Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 18 giugno 2018, n. 3716

Presidente: Severini - Estensore: Perotti

FATTO

Risulta dagli atti che la dott.ssa R. Carla Romana aveva partecipato al concorso per il conferimento dell'incarico semi-direttivo di Presidente di Sezione civile della Corte d'appello di Milano, pubblicato con bando prot. 11/VQ/2016; all'esito della comparazione tra diversi aspiranti, il Plenum del C.S.M. deliberava di conferire l'incarico al dott. V. Alberto Massimo.

Avverso tale provvedimento l'interessata proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, esteso anche agli atti presupposti, in particolare alla proposta della Commissione oggetto dell'approvazione del Plenum.

In via preliminare la dott.ssa R. rappresentava come, nel corso di altra recente procedura comparativa bandita per il conferimento di quel medesimo incarico semi-direttivo, la competente Commissione del C.S.M. avesse per contro formulato, nella seduta del 1° giugno 2016, una proposta di nomina in di lei favore, dal tenore della quale emergeva non solo la ricorrenza dei requisiti del merito e dell'attitudine all'uopo necessari, ma pure - nel giudizio comparativo - la prevalenza della ricorrente nei confronti degli altri candidati, tra cui proprio il controinteressato del presente caso, dott. V.

La proposta non perveniva però all'esame del Plenum poiché, dopo alcuni rinvii della decisione, la stessa veniva dichiarata decaduta in data 6 ottobre 2016, essendosi medio tempore venuta a trovare la dott.ssa R. in posizione di "fuori ruolo" quale Capo di gabinetto di Roma Capitale, così che la procedura si chiudeva con la nomina di altra candidata.

In virtù di quanto sopra, la ricorrente articolava il seguente motivo di doglianza: "Violazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 recanti disposizioni in tema di valutazione della professionalità dei Magistrati e relativo progressivo conferimento delle funzioni, nonché dell'art. 25 cd. Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria adottato con Circolare P-14858-2015 del 28 luglio 2015 per contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti e omessa (o assertoria) motivazione. Violazione degli artt. 2, 15, 16, 26, 27 e 35 della medesima Circolare per eccesso di potere per disparità di trattamento, per violazione degli autolimiti ed evidente illogicità e irragionevolezza".

La ricorrente R. evidenziava, in particolare, l'oggettiva impossibilità di spiegare il diverso esito della comparazione, atteso che riguardava i medesimi magistrati e il medesimo, specifico ufficio semi-direttivo e per di più era stata effettuata ad appena un anno di distanza dalla precedente, senza che fossero intervenuti fatti nuovi significativi idonei a giustificare il ribaltamento di giudizio.

La delibera del C.S.M. a suo dire presentava inoltre incongruenze ed illogicità, nella parte in cui dava conto delle ritenute ragioni di prevalenza del controinteressato dott. V.: sarebbe stata infatti omessa la valutazione in punto di merito, mentre per quella in punto di attitudini non sarebbero stati considerati tutti gli indicatori specifici richiesti dalla disciplina interna applicabile.

Il giudizio di prevalenza, di conseguenza, presenterebbe una motivazione solo apparente.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ed il controinteressato, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Con ricorso per motivi aggiunti la dott.ssa R. impugnava inoltre il d.m. del 4 luglio 2017 con il quale era stato conferito al controinteressato, dott. V., l'incarico di Presidente di Sezione civile della Corte d'Appello di Milano, articolando le medesime censure di cui al ricorso introduttivo.

Anche di tale gravame il C.S.M. ed il controinteressato chiedevano il rigetto.

Con sentenza 22 dicembre 2017, n. 12618, il Tribunale amministrativo del Lazio accoglieva il ricorso introduttivo della dott.ssa R. ed i successivi motivi aggiunti, per l'effetto annullando i provvedimenti impugnati.

Avverso tale decisione interponevano separati appelli sia il Consiglio Superiore della Magistratura che il dott. V., deducendo il primo (nel gravame iscritto al n. 1178 del 2018 di RG) la violazione degli artt. 11 (Valutazione della professionalità) e 12 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni) d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150) e degli artt. 2, 15, 16, 25, 26, 27 e 35 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, nonché eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione; il secondo eccepiva invece (nell'appello iscritto al n. 1239 del 2018 di RG) in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, per non essere stati gli stessi notificati anche al Ministero della giustizia, nonché la violazione dell'art. 26 della Circolare P-14858 del 28 luglio 2015 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria), mancato rispetto dei limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi, eccesso di potere giurisdizionale e carenza di motivazione. Deduceva inoltre l'omessa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006; violazione degli artt. 7, 13, 16 e 27 della predetta Circolare e dell'art. 3.1 della Relazione preliminare alla stessa.

