Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 13 giugno 2018, n. 577

Presidente ed Estensore: Politi

FATTO

Con decreto del Presidente della Provincia di Mantova n. 149 del 7 dicembre 2017, veniva approvato il progetto esecutivo dei "lavori di riqualificazione del manto di copertura ammalorato e miglioramento energetico presso l'Istituto Superiore "F. Gonzaga", via F. Lodrini - Castiglione delle Stiviere (MN)", dell'importo complessivo di euro 550.000,00, di cui euro 408.558,30 per lavori a corpo, euro 30.970,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 110.470,74 per somme a disposizione della Amministrazione.

Con determinazione dirigenziale n. 32 del 31 gennaio 2018, veniva indetta la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 59, comma 1, e 60 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto.

Nella conclusiva seduta di gara del 27 febbraio 2018, la Commissione, data lettura delle offerte economiche e determinata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 (23,991%), formulava la proposta di aggiudicazione in favore della odierna controinteressata GE.ST.IM s.r.l., (ribasso del 23,898%), a cui seguiva in graduatoria l'offerta (ribasso del 23.770%) della ricorrente ANSA GROUP s.r.l. UNIPERSONALE.

In parti data, veniva pubblicato all'albo pretorio telematico del Committente l'atto Dirigenziale n. 229 recante l'approvazione dell'elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di gara.

Il 1° marzo 2018, l'odierna ricorrente trasmetteva, a mezzo PEC, istanza di accesso agli atti, richiedendo copia dei verbali di gara nonché della documentazione relativa all'offerta di GE.ST.IM, in favore della quale era stata formulata la proposta di aggiudicazione.

Con determinazione dirigenziale n. 142 del 14 marzo 2018, erano approvati gli atti di gara e veniva, conseguentemente, disposta l'aggiudicazione definitiva in favore di GE.ST.IM (provvedimento la cui adozione era comunicata alle imprese concorrenti il successivo 19 marzo 2018).

In data 20 marzo 2018, la Provincia di Mantova riscontrava l'istanza di accesso, trasmettendo copia dei verbali di gara; con comunicazione a mezzo PEC del 29 marzo 2018, la stazione appaltante informava la società concorrente di aver provveduto ad effettuare le copie richieste e che, pertanto, la documentazione era disponibile presso l'Ufficio Appalti.

I) Con la prima delle proposte impugnative (R.G.N. 336 del 2018), parte ricorrente, premessa l'illustrazione dei principi in diritto che assistono la tempestività del ricorso - promosso nel termine decadenziale dimidiato decorrente dall'acquisita cognizione dell'offerta della controinteressata - assume l'illegittimità dell'ammissione di quest'ultima alla procedura di gara de qua per:

Violazione dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Violazione dell'art. 6.2 del disciplinare di gara. Violazione dell'art. 7 del disciplinare di gara. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere (illogicità, contraddittorietà).

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l'art. 6.2 del Disciplinare prescriveva, in puntuale osservanza del disposto normativo di cui all'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, il possesso da parte dei concorrenti dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto.

In particolare, gli operatori economici, ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, avrebbero dovuto possedere l'iscrizione e l'attivazione dell'attività connotata dal CODICE ATECORI 2007: 43.32.02 ovvero per posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, pareti mobili e simili.

La società controinteressata non sarebbe in possesso del richiesto requisito di iscrizione; dimostrandosi, pertanto, carente di un requisito, il cui possesso è richiesto, a pena di esclusione, dalla lex specialis di gara.

La clausola di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara è conforme al dettato dell'art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016 (principio di tassatività delle cause di esclusione), in virtù del quale "i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti".

La richiesta del possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per una attività inerente a quella oggetto di appalto trova infatti la sua fonte nell'art. 83, comma 3, del vigente Codice degli Appalti.

