Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 26 febbraio 2018, n. 20480
Presidente: Bruno - Estensore: Amatore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna della predetta imputata per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 61, n. 5, c.p. emessa dal Tribunale di Torino in data 25 febbraio 2016.
Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputata, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a tre ragioni di doglianza.
1.1. Denunzia la ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge processuale in relazione alla mancata celebrazione dell'udienza preliminare prima della citazione dell'imputato a giudizio in relazione al titolo di reato contestato, e cioè al reato di cui all'art. 624-bis c.p.
1.2. Con il secondo motivo si denunzia la mancata assoluzione della imputata per la dedotta incapacità di intendere e di volere e, in via subordinata, per la mancanza dell'elemento soggettivo del reato.
1.3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 624-bis e 61, n. 5, c.p. in relazione al fatto che non ricorreva la contestata aggravante perché il furto, pur essendo avvenuto nelle ore notturne, era stato commesso in danno di un negozio avente impianto di videosorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Il primo motivo di doglianza, di carattere processuale, è infondato, in ragione della consolidata giurisprudenza espressasi sul punto oggetto di censura.
È stato invero affermato da questa Corte che per il delitto di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti nell'art. 624-bis c.p., introdotto dalla l. n. 128 del 2001, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 c.p.p. (Sez. 6, Sentenza n. 29815 del 24 aprile 2012 Ud. (dep. 20 luglio 2012), Rv. 253173).
Sul punto, va infatti precisato che anche per il nuovo reato di furto in abitazione (e di furto con strappo) introdotto dalla l. 26 marzo 2001, n. 128, è ammessa la citazione diretta a giudizio, in quanto la mancata inserzione - nell'ambito della disciplina processuale di cui all'art. 550 c.p.p. - della predetta ipotesi delittuosa deriva dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito e, conseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p., contemplato dall'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. f), e il delitto di furto in abitazione risultano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni (cfr. anche Sez. 5, 12 aprile 2011, n. 2256, Castriota; Sez. 4, 22 maggio 2009, n. 36881, Nasufi; Sez. 5, 5 novembre 2002, n. 40489, Zagami; contra, Sez. 4, 7 febbraio 2003, Ciliberti).
2.2. Il secondo motivo di censura è invece inammissibile.
La Corte di appello impugnata ha reso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative anche in relazione al profilo della sussistenza in capo all'imputata della capacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti, così evidenziando l'assenza di patologie psicotiche tali da incidere sul predetto profilo di imputabilità soggettiva dell'agente.
Del resto, parte ricorrente ha riproposto le medesime doglianze già sollevate in sede di appello e non si neanche confrontata con le argomentazioni spese sul punto da parte della Corte di merito, argomentazioni che, si ripete ancora una volta, sono adeguate e del tutto condivisibili.
2.3. Il terzo motivo è invece infondato.
2.3.1. In ordine alla più corretta esegesi dell'aggravante contestata di minora difesa, risulta preferibile - a parere di questo Collegio - aderire alla opzione esegetica secondo cui la commissione del furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell'aggravante di minorata difesa (così, Sez. 5, Sentenza n. 32244 del 26 gennaio 2015 Ud. (dep. 22 luglio 2015), Rv. 265300).
Invero, la commissione di un furto in ora notturna integra gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, a causa della ridotta vigilanza pubblica che in tali ore viene esercitata, in considerazione anche delle minori possibilità per i privati di sorveglianza, a meno che particolari circostanze non contribuiscano ad accentuare comunque le difese del soggetto passivo, nel caso in esame, peraltro, del tutto insussistenti (cfr. Cass., sez. 2, 3 maggio 1991, n. 9088, Rv. 188134; Cass., sez. 5, 11 marzo 2011, n. 19615, Rv. 250183; cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 7433 del 13 gennaio 2011 Ud. (dep. 25 febbraio 2011), Rv. 249603).
Già nel diritto romano, l'aver agito di notte rappresentava una aggravante del furtum e, venendo a tempi più recenti, si è ritenuto (cfr. ASN 198202002 - Rv. 152504) che, per la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 5, non si richiede che la pubblica o privata difesa sia del tutto impossibile, ma che essa sia semplicemente ostacolata.
Il fatto che i locali nei quali penetrò la imputata avessero un impianto di videosorveglianza non riveste significato dirimente, in quanto il predetto impianto non riuscì a facilitare l'intervento tempestivo delle persone offese, e ciò anche in ragione della circostanza fattuale che lo stesso era disattivato. Ed invero, l'aggravante in esame sussiste tutte le volte in cui l'agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona (da intendersi, appunto, anche come assenza di persone sul focus delicti), tali da facilitare il suo compito.
2.3.2. Non dimentica questo Collegio che esiste altro e contrario orientamento esegetico secondo il quale ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (Sez. 4, Sentenza n. 53343 del 30 novembre 2016 Ud. (dep. 15 dicembre 2016), Rv. 268697; Sez. 4, Sentenza n. 53570 del 5 ottobre 2017 Ud. (dep. 27 novembre 2017), Rv. 271259).
Si ritiene, tuttavia, preferibile la prima opzione esegetica secondo cui la commissione del furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell'aggravante di minorata difesa, posto che la ratio dell'istituto qui in esame risiede nel fatto che non si non si richiede che la pubblica o privata difesa sia del tutto impossibile, ma che essa sia semplicemente ostacolata.
Né si ritiene, in assenza di un contrasto consolidato sul punto, utile e necessario, allo stato, rimettere la questione al vaglio delle Sezioni unite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata il 9 maggio 2018.