Corte di cassazione
Sezione IV penale
Sentenza 12 aprile 2018, n. 22039

Presidente: Piccialli - Estensore: Pezzella

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Messina, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente, T. Antonino, con sentenza dell'8 febbraio 2017, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 8 luglio 2014, dal Tribunale di Messina, appellata dall'imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso in relazione al reato ascrittogli al capo b), perché estinto per prescrizione, confermando la condanna per il reato di cui al capo a) e pertanto rideterminando la pena in anni 13 e mesi 6 di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa.

In primo grado il Tribunale di Messina, in composizione collegiale, all'esito di giudizio ordinario, aveva dichiarato T. Antonino responsabile dei seguenti reati:

a) reato p.p. dagli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990, perché, senza l'autorizzazione di cui al capo 17 deteneva per lo spaccio, all'interno di una abitazione nella sua disponibilità, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a complessivi grammi 2.380.89 ed eroina, pari a complessivi grammi 304.51 comprendenti anche sostanza da taglio. In Messina, il 16 agosto 2007.

Con recidiva reiterata e specifica;

b) reato di cui all'art. 81 e 697 c.p. per avere detenuto senza avere fatto denuncia all'autorità 40 munizioni per arma comune da sparo cal. 7.65 e cal. 38 special. Accertato in Messina 16 agosto 2007

L'imputato, in primo grado, veniva condannato, unificati i reati dal vincolo della continuazione e esclusa la circostanza aggravante dell'art. 80 d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 15 e mesi 2 di reclusione ed Euro 60.500,00 di multa, con interdizione perpetua dai PP.UU. e interdizione legale per la durata della pena principale, con ordine di sottoposizione a libertà vigilata per la durata di anni tre e divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per lo stesso periodo, nonché, con confisca e distruzione delle cartucce, della sostanza stupefacente e degli altri beni sottoposti a sequestro in data 16 agosto 2007, e confisca del ciclomotore, del denaro, del telefono cellulare e delle chiavi in sequestro.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, T. Antonino, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

a. Violazione di legge ex art. 606, lett. b) e c), c.p.p. e difetto di motivazione - Nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 420-ter c.p.p. e all'art. 146-bis disp. att. c.p.p.

Il ricorrente eccepisce l'omessa valutazione della nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 420-ter e dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. Ciò in quanto, nonostante il T. fosse stato rinviato a giudizio per un delitto diverso da quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis, e nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p., ne veniva disposta la partecipazione a distanza mediante video-conferenza, ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. sull'erroneo presupposto che la disciplina in questione fosse applicabile, ancorché lo stesso non si trovasse più in regime di applicazione delle misure previste dall'art. 41-bis o.p. ma lo fosse stato in passato.

La Corte territoriale, secondo la ricostruzione del ricorrente, effettuando un giudizio "ora per allora", avrebbe dichiarato la parte "decaduta dal diritto di formulare la dedotta eccezione" sull'erroneo presupposto della sua intempestività.

Erroneo sarebbe l'assunto secondo il quale, con l'ordinanza dell'8 luglio 2014, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'eccezione inammissibile e non rigettarla, trattandosi di una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, pertanto, andava dedotta all'udienza del 13 maggio 2014, allorquando entrambi i difensori dell'imputato erano presenti al solo fine di eccepire altra questione strettamente relativa alla regolare costituzione del contraddittorio.

All'udienza del 13 maggio 2014, precisa il ricorrente, il tribunale aderendo all'eccezione della difesa relativa alla mancata notifica del decreto con il quale era stata disposta la partecipazione a distanza ad uno dei difensori, riteneva di non poter validamente costituire il contraddittorio e differiva l'udienza ad altra data. Pertanto, in mancanza della regolare costituzione delle parti, i difensori non potevano espletare la propria attività tecnica processuale. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p., richiamato dai giudici di appello, in relazione al tema delle nullità di ordine generale a regime intermedio, è previsto che le stesse possono essere rilevate "non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado". Per cui anche alla successiva udienza i difensori sarebbero stati ancora in termini.

Peraltro, secondo la tesi sostenuta in ricorso, la questione sulla ritenuta "tardività" dell'eccezione, mai rilevata dal giudice di primo grado, non poteva essere autonomamente sollevata dalla Corte territoriale, essendo intervenuta sul punto una "sanatoria", non rivisitabile in sede di appello

b. Violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'art. 89 c.p. avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606, lett. b), c), d) ed e), c.p.p. - Violazione di legge e travisamento della prova.

Il difensore ricorrente rileva che nel corso del giudizio di merito sono stati espletati plurimi incarichi peritali, volti ad accertare la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente o meno alla celebrazione del processo a suo carico, giungendo a conclusioni diametralmente opposte. Nel corso del processo - si ricorda - veniva disposta anche la sospensione del dibattimento a causa delle patologie psichiatriche dell'imputato. Ebbene, si lamenta che il ragionamento seguito dalla Corte di Appello, in relazione al rigetto del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 c.p., sia stato illogico, contraddittorio e fuorviante.