Né tale requisito può essere acquisito attraverso l'avvalimento, fattispecie utilizzata dalla controinteressata per supplire alla carenza della qualificazione SOA non posseduta per la categoria di lavori posta in gara, per le seguenti concorrenti motivazioni:

- il requisito di cui all'art. 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016 non può formare oggetto di avvalimento (escluso in riferimento ai requisiti di idoneità morale e professionale);

- nemmeno la società ausiliaria TIEFFE COSTRUZIONI s.r.l. possiede suddetto requisito (essendo in possesso dell'iscrizione e dell'attivazione per l'attività connotata dal Codice ATECORI 43.32 relativo alla "posa in opera di casseforti ed infissi", attinente ad attività neppure affine a quella oggetto di appalto, che ha ad oggetto la posa in opera di coperture);

- il contratto di avvalimento non ne prevede il "prestito".

II) Il secondo ricorso (R.G.N. 337 del 2018) è proposto avverso l'aggiudicazione della procedura selettiva, avvenuta in favore di GE.ST.IM s.r.l.

Queste le censure:

Illegittimità derivata. Violazione dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Violazione dell'art. 6.2 del disciplinare di gara. Violazione dell'art. 7 del disciplinare di gara. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere: illogicità; contraddittorietà.

Tale motivo ha carattere pedissequamente riproduttivo rispetto a quanto già esposto con il precedente ricorso n. 336 del 2018 a proposito della contestata ammissione della controinteressata-aggiudicataria.

L'affermata illegittimità dell'ammissione di GE.ST.IM inficerebbe in via derivata anche il provvedimento di aggiudicazione definitiva: il quale, pertanto, risulterebbe parimenti viziato.

Soggiunge parte ricorrente che, pur essendo stata la gara aggiudicata con il sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale, l'esclusione della controinteressata, dopo la formazione della media, non è suscettibile di portare alla riformulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 93, comma 15, del d.lgs. 50/2016 a mente del quale ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

L'intangibilità per legge della media ha quindi, come effetto, che la odierna ricorrente, giunta seconda in graduatoria, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione in favore della controinteressata, ha titolo all'aggiudicazione.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Chiede, inoltre, che venga pronunziata l'inefficacia del nuovo contratto di appalto eventualmente stipulato con la società aggiudicataria, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.

Sollecita ulteriormente parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell'esecuzione degli atti impugnati, mediante:

- condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica ovvero all'aggiudicazione dell'appalto;

- in subordine, condanna al risarcimento del danno per equivalente, a titolo di mancato utile, computabile, nella misura del 10% del valore dell'appalto, al netto del ribasso d'asta ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.

Chiede, ulteriormente, il danno da perdita di chance conseguente al mancato arricchimento del curriculum professionale, da liquidarsi, secondo i parametri delineati in subiecta materia dalla giurisprudenza, nel 5% del prezzo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.

III) L'Amministrazione provinciale di Mantova, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Omogenee conclusioni sono state rassegnate dalla controinteressata GE.ST.IM s.r.l., anch'essa costituitasi in giudizio in entrambe le impugnative.

IV) Con ordinanza n. 170 del 10 maggio 2018, resa a fronte del ricorso N.R.G. 337 del 2018:

"- rilevato come la parte ricorrente, con ricorso R.G.N. 336 del 2018, abbia ... impugnato l'atto dirigenziale n. 229 del 27 febbraio 2018, con il quale è stato approvato l'elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di gara nella parte in cui è stata disposta l'ammissione anche dell'impresa aggiudicataria GE.ST.IM S.r.l.; nonché i verbali delle sedute pubbliche di gara del 21 febbraio 2018 e del 27 febbraio 2018, nella parte in cui la Commissione di Gara ha ammesso e valutato l'offerta della GE.ST.IM S.r.l.;

- preso atto che il ricorso da ultimo indicato - non assistito dalla presentazione di istanza cautelare e notificato alle controparti il 12 aprile 2018 - è stato fissato per la trattazione alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2018, nel rispetto dei termini indicati all'art. 120, comma 6-bis, c.p.a.;

