Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 6 dicembre 2017, n. 631

Presidente: Bruno - Estensore: Morosini

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile, perché proposto dalla parte civile personalmente, l'appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Genova aveva assolto l'imputato dai reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste.

2. Ricorre la parte civile, per il tramite del suo difensore, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge. Assume il ricorrente che la presenza di una procura speciale in calce all'atto di appello, con autentica di firma da parte del difensore, dovrebbe interpretarsi come volontà del difensore di assumere la paternità dell'atto.

Inoltre, secondo il ricorrente, l'impugnazione personale della parte civile non rientrerebbe tra le cause di inammissibilità del gravame, perché esclusa dall'elencazione tassativa contenuta nell'art. 591 c.p.p.

3. Il ricorso è infondato.

4. È pacifico che la parte civile sta in giudizio per il tramite del difensore costituito.

Detta parte non è legittimata alla sottoscrizione personale dell'impugnazione, pena l'inammissibilità dell'atto ai sensi dell'art. 591 c.p.p.

Occorre dunque stabilire se, nella specie, l'appello sia stato presentato dalla parte personalmente, come ha ritenuto la Corte di appello, oppure l'atto possa, in qual[ch]e modo, ricondursi al difensore.

Secondo l'orientamento - elaborato dalla Suprema Corte per il ricorso per cassazione, ma riferibile anche all'atto di appello stante l'eadem ratio - l'atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte civile può ritenersi ammissibile allorché concorrano due condizioni: l'atto rechi la firma di autentica del difensore; sia possibile, in base a dati esteriori, ritenere che il difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne la paternità (Sez. 5, n. 21828 del 12 gennaio 2017, Ferrario, Rv. 270048; Sez. 3, n. 34779 del 22 giugno 2011, T., Rv. 251246).

Nel caso di specie risulta adempiuta soltanto la prima condizione, ma non la seconda, posto che l'atto di appello reca in calce la semplice attestazione dell'autenticità della firma del ricorrente, da parte del difensore, senza alcuna clausola da cui possa desumersi la condivisione, da parte di quest'ultimo, dei motivi di impugnazione sottoscritti personalmente dal G. (Sez. 5, n. 21828 del 12 gennaio 2017, Ferrario, in motivazione), né ricorre alcun elemento formale, quale la redazione dell'atto su carta intestata del difensore, che possa deporre nel senso voluto dal ricorrente (Sez. 6, n. 32563 del 4 giugno 2010, Egiziano, Rv. 248347).

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata il 10 gennaio 2018.