radicalmente revocato in dubbio l'esistenza di un onere probatorio a carico della parte. In tal senso si è pronunciata, di recente, Sez. 6, n. 11954 del 15 febbraio 2017, Emma, cit., secondo cui, solo quando dalle non corrette modalità di notifica è derivata una situazione assimilabile ad un difetto di vocatio in jus, grava sul difensore o sull'imputato l'onere di fornire gli elementi concreti, suscettibili di verifica, indicativi dell'effettività di tale eccezionale situazione. In presenza di una nullità a regime intermedio, non può invece maturare una sanatoria quale effetto dell'inerzia probatoria della parte che ha proposto l'eccezione. Pur nella consapevolezza delle implicazioni che sono proprie del rapporto fiduciario fra l'avvocato nominato di fiducia e il suo assistito, la nullità rimane configurabile e ritualmente "deducibile", senza alcun "peso" probatorio a carico dell'istante.

4. La previsione di cui all'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. è stata introdotta nel 2005 in un'ottica di snellimento delle procedure di notificazione, all'interno di un contesto teso peraltro a potenziare la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato, e ha passato anche il vaglio positivo del Giudice delle leggi. Ribadita l'assenza di una assoluta incompatibilità delle presunzioni legali di conoscenza con le garanzie di difesa, e rilevato che non può negarsi al legislatore di presupporre un onere di diligenza a carico del destinatario delle notificazioni, la Corte costituzionale (sent. n. 136 del 2008) ha, infatti, affermato che a maggior ragione può essere richiesto «un minimo di cooperazione al difensore di fiducia, nel caso in cui, pur avendo la possibilità di rifiutare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., accetti di riceverle e si accolli pertanto l'onere di mantenere costantemente e compiutamente informato il proprio cliente». Tale disciplina non è peraltro vincolante in modo incondizionato, poiché resta pur sempre aperta la possibilità di avvalersi delle forme ordinarie di notifica sia per iniziativa del difensore, il quale può dichiarare all'autorità procedente di non accettare la notificazione, sia per iniziativa dell'imputato, che può dichiarare domicilio nella sua dimora abituale, determinando in tal modo l'inapplicabilità della norma. La norma assicura poi le condizioni minime sufficienti a garantire una corretta e tempestiva informazione dell'imputato su tutti gli atti processuali che lo riguardano, e «l'adempimento di tale dovere professionale costituisce garanzia del buon funzionamento del rapporto fiduciario a fini specifici di efficacia delle future notifiche».

5. Tanto premesso, rileva il Collegio che il contrasto giurisprudenziale nasce da un'evidente confusione tra le modalità di notificazione di cui all'art. 157 c.p.p. e quelle di cui all'art. 161 c.p.p.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 136 del 2008 ha chiarito che, in tema di notifiche, è indispensabile contemperare diritto di difesa e speditezza del processo, ed è per far fronte a questa esigenza che nel codice di rito da un lato si prescrive di determinare quanto prima possibile il domicilio, eventualmente anche elettivo, per le notificazioni (art. 161 c.p.p.), e dall'altro viene individuato presso il difensore un possibile recapito, indipendentemente da una dichiarazione o elezione di domicilio (artt. 157, comma 8-bis, e 161, comma 4, c.p.p.).

La disposizione contenuta nell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. non può che essere letta nell'ambito dell'articolo che la contiene, nonché della normativa complessiva di cui agli artt. 157 (riguardante le modalità delle notifiche), 161 e seguenti (riguardante i luoghi di notificazione), che - per le notificazioni all'imputato non detenuto - delineano nel codice di rito un doppio binario, rafforzato dall'inizio testuale dell'art. 157 ("salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162").

In realtà, le modalità di notificazione previste dai primi otto commi dell'art. 157, inclusa quella del deposito della casa comunale, sono tutte applicabili anche per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma dell'art. 161, sempre che tale domicilio risulti idoneamente e validamente individuato. La notifica può avvenire a mani del difensore, come previsto dall'art. 161, comma 4, solo se essa risulti "impossibile" nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma dei tre commi dello stesso art. 161.

Quando si deve effettuare la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve pertanto procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi dell'art. 157 c.p.p.; una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l'imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore.

Se, invece, vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio - e, dunque, vi è stato un primo contatto tra l'imputato e i soggetti indicati nell'art. 161 c.p.p. - devono essere seguite direttamente le forme dettate da quest'ultima disposizione del codice di rito.

L'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., che non fa alcuna distinzione tra le modalità di modificazione [recte: notificazione - n.d.r.] previste dai commi precedenti, non è infatti applicabile quando il luogo della notificazione sia stato dichiarato o eletto a norma dell'art. 161. Tale disposizione regola le modalità della notificazione all'imputato di cui non risulta ignoto il luogo di residenza o di domicilio, e differisce dalla consegna al difensore prevista dall'art. 161, comma 4, che è invece una modalità di notificazione per il caso in cui non sia stato possibile eseguire tale adempimento nel domicilio dichiarato, eletto o determinato a norma del comma 2.