Il ricorrente ritiene che il giudice di merito, partendo dalle conclusioni rassegnate dai periti Bruno e Ruffino e passando in rassegna le risultanze delle numerose consulenze tecniche di ufficio e di parte, sarebbe giunto alla conclusione che il T. fosse sostanzialmente "un simulatore" e che, conseguentemente, "il disturbo fittizio" (da tutti i professionisti riscontrato e certificato) da cui era affetto non avesse alterato "la sua capacità di intendere e di volere". Ma tale conclusione sarebbe effetto di un palese travisamento della prova e non terrebbe conto che il mandato conferito dal tribunale a Bruno e Ruffino non riguardava l'accertamento della capacità di intendere e di volere del T. al momento del fatto, bensì la verifica della "permanenza delle condizioni che avevano determinato la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 70 c.p.p.".

I periti Bruno e Ruffino, nominati dal Tribunale a procedimento sospeso e prima della scadenza del termine di cui all'art. 72 c.p.p., giungevano a conclusioni diverse da quelle delle due perizie dei prof.ri Libri e Malara, certificando che "il disturbo fittizio" di personalità del T. non impediva "la sua capacità di partecipare scientemente al processo". Ma la Corte territoriale sarebbe incorsa nello stesso errore del tribunale, che ritenuta la piena capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al dibattimento, aveva ritenuto di potere utilizzare l'elaborato peritale a firma dei dott.ri Bruno-Ruffino anche per escludere il vizio totale o parziale di mente al momento del fatto, nonostante l'incarico peritale fosse limitato esclusivamente all'accertamento ex art. 70 c.p.p.

Sostanzialmente, rileva il ricorrente, le conclusioni sulla cui base i giudici di merito hanno escluso la diminuente ex art. 89 c.p. trarrebbero fondamento dagli stessi argomenti che conducevano alla revoca dell'ordinanza di sospensione del dibattimento ex art. 72 c.p.p.

Il T. si duole che la verifica della capacità di intendere e di volere in relazione a condotte avvenute nell'agosto 2007, rispetto all'accertamento della capacità di partecipare coscientemente al processo, eseguito nel 2013, imponesse invece metodi di indagine psichiatrica diversi e, soprattutto, un diverso approccio valutativo delle numerose perizie psichiatriche in atti, effettuate anche in periodi coevi all'epoca di consumazione del reato. Viene richiamata in proposito la relazione a firma del prof. Filippo Drago nel processo afferente il reato di violenza privata nell'ambito della gestione del supermercato di Camaro posto in amministrazione giudiziaria, sottoponeva a perizia psichiatrica il T., anche al fine di accertarne la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, giungendo alla conclusione che al momento dei fatti delittuosi la sua capacità di intendere e di volere fosse fortemente scemata.

A supporto della attendibilità di tali conclusioni, il ricorrente aggiunge che l'imputato veniva sottoposto nel corso degli anni a complesse indagini psicodiagnostiche e tutti gli specialisti concludevano per l'esistenza di patologie psichiatriche che, comunque, incidevano sui suoi comportamenti.

Costituirebbe, dunque, dato incontestato che il T. sia un soggetto affetto da un ritardo mentale sul quale si innesta il disturbo fittizio di personalità.

Tutte le perizie espletate - si obietta - accertavano la presenza di un vizio di mente. Pertanto, in presenza della configurabilità del vizio parziale di mente, le istanze difensive volte in via principale al riconoscimento della diminuente ex art. 89 c.p., o alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'estensione del quesito medico-legale oggetto di incarico peritale, avrebbero dovuto avere positivo riscontro.

c. Violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione - Artt. 606, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 125 c.p.p., 81 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio e quelli giudicati con la sentenza n. 9/12 emessa l'11 gennaio 2012 dal Tribunale di Messina.

Entrambe le fattispecie - si sottolinea - riguardavano condotte di illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina all'interno di limitrofi appartamenti entrambi intestati a C. Maurizio e nella disponibilità di T. Antonino, la prima accertata il 16 agosto 2007 e la seconda il 12 maggio 2009.

La sentenza impugnata avrebbe escluso il vincolo della continuazione in base alla considerazione che non potesse ritenersi che la droga sequestrata nel 2009 possa costituire una parte della stessa fornitura riguardante il sequestro di cui al presente procedimento, eseguito nel 2007. Ma tale convincimento non sarebbe, secondo il ricorrente, sufficiente ad escludere la sussistenza del vincolo della continuazione. Sostanzialmente - ci si duole - si sarebbe svolto un ragionamento teso ad escludere l'unicità della condotta, senza tener conto che l'unicità del disegno criminoso espressione dei reato continuato non può coincidere con l'unicità della condotta, ma deve e può riguardare una pluralità di reati, ivi compresi più condotte di acquisto o detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacente.

Pertanto non potrebbe ritenersi ostativo il lasso temporale trascorso tra una accertata detenzione e l'altra, soprattutto, a fronte della accertata fisiologica dedizione del T. all'attività di narcotraffico.