Costituitasi in entrambi i giudizi, la dott.ssa R. ne chiedeva il rigetto, in ragione della loro infondatezza.

Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le proprie rispettive tesi difensive ed all'udienza del 10 maggio 2018, dopo la rituale discussione, entrambe le cause venivano trattenute in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente ad ogni considerazione attinente nel merito, il Collegio dispone la riunione degli appelli iscritti ai numeri di registro generale 1178 e 1239 del 2018, in ragione dell'evidente connessione oggettiva e, in parte, soggettiva, trattandosi di giudizi di impugnazione proposti contro la medesima sentenza.

Ciò premesso, vanno preliminarmente scrutinate, per priorità logica, le censure dedotte dal Consiglio Superiore della Magistratura con il secondo motivo di appello ("Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione").

Si contesta l'argomento della sentenza impugnata, secondo cui la delibera sarebbe illegittima in quanto non motiverebbe in modo adeguato sulle ragioni del "ribaltamento" del giudizio operato rispetto alla precedente proposta di nomina, redatta appena un anno prima dalla V Commissione del C.S.M. e relativa ad altra precedente procedura per il conferimento di incarico semi-direttivo, alla quale pure aveva partecipato il dott. V.: atto che invece aveva individuato nella dott.ssa R. il candidato più idoneo all'incarico di Presidente di sezione della Corte d'Appello di Milano.

Per l'appellante, l'apparente contraddizione sarebbe in realtà frutto di errore di giudizio, in quanto presupporrebbe un'equiparazione tra due atti in realtà profondamente diversi: il primo giudice, infatti avrebbe effettuato un confronto con riguardo a procedure che, pur interessando lo stesso tipo di incarico dirigenziale giudiziario, hanno avuto uno svolgimento diverso.

Nel caso del primo parere (1° giugno 2016), infatti, il procedimento si arrestava all'esito della proposta della V Commissione - nemmeno adottata all'unanimità - senza giungere a una deliberazione del Plenum del C.S.M. (perché, nelle more, la dott.ssa R. veniva dichiarata decaduta dalla candidatura, in quanto collocata temporaneamente fuori ruolo quale Capo di Gabinetto di Roma Capitale): invece nel caso qui controverso viene censurata una delibera definitiva adottata dal Plenum del C.S.M.

Non sarebbe quindi corretto, per l'appellante, operare un raffronto tra una mera proposta della V Commissione - organo interno del C.S.M., che rispetto al Plenum ha una posizione di natura strettamente funzionale - e una delibera definitiva del Plenum, atto conclusivo del procedimento valutativo che prende le mosse dalla prima.

Il Plenum, del resto - evidenzia l'appellante - ha piena autonomia decisoria, il che gli consente di rifiutare la proposta della Commissione (mero atto endo-procedimentale, non strettamente vincolante), seppur con necessità di motivazione rafforzata (C.d.S., V, 14 settembre 2017, n. 4345). Per l'effetto, non sarebbe dato comprendere a che titolo quel parere possa essere utilizzato quale valido elemento comparativo rispetto alla delibera finale del C.S.M.

Così - conclude l'appellante - il primo giudice ha esorbitato il sindacato del giudice amministrativo sulle delibere del C.S.M., di fatto censurando il merito delle scelte comparative discrezionali (che sono di esclusiva competenza del Plenum) facendo leva su un'asserita e irrilevante contraddizione tra due atti, privi del medesimo valore giuridico.

Viste le risultanze di causa, il Collegio ritiene che il motivo di appello sia non fondato. Non si ravvisa, nel caso di specie, un superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità da parte del primo giudice, né una sovrapposizione del suo giudizio di legittimità alle valutazioni di merito dell'amministrazione.