- valutata l'opportunità di una trattazione congiunta delle controversie di che trattasi, attesa la presenza di evidenti elementi di connessione; ed avuto, altresì, riguardo, al carattere pregiudiziale che riveste la delibazione del suindicato ricorso n. 336/2018 (proposto avverso l'ammissione alla gara de qua della controinteressata) rispetto al ricorso n. 337/2018 (oggetto di odierna trattazione, con il quale viene contestata l'aggiudicazione in favore di quest'ultima disposta)";

la Sezione ne ha, conseguentemente, disposto il differimento della trattazione alla pubblica udienza del 6 giugno 2018.

Quanto al ricorso N.R.G. 336 del 2018, originariamente fissato all'odierna Camera di Consiglio, ne dispone il Collegio la trattazione all'odierna udienza pubblica, ai sensi della prima parte del comma 6-bis dell'art. 120 c.p.a., avuto riguardo ad omogenea richiesta formulata dalla Amministrazione provinciale di Mantova con memoria depositata in atti alla data del 28 maggio 2018.

DIRITTO

I. La trattazione di entrambe le controversie all'odierna pubblica udienza consente al Collegio, ravvisata la sussistenza di profili di connessione soggettiva ed oggettiva, di procedere alla riunione - ed all'unitaria trattazione - dei ricorsi N.R.G. 336 e 337 del 2018.

Come evidenziato in narrativa, le impugnative - oltre a rivelare identità soggettiva delle parti coinvolte - sono fondate su un medesimo motivo di doglianza, con il quale:

- denunziata l'illegittima ammissione alla gara di GE.ST.IM;

- parte ricorrente argomenta la derivata illegittimità del provvedimento aggiudicatorio conclusivamente disposto in favore di quest'ultima.

Ciò pienamente giustifica l'unitaria trattazione delle controversie come sopra riunite.

II. Essa, peraltro, deve essere preceduta dalla necessaria indagine in ordine alla tempestiva proposizione del ricorso N.R.G. 336 del 2018, presentato, ai sensi dell'art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a., avverso l'ammissione alla gara di GE.ST.IM.

II.1. È utile, al riguardo, evidenziare in primo luogo la scansione temporale delle vicende che hanno condotto alla proposizione dell'impugnativa ora all'esame:

- 27 febbraio 2018: proposta di aggiudicazione in favore di GE.ST.IM e pubblicazione all'albo pretorio telematico del Committente dell'atto dirigenziale recante l'approvazione dell'elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di gara;

- 1° marzo 2018: trasmissione, a mezzo PEC, di istanza di accesso agli atti da parte della ricorrente, con richiesta di copia dei verbali di gara nonché della documentazione relativa all'offerta della impresa GE.ST.IM;

- 14 marzo 2018: approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva in favore di GE.ST.IM, provvedimento la cui adozione veniva comunicata alle imprese concorrenti il successivo 19 marzo;

- 20 marzo 2018: riscontro, da parte della Provincia di Mantova, dell'istanza di accesso di ANSA GROUP, con trasmissione di copia dei verbali di gara;

- 29 marzo 2018: informativa, da parte della S.A., dell'avvenuta effettuazione delle copie richieste da ANSA GROUP.

A fronte di quanto come sopra esposto, il ricorso veniva notificato il 12 aprile 2018 nei confronti sia della Provincia di Mantova, che della controinteressata GE.ST.IM; e depositato il successivo 16 aprile.

II.2. Il ricorso, ove la decorrenza del termine per l'impugnazione venga collocata alla data del 27 febbraio 2018 (pubblicazione sul sito della S.A. dell'elenco delle ditte ammesse), sarebbe dunque irricevibile, in quanto proposto successivamente allo spirare del dimidiato termine decadenziale.

