Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione I
Sentenza 27 aprile 2018, n. 2800

Presidente: Veneziano - Estensore: Corciulo

FATTO

Con decreto del 12 settembre 2017, n. 68854, il Prefetto di Caserta disponeva la straordinaria e temporanea gestione della [omissis] ai sensi dell'art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. n. 114/2014, procedendo contestualmente alla nomina di tre amministratori, nel numero massimo consentito dalla legge. Il provvedimento aveva ad oggetto la fase di esecuzione di un appalto della [omissis] con la Regione Campania per la conduzione della centrale idrica di [omissis] ed aveva avuto origine da una nota dell'ente regionale in cui si rappresentava la difficoltà di sostituire in tempi brevissimi il predetto esecutore, colpito da informazione antimafia, onde assicurare l'approvvigionamento idrico di una zona densamente popolata. Il Prefetto di Caserta, data comunicazione di avvio del procedimento alla società e ricevutene le deduzioni difensive, nonché ricevuto il parere favorevole dell'ANAC, all'esito della conferenza di servizi del 22 agosto 2017, aveva disposto la misura straordinaria fino al 31 gennaio 2018, invitando la Regione Campania a procedere nelle more alla sostituzione del gestore dell'impianto.

Avverso il provvedimento prefettizio ha proposto ricorso a questo Tribunale la [omissis] chiedendone l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, anche in sede monocratica.

Con il primo motivo si contesta la decisione del Prefetto di Caserta di aver proceduto alla gestione straordinaria dell'appalto dal punto di vista della violazione del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che plurime erano state le inadempienze della Regione Campania nella conduzione del rapporto di appalto che avevano causato ritardi nei pagamenti, necessità di ricorrere a fonti alternative di finanziamento, con obblighi di prosecuzione di un rapporto antieconomico attraverso la concessione di varie proroghe e difficoltà nei rapporti con i dipendenti ogni volta che non venivano corrisposti i SAL. In tale specifica situazione, sarebbe stata misura adeguata il rinnovo degli organi sociali piuttosto che il commissariamento del contratto, ferma restando la salvaguardia dell'interesse pubblico all'approvvigionamento idrico. Ad aggravare la situazione economica della società era sopraggiunta anche la nomina dei tre amministratori straordinari scelti dal Prefetto di Caserta, i cui compensi sarebbero andati ad aumentare l'esposizione debitoria della società. Altro aspetto di illegittimità è stato il comportamento delle amministrazioni, regionale e prefettizia, che, dopo che vi era stata una sostanziale revoca del primitivo recesso dal contratto in esito all'informazione antimafia, in luogo di far proseguire il servizio alla [omissis], previa sostituzione degli organi sociali ritenuti contigui, ne avevano disposto radicalmente il commissariamento, assumendo un comportamento irragionevole e contraddittorio; contraddizione, presente anche nell'operato del solo Prefetto di Caserta che aveva escluso poco tempo prima, nell'adozione dell'informazione antimafia del 6 luglio 2017, la sussistenza di criticità oggettive, tali da integrare i presupposti di cui all'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014. Infine, vi sarebbe difetto di motivazione in ordine alla particolare gravità dei fatti che la legge pone a fondamento dell'adozione della più invasiva misura del commissariamento del contratto, tale non potendo essere qualificato il mero riferimento all'adozione di un'informazione antimafia.

Con il secondo motivo è stato dedotto che la più grave misura del commissariamento urterebbe con i principi di gradualità, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Con il terzo motivo si contesta la mancata effettiva operatività nel caso di specie del principio del contraddittorio, non avendo ricevuto la memoria difensiva della società ricorrente alcun specifico riscontro da parte del Prefetto nella motivazione del provvedimento impugnato, né essendo stata la [omissis] invitata a partecipare alla conferenza di servizi prodromica all'adozione di una misura afflittiva, a cui deve essere riconosciuta natura di sanzione penale ai sensi dell'art. 6 della Convenzione CEDU, come tale richiedente un adeguato contraddittorio procedimentale.