Invero, contrariamente a quanto assume l'appellante, la sentenza impugnata non muove rilievi alle modalità con cui il Plenum ha concretamente valutato gli indicatori - prefissati in base alla legge - relativi alle attitudini ed al merito dei candidati partecipanti alla procedura di selezione, né va a sindacare (nel merito) le valutazioni così raggiunte dall'organo di governo autonomo. Ma solo dà atto che alcuni di quegli indicatori, in realtà, non risultavano essere stati considerati nel giudizio valutativo, il che viziava di illegittimità per violazione di legge lo stesso giudizio e, con esso, il provvedimento finale.

Va preliminarmente ricordato che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collego non ritiene di discostarsi, il C.S.M. - nel conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi - gode di una discrezionalità che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (ex multis, C.d.S., V, 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786; IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; IV, 11 settembre 2009, n. 5479; IV, 31 luglio 2009, n. 4839; IV, 14 luglio 2008, n. 3513; V, 18 dicembre 2017, n. 5933).

Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto dell'organo di governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà del giudicante che si sostituisca a quella dell'amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito. La legge assegna al C.S.M. un margine di apprezzamento particolarmente ampio e il sindacato del giudice amministrativo deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla pubblica amministrazione, senza evidenziare una diretta "non condivisibilità" della valutazione stessa (in termini, Cass., Sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19787).

In ogni caso, il detto sindacato, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dal C.S.M., deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (C.d.S., IV, 11 febbraio 2016, n. 607).

Con specifico riguardo all'adempimento del profilo concernente il dovere di motivazione (la cui lamentata violazione integra una violazione di legge, ex art. 3 l. n. 241 del 1990) circa le attitudini e, in esse, la prevalenza di un indicatore, va considerato che la motivazione deve dar conto delle ragioni, ove sussistenti, che concretano nei fatti l'accertamento di miglior capacità professionale tra i concorrenti e che perciò razionalmente conducono, nel caso in questione, a preferire uno di essi rispetto agli altri.

Ciò ancor più in un caso, come quello di specie, in cui l'amministrazione (il Plenum del C.S.M.) intenda discostarsi dalle conclusioni precedentemente rassegnate dall'organo competente a formulare le proposte di assegnazione dell'incarico, dovendosi obiettivamente dar conto delle ragioni sopravvenute (di fatto, giuridiche o anche solo di opportunità, queste ultime ovviamente insindacabili nel merito dal giudice amministrativo) alla luce delle quali si è ritenuto di dover mutare orientamento, a fronte di una precedente valutazione delle medesime circostanze, regolarmente espressa dall'organo a ciò competente.

In breve, il fatto che il precedente procedimento valutativo (per lo stesso ufficio, vale evidenziare) della dott.ssa R. non sia giunto a conclusione con il vaglio del parere da parte del Plenum, e che ciò sia avvenuto per ragioni di carattere puramente formale (essendo l'interessata stata collocata, nelle more, in [posizione] di "fuori ruolo" per l'assunzione di incarico istituzionale), non è fatto sufficiente a infingere la rimozione del dato storico di quell'avvenuta e motivata valutazione di commissione. Sicché l'amministrazione, riprendendo poi in esame una medesima posizione e comparazione, avrebbe dovuto dar puntuale giustificazione del proprio disparere rispetto quella precedente valutazione, poggiandola su specifici fatti oggettivi sopravvenuti e adeguati a fondare un tale ribaltamento.

Per quanto il nuovo procedimento di conferimento dell'incarico (di cui qui si verte) è distinto rispetto a quello nel cui ambito venne espresso il parere 1° giugno 2016, sta di fatto che si tratta dei medesimi soggetti e del medesimo oggetto. A fronte di che, un'elementare esigenza di coerenza e linearità complessiva dell'azione amministrativa impone un siffatto onere di giustificazione e motivazione. Diversamente, una valutazione che la legge vuole poggiata su parametri tecnici si presterebbe a divenire espressione di mera, oscillante a piacimento, volontà: con chiaro vulnus al generale principio di legalità che regge l'intera azione amministrativa, inclusa quella del C.S.M., e che nello Stato di diritto impone che l'amministrazione manifesti la coerenza e la plausibilità delle proprie opzioni. Non poteva dunque il Plenum, in una tale particolare situazione, prescindere dal proprio dato della precedente valutazione, benché espressa a solo livello di Commissione: e tanto più che si trattava di una valutazione recente. Si versava davanti alle medesime circostanze di fatto (di loro immutabili perché relative alla trascorsa carriera in magistratura) su cui la V Commissione, a quadro normativo invariato, aveva espresso quel chiaro giudizio comparativo: la legittimità e correttezza del quale mai risultano essere state oggetto di contestazione alcuna.

