Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Sentenza 11 aprile 2018, n. 8912

Presidente: Chindemi - Estensore: Mondini

FATTI DELLA CAUSA

1. Barbara M. impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia sia la cartella esattoriale con cui le veniva chiesto il pagamento del contributo unificato relativo ad una causa istaurata davanti al giudice di Pace di Forlì e poi traslata per competenza al Tribunale della città, sia il conseguente preavviso di fermo amministrativo di autoveicolo, notificatole dall'agente per la riscossione Equitalia Romagna s.p.a., eccependo la non debenza del contributo preteso per avere essa ricorrente pagato il contributo al momento della iscrizione della causa davanti al Tribunale e la non sequestrabilità del veicolo in quanto destinato al trasporto di soggetto portatore di handicap.

2. L'adita commissione tributaria provinciale di Forlì rigettava la richiesta del Ministero della Giustizia d'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, rigettava altresì l'eccezione del medesimo Ministero di incontestabilità del contributo per essere ormai divenuta definitiva la cartella solo tramite l'impugnazione della quale il contributo avrebbe potuto essere contestata, e accoglieva il ricorso sul motivo che la M. aveva pagato il contributo al momento della iscrizione della causa davanti al Tribunale e che "non è possibile pretendere di pagare due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di Pace al Tribunale".

3. Sull'appello del Ministero, la commissione regionale della Emilia Romagna, di fronte alla quale non era riproposta dalla contribuente la questione della non sequestrabilità del veicolo, con sentenza in data 7 marzo 2011, confermava la pronuncia impugnata, sulla base della motivazione che segue: «Motivi della decisione - Osserva il collegio che la decisione di 1° grado merita di essere confermata, non ritiene di potersi discostare dalla conclusione a cui sono giunti i Primi Giudici sui punti sopra indicati: 1) la mancata integrazione del contraddittorio, 2) la tardività del ricorso. Nel merito condivide pienamente quanto espresso nella decisione di 1° grado che sinteticamente può essere espresso con precisione riportando la seguente frase "non è possibile pretendere di pagare due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di Pace al Tribunale"»; la commissione condannava il Ministero al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 600,00 oltre accessori di legge.

4. Il Ministero ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della suddetta sentenza.

5. M. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale articolato su tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i cinque motivi di ricorso, il Ministero della Giustizia, deduce:

1.1. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, artt. 53 e 54 del d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per essersi la commissione tributaria limitata a rinviare alla motivazione della decisione di primo grado senza dar conto di avere esaminato i motivi dell'appello;

1.2. in subordine, difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;

1.3. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 1, Cost., 102, comma 2, c.p.c. nonché degli artt. 10 e 14, commi 1 e 2, del d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la commissione omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, litisconsorte necessario relativamente alla questione sollevata da M. riguardo alla non sequestrabilità del veicolo;

1.4. violazione e/o falsa applicazione dell'art 21, comma 1, d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la commissione respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, relativamente alla contestazione della debenza dell'imposta, malgrado tale contestazione fosse da ritenersi tardiva perché non proposta tramite impugnazione della cartella notificata a M. il 10 novembre 2007;

1.5. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 14 d.P.R. 115/2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la commissione errato nel ritenere che il contributo unificato da versarsi per la pretesa azionata davanti al Giudice di Pace non fosse dovuto avendo la M. pagato il contributo unificato per la nuova iscrizione della causa a ruolo davanti al Tribunale ove la causa era stata riassunta a seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace.

2. Con i tre motivi di ricorso incidentale, M. deduce:

2.1. violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la commissione omesso di liquidare a favore di essa controricorrente le spese del primo grado di giudizio;

2.2. in subordine, violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese di primo grado;

2.3. violazione dell'art. 2333 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la commissione tributaria regionale liquidato una somma (Euro 600,00 più accessori) irrisoria e non coerente con i principi sanciti dalla norma del codice civile.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato:

3.1. la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce in quanto riportato al punto 3. della superiore esposizione in fatto;

3.2. sono pertinenti i richiami fatti dal Ministero alle pronunce di questa Corte nn. 18625/2010; 15483/2008; 2268/2006; 2196/2003, tutte nel senso di recente ribadito della Sezione Sesta-5, con ordinanza n. 15884/2017, la quale ha affermato: "In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame".

4. La sentenza deve pertanto essere cassata.

5. È possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., affrontando la questione centrale ed esclusivamente di diritto, posta con il quinto motivo di ricorso:

5.1. l'art. 9, comma 1, del d.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) stabilisce che "è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario salvo quanto previsto dall'articolo 10";

5.2. la lettera della legge correla il contributo alla "iscrizione a ruolo";

5.3. l'art. 10 non menziona il caso di riassunzione della causa a seguito di dichiarazione di incompetenza;

5.4. il contributo ha la funzione di coprire il "costo" di funzionamento della macchina processuale ed è la forfetizzazione dei tributi giudiziari dovuti secondo la legislazione previgente per ogni singolo atto del processo;

5.5. nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali e ciascuna di esse ha propri costi;

5.6. alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato;

5.7. la tesi sostenuta dalla difesa del Ministero della Giustizia con il quinto motivo di ricorso, sulla base della nota emessa dal medesimo Ministero in data 29 settembre 2003 ad integrazione e chiarimento della circolare n. 3 del 13 maggio 2002, è corretta;

5.8. le parole della legge secondo le quali il contributo è dovuto "per ciascun grado del giudizio", da un lato, non contrastano con quanto precede posto che esse significano che il contributo di iscrizione a ruolo è dovuto non una sola volta indipendentemente dalla articolazione del processo in un grado o in più gradi, ma ogni volta in cui vi è una iscrizione a ruolo di fronte a giudici di grado diverso, dall'altro lato, sono suscettive di interpretazione a supporto della conclusione raggiunta perché confermano che il contributo è dovuto nuovamente quando la causa è iscritta a ruolo di fronte ad un giudice diverso da quello inizialmente adito;

5.9. né vale l'osservazione, fatta della commissione tributaria provinciale e ripetuta dalla commissione regionale, a mente della quale non è possibile pretendere il pagamento del contributo "due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di Pace al Tribunale", in quanto l'indubbia identità tra processo riassunto e processo svoltosi davanti al giudice incompetente si sostanzia nella salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale (Cass. 19030/2008), ma non interferisce con la questione del costo del processo;

5.10. in ragione di quanto precede, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, guardando al merito, l'iniziale ricorso della M. va respinto.

6. Accolto il ricorso principale risulta per ciò stesso da rigettare il ricorso incidentale.

7. La novità del tema discusso giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, decide nel merito con rigetto dell'iniziale ricorso di Barbara M.; compensa le spese.

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