Nel caso di specie - secondo la tesi sostenuta in ricorso - elementi sintomatici della sussistenza del medesimo disegno criminoso sarebbero l'identità del luogo di consumazione dei reati (appartamenti nella disponibilità del T. ed intestati alla stessa persona) e le risultanze dell'attività di perquisizione e sequestro (il rinvenimento in entrambi i casi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, sostanza da taglio e strumentazione necessaria per la lavorazione della sostanza ed il confezionamento delle dosi).

Ancora, il ricorrente evidenzia che l'utenza Enel nell'appartamento in cui avvenne il rinvenimento della sostanza nel 2009 risaliva al 25 maggio 2007, data prossima al 16 agosto 2007, in cui avvenne il rinvenimento della sostanza dell'imputazione del presente giudizio.

Infine, la corte di appello, nonostante la specifica censura nei motivi di appello, non avrebbe tenuto conto che la motivazione della sentenza n. 9/2012, passata in giudicato, in relazione alla ingente somma di denaro sequestrata unitamente allo stupefacente in data 12 maggio 2009, richiama proprio l'arresto del 16 agosto 2007, configurando un nesso di pertinenzialità tra lo stupefacente sequestrato nel presente processo e quello successivamente rinvenuto insieme al denaro. Del resto, conclude il ricorrente, anche la circostanza, non provata, che l'attività del T. si inserisse in un contesto organizzato di più ampio raggio, in cui, in assenza di recesso, la protrazione delle condotte con carattere di stabilità anche per lunghi periodi di tempi ne costituisce l'essenza, apparirebbe un ulteriore elemento atto a confortare l'assunto difensivo.

d. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ed al relativo aumento di pena.

Il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, non avrebbe debitamente evidenziato le ragioni legittimanti l'applicazione della recidiva, atteso che il precedente cui fa riferimento in motivazione, risalirebbe a trenta anni prima e i reati in materia di stupefacenti sono stati commessi successivamente a quello del presente giudizio.

e. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al meccanismo di determinazione della pena.

Il ricorrente lamenta l'assenza di argomentazioni sulla determinazione della pena.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale determinazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso vada rigettato.

2. Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, emerge ex actis che l'odierno ricorrente veniva rinviato a giudizio con decreto del 23 ottobre 2008 e dopo la sua iniziale dichiarazione di contumacia, poi revocata, il dibattimento proseguiva alla sua presenza, tanto che il processo veniva rinviato per ben tre volte per il suo legittimo impedimento, fino al 26 novembre 2010, quando il tribunale messinese sospendeva il procedimento ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.p.

Nel frattempo, il T. veniva sottoposto allo speciale regime carcerario cui all'art. 41-bis o.p., in seguito revocato. Tuttavia, considerato che lo stesso era detenuto presso il carcere di Milano Opera e che rimaneva detenuto in regime di "alta sicurezza", il D.A.P., con missiva dell'8 aprile 2014, ritenuta la sussistenza di "motivi di sicurezza legati alla personalità e pericolosità del soggetto in questione (già sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis o.p.)", chiedeva che ne venisse disposta, in relazione al presente processo, "la partecipazione a distanza" ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. a mezzo di videoconferenza. E tale modalità di partecipazione era, poi, effettivamente disposta dal Presidente del Collegio per l'udienza del 13 maggio 2014.

Nel corso di tale udienza, tuttavia, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Donato, eccepiva che era stata omessa la comunicazione a lui indirizzata del decreto con cui era stata disposta la partecipazione a distanza dell'imputato e l'avvocato Silvestro, dopo avere affermato di avere ricevuto regolare comunicazione nei termini, dichiarava di essere presente al solo fine di eccepire l'omessa comunicazione al codifensore. Il Tribunale, accogliendo l'eccezione, disponendo la rinnovazione della comunicazione all'Avv. Donato, rinviava all'udienza dell'8 luglio 2014 e, dato atto che le parti prestavano il consenso ad acquisire la relazione a firma del teste P., in sostituzione del suo esame, esonerava il PM dalla sua citazione e disponeva la partecipazione a distanza del T.

Alla successiva udienza il difensore di fiducia avv. Donato eccepiva che non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 146-bis disp. att. c.p.p. considerato che non si procedeva per un reato ricompreso tra quelli di cui agli artt. 51, comma 3-bis, e 407, n. 4, c.p.p.

Il tribunale, tuttavia, rigettava l'eccezione.

Ebbene, ricorda la Corte territoriale che il tribunale aveva disatteso l'eccezione difensiva con la quale era stato segnalato che i reati per i quali si procedeva non consentivano la partecipazione a distanza ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. ritenendo applicabile il comma 1-bis della norma in questione, che consente di disporre la partecipazione a distanza anche quando si procede per reati comuni nei confronti di soggetto detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-bis o.p.

L'odierno ricorrente aveva, però, lamentato già in sede di gravame del merito - come si dirà di qui a poco a ragione - che sarebbe stata così operata un'interpretazione estensiva illogica non consentita dal sistema, in quanto il comma 1-bis dell'art. 146-bis può trovare applicazione solo nel caso in cui l'imputato si trovi alla data dell'udienza dibattimentale sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis o.p. e non anche nei confronti di chi, in passato, sia stato sottoposto a tale regime detentivo.

