Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 1° marzo 2018, n. 121
Presidente: De Nictolis - Estensore: Castriota Scanderbeg
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
- con l'appello in esame la società Sibauto s.r.l. impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Palermo, 27 aprile 2017, n. 1170 che ha accolto soltanto in parte il ricorso dalla stessa proposto avverso il silenzio serbato dal Comune di Trapani sulla propria istanza volta alla riqualificazione urbanistica delle aree di sua proprietà, meglio descritte in epigrafe, gravate da vincolo a parcheggio pubblico, a viabilità di progetto ed a verde di arredo stradale, vincoli imposti dal P.R.G. del 2010 che la parte istante riteneva decaduti per il decorso del quinquennio (art. 9 d.P.R. n. 327/2001);
- l'appellante si duole della avversata decisione nella parte in cui ha non ha ritenuto sussistente l'obbligo del Comune di Trapani di riqualificare anche le aree destinate a parcheggio pubblico in quanto, secondo il Tar, la possibilità per la parte privata di realizzare essa stessa la destinazione a parcheggio porterebbe ad escludere la natura espropriativa del vincolo;
- l'appellante ha insistito per la riforma in parte qua della appellata sentenza, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione a riqualificare anche le aree a parcheggio;
- nel costituirsi in giudizio, il Comune di Trapani ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto la reiezione, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese;
- il ricorso è stato rinviato all'udienza camerale del 22 febbraio 2018, alla quale è stato trattenuto per la sentenza che viene resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a. trattandosi di un ricorso in materia di silenzio;
- l'appello è fondato e va accolto nei sensi di cui appresso;
- non appare convincente la tesi del Tar secondo cui il vincolo a parcheggio, in quanto attuabile - secondo le previsioni contenute nel P.R.G., fonte del suddetto vincolo - anche ad iniziativa della parte privata, non integrerebbe un vincolo espropriativo soggetto a decadenza quinquennale ai sensi del già citato art. 9 d.P.R. n. 327 del 2001 atteso che, per converso, la natura conformativa ovvero espropriativa di un vincolo preordinato alla realizzazione di un'opera non dipende dalla natura (pubblica o privata) del soggetto attuatore della destinazione impressa col vincolo quanto piuttosto dalla fruizione (pubblica o privata) cui è destinata l'opera da realizzare;
- nella specie il parcheggio pubblico è certamente strumentale al soddisfacimento di un'esigenza che mette capo all'intera collettività cittadina (o quantomeno di una sua parte significativa), trattandosi di opera integrante un intervento di urbanizzazione primaria, di guisa che non è dubitabile la natura espropriativa del vincolo preordinato alla sua concreta realizzazione, quale che ne sia il soggetto attuatore o che se ne faccia promotore;
- pertanto la decadenza del vincolo espropriativo anche sulle aree destinate a parcheggio in proprietà della odierna parte appellante, alla scadenza del quinquennio di durata del vincolo espropriativo impresso dal P.R.G. del 2010, impongono al Comune di Trapani, espressamente sollecitato in tal senso dalla parte privata, di provvedere alla riqualificazione anche di detta area e, a tal fine, di prendere preliminarmente posizione sulla articolata proposta della società privata, che ha evidenziato di poter essa stessa realizzare il parcheggio pubblico, nonché la sistemazione a verde delle aree e le altre opere di arredo urbano, il tutto da trasferire al Comune nell'ambito di una convenzione urbanistica a farsi e salvo il mantenimento della destinazione commerciale dell'edificio a ciò destinato da lungo tempo (e salvo ogni altra pattuizione inter partes sulle eventuali ed ulteriori compensazioni in denaro);
- quali che possano essere gli esiti procedimentali di tale preliminare valutazione della proposta della società privata, l'Amministrazione comunale di Trapani è in ogni caso onerata di dare una nuova qualificazione urbanistica alle aree di proprietà ricorrente oggetto di causa;
- in definitiva l'appello va accolto nei sensi anzidetti;
- per l'esecuzione della presente decisione appare opportuno assegnare al Comune di Trapani il termine di giorni 90 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente sentenza;
- per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza del Comune oltre il termine di cui al capoverso che precede, evidenti ragioni di economia processuale impongono di investire per l'esecuzione della presente sentenza lo stesso commissario ad acta già officiato dal Tar nella sentenza qui parzialmente appellata (ossia il Dirigente pro-tempore del Dipartimento regionale urbanistica dell'Assessorato regionale territorio e ambiente) affinché detto commissario, ovvero altro soggetto del medesimo dipartimento da questi delegato (purché si tratti della medesima persona fisica incaricata dell'ottemperanza della sentenza del Tar), provveda a compiere tutti gli adempimenti per dare esecuzione alla presente sentenza insieme a quella del Tar qui appellata, nella parte non riformata, prendendo in esame nella sua integrità (e quindi anche in relazione alle aree destinate a parcheggio pubblico) la richiesta articolata a suo tempo dalla società qui ricorrente, il tutto nel termine di giorni 120 decorrenti dalla scadenza del termine per provvedere assegnato alla Amministrazione comunale;
- anche eventuali incidenti di esecuzione che dovessero occorrere in sede di esatta esecuzione della presente decisione dovranno essere portati alla cognizione, in sede di ottemperanza, del giudice di primo grado, tale parziale deroga all'art. 113, comma 1, c.p.a. trovando giustificazione nella complessiva unità della decisione da ottemperare, in rapporto alla medesima fattispecie fattuale (ciò che ha determinato la scelta di investire lo stesso commissario ad acta nominato dal Tar per assumere, nel perdurante inadempimento dell'Amministrazione, le determinazioni attuative dell'obbligo di riqualificare l'intera area di proprietà della ricorrente);
- quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando in forma semplificata sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.