In tale senso, depone un orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 22 marzo 2018, n. 1866), per il quale:

- fermo il principio in base al quale, "nel processo amministrativo, ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso, è sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed il giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, n. 644/2017; Sez. VIII, n. 696/2017)";

- ed osservato come costituisca "ius receptum nella giurisprudenza amministrativa l'orientamento secondo il quale nel processo amministrativo la decorrenza del termine per l'impugnazione deve essere ancorata al momento in cui in concreto si è verificata ed è stata apprezzata la situazione di lesività, visto che la piena conoscenza del provvedimento causativo non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale; ciò renderebbe l'attività dell'amministrazione e le iniziative dei controinteressati suscettibili d'impugnazione sine die, in aperta contraddizione con il limite temporale che la legge impone al soggetto di farsi parte diligente";

si è ritenuto che:

- in ragione della "ratio acceleratoria delle norme processuali previste dall'art. 120 c.p.a., tra cui quella di cui al comma 2-bis, volta alla sollecita definizione del processo in una materia rilevante come quella degli appalti, in piena conformità con il principio di ragionevolezza dei tempi del processo e, in ultima istanza, del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, che trova eco nell'art. 24 e 113 Cost., oltre che nell'art. 1 c.p.a. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 696/2017)";

- e considerato che, "in relazione ad eventuali i profili di illegittimità conosciuti successivamente per effetto dell'integrale conoscenza gli atti in sede di accesso, la tutela giurisdizionale è comunque assicurata dalla possibilità di proporre motivi aggiunti";

si è ritenuto che "la diversa ermeneutica propensa ad ammettere un differimento del termine per impugnare senza precisi limiti temporali esporrebbe ... l'azione amministrativa (che nel caso degli appalti pubblici è notoriamente ispirata alla celerità e alla semplificazione) all'inconveniente di poter essere in ogni tempo sindacata in sede giurisdizionale semplicemente differendo l'accesso agli atti di gara".

II.3. Ritiene il Collegio di dissentire dall'orientamento come sopra riportato.

Ad escludere la tardività del ricorso è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, la pubblicazione del provvedimento di ammissione della controinteressata sulla piattaforma telematica della stazione appaltante non ha consentito alla ricorrente di percepire le ragioni specifiche dell'ammissione di GE.ST.IM alla gara, essendosi integrata siffatta conoscenza, in capo ad ANSA GROUP, soltanto nel momento in cui quest'ultima è stata posta nella condizione (20 marzo 2017) di avere cognizione piena della documentazione presentata dall'aggiudicataria: non potendosi desumere i vizi dedotti che si assumono inficiare la legittima partecipazione di quest'ultima alla gara dalla mera lettura del verbale di gara del 27 febbraio 2017, né dall'atto dirigenziale n. 229 del 27 febbraio 2018, con il quale è stato approvato l'elenco degli operatori economici ammessi alla procedura.

Solo in esito alla integrale apprensione conoscitiva dell'offerta presentata dall'odierna controinteressata, la ricorrente è stata, dunque, posta in grado di apprezzare eventuali profili di illegittimità della decisione della Commissione di ammettere alla gara GE.ST.IM e di vagliarne la conformità, o meno, alle previsioni della lex specialis.

Assume, con riferimento alla problematica all'esame, dirimente rilievo la novella legislativa apportata all'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 - cui rinvia l'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. - dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 6 (in vigore dal 20 maggio 2017: e, quindi, ratione temporis, pienamente operante quanto alla sottoposta vicenda contenziosa), il quale prevede che il termine per l'impugnativa degli atti di esclusione e di ammissione decorra dal momento in cui i relativi atti "sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione".

Anche a voler prescindere da tale - peraltro decisivo - dato normativo, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento (per il quale, cfr. C.d.S., sez. VI, 18 dicembre 2017, n. 5955) che ha privilegiato una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina (anche) previgente, tesa a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale della parte ricorrente (anche) nel c.d. rito super-accelerato di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a.: sì da "condurre all'individuazione del dies a quo del termine di impugnazione degli atti di ammissione o di esclusione alla data in cui i ricorrenti abbiano avuto piena contezza di tutti i profili rilevanti indispensabili per la proposizione del ricorso e l'esercizio pieno ed effettivo del diritto di azione".