Vi è pertanto un chiaro vizio di legittimità, sia per eccesso di potere che per violazione degli evocati artt. 11 (Valutazione della professionalità) e 12 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni) d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

È condivisibile anche la rilevata violazione dell'art. 26 del Testo unico della dirigenza giudiziaria, stante la mancata puntuale valutazione analitica, in punto "attitudini", della carriera dell'appellata, "avendo la stessa omesso di considerare, con riferimento agli indicatori generali e specifici concernenti la ricorrente, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore civile, settore nel quale si colloca il posto da conferire, il lungo esercizio dell'attività di Presidenza di Collegi e lo svolgimento, per circa quattro anni, di funzioni semidirettive di fatto in primo grado (espressamente menzionate dall'art. 16, lett. c) e dall'art. 27 della circolare).

[...] La motivazione dell'atto appare carente anche laddove non ha fatto in alcun modo emergere quegli ulteriori aspetti della professionalità della ricorrente, attinenti al merito (e concernenti, tra gli altri, il tipo di contenzioso trattato, le sentenze di particolare rilievo, l'attività di pubblicazione scientifica e di docenza), diffusamente descritti nel parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario di appartenenza, che per espressa previsione regolamentare fornisce tutti i dati nei quali deve essere compendiato il suddetto requisito".

L'aver evidenziato tali obiettive carenze non trascende affatto in un'invasione della sfera riservata alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, ma rappresenta semplicemente il riscontro oggettivo di uno stato di fatto, reso ancor più evidente dalla parimenti riscontrata mancata indicazione delle ragioni per cui l'amministrazione aveva ritenuto di discostarsi dalla proposta formulata appena un anno prima in una procedura comparativa per il conferimento di identica funzione. Vale rimarcare che la V Commissione del C.S.M. aveva allora affermato - tenendo conto di criteri che l'appellata sentenza rileva non menzionati nella nuova procedura selettiva - che la ricorrente era "senza dubbio il magistrato più idoneo per attitudini e merito, al conferimento dell'incarico messo a concorso" avendo ella svolto "funzioni sempre giudicanti, particolarmente dedicate al settore civile, sia in primo che in secondo grado, proprio nell'ufficio della Corte d'Appello di Milano (dal 2010 ad oggi)" ed avendo la stessa "arricchito la sua esperienza professionale con l'incarico di estrema delicatezza, svolto fuori ruolo, di Responsabile della Segreteria Tecnica del Commissario straordinario di Roma Capitale, in un momento istituzionale particolarmente difficile".

Per la comparazione con il controinteressato odierno appellante dott. V., la precedente proposta della V Commissione aveva evidenziato che la prevalenza della dott.ssa R. si giustificava perché gli altri candidati "non hanno mai svolto funzioni semi-direttive formalmente, né possono vantare esperienze di fatti significative tanto quanto quelle della Dott.ssa R." e che "tutti i predetti magistrati [...] possiedono esperienze negli uffici giudiziari di secondo grado [...] ma, in relazione alle specifiche competenze organizzative ivi acquisite, non presentano i medesimi caratteri di varietà ed eccellenza di funzioni svolte".

Inoltre, gli stessi (tra cui l'odierno appellante) non potevano "vantare l'eccellenza di capacità di approfondimento scientifico nel settore civile della dott.ssa R., utilizzate al servizio dell'Ufficio, sin in Tribunale, sia soprattutto in Corte d'Appello a Milano, ove ha svolto una fondamentale funzione di traino per l'andamento dell'intera Sezione I civile, oltreché dell'Ufficio, con le delicate deleghe in materia ricevute".

In base a queste chiare espressioni, il dovere di motivazione attuale è stato violato. Non solo non è stato dato conto del perché del disparere; ma nemmeno è stato esposto il percorso logico-giuridico che, in concreto, ha condotto ora a privilegiare - all'opposto e con effetti determinanti - il possesso di alcune attitudini in capo a un candidato (V.) rispetto a quelle possedute da un altro (R.) e invece in precedenza ritenute idonee a determinare l'opposta prevalenza sul primo.

Il secondo motivo di appello va dunque respinto.