Con il quarto motivo è stata contestata la violazione dell'art. 6 della CEDU, nonché dei principi di cui agli artt. 24 e 111 della Carta costituzionale, in quanto l'art. 32, decimo comma, del d.l. 90/2014, per la prima volta, aveva affidato l'applicazione di una sanzione penale non ad un giudice terzo, quindi indipendente ed imparziale, e con le necessarie garanzie procedimentali, ma ad un organo amministrativo, come il Presidente dell'ANAC ed il Prefetto.

Con il quinto motivo si contesta un profilo di sviamento di potere nell'avere il Prefetto di Caserta stabilito la durata del commissariamento contrattuale fino al 31 gennaio 2018, per consentire il subentro del nuovo gestore, perché tale scelta aveva finito per estromettere definitivamente la [omissis] dal rapporto, a prescindere dall'esito del contenzioso giurisdizionale proposto avverso l'informazione antimafia; ma la scadenza della misura si rivela priva di motivazione, anche in ordine al numero massimo degli amministratori nominati, sebbene la società versi in difficili condizioni finanziarie. Ancora, la decisione sarebbe illogica perché la Regione Campania mai aveva proceduto in precedenza ad una sollecita sostituzione di [omissis] con il nuovo gestore dell'impianto di [omissis], ossia GORI s.p.a., tenuto altresì conto dell'inesistenza di un contratto scritto di affidamento del servizio.

Con il sesto motivo si deducono le censure proposte dalla [omissis] nel ricorso n. [omissis] avente ad oggetto l'informazione antimafia adottata in data 6 luglio 2017 dal Prefetto di Caserta nei confronti della società ricorrente.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Regione Campania.

Con decreto presidenziale n. [omissis]/17 del 3 ottobre 2017 è stata accolta l'istanza istruttoria di parte ricorrente, ottemperata in data 19 ottobre 2017 dall'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, e la domanda di adozione di misure cautelari in sede monocratica, limitatamente alla carenza di motivazione della decisione prefettizia di nominare tre amministratori straordinari.

Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2017 la causa è stata cancellata dal ruolo cautelare.

In esecuzione del provvedimento cautelare, il Prefetto di Caserta ha adottato il decreto n. 80710 del 19 ottobre 2017, con cui ha giustificato la nomina di tre amministratori straordinari con la «necessità di affidare ad una struttura composita la gestione di un appalto particolarmente impegnativo per l'attività societaria, sia dal punto di vista economico ed imprenditoriale, sia dal punto di vista delle difficoltà legali per la definizione giuridica degli aspetti contrattuali con la Regione Campania».

Il provvedimento è stato impugnato con atto di motivi aggiunti depositato in data 24 novembre 2017, con cui la [omissis] ha contestato la valutazione del Prefetto di Caserta che ha stimato il contratto particolarmente impegnativo, essendo invece lo stesso limitato al compimento di semplici interventi manutentivi sull'impianto di [omissis] e non anche alla sua gestione e somministrazione del bene-acqua; altrettanto illegittima sarebbe il riferimento alla particolare rilevanza economica della commessa, in quanto altri Prefetti, per importi maggiori, avevano limitato la nomina degli amministratori straordinari ad uno o due; ancora, nessun pregio avrebbe il riferimento alla difficoltà legale di definire gli aspetti contrattuali con la Regione Campania, mancando nel caso in esame un contratto formale con la [omissis].

Con il secondo motivo aggiunto si deduce l'induzione in errore commessa dall'ANAC che aveva qualificato il rapporto contrattuale come di gestione di una centrale idrica per la fornitura di acqua potabile, mentre in realtà si trattava di interventi manutentivi sulla centrale.

Infine, si contesta la decisione di commissariamento contrattuale per non avere il Prefetto valutato l'assenza di copertura finanziaria da parte della Regione Campania in ordine al pagamento dei SAL successivi al secondo trimestre 2017.

Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2017, con ordinanza n. [omissis] è stata respinta la domanda cautelare connessa ai motivi aggiunti.

Infine, con motivi aggiunti, depositati in data 16 marzo 2018, è stato chiesto l'annullamento per illegittimità derivata, del decreto n. 9946 del 30 gennaio 2018 con cui il Prefetto di Caserta ha prorogato l'amministrazione straordinaria di [omissis] fino al 31 luglio 2018.

