Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 19 marzo 2018, n. 1736

Presidente: Balucani - Estensore: Fedullo

FATTO E DIRITTO

Mediante il presente atto di appello, è impugnata la sentenza con la quale il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante, cittadino egiziano, avverso il provvedimento del Ministro dell'Interno di diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91.

Premesso che il provvedimento reiettivo si fonda sulla esistenza a carico dell'interessato di due procedimenti penali (uno per violazione degli artt. 582 e 585 c.p., definito il 23 aprile 2007 con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, e l'altro per violazione degli artt. 612, comma 1, e 660 c.p., definito il 23 maggio 2005 con provvedimento di archiviazione del G.I.P. per intervenuta prescrizione), il giudice di primo grado, richiamando una propria precedente pronuncia, ha evidenziato che "l'amplissima discrezionalità della amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (C.d.S., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; 10 gennaio 2011, n. 52; 26 gennaio 2010, n. 282; T.A.R. Lazio, sez. II-quater, 18 aprile 2012, n. 3547)", escludendo la ravvisabilità nella specie di profili di travisamento e/o illogicità della valutazione compiuta dall'Amministrazione, anche facendo leva sulla autonomia delle valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale rispetto alla valutazione dei medesimi fatti ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo.

Mediante i motivi di appello, l'appellante deduce, in sintesi, che l'Amministrazione non ha motivato in ordine alla rilevanza del precedente penale ed al tempo trascorso, alla luce della complessiva personalità del richiedente, né compiuto alcuna valutazione circa la sua condizione personale ed il suo grado di integrazione familiare, sociale e lavorativo, evidenziando in proposito che egli risiede regolarmente in Italia dal 1996, ha svolto una ininterrotta carriera lavorativa, è soggiornante di lungo periodo insieme alla propria famiglia e padre di quattro figli, tre dei quali nati in Italia, regolarmente iscritti presso la scuola dell'obbligo.

La difesa erariale si oppone all'accoglimento dell'appello, deducendone l'infondatezza.

Venendo alle valutazioni del Collegio, deve premettersi che, secondo la giurisprudenza consolidata, "l'amplissima discrezionalità dell'Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta" (C.d.S., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; 10 gennaio 2011, n. 52; 26 gennaio 2010, n. 282).

Sempre secondo la giurisprudenza, "trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, il sindacato sulla valutazione da essa compiuta non può che essere di natura estrinseca e formale: non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole" (cfr. sempre, sul punto, la citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).

Le richiamate coordinate giurisprudenziali, applicate alla fattispecie oggetto di controversia, anche alla luce del tenore testuale della pertinente disposizione, impongono il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.

Deve appunto muoversi dal disposto dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 5 febbraio 1992, ai sensi del quale "la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica".

Ebbene, proprio il fatto che la norma non indica alcun criterio orientativo, nell'ottica del quale debbono svilupparsi le valutazioni dell'Amministrazione concedente, ma si limita a precisare il presupposto di base in presenza del quale il relativo potere concessorio può essere attivato, insieme alla imputazione formale del potere al Capo dello Stato, quale "rappresentante dell'unità nazionale" (art. 87 Cost.) e quindi custode dei principi supremi che la informano, denotano l'ampio spettro espressivo della discrezionalità a quella demandata, la cui esplicazione è quindi suscettibile di censura giurisdizionale nel solo caso in cui il vizio contestato riveli il palese sviamento della funzione dal suo scopo tipico, rappresentato dalla concessione dello status di cittadino ai soli soggetti che l'Amministrazione ritenga meritevoli di equiparazione agli appartenenti alla comunità nazionale, anche idealmente considerati e rappresentati quali interpreti dei valori di convivenza democratica che sono consacrati e compendiati nella Carta fondamentale dello Stato.

Nella specie, la decisione reiettiva dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall'appellante trova ragionevole fondamento nelle condotte per le quali è stato sottoposto a procedimento penale e che, in quanto caratterizzate dal loro contenuto offensivo della integrità fisica e della libertà morale delle persone, si pongono appunto in evidente antitesi rispetto a quei valori.

Né la valutazione dell'Amministrazione, quale si manifesta nel provvedimento impugnato, può ritenersi inficiata da illogicità, ingiustizia e sproporzione in considerazione del fatto che quelle condotte non sono state accertate con sentenza passata in giudicato, del tempo trascorso dalla loro ipotetica commissione e del fatto che l'appellante, nel periodo successivo, non ha dato causa a rilievi di sorta, ma ha anzi dimostrato di essersi proficuamente inserito, anche da un punto di vista lavorativo, nella società di accoglienza.

Deve infatti rilevarsi che rientra nell'area in cui legittimamente si estende la discrezionalità spettante all'Amministrazione in subiecta materia la valutazione del peso negativo ascrivibile a comportamenti riprovevoli anche risalenti e non certificati da una pronuncia del giudice penale così come del suo bilanciamento con la condotta successiva dell'interessato: valutazione che si rivela tanto più incensurabile quanto più pregnante deve essere, come nella specie, la certezza che l'interessato sia meritevole del beneficio la cui concessione viene invocata e quanto più alti, e qualificanti l'appartenenza alla comunità nazionale, siano i valori la cui tutela è sottesa al suo riconoscimento.

L'appello, in conclusione, deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni, in considerazione della peculiarità dell'oggetto della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.