Va rilevato, al riguardo, che le Sezioni unite, già nella sentenza Micciullo, hanno evidenziato come, al fine di assicurare la piena conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato, sia stato articolato nel codice di rito un sistema che contempla due diverse tipologie di notificazioni. E, premesso che il sistema di cui all'art. 161 c.p.p. «è fondato sul dovere dell'imputato, che ne sia stato adeguatamente edotto, di dichiarare o di eleggere domicilio e di comunicare all'autorità giudiziaria ogni successiva variazione ai sensi dell'art. 161, commi 1 e 2, c.p.p.», sono tornate più di recente (Sez. un., n. 28451 del 28 aprile 2011, Pedicone, cit.) a puntualizzare i reciproci spazi d'azione della disciplina delle notificazioni di cui all'art. 157 e di quella di cui all'art. 161. La seconda forma costituisce un sistema alternativo «che non può essere contaminato con l'applicazione di disposizioni riguardanti le ipotesi della prima notificazione, che risultino incompatibili con esso», tra cui, specificamente, il deposito degli atti nella casa comunale e i correlativi avvisi di cui all'art. 157, comma 8.

6. Il diverso ambito di operatività delle due norme non consente di affermare la prevalenza della notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis. Nessun dubbio che, in caso di domicilio dichiarato o eletto, prevalga l'esigenza di notificare l'atto presso il domicilio dichiarato o eletto, e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione, o di assenza, non meramente temporanea, dell'imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche se nominato d'ufficio, ma ai sensi del comma 4 dell'art. 161.

La fattispecie di cui all'art. 157, comma 8-bis, si fonda del resto sulla stessa condotta dell'imputato che, ricevuta la prima notifica, ha nominato un difensore di fiducia allo scopo di esercitare il proprio diritto di difesa, ma non ha eletto o dichiarato domicilio; e non è applicabile tutte le volte che muta il luogo di notificazione, in quanto eletto o dichiarato a norma dell'art. 161.

La stessa relazione al decreto-legge che ha inserito la disposizione in questione nella procedura delle notifiche chiarisce che la norma regola esclusivamente le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161. Il fatto, infine, che in sede di conversione sia stato eliminato, dall'art. 161 c.p.p., il comma 4-bis, precedentemente introdotto dal d.l. n. 17 del 2005 («in caso di nomina di difensore di fiducia le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna al difensore»), rende evidente che il domicilio "legale", che si determina soltanto nel caso in cui sia stato necessario espletare, per la prima notificazione, le procedure di cui ai precedenti commi dell'art. 157, «non è comunque destinato ad operare nel caso di autonoma elezione o dichiarazione di domicilio» (così Sez. 5, n. 4828 del 29 dicembre 2015, dep. 2016, Ciano, Rv. 265803; Sez. 2, n. 41735 del 22 settembre 2015, Casali, Rv. 264594).

In tal senso, del resto, la giurisprudenza costituzionale, nell'affermare la conformità a Costituzione dell'art. 157, comma 8-bis, ha rilevato che «anche l'imputato può rendere inapplicabile la norma censurata, mediante dichiarazione del domicilio o sua elezione presso un qualunque soggetto, e ciò in ogni fase del procedimento, posto che la giurisprudenza di legittimità si è orientata, anche con una recentissima pronuncia delle Sezioni unite penali [...], nel senso che la manifestazione di volontà della parte prevale sulla domiciliazione legale per ogni notifica ad essa successiva» (Corte cost., n. 136 del 2008).

7. La notifica al difensore, come regolamentata nel codice di rito dal legislatore ordinario in conformità con i principi costituzionali e convenzionali, rappresenta una naturale "convenzione" che mira alla conoscenza legale dell'atto, al fine di evitare appesantimenti procedurali e bilanciare gli interessi contrapposti.

In particolare, l'applicazione della presunzione legale di conoscenza nel caso di cui all'art. 161, comma 4, è ispirata ad una logica di contemperamento tra il diritto di difesa e le ragioni della celerità del processo. Ricorrono, in tale evenienza, manifestazioni patologiche del rapporto tra ordinamento e imputato, come il rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio ovvero la mancata comunicazione di mutamenti successivi alla dichiarazione o elezione (art. 161, comma 1, c.p.p.), l'impossibilità di eseguire le notifiche nel c.d. "domicilio determinato", l'insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione (art. 161, comma 4, c.p.p.). La fattispecie, sotto questo profilo, appare poi assimilabile ad altre ipotesi in cui è permessa la consegna al difensore perché sussistono altre situazioni patologiche come la latitanza o l'evasione (art. 165 c.p.p.) ovvero l'irreperibilità (art. 160 c.p.p.).