Queste considerazioni sono assorbenti delle questioni dedotte con il primo motivo di appello, che ha ad oggetto il contrasto del provvedimento impugnato con l'art. 26 del c.d. Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, come rilevato dalla sentenza appellata per carenza di analiticità della valutazione comparativa.

Per l'appellante, la delibera del C.S.M. sarebbe fondata su elementi di valutazione tutt'altro che illogici o contraddittori e discenderebbe dalla "equilibrata e ponderata delibazione delle caratteristiche dei concorrenti e della loro maggiore o minore idoneità a ricoprire lo specifico incarico messo a concorso, sicché deve ritenersi che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia fatto corretto uso dei criteri dettati dalla normativa primaria e secondaria".

In realtà, gli assunti dell'appellante appaiono recessivi rispetto ai profili di illegittimità già evidenziati in relazione al secondo motivo di appello: la rilevata mancanza di una specifica motivazione circa le ragioni fondanti il superamento della precedente proposta della V Commissione del C.S.M., in assenza di sopravvenienze, di per sé prevale rispetto al problema della effettiva analiticità del provvedimento impugnato.

In ogni caso, alla luce delle risultanze processuali, il motivo è infondato.

Il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del 2015 ha inteso, come si legge nelle premesse della relazione introduttiva, "garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari" attraverso la "ridefinizione degli indicatori di idoneità direttiva, stabilendo distinti e specifici indicatori, diversificati secondo le tipologie di incarico e, soprattutto porre nuove e chiare regole del giudizio di comparazione tra aspiranti".

Come si evince ancora dalla relazione introduttiva, "l'intento è far sì che la meritocrazia non rimanga un'affermazione di principio, ma rappresenti realmente il valore fondante di ogni scelta selettiva che deve sempre orientarsi alla scelta del migliore dirigente da preporre al posto da coprire, nel rispetto del superiore interesse pubblico".

Questi enunciati appaiono coerenti con i principi generali di trasparenza e di chiarezza delle decisioni.

Tali assunti non riguardano il contenuto delle valutazioni del C.S.M., che appartiene al merito insindacabile in giustizia (ex plurimis, C.d.S., IV, 13 maggio 2013, n. 2595), salvi manifesti aspetti di irragionevolezza, sproporzione o arbitrarietà. Ma precisano il dovere procedimentale di valutazione del merito tecnico che bene è stato sottolineato dall'appellata sentenza: dovere che si riflette nella necessità di particolari chiarezza e comprensibilità della espressione della decisione.

Già il precedente di cui a C.d.S., V, 28 ottobre 2016, n. 4552 ha rilevato che, anche se i provvedimenti del C.S.M. non necessitano di una motivazione particolarmente diffusa, il loro percorso formativo deve esternare l'essenziale apprezzamento tecnico e perciò deve essere, e partitamente, quanto più possibile manifesto, lineare e comprensibile, senza interruzioni.

Perciò le ragioni tecniche a fondamento della scelta finale debbono emergere in modo chiaro e preciso, esplicito e coerente; e lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, ma anche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione: in tal modo potranno essere - in coerenza con le ragioni fondanti il principio costituzionale di autogoverno della magistratura - sufficientemente conoscibili e valutabili da chiunque, in special modo dai magistrati interessati, i motivi tecnici che hanno razionalmente condotto l'organo deliberante, nel procedere all'apprezzamento complessivo dei candidati, alla preferenza per uno di loro.

Nel caso di specie invece non è dato individuare, nelle motivazioni, una comparazione delle posizioni dei vari candidati sotto il profilo del "merito"; né delle pregresse esperienze direttive e semi-direttive, né ancora una "valutazione integrata" dei parametri indicati nella Circolare P-14858 del 28 luglio 2015.

Il tutto a prescindere dagli ulteriori profili di erroneità - lamentati dalla ricorrente R. - circa la comparazione delle esperienze dei candidati come giudici civili, a rigore neppure considerati dal primo giudice.

Non è dunque fondata la censura dell'amministrazione appellante per cui non si potrebbe pretendere che il C.S.M. trascriva nella delibera finale gli interi dati curriculari dei magistrati concorrenti: la sentenza appellata non ha fatto una tale affermazione, ma solo ha evidenziato come "il giudizio complessivo non può prescindere dalla oggettiva significatività e rilevanza dei dati sui quali la valutazione si basa, né da un'analisi, comunque completa, dei dati curriculari dei concorrenti", richiedendosi pertanto che tali significativi dati - e non anche l'intero prospetto curriculare - vengano chiaramente esplicitati nelle motivazioni del provvedimento, così come le ragioni della loro prevalenza nel giudizio comparativo, "diversamente traducendosi il necessario tratto di sinteticità in una sostanziale omissione argomentativa".

