Corte di cassazione
Sezione II penale
Sentenza 9 febbraio 2018, n. 24193
Presidente: Diotallevi - Estensore: Di Paola
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte [d']Appello di Bologna, con sentenza in data 2 febbraio 2017, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 26 gennaio 2010, nei confronti di Claudia P. e Maria C., dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 110 e 641 c.p. contestato alle imputate, e revocava le statuizioni civili.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bologna, deducendo la violazione di legge relativa all'erronea applicazione degli artt. 76 e 82 c.p.p.; osserva il P.g. ricorrente che la sentenza della Corte, dopo aver preso atto dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ha dedotto dalla mancata comparizione della parte civile nel processo di secondo grado, pur in presenza di specifici avvertimenti rivolti con il decreto di citazione dinanzi al giudice d'appello, la revoca tacita della costituzione della parte civile, con la conseguenza della necessaria revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza del Tribunale. Censurava tale capo della sentenza, in quanto assunto in palese violazione dei principi che regolano gli effetti della costituzione di parte civile e le ipotesi tassative di revoca tacita, prevista unicamente nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado ovvero di promovimento dell'azione davanti al giudice civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.1. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, la sentenza impugnata viola il principio della immanenza della parte civile nel processo penale (art. 76 c.p.p.). Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato che nel giudizio di appello, la mera assenza della parte civile appellante all'udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sé, manifestazioni inequivoche di una rinuncia implicita all'impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 29859 del 23 giugno 2016, Romano, Rv. 267482, che nella motivazione ha affermato: «la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello non è prevista tra le cause di inammissibilità dell'impugnazione; costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato infatti che l'assenza della parte civile al processo di appello non determina alcuna revoca tacita o implicita della sua costituzione, in ciò concretizzandosi il principio di immanenza della parte civile nel processo penale, riconducibile al capoverso dell'art. 76 c.p.p., secondo il quale "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (Sez. 4, sent. 24360 del 28 maggio-16 giugno 2008 in proc. Rago e altri; Sez. 5, sent. 25723 del 6 maggio-12 giugno 2003 in proc. Manfredi). La revoca della parte civile si determina infatti solamente a seguito di una dichiarazione espressa fatta secondo le forme ed i contesti procedimentali indicati dal primo comma dell'art. 82 c.p.p. ovvero a seguito di uno dei due "comportamenti concludenti" specificamente disciplinati dal comma 2, medesimo articolo: la mancata presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p. (e consolidato è l'insegnamento di questa Corte sul riferimento della norma al solo processo di primo grado: Sez. 2, sent. 24063 del 20 maggio-12 giugno 2008 in proc. Quintile e altro; Sez. 5, sent. 12959 dell'8 febbraio-12 aprile 2006 in proc. Lio ed altro) ovvero il promuovere l'azione davanti al giudice civile»).
2.2. Va riconosciuto l'interesse del Pubblico Ministero ad impugnare la decisione.
La Corte non ignora il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale l'interesse del P.M. ad impugnare non sussiste per il sol fatto che sia ravvisabile nella sentenza impugnata la violazione o l'erronea applicazione della legge, ma unicamente quando risulti concreto ed attuale per l'accusa l'interesse all'impugnazione. Tale condizione è stata esclusa nelle ipotesi in cui il P.M. intenda garantire che le parti civili possano far valere le proprie pretese risarcitorie, e ciò «in quanto il P.M., poiché è estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra i soggetti danneggiati dal reato e l'imputato, (...) è perciò indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria», sicché egli «non è legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili delle parti private, né a surrogarsi all'eventuale inerzia delle stesse» (Sez. 1, n. 9174 del 10 gennaio 2007, Bartolucci, Rv. 236241, che ha ritenuto inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero per il mutamento della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" in quella "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", al fine di assicurare il prosieguo dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale; nello stesso senso v. anche Sez. 6, n. 43952 del 13 ottobre 2015, M., Rv. 265131).
Nella fattispecie sottoposta al giudizio va rilevato che l'interesse all'impugnazione discende non già dalla necessità di censurare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili della singola parte, ma al fine di garantire l'effettività del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza della parte privata, così come disciplinato dalla legge (con riguardo alla posizione processuale della parte civile, con specifico riguardo alle disposizioni degli artt. 76 e 82 c.p.p.), la cui violazione costituisce - ex art. 178, lett. c), c.p.p. - nullità di ordine generale.