Aveva aggiunto poi - ma in questo caso, non condivisibilmente - che in ogni caso potrebbe ammettersi la partecipazione a distanza dell'imputato solo nel caso - che non è quello che ci occupa - in cui si proceda per i reati di cui agli artt. 51, comma 3-bis, c.p.p. e 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p.

3. La Corte territoriale ha ritenuto l'eccezione infondata condividendo l'interpretazione che il tribunale messinese ha dato dell'art. 146-bis, comma 1-bis, nella formulazione precedente alla riforma operata con la l. 103/2017 ritenendo di condividere che la norma, utilizzando il tempo passato, consentiva di disporre la partecipazione a distanza anche quando l'imputato fosse stato sottoposto in passato al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis o.p., in quanto oggetto di un giudizio di peculiare pericolosità.

L'assunto non è corretto.

La norma sopra richiamata, prima che venisse sostituita dall'art. 1, comma 77, l. 23 giugno 2017, n. 103 con decorrenza dal 3 agosto 2017 ed efficacia indicata al comma 81 del suddetto articolo, prevedeva che: "1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice".

Ebbene, ad avviso del Collegio - che in ciò, pertanto, non condivide le doglianze di cui al ricorso - la norma in questione, laddove recitava "fuori dai casi previsti dal comma 1", svincolava la previsione anche dal tipo di delitti per i quali si procede, indicati dal primo comma.

In altri termini, la previsione, ancorava ad una situazione soggettiva di tipo penitenziario (la sottoposizione allo speciale regime di cui all'art. 41-bis o.p.) la possibilità che la partecipazione al processo a proprio carico avvenisse a mezzo di videoconferenza.

Di tale norma se ne parla in questa sede al passato, in quanto, come veniva ricordato, la previsione è stata ulteriormente ampliata ai sensi della novella intervenuta con la l. 103/2017, non applicabile al caso che ci occupa riguardando situazioni precedenti alla sua entrata in vigore.

Appare eloquente, tuttavia, che, con il nuovo comma 1-ter del medesimo art. 146-bis il legislatore del 2017 abbia previsto che il giudice possa disporre con decreto motivato anche su istanza di parte la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis qualora lo ritenga necessario "ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354". Permane, dunque, la regola della videoconferenza per chi si trovi al regime di cui all'art. 41-bis dell'o.p. E il legislatore non ha mutato la precedente locuzione: "sono state applicate le misure".

Tuttavia, ad avviso del Collegio "sono state applicate le misure di cui all'art. 41-bis" equivale a dire, nella previsione attuale come in quella previgente, "risultano applicate". Il riferimento, in altri termini, è ad una situazione in atto e non, come ritengono i giudici siciliani di primo e secondo grado, anche ad una situazione relativa al passato. Ha ragione, dunque, il ricorrente a ritenere che, diversamente opinando, si produrrebbe un'interpretazione estensiva della norma che non pare corrispondere alla ratio legis, quasi a creare un "marchio" di pericolosità permanente per tutti coloro cui sia stata applicata, anche in passato, la misura in questione, anche se poi revocata.

4. La parziale fondatezza della doglianza oggi proposta, tuttavia, non produce conseguenze pratiche ai fini dell'odierno decidere.

La Corte territoriale, infatti, non sbaglia a ritenere che l'eccezione de qua non fosse più proponibile in quanto l'ordinanza del tribunale, assunta all'udienza dell'8 luglio 2014, anziché rigettare l'eccezione, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile.

Sul punto va rilevato che non vi era nessuna preclusione processuale, per i giudici del gravame del merito, in termini di devolutum. Nel momento, infatti, in cui l'appellante aveva egli stesso proposto al giudice di appello la questione in ordine alla legittimità dell'avvenuta partecipazione dell'imputato al processo in videoconferenza, e alla correttezza della risposta fornita dal giudice di primo grado sul punto, pare evidente a questa Corte che tornava in discussione sia l'ambito di applicazione dell'istituto che la sfera di eccepibilità, ed i tempi, di un'eventuale nullità. E con motivazione che questa Corte regolatrice stavolta ritiene corretta in punto di diritto, la Corte messinese ha rilevato che l'eccezione, sebbene riguardasse l'intervento e l'assistenza dell'imputato a norma della lett. c) dell'art. 178 c.p.p., dava luogo ad una nullità di ordine generale, ma a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 c.p.p. E, poiché nella specie entrambi i difensori dell'imputato erano presenti all'udienza del 13 maggio 2014, per la quale era stata disposta la partecipazione a distanza, essi potevano e dovevano sollevarla in quel momento, opponendosi a tale modalità di partecipazione.

