Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 1° giugno 2018, n. 14042

Presidente: Cirillo - Relatore: Solaini

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso, il comune di Pietramelara impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa ad un avviso di liquidazione Ici per il 2007, relativi a un terreno avente potenzialità edificatoria.

Con un primo motivo, il comune ricorrente deduce il vizio di errata interpretazione del principio di diritto - e comunque, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504/1992 in materia di finanza degli enti locali e del d.lgs. n. 546/1992 in materia di contenzioso tributario - secondo cui non sarebbe dato al giudice tributario il potere estimativo dell'imponibile del tributo ICI, in buona sostanza, i giudici d'appello una volta ritenuta insufficientemente motivata la quantificazione dell'imponibile ICI determinata dall'ente impositore e non corretta la stima effettuata dalla CTP, avrebbero dovuto essi stessi provvedere a determinare l'imponibile, in quanto il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione-merito, non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma a una pronuncia di merito motivatamente sostitutiva dell'accertamento dell'ufficio.

Con un secondo motivo, l'ente impositore deduce la violazione dell'art. 11-quaterdecies, comma sedicesimo, del d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 248/2005 e dell'art. 36, comma secondo, del d.l. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla l. n. 248/2006 che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, in quanto, l'appartenenza del terreno in esame alla categoria D nel PRG del comune di Pietramelara riservata alle zone edificabili, richiedeva una corrispondente determinazione dell'imponibile.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Innanzitutto, è da disattendere l'eccezione preliminare del controricorrente, sulla inesistenza della notifica, in quanto, il messaggio pec inviato per la notifica del ricorso non rispettava nell'oggetto la necessaria specifica, e ciò, in quanto trattasi di mera irregolarità sanata con la costituzione in giudizio della controparte.

Infatti, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della mera configurazione del sistema informatico, non può mai comportare la invalidità degli atti processuali compiuti, qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, ma al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. un., n. 7665/2016).

I due motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono infondati, in quanto, la circostanza che l'area oggetto di controversia fosse inserita nella perimetrazione della categoria D del PRG del comune di Pietramelara è fortemente contestata dalla società contribuente e non risulta documentata dal comune (vedi ricorso). Infatti, fermo restando il principio che per i terreni compresi in un piano ASI decaduto occorre far riferimento alla destinazione urbanistica originaria, con la conseguenza che gli stessi sono da qualificare edificabili se inseriti nel preesistente strumento di pianificazione generale comunale (Cass. n. 13135/2010), tuttavia, nel caso di specie, era onere del comune documentare che l'area fosse, per l'appunto, inserita nella predetta categoria D del PRG del comune di Pietramelara, mentre, non c'è riscontro in atti (non essendo sufficiente, quanto risulta dall'avviso di liquidazione impugnato), né vi è un accertamento di fatto da parte della CTR, pertanto, i motivi di censura risultano, in parte, inammissibili in parte infondati (cfr. per terreni confinanti e per la medesima annualità, Cass., ord. n. 25306/2016).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il comune di Pietramelara, in persona del Sindaco p.t., a pagare alla Quadrifoglio società agricola di fratelli Cerbo s.a.s. e società agricola a r.l., le spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo di Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.