Anche tale motivo di appello è dunque infondato.

Venendo adesso all'appello separatamente proposto dal dott. V., va innanzitutto disatteso il primo motivo, processuale, per cui il ricorso introduttivo della dott.ssa R. sarebbe inammissibile, perché non notificato al Ministero della giustizia, contraddittore necessario (controfirmando il Ministro tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati, compresi quelli di nomina ad incarichi semi-direttivi, su cui si controverte).

Il motivo non è fondato: il provvedimento impugnato non è di competenza del Ministro della giustizia - il cui apporto si limita al preventivo concerto sul contenuto della proposta della V Commissione - bensì del C.S.M.: e questo era il contradditore necessario.

Del pari infondato è il secondo motivo di appello, sulle questioni che già hanno formato oggetto del secondo motivo di appello del C.S.M. e per il quale può ribadirsi quanto già detto.

Non può parlarsi di censure del primo giudice contro i criteri di valutazione adottati dall'amministrazione, né delle valutazioni sugli elementi ai quali la stessa abbia ritenuto di attribuire maggiore peso ai fini comparativi. In realtà, la sentenza appellata evidenzia come non sia stato dato compiutamente conto di tali criteri, né siano stati esposti, con chiarezza, gli elementi stimato maggiormente rilevanti ai fini della comparazione tra le diverse posizioni dei concorrenti.

Del pari non sono fondate, per le ragioni già espresse, le doglianze dell'appellante di travalicamento dei limiti del sindacato giurisdizionale, "pervenendo [la sentenza] ad una valutazione diretta e illegittima del merito della valutazione dei profili dei due magistrati": obiettivamente non si ravvisano, nella gravata pronuncia, alcuna "ricostruzione della valutazione comparativa dei due magistrati, compiuta dall'Organo giudicante in luogo dell'autorità amministrativa".

Con il terzo motivo di appello, infine, si eccepisce che la sentenza avrebbe annullato un provvedimento del C.S.M. senza contestare la violazione di norme di legge (di cui al d.lgs. n. 160 del 2006), ma solo della Circolare P-14858-2015; il che però non consentirebbe di comprendere "quale sia il rilievo e l'effetto sostanziale della violazione della Circolare nei confronti della complessiva valutazione svolta, la quale non può che conformarsi a quelli che sono i parametri generali stabiliti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 160/2006", per i quali la sentenza mostrerebbe assoluta indifferenza.

Il motivo non è fondato, alla luce dell'obiettivo tenore della sentenza impugnata. Essa, infatti, ha individuato nel vizio di motivazione (art. 3 l. n. 241 del 1990) un profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, a fronte del quale le previsioni di dettaglio di cui alla Circolare P-14858 del 28 luglio 2015 - che il primo giudice assume integrative della normativa primaria data dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006 - rappresentano non la fonte "primaria" ipoteticamente lesa, bensì gli indici di riferimento cui raffrontare il provvedimento concretamente adottato, ai fini di verificarne completezza e sufficienza motivazionale.

Per il resto, il motivo ripropone osservazioni di merito volte a giustificare la prevalenza del dott. V. nel giudizio comparativo con gli altri candidati - in ispecie con la dott.ssa R. -: osservazioni peraltro ultronee rispetto all'oggetto del giudizio, attenendo a profili valutativi estranei alla giurisdizione amministrativa.

Alla luce dei rilievi che precedono, gli appelli riuniti vanno pertanto respinti.

Ritiene inoltre il Collegio, con particolare riferimento alla posizione dell'appellante V. Alberto Massimo, che la particolarità della vicenda controversa giustifichi, nei suoi riguardi, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa; per il resto le medesime spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il Consiglio Superiore della Magistratura al pagamento, in favore dell'appellata R. Carla Romana, delle spese di lite dell'attuale grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) complessivi, oltre oneri di legge.

Compensa integralmente le spese di lite del grado relativamente all'appellante V. Alberto Massimo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.