Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 16 gennaio 2018, n. 800
Presidente: Schirò - Relatore: Solaini
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa a una ripresa a tassazione per i maggiori redditi di partecipazione non dichiarati da parte di uno dei soci di una società di persone (in proporzione della quota), in particolare, mediante invio della sola cartella al socio accomandante, essendosi l'avviso d'accertamento consolidatosi in capo alla società di persone. L'ufficio denuncia la violazione degli artt. 2304, 2313, e 2315, c.c., nonché degli artt. 12, 24, 25, 45 e 50 del d.P.R. 602/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avrebbero ritenuto invalida la cartella, perché non preceduta dalla notifica del prodromico atto impositivo, anche nei confronti del socio accomandante destinatario della stessa.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte "(...) È, infatti, consolidato il principio in virtù del quale al socio di una società di persone (responsabile solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società, o, nel caso del socio accomandante di una società in accomandita semplice - come nella specie -, limitatamente alla quota conferita, ai sensi dell'art. 2313 c.c.: Cass. n. 7016 del 2003) non è necessario notificare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, essendo sufficiente la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di mora), fermo restando, però, che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare (Cass. nn. 10584 del 2007; 20704, 25765 e 27189 del 2014) (...)" (Cass. n. 7836/2015).
I giudici d'appello si sono manifestamente discostati dal superiore principio (v. motivazione della sentenza impugnata). La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.