2.3. La lettura del ricorso e del decreto di citazione in grado di appello consente di apprezzare come la Corte di appello di Bologna abbia previsto la predisposizione di un modello, che deve ritenersi utilizzato per tutti i decreti di citazione per l'udienza dibattimentale in grado di appello, in cui sono inseriti, tra gli avvisi rivolti alle parti, quelli (individuati dalle lettere B e C) nei quali si afferma che, in caso di dichiarazione di non doversi procedere perché i reati sono estinti per prescrizione, le statuizioni civili saranno confermate solo se la parte civile insista "nella richiesta di conferma delle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p. con atto scritto da far pervenire - via pec - alla cancelleria almeno 7 giorni prima dell'udienza; con formale avvertimento che, in difetto di tale richiesta scritta o di identica istanza orale da proporre in udienza, la Corte riterrà implicitamente revocata la costituzione di parte civile".
È evidente che la Corte di Appello, attraverso quegli avvisi, abbia introdotto oneri processuali per le parti civili non previsti dalla legge (l'invio con posta elettronica certificata della richiesta di conferma delle statuizioni civili), prevedendo sanzioni anch'esse sconosciute al codice di rito (prevedendo la successiva declaratoria, in difetto dell'adempimento di quegli oneri, di implicita revoca della costituzione di parte civile). L'effetto concreto che discende dall'adozione di siffatti moduli procedimentali, avulsi dal sistema processuale, è quello di introdurre limiti e ostacoli all'esercizio delle facoltà della parte nel coltivare l'azione civile, con palese compromissione del diritto alla partecipazione della parte civile nel processo penale e, conseguentemente, del diritto al riconoscimento degli interessi risarcitori che la parte intende vedere tutelati in quella sede.
In tale contesto, il ricorso proposto dal Procuratore generale è diretto a tutelare l'interesse generale, protetto dalla legge, affinché siano assicurate le condizioni per l'esercizio del diritto a proporre l'azione civile nel processo penale, censurando i provvedimenti giurisdizionali che pongano oneri e formalità non previste dall'ordinamento processuale, così rendendo di fatto maggiormente difficoltoso l'esercizio delle prerogative delle parti processuali alla partecipazione al processo e al conseguimento dei provvedimenti cui mira l'esercizio, nella specie, dell'azione civile. A questo riguardo questa Corte ha da tempo affermato che il P.M., in quanto parte pubblica, ha interesse a proporre impugnazione anche per contrastare l'ingiustizia di provvedimenti, non solo a tutela della funzione punitiva dello Stato, ma anche a garanzia della posizione dell'imputato e della parte offesa. Egli, quindi, pur nell'ambito del processo accusatorio può sostituirsi, nell'impugnazione dei provvedimenti, alle parti private per contrastare provvedimenti emessi in violazione del principio di legalità o per far valere questioni di interesse pubblico, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Non può, viceversa, sostituirsi all'imputato od alla persona offesa per censurare l'illegittimità della mancata concessione di benefici, ovvero per sindacare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili facendo, però, sempre salva la difesa delle condizioni per l'esercizio del diritto all'inserimento dell'azione civile nel processo penale (in questi termini Sez. 5, n. 10366 del 14 aprile 1999, Guido, Rv. 214189; nella motivazione della sentenza si legge: "Il pubblico ministero, in quanto parte pubblica, titolare di un generale dovere di iniziativa propulsiva, risalente, a norma degli artt. 73 e 74 dell'ordinamento giudiziario, all'obbligatorietà dell'azione penale e alla istituzionale funzione di vigilanza per "la osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia", ha interesse, di norma, nell'ambito della riconosciuta legittimazione all'impugnazione, a contrastare l'ingiustizia di provvedimenti, a tutela sia della funzione punitiva dello Stato che rappresenta, sia della posizione dell'imputato e della parte offesa, nei limiti in cui gli interessi particolari di questi soggetti coincidono con l'interesse generale protetto. Il pubblico ministero può sostituirsi, quindi, quale parte "imparziale", all'offeso dal reato e all'imputato soltanto per contrastare provvedimenti emessi in violazione del principio di legalità, o per far valere questioni d'interesse pubblico, rilevabili ex officio in ogni stato e grado del processo").
2.4. Si deve, infine, rilevare che il presente ricorso per cassazione del Procuratore generale - diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale - è anche caratterizzato dalla concretezza e attualità dell'interesse ad impugnare. Infatti, tale impugnazione è idonea a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli per il corretto esercizio dei poteri e delle facoltà spettanti alle parti processuali, espungendo dal sistema processuale componenti surrettiziamente introdotte (un'ipotesi non disciplinata positivamente di revoca tacita della costituzione di parte civile) attraverso moduli procedimentali non previsti dalla legge (si veda sul punto, Sez. un., n. 29529 del 25 giugno 2009, De Marino, Rv. 244110).
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Infatti, questa Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p. (Sez. un., n. 40109 del 18 luglio 2013, Sciortino, Rv. 256087; Sez. 6, n. 5888 del 21 gennaio 2014, Bresciani, Rv. 258999).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Depositata il 29 maggio 2018.