Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 4 gennaio 2018, n. 9013
Presidente: Petruzzellis - Estensore: Di Stefano
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 25 novembre 2016 ha confermato la condanna di P. Alessandro per il reato di cui all'art. 490 c.p. per aver occultato con nastro adesivo una lettera della targa della autovettura con cui circolava per renderla non riconoscibile nonché per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per avere con violenza tentato di impedire ad un operatore della polizia municipale di effettuare una fotografia della targa così modificata prima che egli riuscisse ad asportarne il nastro.
La Corte di appello, in risposta ai motivi di impugnazione, confermava la qualificazione giuridica della alterazione della targa, confermava che era stata impedita una attività di ufficio, che la pena era congrua e non erano state prospettate ragioni utili a ritenere la possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria.
P. Alessandro ricorre contro tale sentenza deducendo:
Con primo motivo la violazione di legge ed il vizio della motivazione per la totale assenza di risposta ai motivi nuovi depositati in data 4 novembre 2016.
In particolare, non vi era stata risposta alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto.
Con secondo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la condotta operata sulla targa della propria autovettura integrare il reato di cui all'art. 490 c.p. e non, come dedotto, quello di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per la contraffazione/modificazione della targa.
Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva, ritenendo le ragioni del tutto inconsistenti.
È fondato il primo motivo.
Va premessa la infondatezza del secondo motivo, da valutare per primo potendo portare alla parziale assoluzione nel merito. La qualificazione giuridica del dato tipo di condotta è corretta perché «Integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 c.p., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico. (Fattispecie relativa all'occultamento della targa di una vettura mediante terriccio, in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 102 c.d.s., riservata alle ipotesi in cui l'occultamento della targa sia stato determinato da fattori occasionali). (Sez. 5, n. 11072 del 21 ottobre 2014 - dep. 16 marzo 2015, Gentile, Rv. 26310101)» (nello stesso senso si veda anche Sez. 5, n. 25766 del 7 aprile 2015 - dep. 18 giugno 2015, Zibra, Rv. 26400601).
Il primo motivo è, invece, fondato in quanto vi era stata espressa richiesta di applicazione della disciplina della particolare tenuità del fatto e, a fronte di un caso per il quale la applicazione in concreto non poteva ritenersi di per sé esclusa, non poteva omettersi del tutto la risposta. Va quindi disposto il rinvio al giudice di appello perché proceda all'esame della richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto.
Il terzo motivo, invece, per la cui decisione permane l'interesse pur a fronte dell'accoglimento del primo, è infondato poiché vi era stata una motivazione della Corte di appello al fine del diniego e il merito della scelta non può essere sindacato in sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
Depositata il 27 febbraio 2018.