A nulla rileva - si legge ancora, condivisibilmente, nella sentenza impugnata - la circostanza che uno degli avvocati non avesse ricevuto la comunicazione del decreto ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p., perché essa ha il solo scopo di consentire al difensore dell'imputato di scegliere se essere presente, in alternativa, nel luogo in cui ha sede il tribunale, o in quello dove si trova l'indagato, ma non gli impediva di sollevare eccezioni in ordine alla legittimità del decreto che disponeva la partecipazione a distanza, di cui in quel momento prendeva conoscenza. Viceversa, entrambi i difensori, chiedendo soltanto che venisse sanata la mancata notifica per tempo ad uno di essi, non hanno eccepito alcunché sulla procedura in atto, chiedendo solo che venisse regolarizzata. E a nulla neanche serve affermare che si era presenti al solo scopo di sollevare un'eccezione anziché l'altra, come rileva la Corte territoriale, tanto più nel caso in esame, in cui entrambi i difensori degli imputati partecipavano attivamente all'udienza prestando anche il consenso all'acquisizione di atti finalizzata alla rinuncia all'audizione di un teste.

Per la Corte territoriale "è evidente l'intento defatigatorio del difensore, che riteneva, invece, di dover frazionare le eccezioni in due udienze successive, senza tenere conto della intempestività della seconda", derivandone che "deve conseguentemente ritenersi che l'eccezione in esame non sia stata tempestivamente formulata, essendo pertanto inammissibile, non essendo stata articolata all'udienza in cui il difensore apprendeva che era stata disposta la videoconferenza" e che "la parte va dichiarata decaduta dall'eccezione e che ogni eventuale e non ritenuta nullità al riguardo deve essere dichiarata sanata".

Ciò in quanto - diversamente da quanto sostenuto nel ricorso - trova evidente applicazione nel caso che ci occupa il disposto di cui all'art. 182, comma 2, prima parte, c.p.p., secondo cui: "Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo".

La diversa opzione ermeneutica proposta dal difensore ricorrente, che postula la frazionabilità dell'eccezione difensiva (alla prima udienza in cui viene disposta la videoconferenza mi dolgo che non sono stato avvisato per tempo, come prevede la legge e, quindi, non sono stato in condizione di scegliere se essere presente in aula o accanto al mio assistito che è collegato dal sito remoto e poi, una volta avvisato ritualmente, lamento che quella modalità di partecipazione al dibattimento non è rituale) si paleserebbe con tutta evidenza - ad avviso di questa Corte di legittimità - come un'ipotesi di abuso del processo (vedasi in proposito Sez. un., n. 155 del 29 settembre 2011, dep. il 2012, Rossi ed altri, Rv. 251496; conf. Sez. 2, n. 12306 del 15 marzo 2016, Acciari, Rv. 266772; Sez. 5, n. 51589 del 19 settembre 2016, W.L. e altro, Rv. 268820).

In un caso analogo a quello che ci occupa (la nullità di cui all'art. 471 c.p.p., che prevede la pubblicità dell'udienza) la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta alla medesima conclusione che debba essere eccepita, a pena di decadenza ex art. 182 c.p.p., prima del compimento dell'atto (Sez. 4, n. 12385 del 17 novembre 1995, Noceo, Rv. 203531; Sez. 1, n. 1495 del 2 dicembre 1998, dep. il 1999, Archinà ed altri, Rv. 212272).

5. Anche il secondo motivo fondato sul mancato riconoscimento all'imputato del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. è infondato, in quanto sollevato in appello e già articolatamente e compiutamente confutato dalla sentenza impugnata, che fonda il proprio convincimento non solo sulla perizia dei dott.ri Bruno e Ruffino ma su tutta una serie di relazioni ed osservazioni mediche dell'imputato che consentivano di accertare la sua capacità manipolatrice e smentivano le conclusioni del consulente di parte prof. Zoccali e dei periti Malara Libri e Martina alla cui relazione l'impugnata sentenza non concede credito.

La Corte messinese dà atto che il tribunale ha dedicato gran parte della sentenza impugnata all'approfondimento della questione, evidenziando che una parte rilevante dei consulenti e dei periti che avevano affrontato il caso, a prescindere dalle conclusioni finali, avevano descritto l'atteggiamento manipolativo del T. mantenuto durante i colloqui. In questo senso viene ricordato che il Prof. Filippo Drago, nel descrivere gli esiti della visita, non poteva fare a meno di rilevare che il paziente cercava di mostrare grossolane turbe della memoria, che, però, non sussistevano e che aveva avuto un comportamento quasi di tipo manipolativo. Anche nella consulenza di parte del Prof. Zoccali, dopo il rilievo che il T. era da tempo ritenuto affetto da schizofrenia di tipo paranoide con ritardo mentale di grado lieve-moderato, si riconosceva l'atteggiamento manipolativo dello stesso. E il dott. Marguglio, nominato perito dal GIP del Tribunale di Messina aveva confermato che l'imputato "teneva un atteggiamento palesemente manipolativo finalizzato a simulare un disturbo psichico inesistente" e che sebbene fosse portatore di una malattia psichica, tuttavia, era perfettamente in grado di adeguarsi alle circostanze e a controllare il proprio comportamento. Il perito concludeva rilevando che il T. era portatore di una psicosi di innesto in soggetto epilettico e diabetico, le cui condizioni, però, non apparivano gravi ed erano certamente compatibili con il regime carcerario, dichiarando allo stesso tempo, di avere riscontrato nel paziente comportamenti dissimulatori e palesemente manipolativo.