All'udienza pubblica del 18 aprile 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 114, al primo comma stabilisce che «nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa [appaltatrice] limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa [appaltatrice] limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione». Il comma successivo prevede che «Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo ovvero dell'accordo contrattuale». Oltre all'ipotesi generale, il decimo comma introduce una fattispecie ulteriore, secondo cui «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (...)».

La prima fattispecie di applicazione di tali misure straordinarie, muove, pertanto, dal duplice presupposto dell'esistenza di attività di indagine giudiziaria per specifici delitti contro l'amministrazione pubblica e dell'accertamento di una situazione di anomalia o di condotte illecite o eventi criminali, che impongono di intervenire sulla gestione di un'impresa aggiudicataria di un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture; in tal caso, l'iniziativa procedimentale è del Presidente dell'ANAC che, informatone il Procuratore della Repubblica, chiede al Prefetto del luogo ove ha sede la stazione appaltante, alternativamente, che sia imposta la rinnovazione degli organi sociali o che egli provveda direttamente alla gestione straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto; le due misure si pongono in relazione di consecutività la prima rispetto alla seconda, quest'ultima avente carattere di maggiore invasività, salvi casi di particolare gravità.

L'altra fattispecie, ossia quella per cui è giudizio, invece, presenta connotazioni affatto peculiari nei presupposti applicativi, in quanto assume a proprio fondamento l'adozione di un'informazione antimafia e la sussistenza di ragioni di urgenza connesse alla tutela di specifici interessi pubblici da soddisfare attraverso l'esecuzione del contratto affidato all'impresa colpita dalla misura interdittiva antimafia.

La differenza tra le due fattispecie è netta, al punto da indurre l'interprete a preferire una soluzione interpretativa che le collochi entrambe sul piano equivalente della generalità, piuttosto che della specialità. In proposito, mentre la fattispecie di cui al primo comma è funzionale alla tutela di sole esigenze di trasparenza amministrativa, in quanto l'istituto opera in compresenza di accertamenti giudiziari per delitti contro la pubblica amministrazione e di una situazione di forte antigiuridicità nella conduzione dell'impresa, l'altra ipotesi si colloca nell'area delle misure di prevenzione amministrativa antimafia, supponendo, invece, l'adozione di un'informazione interdittiva nei confronti del contraente e la tutela di esigenze di pubblico interesse da assicurarsi con la prosecuzione del rapporto contrattuale. In tal senso, il disallineamento sistematico tra le due fattispecie suggerisce di qualificare l'ipotesi di cui al decimo comma, più propriamente, come eccezionale rispetto all'effetto interdittivo integrale dell'informazione antimafia - di cui, tra l'altro, già esistono esempi nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - assumendo pertanto, connotazioni proprie ed autonome rispetto all'ipotesi descritta nel primo comma del citato art. 32; tale autonomia è altresì rintracciabile nel diverso meccanismo di attivazione procedimentale, nel primo caso affidato al Presidente dell'ANAC, in qualità di affidatario del controllo sulla trasparenza e sulla lotta alla corruzione, nel secondo rimesso integralmente al Prefetto, quale titolare della competenza statale a livello locale in materia di pubblica sicurezza. Tratti comuni tra i due modelli restano l'identità delle misure applicabili e la relazione intercorrente di sussidiarietà, predicato dell'alternatività di cui alla lettera della legge.

Operata tale premessa, si inferisce che per l'applicazione delle misure straordinarie di cui al decimo comma dell'art. 32, è sufficiente l'adozione di un'informazione antimafia, nulla dovendo aggiungere il Prefetto in punto di elementi indiziari, mentre un'adeguata puntualità della motivazione è attesa in corrispondenza della lata discrezionalità che la legge riconosce dal punto di vista della concreta funzione cautelare; carattere, quest'ultimo, che presenta connotazioni di discrezionalità pura, in quanto incentrata sul raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico connessi all'esecuzione del contratto che la norma ha avuto cura di individuare con puntualità. Corollario di tale considerazione, dal punto di vista del sindacato giurisdizionale, è rappresentato dai ristretti confini entro cui deve contenersi l'accertamento del Giudice amministrativo, non estensibile oltre un apprezzamento che riguardi la manifesta irrazionalità, sproporzione dell'errore di fatto nell'adozione della misura.

