Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione II
Sentenza 18 maggio 2018, n. 3288

Presidente ed Estensore: Pennetti

Ritenuto che:

- il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 129 c.p.a., è infondato per i motivi che seguono;

- le censure spiegate in ricorso possono essere ricondotte all'interpretazione del comma 11 dell'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, norma dettata in tema di incandidabilità temporanea prevista per gli amministratori locali che si siano resi colpevoli della cattiva gestione della cosa pubblica;

- la norma in particolare dispone che "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo". L'univoco tenore letterale e grammaticale della norma, chiaramente evidenziato dall'utilizzo della congiunzione coordinante "e", solitamente adoperata per esprimere l'unione di due elementi, e non della congiunzione disgiuntiva "o", solitamente usata per esprimere un'alternativa, consente di identificarne l'ambito applicativo in relazione a tutte le tornate elettorali indicate. Di conseguenza, la candidatura è preclusa nel primo turno elettorale di ciascuna delle predette elezioni (regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali) che si svolgano, successivamente allo scioglimento, nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato;

- è ragionevole (Cass. civ., I, 22 settembre 2015, n. 18696) interpretare la norma nel senso che l'incandidabilità operi quando, come previsto dalla norma, "sia dichiarata con provvedimento definitivo", valendo evidentemente per tutti i turni elettorali successivi che si svolgeranno nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, sebbene nella stessa regione si siano svolti uno o più turni elettorali (di identica o differente tipologia) successivamente allo scioglimento dell'ente ma prima che il provvedimento giurisdizionale dichiarativo dell'incandidabilità abbia assunto il carattere della definitività;

- l'incandidabilità infatti non può operare prima che la sua dichiarazione giurisdizionale sia divenuta definitiva e, dunque, deve ritenersi (Cass. civ., I, 13 maggio 2016, n. 9883) "che l'incandidabilità operi quando, come previsto dalla norma, "sia dichiarata con provvedimento definitivo", valendo evidentemente per tutti i turni elettorali successivi che si svolgeranno nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, sebbene nella stessa regione si siano svolti uno o più turni elettorali (di identica o differente tipologia) successivamente allo scioglimento dell'ente ma prima che il provvedimento giurisdizionale dichiarativo dell'incandidabilità abbia assunto il carattere della definitività";

- peraltro la costante giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo, I, 19 gennaio 2017, n. 1333 che ha riformato sia il decreto del 4 febbraio 2015 con cui il Tribunale di Vibo Valentia aveva dichiarato improcedibile la domanda proposta dal Ministero dell'Interno di dichiarare la incandidabilità di B.N., sia la sentenza n. 1271 del 2015 della Corte d'appello di Catanzaro che, rigettando il reclamo del Ministero, aveva condiviso l'interpretazione del primo giudice secondo cui la sanzione di incandidabilità riguarderebbe esclusivamente la prima tornata elettorale amministrativa che abbia luogo nella Regione di interesse dopo l'adozione del provvedimento di scioglimento ed opererebbe esclusivamente in relazione ad una sola delle possibili elezioni amministrative indicate dalla norma, con conseguente consumazione del potere sanzionatorio riguardo alle elezioni successive alla prima) è nel senso che la misura interdittiva dell'incandidabilità degli amministratori pubblici di enti territoriali opera dal momento in cui sia dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno, ad esso successivo, di ognuna delle tornate elettorali indicate dal citato comma 11 dell'art. 143, quindi tanto le elezioni regionali quanto quelle provinciali, comunali e circoscrizionali (Cass. civ., I, nn. 9883 e 23069 del 2016, nn. 18696 e 23299 del 2015);

- contrariamente a quanto ritenuto in ricorso con parziale interpretazione di taluni precedenti giurisprudenziali, la norma deve, dunque, interpretarsi nella maniera correttamente seguita dalla Terza Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pozzuoli Procida - per cui il primo turno elettorale di livello comunale deve ricomprendere l'ente sciolto - proprio perché, in caso contrario, si rischierebbe di vanificare, da un lato, la funzione "afflittiva" - che il Legislatore ha sicuramente tenuto presente con la misura in esame che rappresenta un rimedio volto alla salvaguardia di beni primari della collettività nazionale, al fine di evitare il ricrearsi delle situazioni, cui lo scioglimento dell'Ente ha inteso ovviare, di ingerenza e condizionamento da parte delle associazioni criminali operanti sul territorio ovvero di grave dissesto cagionato all'ente locale - e, dall'altro, di svilire la finalità preventiva che detta misura persegue evitando che a mezzo di una nuova rielezione, a distanza di poco tempo dallo scioglimento dei precedenti organi politico-amministrativi, possano di nuovo prodursi i menzionati fenomeni degenerativi che hanno provocato l'intervento statale;

- invero, diversamente da quanto prospettato, come "primo turno elettorale" di tipo comunale, al quale fa riferimento l'art. 143, comma 11, non deve essere considerato quello risalente all'anno 2016, svoltosi in altri Comuni della Regione Campania, bensì quello odierno cui appunto fa riferimento l'atto impugnato, atteso che dall'anno 2015 il primo turno elettorale riguardante il Comune di Quarto è quello fissato per il 10 giugno 2018;

- anche l'eccezione, sollevata in relazione agli artt. 2, 3 e 51 Cost., di illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui applica a soggetti che non sono stati condannati in via definitiva per determinati reati la misura dell'incandidabilità a determinate cariche elettive, è stata ritenuta manifestamente infondata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (n. 1747 del 2015);

- quanto all'ulteriore censura sviluppata con riguardo alla data di passaggio in giudicato della sentenza presupposta di incandidabilità (secondo parte ricorrente il passaggio in giudicato sarebbe dovuto retroagire al giorno, 6 febbraio 2015, in cui è stata deposita l'impugnazione poi rinunciata), non può in alcuna misura dubitarsi che tale sentenza è passata in giudicato il 9 luglio 2015, giusto il disposto dell'art. 338 c.p.c. secondo cui "L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto". Nel caso di specie, la definitività degli effetti della sentenza del Tribunale di Napoli 23 gennaio 2015, n. 2, con cui è stata dichiarata l'incandidabilità ai sensi del citato art. 143, è avvenuta solo con la pubblicazione della sentenza della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Napoli 9 luglio 2015 n. 147 con cui, preso atto della rinuncia al giudizio, ne è stata dichiarata l'estinzione. Invero, ai sensi del citato art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata a seguito di estinzione del processo di appello decorre non già dal momento in cui è intervenuto l'evento estintivo, ma dalla declaratoria di estinzione del processo, ossia da quando si dà luogo all'effetto estintivo ex artt. 2945 c.c. e 338 c.p.c., letto alla luce del principio di ragionevolezza nonché del principio del contraddittorio, dovendo il dies a quo coincidere con la pronuncia che ha reso le parti partecipi dello stesso evento (cfr. Cass. civ., II, 11 ottobre 2013, n. 23156);

- tutto ciò premesso, il ricorso in esame deve essere rigettato con conferma dell'impugnato provvedimento di ricusazione, mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza alle parti del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

In senso conforme, Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione II, sentenze 18 maggio 2018, nn. da 3289 a 3293.