Come si legge nell'articolata e logica motivazione sul punto della sentenza impugnata, che appare immune dai denunciati vizi di legittimità, solo nelle perizie dei dott.ri Malara e Libri, da una parte, e della dott.ssa Marina Martina, dall'altra, non era rilevato il comportamento manipolativo del T. e giungevano: i primi a giudicarlo addirittura incapace di partecipare coscientemente al giudizio per la "psicosi d'innesto", da cui sarebbe stato affetto e la seconda, che gli aveva riconosciuto una schizofrenia paranoide cronica e crisi comiziali, che le sue condizioni di salute erano incompatibili con la detenzione in carcere.

Ebbene, per i giudici del gravame del merito evidentemente questi professionisti non avevano tenuto in adeguato conto il diario clinico redatto nel 1984 nell'Ospedale Psichiatrico di Montelupo Fiorentino, dove nessuna descrizione di uno stato psicopatologico era fatta, mentre erano solo registrate "crisi di agitazione motoria".

Di tali precedenti osservazioni, invece, si legge ancora nella sentenza impugnata, tenevano conto i periti Bruno e Raffino, escludevano la sussistenza dei sintomi caratteristici del disturbo istrionico della personalità, della schizofrenia e del disturbo delirante. Infatti, oltre agli esiti dei test a cui era stato sottoposto, era evidenziato che non era possibile l'insorgere della schizofrenia in soggetto ultra quarantenne in assenza di sintomatologia pregressa. Allo stesso modo, durante il periodo di osservazione presso la Casa Circondariale di Livorno, era osservata una drastica riduzione delle anomalie del comportamento rispetto agli episodi di agitazione psicomotoria registrati in concomitanza degli impegni processuali del detenuto durante il periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Messina. I Proff. Bruno e Raffino concludevano sollevando dubbi sulla reale natura epilettica delle "crisi" registrate, che apparivano essere, piuttosto, episodi di natura isterica.

La logica conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale è stata che già la sola lettura di queste emergenze processuali lascia comprendere che il T., sebbene affetto da un ritardo mentale lieve e da una generale povertà cognitiva, abbia avuto la capacità di simulare, nel corso delle visite peritali alle quali negli anni è stato sottoposto, disturbi psichici ben più gravi, sebbene, poi, in occasione della sottoposizione ad osservazioni psichiatriche prolungate nel tempo presso le Case Circondariali e gli Ospedali Psichiatrici si sia assistito a una drastica riduzione delle sintomatologie in precedenza rilevate. La gran parte dei periti e dei consulenti anche di parte, non potevano fare a meno di registrare il suo comportamento manipolativo e per i giudici del gravame del merito meraviglia solo che, per esempio, il consulente di parte Prof. Zoccali, sia giunto del tutto apoditticamente ad affermare che proprio la manifesta manipolazione sarebbe stata sintomo di incapacità. Eppure, sebbene manifesta fosse la manipolazione, i periti Malara-Libri e Marina Martina, cadevano in pieno in quella trappola finalizzata a simulare disturbi psichici inesistenti.

A fronte di queste valutazioni, per i giudici di appello non si rinviene una sola ragione per dare credito alle perizie di questi ultimi tre, considerato che tali professionisti non erano stati in grado di rilevare quell'atteggiamento simulatorio che anche il consulente di parte non aveva potuto fare a meno di denunciare, sebbene, poi del tutto inaspettatamente, concludesse affermando che si trattava del sintomo dell'incapacità dell'imputato. Sono state pertanto pienamente condivise le conclusioni cui erano giunti i periti, dottori Bruno e Raffino, ché riscontravano nell'atteggiamento del T. gli elementi tipici della simulazione. I periti, quindi, avevano correttamente ritenuto, facendo uso della miglior scienza ed esperienza, che lo stesso imputato aveva "messo in piedi una finzione indispensabile al soggetto per evitare una ferita narcisistica irrecuperabile e un crollo esistenziale" e avevano escluso che vi fosse una significativa compromissione della capacità di intendere e volere e che il disturbo fittizio manifestato ne avesse alterato la capacità di partecipare coscientemente al processo a suo carico.

Come si vede, dunque, la Corte territoriale, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non si limita a fare proprie le conclusioni dei due periti cui, in ultimo, aveva affidato l'incarico di verificare la capacità del T. di partecipare coscientemente al processo, ma dà conto articolatamente e compiutamente di tutta la storia clinica del detenuto, giungendo a convalidare la conclusione del giudice di primo grado in ordine alla non concedibilità della diminuente di cui all'art. 89 c.p.