Altro profilo da sottolineare riguarda l'ampiezza della discrezionalità riconosciuta al Prefetto dal punto di vista degli interessi complessivi oggetto di valutazione; in proposito, osserva il Collegio che, così come in altre ipotesi contemplate dalla normativa antimafia, la limitazione all'efficacia interdittiva di un'informazione antimafia è giustificata solo da un interesse pubblico specifico collegato all'esecuzione del contratto che, in un'ottica di bilanciamento, si ritiene possa prevalere su quello, altrettanto pubblico, alla limitazione della capacità giuridica speciale dell'impresa ritenuta contigua o condizionata da logiche proprie della criminalità organizzata; di conseguenza, nell'adottare una siffatta misura straordinaria, il Prefetto non dovrà operare alcuna valutazione di interessi di tipo privatistico ed aziendale, di cui non è, tra l'altro, nemmeno titolare, ma limitarsi alla cura del solo interesse pubblico contrattuale specifico funzionalmente interferente con quello protetto dalla normativa antimafia; resta inteso che le condizioni operative dell'impresa potranno - ma non dovranno - costituire oggetto di valutazione, solo ove ostative della prosecuzione dell'esecuzione del contratto.

Alla luce delle precedenti considerazioni è possibile procedere all'esame delle ragioni di doglianza esposte nel ricorso e nei motivi aggiunti.

Con riferimento al primo motivo, con cui è denunciata la violazione del principio di proporzionalità della misura del "commissariamento" del rapporto contrattuale, la censura non ha pregio, innanzitutto perché muove dal non condivisibile presupposto per cui sarebbe stato specifico onere motivazionale del Prefetto e, quindi, potenziale fattore impeditivo, valutare il comportamento della Regione Campania come stazione appaltante in fase di esecuzione in riferimento agli interessi dell'impresa, mentre alla situazione operativa ed economica di questa, come precisato in precedenza, può essere riconosciuta rilevanza solo entro i limiti di una valutazione dell'efficacia della misura straordinaria rispetto all'interesse pubblico specifico; quanto alla violazione del principio di imparzialità, riferito al pregiudizio eccessivo conseguente alla più grave misura straordinaria adottata, parte ricorrente lascia sul piano della mera prospettazione la supposta equivalenza tra la misura del rinnovo delle cariche sociali ed il commissariamento del rapporto contrattuale, collocando l'indagine sul piano di un insindacabile giudizio di opportunità della scelta compiuta dal Prefetto di Caserta.

Quanto ai denunciati profili di contraddittorietà ed irragionevolezza assunti rispettivamente dalla Regione Campania e dal Prefetto di Caserta, va osservato, quanto alla prima, come l'effetto risolutivo del rapporto si produca ex lege e non era affatto gestibile dalla stazione appaltante, la quale, per quanto di sua competenza, si era limitata a chiedere l'attivazione di una misura di conservazione del rapporto in fase di esecuzione; riguardo al comportamento del Prefetto di Caserta, nessuna contraddizione sussiste rispetto a quanto ritenuto nell'informazione antimafia circa l'assenza di criticità oggettive tali da integrare i presupposti di cui all'art. 32 comma 10 del d.l. n. 90/2014 e la successiva adozione della misura straordinaria, essendo di epoca successiva la richiesta della Regione Campania di mantenere in essere il rapporto contrattuale con la [omissis]. Quanto, infine, al denunciato difetto di motivazione sulla particolare gravità dei fatti che la legge pone a fondamento dell'adozione della più invasiva misura del commissariamento del contratto, si osserva che il riferimento normativo è ai fatti di indagine di cui al primo comma dell'art. 32 e non all'ipotesi di cui al decimo comma, in cui la gravità può, al più, essere riferita alle sole esigenze di interesse pubblico specifico del contratto, tra l'altro puntualmente rappresentate nel provvedimento impugnato; del resto, non va dimenticato che condizione vincolante per l'applicazione della misura ai sensi del comma decimo dell'art. 32 è la sola esistenza di un'informazione antimafia, senza che sia richiesta al Prefetto sul medesimo quadro indiziario alcuna ulteriore ed autonoma valutazione in termini di presupposto applicativo per il commissariamento contrattuale.