Come rilevato nella pronunzia da ultimo citata, "tale soluzione deve ritenersi applicabile sia al caso dell'avvenuta pubblicazione dell'atto di esclusione o di ammissione, non corredato di motivazione, sulla piattaforma telematica della stazione appaltante, sia al caso della presenza di un rappresentante dell'operatore alla seduta in cui la commissione proceda all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa, qualora in tale sede non siano pienamente percepibili e conoscibili le ragioni poste a base dell'atto di esclusione o di ammissione e non sia, pertanto, configurabile una conoscenza effettiva di eventuali profili lesivi in rapporto al rimedio esperibile".

Orbene, non essendo state, nel caso di specie, rese note, all'atto pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell'elenco dei raggruppamenti ammessi alla gara, le ragioni per le quali GE.ST.IM era stata ammessa alla procedura, ma essendo tali ragioni divenute percepibili per la ricorrente soltanto in esito al consentito accesso, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., andava individuata al 20 marzo 2018, con conseguente tempestività del ricorso, notificato il 12 aprile 2017 via PEC.

III. Dato, quindi, atto della ricevibilità del mezzo di tutela, la doglianza relativa alla ammissione di GE.ST.IM si rivela infondata.

III.1. Come illustrato in narrativa, assume parte ricorrente che l'aggiudicataria non sarebbe qualificata per gli interventi oggetto dell'appalto, in quanto la stessa GE.ST.IM, sulla base della certificazione prodotta in giudizio dalla ricorrente (visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bari), risulterebbe in possesso del solo codice ATECO 42.11, per le seguenti attività:

"costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione ed impianti sportivi. Lavori generali di costruzione di edifici. Sistemazione di parchi, giardini e aiuole. Altri lavori di completamento degli edifici".

Nell'evidenziare come, ai sensi dell'art. 6.2 del Disciplinare di gara, "per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto", viene evidenziato da ANSA GROUP che il successivo art. 7 prevedeva, inoltre, che "La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti".

Assume, conseguentemente, che GE.ST.IM avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura selettiva per carenza dei requisiti di qualificazione tecnico-professionale, con riveniente illegittimità:

- del provvedimento di ammissione (gravato con il ricorso n. 336/2018)

- e della successiva (e derivativamente inficiata) aggiudicazione (impugnata con il ricorso n. 337/2018).

III.2. È necessario rammentare come la gara de qua abbia ad oggetto: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA AMMALORATO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE "F. GONZAGA", VIA FRATELLI LODRINI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE".

Risultano, all'uopo, previste (come da disciplinare di gara) le seguenti lavorazioni:

"- formazione di parapetti e quanto necessario per la movimentazione dei materiali in quota secondo le norme di sicurezza vigenti;

- rimozione di tutte le lattonerie esistenti e posa di nuove lattonerie composte da lamiere di alluminio spessore 10/10 preverniciate (coprimuro);

- fornitura e posa di lattonerie in lamiere di alluminio spessore 10/10 preverniciate per nuovi canali di raccolta acque piovane;

- fornitura e posa in opera di feltro in lana di vetro spessore 100 mm in rotolo conducibilità termica 0,043 W/mK;

- fornitura e posa in opera di nuova struttura di copertura formata da:

struttura di sostegno in acciaio zincato da fissare al solaio sottostante;

profili omega in acciaio zincato di sostegno dei pannelli di copertura;

pannelli di copertura in lamiera grecata d'alluminio preverniciata spessore 6/10 con applicazione all'intradosso di resine poliuretaniche spessore mm 10 con funzione di antirumore e coibentazione termica;

colmo ventilato in lamiera di alluminio preverniciato spessore 10/10;

lastre in policarbonato mm 1,5 per copertura delle zone ove sono posti i lucernari;

linea vista posta sul colmo per dispositivi di classe C ed A secondo le norme UNI EN 795 con piantoni di altezza massima 20 cm, occhielli per l'aggancio della fune dei dispositivi anticaduta retrattili, e fune in acciaio inox diametro 10 mm".