La pronuncia, in altri termini, si colloca nell'alveo del costante dictum di questa Corte circa i rapporti tra cognizione del giudice ed apporto del sapere scientifico di cui alla sentenza Sez. 4, n. 43786 del 17 settembre 2010, Cozzini, Rv. 248944; conf. Sez. 5, n. 9831 del 15 dicembre 2015, Minichini, Rv. 267567; Sez. 4, n. 55005 del 10 novembre 2017, Pesenti ed altri, Rv. 271718). E, in proposito, va ricordato che la ricordata sentenza Cozzini specifica ulteriormente quale sia il compito del giudice di legittimità rispetto al giudice di merito: "Questa Corte di legittimità, d'altra parte, come pure si è tentato di chiarire, è chiamata ad esprimere solo un giudizio di razionalità, di logicità dell'argomentazione esplicativa. È dunque errato affermare che essa abbia ritenuto o escluso l'esistenza di tale fenomeno. In realtà la Corte ha solo riconosciuto l'assenza di vizi logici del ragionamento causale articolato sulla base della legge scientifica (ritenuta fondata dai giudici di merito) afferente all'abbreviazione della latenza nel caso di esposizione protratta" (ivi, par. 15). E anche successivamente alla sentenza Cozzini questa Corte di legittimità ha ribadito (Sez. 4, n. 24573 del 13 maggio 2011, PC nel proc. a carico di Di Palma ed altri, non mass.; Sez. 4, n. 55005 del 10 novembre 2017, Pesenti ed altri, Rv. 2717183) che essa non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto.

Questa Corte di cassazione, rispetto a tale apprezzamento, quindi, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia stata razionale e logica. Ciò significa che, in questa sede, non si può valutare la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice di merito, in quanto quest'ultimo, in virtù del principio del suo libero convincimento e dell'insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli dai differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.

Ove una simile valutazione, come nel caso che ci occupa, sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è perciò inibito a questo giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile in questa sede se non entro i limiti del vizio motivazionale

6. Infondato è anche il motivo in premessa illustrato sub c.

Sulla richiesta di applicazione della continuazione, la sentenza impugnata motiva rilevando anche se in entrambi i casi le modalità delle condotte sono simili riguardando ipotesi di illecita detenzione di sostanza all'interno di appartamenti intestati allo stesso soggetto, ma è da escludersi l'appartenenza della droga alla stessa partita trattandosi di materiale facilmente deperibile che non è ipotizzabile sia stato conservato per due anni.

La Corte territoriale, in assenza di elementi critici nuovi introdotti con il gravame nel merito, aderisce alla motivazione sul punto del giudice di primo grado che aveva evidenziato come non fosse dimostrata con certezza la circostanza che il T. avesse posto in essere, sulla scorta di un unico disegno criminoso, predeterminato già nella fase iniziale, i delitti oggi contestati e la diversa condotta delittuosa posta in essere nell'anno 2009 e giudicata con sentenza del tribunale di Messina datata 11 gennaio 2012, irrevocabile in data 31 ottobre 2013.

Corretto è il rilievo del giudice di primo grado secondo cui l'unicità del disegno criminoso di cui all'art. 81 c.p. ha fondamento prevalentemente psicologico, essendo necessario che i diversi reati siano unificati dalla presenza di un elemento finalistico, ossia dalla unicità dello scopo che l'agente si è prefissato fin dall'iniziò della sua attività.

Ebbene, secondo la logica e congrua motivazione offerta già dal tribunale messinese, nella concreta fattispecie in esame, il contesto logico temporale in cui sono maturate le condotte criminose in ordine alle quali il T. ha riportato condanna definitiva e viene oggi giudicato, non può ritenersi unitario. Ciò, come detto, ma non solo, in quanto le condotte indicate, benché entrambe riferite a episodi di illecita detenzione di sostanza stupefacente all'interno di appartamenti intestati a soggetti terzi ma nella disponibilità del T., si riferiscono ad episodi criminosi commessi a notevole distanza di tempo tra di loro (circa due anni, atteso che nel presente procedimento si contestano condotte accertate in data 16 agosto 2007 mentre la sentenza divenuta irrevocabile in atti attiene a condotte del 12 maggio 2009) derivandone che è da escludere che la sostanza stupefacente rinvenuta nelle due circostanze provenisse dalla medesima partita di droga, trattandosi di materiale che non può essere conservato per oltre due anni senza subire deterioramenti. Logica, infatti, appare la deduzione del giudice di prime cure secondo cui deve ritenersi che, solo dopo l'arresto per cui è oggi processo, e in forza di nuova e successiva determinazione criminosa, anche maturata a seguito del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria, l'odierno ricorrente si sia determinato a ricorrere alla abitazione sita in viale S. Maino di proprietà di C. Maurizio, come luogo di custodia del proprio materiale illecito. Peraltro, viene anche ricordato che lo stesso teste A. ha riferito che le indagini patrimoniali eseguite sulla persona del T. Antonino e dei suoi fratelli, che hanno poi condotto alla emissione di un provvedimento di sequestro di beni da parte del tribunale di Messina sezione Misure di prevenzione (di cui ai provvedimenti del 26 aprile 2010 e 21 giugno 2010 acquisiti in atti), non sono scaturite direttamente e immediatamente dall'arresto in flagranza per cui oggi si procede.