Non è meritevole di accoglimento il secondo motivo di impugnazione che, prospettato come denuncia di profili di eccesso di potere per violazione dei principi di legittimità sostanziale di gradualità, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, in realtà suppone un sindacato di merito sulla scelta di commissariamento compiuta dal Prefetto di Caserta, piuttosto che di rinnovo delle cariche sociali.

Deve essere, ancora respinta la terza censura, essendo stato attivato ed assicurato alla [omissis] il contraddittorio procedimentale di cui la stessa ha usufruito attraverso il deposito di osservazioni; né sussisteva in capo al Prefetto di Caserta alcun obbligo motivazionale in puntale riscontro alle deduzioni difensive, essendo sufficiente a giustificare il provvedimento l'accertamento dei presupposti giuridici di applicazione della misura, ovverosia l'adozione di una informazione antimafia e la rappresentazione di interessi pubblici specifici alla salvaguardia del rapporto contrattuale in corso; infine, non esisteva, nemmeno come ipotesi eccezionale, un obbligo giuridico per l'amministrazione di coinvolgere nel modello organizzativo della conferenza di servizi anche la [omissis], in qualità di soggetto privato destinatario del provvedimento finale, restando il suo ruolo partecipativo estraneo ai momenti predecisorio e finale riservati all'autorità pubblica.

Va respinta anche la quarta censura, recante la supposta violazione dell'art. 6 della CEDU, dal momento che essa si fonda sul presupposto per cui l'istituto di cui l'art. 32, decimo comma, del d.l. 90/2014, sarebbe una sanzione penale, o comunque punitiva, mentre, in realtà, la stessa si risolve in una misura cautelare di carattere esclusivamente amministrativo, a cui resta estranea ogni finalità sanzionatoria nei confronti dell'impresa; anzi, potrebbe aggiungersi che salvaguardandone l'esecuzione, il commissariamento del contratto - così come anche il rinnovo delle cariche sociali - finisce per procurare un vantaggio all'impresa, in termini di conservazione della propria attività commerciale, diversamente preclusa in modo radicale dall'efficacia interdittivo dell'informazione antimafia.

Non possono trovare accoglimento le censure proposte con il quinto motivo, dal momento che l'individuazione del termine finale di applicazione della misura straordinaria costituisce esercizio di discrezionalità del Prefetto di Caserta, sindacabile entro i limiti di manifesta irragionevolezza, non riscontrabili nel caso di specie; invero, non aver tenuto conto della pendenza di un contenzioso giurisdizionale sull'informazione antimafia o dell'andamento del contratto, non appaiono circostanze indefettibili per una valutazione imparziale sull'opportunità del commissariamento; non la prima, che nell'attualità non pregiudica la sussistenza del presupposto di un'informazione antimafia valida ed efficace, non la seconda, afferente esclusivamente all'andamento del contratto, la cui gestione sarà affidata ai commissari di nomina prefettizia; quanto al numero di amministratori, la censura si rivela improcedibile, essendo stata puntualmente motivata dal Prefetto di Caserta in adempimento alla misura cautelare monocratica adottata dal Presidente ed oggetto di specifica contestazione con i secondi motivi aggiunti; quanto alla mancanza di un contratto scritto tra Regione Campania e [omissis] si osserva che la norma di cui all'art. 32 si riferisce ad un contratto in fase di esecuzione e, dunque, più semplicemente all'esistenza di un rapporto, non esigendo anche che questo abbia necessariamente un titolo con forma scritta; d'altronde, la norma assicura la prosecuzione e conservazione di un'attività d'impresa, questa sola essendo funzionalmente collegata alla salvaguardia degli interessi pubblici specifici individuabili rispetto alla fase di esecuzione; del resto, l'autonoma rilevanza giuridica dell'esecuzione rispetto alla stipulazione del contratto costituisce non solo un'abituale pratica della contrattualistica pubblica, ma è anche qualificata come modello tipico comune in caso di urgenza di anticipazione delle prestazioni da affidarsi all'appaltatore.