Rispetto ad esse, la qualificazione tecnico-professionale vantata da GE.ST.IM, per come illustrata dalla stessa visura camerale versata in atti dalla ricorrente ANSA GROUP, non si rivela - ictu oculi - affatto estranea, sì da rendere applicabile la rammentata disposizione di lex specialis (art. 6.2 del disciplinare di gara) in ragione della "non inerenza" delle attività rispetto a quelle oggetto del presente appalto.

Fra le attività svolte da GE.ST.IM, infatti, risultano annoverati anche i "lavori generali di costruzione di edifici" e gli "altri lavori di completamento degli edifici".

La stessa GE.ST.IM (punto 8 della certificazione della C.C.I.A.A. di Bari) annovera, fra le categorie di opere generali e specializzate, OG1 (edifici civili e industriali); e risulta in possesso, fra le altre, delle seguenti classificazioni ATECORI 2007 delle attività:

- 41.2 costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

- 43.39.09 altri lavori di completamento o di finitura degli edifici nca;

- 43.99.09 altre attività di lavori specializzati di costruzione nca.

Va, ulteriormente, evidenziato come GE.ST.IM, nella domanda di partecipazione alla gara, abbia dichiarato di ricorrere, in avvalimento, a TIEFFE Costruzioni s.r.l. limitatamente alla Categoria OS6 Classifica 2.

Quest'ultima, sulla base delle risultanze di cui alla visura camerale depositata in atti, risulta in possesso della qualificazione per la Categoria OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, per la Classificazione II, fino ad euro 516.000,00.

III.3. Se, alla stregua di quanto come sopra riportato, non risulta corrispondente al vero che TIEFFE, come affermato dalla ricorrente, sia in possesso della sola iscrizione ed attivazione per l'attività connotata dal Codice ATECORI 43.32, relativo alla "posa in opera di casseforti ed infissi", è peraltro vero, come dalla stessa ANSA GROUP evidenziato, che il contratto di avvalimento fra GE.ST.IM e TIEFFE prevede, all'art. 1, la messa a disposizione, da parte di quest'ultima, di "tutti i requisiti di carattere tecnico, ma anche economico, finanziario ed organizzativo con particolare riferimento al "certificato di iscrizione SOA, categoria OS6 classifica II".

I requisiti cumulativamente posseduti dalle due imprese da ultimo citate dimostrano il chiaro soddisfacimento della previsione di lex specialis relativa all'inerenza delle attività dalle medesime esercitate rispetto all'oggetto della gara: rivelandosi affatto indimostrata l'affermazione di parte ricorrente, circa la necessaria titolarità, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva di che trattasi, della iscrizione ed attivazione di attività connotata dal codice ATECORI 2007 43.32.02 (ovvero per posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, pareti mobili e simili).

IV. Le censure mosse avverso l'ammissione della controinteressata (ricorso 336/2018) e, derivativamente, avverso l'aggiudicazione in favore di quest'ultima disposta (ricorso n. 337/2018), si rivelano conseguentemente infondate.

Da ciò, il rigetto di entrambi i riuniti gravami; e, necessariamente, anche della pretesa risarcitoria dalla parte ricorrente fatta valere.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 336 del 2018 e 337 del 2018, entrambi proposti da ANSA GROUP s.r.l. UNIPERSONALE, respinge entrambe le predette impugnative.

Condanna ANSA GROUP s.r.l. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore:

- della Provincia di Mantova, in ragione di euro 2.500,00 (Euro duemila e cinquecento/00), oltre accessori come per legge;

- di GE.ST.IM s.r.l., in ragione di euro 2.500,00 (Euro duemila e cinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M. Marazza

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