Dal suo canto, con argomentazione del tutto logica, la Corte territoriale, confutando argomentatamente le doglianze proposte sul punto, rileva che il T., rimesso in libertà dopo un anno dall'arresto eseguito nel mese di agosto del 2007, non avrebbe avuto ragione di conservare per un altro anno una partita di droga a rischio di deterioramento, tanto più se trattavasi della stessa partita che conservava già da un anno. Una simile condotta, peraltro, sarebbe del tutto incompatibile con la carriera criminale dell'imputato, particolarmente attivo nel traffico di stupefacenti. Logico, invece, è l'aver ritenuto essere pressoché certo che, una volta rimesso in libertà, l'odierno ricorrente abbia iniziato nuovamente a trafficare in stupefacenti e che la droga sequestrata nel 2009 sia stata acquistata poco prima del suo sequestro, considerata la frenetica attività di cui dava dimostrazione e l'ingentissima quantità di denaro sequestrata in quell'occasione, frutto, evidentemente, di un particolare impegno nel commercio di stupefacenti. Trattasi condivisibilmente - secondo quanto si legge nella sentenza impugnata - di episodi collegati tra di loro non già dalla medesimezza del disegno criminoso, quanto, piuttosto, dalla sua generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e di circostanze occasionali, più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e di necessità di ordine contingente, e dalla sua tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, che escludono la possibilità di ravvisare la prospettata medesimezza del disegno criminoso quale collante tra i due episodi.

L'affermazione, pertanto, operata da entrambi i giudici di merito secondo cui non è stata acquisita la prova certa che le singole violazioni furono tutte deliberate e volute dal T., in esecuzione di un unico programma criminoso predeterminato nei suoi elementi essenziali, fin dal 2007 appare collocarsi correttamente, in punto di diritto, nel solco della giurisprudenza secondo cui l'unicità del disegno criminoso, costituente il presupposto indispensabile per la sua configurabilità, non può identificarsi, come pare sottendere la tesi proposta nell'odierno ricorso, con la generale inclinazione del soggetto a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegate tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui, di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuazione. Anche perché, ritenendo la tesi opposta si attuerebbe uno sconto premiale a colui che delinque un numero maggiore di volte. Da sempre, in altri termini, questa Corte di legittimità ha affermato che non rileva, ai fini della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso (elemento che avvince i vari reati e giustifica la riduzione di pena prevista dalla legge), un generico programma delinquenziale, essendo necessaria, invece, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali e come tale progetto criminale non potesse, inoltre, essere desunto sulla base della sola identità o analogia dei titoli di reato commessi. Ed ancora, come tale progetto debba essere positivamente rigorosamente provato non giovando a tal fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, circostanze che non dimostrano la preventiva (cfr. Sez. 1, n. 9876 dell'1 febbraio 2007, Sez. 1 del 12 maggio 2005 Del Mastro e Sez. 1 del 10 febbraio 2005 Raccuglia). L'unicità del disegno criminoso presuppone, in altri termini, l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17 dicembre 2008 dep. il 2009, Di Maria, Rv. 243632).

7. Infondate si palesano anche le doglianze proposte in punto di ritenuta sussistenza della contestata recidiva.

La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente, la cui personalità è quella di un soggetto la cui capacità a delinquere è testimoniata dal suo certificato del casellario giudiziale, che lo vede condannato per fatti gravissimi, tra cui un omicidio, e altri episodi di traffico di stupefacenti.

I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura, anche in relazione all'applicazione dell'aumento nella stessa percentuale già determinata dal tribunale in primo grado, a fronte peraltro di una richiesta di esclusione della stessa che, in quella sede come in questa, era stata articolata genericamente con il quinto motivo d'impugnazione e fondata sull'apodittica affermazione della sua eccessività.

Va ricordato, in proposito, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (cfr. Corte cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12 novembre 2015, Caruso ed altro, Rv. 265684).

8. Infondato, in ultimo, è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosimetria della pena.

La Corte territoriale fatta applicazione dei parametri di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p., ritiene di rideterminare la pena in anni tredici e mesi sei di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, così calcolata: pena base anni 9 di reclusione e Euro 26.667,00 di multa, aumentata della metà per la recidiva fino alla pena finale.

Di fronte ad un quantitativo di oltre due chili di cocaina e di oltre 300 grammi di eroina, pertanto, riducendo quella irrogata in primo grado, il giudice di appello è partito da una pena base non molto lontana dal minimo edittale di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.

L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare, come nel caso che ci occupa, criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (così Sez. 4, n. 21294, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8 maggio 2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10 gennaio 2013, Monterosso, Rv. 255153). Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così Sez. 2, n. 36245 del 26 giugno 2009, Denaro, Rv. 245596).

9. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata il 18 maggio 2018.

L. Della Ragione, R. Muzzica

La riforma del processo penale

Neldiritto, 2024

F. Caringella

Codice amministrativo

Dike Giuridica, 2024

A. Massari

Il codice dei contratti pubblici

Maggioli, 2024