Fuori da questi casi, quando l'imputato ha manifestato la propria volontà chiedendo espressamente la consegna degli atti presso il suo domicilio o presso altro soggetto indicato come domiciliatario, non può essere parimenti applicata la presunzione legale di conoscenza da parte dell'imputato e ritenersi quindi sanata la notificazione dell'atto effettuata al difensore di fiducia, in difetto di allegazioni sull'impedimento in concreto all'esercizio del diritto di difesa, solo perché la notifica è stata effettuata presso il difensore.

La dichiarazione o elezione di domicilio - pure in presenza di un rapporto fiduciario ancora in atto tra l'imputato ed il proprio difensore - impone infatti che la notifica venga effettuata nel domicilio indicato dall'imputato; e alla violazione di tale obbligo consegue - in assenza peraltro di alcuna manifestazione patologica - il verificarsi di una nullità di ordine generale.

Secondo la più recente e costante giurisprudenza, successiva e conforme alle Sezioni unite Micciullo del 2008, «la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio [dichiarato o] eletto è d'ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché è soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p.» (v., da ultimo, Sez. 2, n. 35345 del 12 maggio 2010, Rummo, Rv. 248401; e negli stessi termini Sez. 4, n. 40066 del 17 settembre 2015, Bellucci, Rv. 264505). Ergo, seppure la conoscenza effettiva dell'atto può concretamente dedursi da una notifica siffatta, la nullità rimane configurabile e ritualmente deducibile, come nella fattispecie oggi in esame.

Ne consegue, logicamente, che non è consentito in questo caso aggiungere un'ulteriore presunzione legale di conoscenza; ciò significherebbe diminuire - e senza giustificazione alcuna - il grado di effettività della conoscenza stessa da parte dell'imputato. In assenza di una sanatoria codificata, lo stesso rapporto fiduciario non può quindi portare alla generalizzata conclusione che la notifica di un atto presso il difensore di fiducia, seppur irrituale, sia comunque sanata in assenza di deduzione da parte del difensore o dell'imputato circa la conoscenza dell'atto medesimo.

Assegnando alla parte interessata un onere di allegare, si giungerebbe infatti al risultato paradossale di "sterilizzare" automaticamente un vizio, che si ammette integrare una nullità di ordine generale (a regime intermedio proprio in ragione del rapporto fiduciario), ogniqualvolta la notifica pur irregolare sia compiuta a mani del difensore di fiducia.

8. Va conseguentemente affermato il seguente principio di diritto.

"In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato".

9. Escluso che il difensore che intenda eccepire l'invalidità della notifica debba dimostrare o comunque allegare anche l'interruzione di comunicazioni con il proprio assistito, ciò non toglie che il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa come causa della sanatoria del vizio possa essere impiegato dal giudice al fine di riscontrare limiti di deducibilità già esistenti o cause di sanatoria delle nullità rilevabili da circostanze obiettive di fatto di cui agli atti del processo, quali l'atto di impugnazione proposto personalmente dall'imputato, o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto. Lo stesso dicasi in caso di inesistenza del domicilio dichiarato, in quanto in tale ipotesi non vale la causa di salvaguardia di cui all'art. 157. Diversamente avviene nei casi in cui la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 dell'art. 161 c.p.p. diviene impossibile, rispetto ai quali il comma 4 della stessa norma prevede che la notificazione vada eseguita presso il difensore, anche quello d'ufficio.

10. Occorre però meglio definire il presupposto che integra una "impossibilità" della notifica, a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

In linea con quanto precisato da Sez. un., n. 28451 del 28 aprile 2011, Pedicone, Rv. 250121, deve ritenersi al riguardo che sia sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver reperito l'imputato nel domicilio dichiarato - o il domiciliatario nel domicilio eletto - non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157, come si desume dall'incipit dell'art. 159 c.p.p.; sicché anche la temporanea assenza dell'imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, c.p.p. (v. in questo senso, da ultimo, Sez. 6, n. 24864 del 19 aprile 2017, Ciolan, Rv. 270031; Sez. 3, n. 12909 del 20 gennaio 2016, Pinto, Rv. 268158).

11. Ciò premesso in diritto, prendendo in esame la specifica situazione oggetto del primo motivo di ricorso, è agevole rilevare dagli atti del procedimento che in data 22 aprile 2013 Francesco T. ha dichiarato domicilio presso la sua abitazione in Castel Maggiore (Bo) via [omissis], ove ha ricevuto tutti gli atti del procedimento di primo grado. Con atto del 29 ottobre 2013, l'imputato ha quindi nominato difensore di fiducia l'avv. Stefania M., la quale nello stesso atto ha dichiarato di non accettare le notifiche ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p.

Il primo motivo di ricorso è dunque fondato.

L'eccezione di nullità del decreto di citazione nel giudizio d'appello è stata tempestivamente sollevata dal difensore dell'imputato, ed erroneamente rigettata dalla Corte territoriale, in quanto al difensore non incombeva alcun onere in relazione alla perdurante esistenza del rapporto fiduciario.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente rispetto agli ulteriori motivi.

La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

Depositata il 29 dicembre 2017.