Deve ancora dichiararsi l'inammissibilità del sesto motivo, con cui sono rappresentate le medesime censure proposte dalla [omissis] nel ricorso n. [omissis] avente ad oggetto l'informazione antimafia adottata in data 6 luglio 2017 dal Prefetto di Caserta nei confronti della società ricorrente; invero, trattasi di un provvedimento avente funzione e motivazione differenti rispetto a quello oggetto del presente ricorso, rispetto al quale può qualificarsi come atto presupposto; ne discende che esso potrebbe trovare rituale rilevanza in questa sede solo nell'ipotesi in cui fosse possibile proporre censure di illegittimità derivata nei confronti del decreto di commissariamento, a seguito di annullamento giurisdizionale dell'informazione antimafia, ma giammai pretendendo di estendere il thema decidendum del presente giudizio a vizi propri di questa.

Passando all'esame dei motivi aggiunti, questi hanno ad oggetto il decreto n. 80710 del 19 ottobre 2017, adottato in esecuzione di una misura cautelare monocratica di questa Sezione, con cui il Prefetto di Caserta ha giustificato la nomina di tre amministratori straordinari con la «necessità di affidare ad una struttura composita la gestione di un appalto particolarmente impegnativo per l'attività societaria, sia dal punto di vista economico ed imprenditoriale, sia dal punto di vista delle difficoltà legali per la definizione giuridica degli aspetti contrattuali con la Regione Campania».

Nel richiamare il consueto limite alla sindacabilità di scelte connotate da ampia discrezionalità, come quella di specie inerente alla scelta del numero dei commissari straordinari, le argomentazioni addotte dal Prefetto di Caserta non si rivelano affatto manifestamente illogiche sproporzionate o erronee, nei limiti dedotti con il primo motivo aggiunto di impugnazione: invero, la natura particolarmente impegnativa del contratto non può essere validamente contestata, osservando che si tratterebbe di semplici interventi di manutenzione, innanzitutto, perché la dedotta semplicità resta sul piano di una mera affermazione di parte, non essendo supportata da alcuna argomentazioni di riscontro, in secondo luogo perché ben può trattarsi di compiti tecnicamente non agevoli ed ancora perché l'importanza della prestazione si ascrive non tanto agli interventi manutentivi in sé, ma alla funzione complementare di tale attività rispetto al regolare funzionamento dell'impianto idrico. Nemmeno pregio può avere l'argomentazione per cui scelte differenti sarebbero state compiute da altri Prefetti in situazioni analoghe, non essendo stato dimostrato né quali esse siano state, né la relazione di analogia e nemmeno che le stesse siano valido ed oggettivo parametro di imparzialità della scelta del numero giusto di commissari da nominare; infine, l'assenza di un atto scritto non esclude la complessità legale del rapporto contrattuale, anzi ne costituisce fattore di complicazione che ben supporta la decisione di dotare l'aliquota commissariale delle professionalità necessarie.

Allo stesso modo, deve respingersi il secondo motivo aggiunto, non essendo casualmente rilevante come induzione in errore quanto evidenziato dall'ANAC, dal momento che, come visto, l'attività di manutenzione, sebbene complementare, del tutto logicamente è stata assimilata funzionalmente alla gestione ed al corretto funzionamento della centrale idrica di [omissis].

Infine, privo di pregio è il terzo motivo aggiunto, dal momento che la solvibilità della Regione Campania come contraente, non era un aspetto che avrebbe potuto in qualche modo impedire la decisione prefettizia di commissariamento contrattuale, trattandosi di una vicenda inerente all'esecuzione del rapporto e come tale estranea all'ambito di valutazione dell'interesse pubblico connesso alla prosecuzione dell'attività della [omissis].

Il rigetto del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti determinano anche l'infondatezza del secondi motivi aggiunti, recanti l'impugnazione del decreto di proroga del commissariamento, essendo insussistente l'unico dedotto vizio di illegittimità derivata.

In ragione della particolarità e novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare [omissis].

A. Bartolini e al. (curr.)

Le riforme amministrative

Il Mulino, 2024

F. Di Marzio (dir.)

Codice delle famiglie

Giuffrè, 2024

P. Dubolino, F. Costa

Codice civile

La Tribuna, 2024