Corte di giustizia dell'Unione Europea
Seconda Sezione
Sentenza 13 settembre 2018

«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Frontiere, asilo e immigrazione - Status di rifugiato o status di protezione sussidiaria - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 17 - Esclusione dallo status di protezione sussidiaria - Cause - Condanna per un reato grave - Determinazione della gravità sulla base della pena prevista ai sensi del diritto nazionale - Ammissibilità - Necessità di una valutazione individuale».

Nella causa C-369/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Fovárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria), con decisione del 29 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 16 giugno 2017, nel procedimento Shajin Ahmed contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Shajin Ahmed, cittadino afgano, e, dall'altro, il Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ufficio per l'immigrazione e l'asilo, Ungheria), in precedenza il Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza, Ungheria) (in prosieguo: l'«Ufficio»), in merito al rigetto da parte di quest'ultimo della domanda di protezione internazionale presentata dal sig. Ahmed.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3. La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations Unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], è entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata completata e modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»).

4. L'articolo 1 di tale Convenzione, dopo aver definito nella sezione A, in particolare, la nozione di «rifugiato», enuncia, nella sezione F:

«Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che:

a) hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;

b) hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;

c) si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite».

Diritto dell'Unione

5. L'articolo 78, paragrafi 1 e 2, TFUE così dispone:

«1. L'Unione [europea] sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla [convenzione di Ginevra], e agli altri trattati pertinenti.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:

a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;

b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;

(...)».

6. La direttiva 2011/95, adottata sul fondamento dell'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b) TFUE, ha abrogato la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).

7. I considerando 3, 4, 8, 9, 12, 23, 24, 33 e 39 della direttiva 2011/95 sono così formulati:

«(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra (...)

(4) La convenzione di Ginevra (...) [costituisce] la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

(...)

(8) Nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato il 15 e 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e ha sollecitato ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l'istituzione, prevista dal programma dell'Aia [adottato dal Consiglio europeo del 4 novembre 2004, che determina gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia], del sistema europeo comune di asilo, e offrire così un livello di protezione più elevato.

(9) Nel programma di Stoccolma [adottato nel 2010] il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire entro il 2012 uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, conformemente all'articolo 78 [TFUE].

(12) Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(...)

(23) Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.

(24) È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

(...)

(33) Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.

(...)

(39) In risposta alla richiesta del programma di Stoccolma di instaurare uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della presente direttiva, alle stesse condizioni di ammissibilità».

8. Il successivo articolo 2 così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "protezione internazionale": lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

(...)

f) "persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria": cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

g) "status di protezione sussidiaria": il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

(...)».

9. Contenuto nel capo III della direttiva in parola, intitolato «Requisiti per essere considerato rifugiato», l'articolo 12 di quest'ultima, rubricato «Esclusione», ai paragrafi 2 e 3, così recita:

«2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite [, firmata a San Francisco il 26 giugno 1954].

3. Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati».

10. L'articolo 14 della medesima direttiva, dal titolo «Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato», contenuto nel capo IV, al paragrafo 4, così dispone:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro».

11. Il capo V della direttiva 2011/95, intitolato «Requisiti per la protezione sussidiaria», contiene l'articolo 17, rubricato «Esclusione», ai sensi del quale:

«1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso un reato grave;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite;

d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.

2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati».

Diritto ungherese

12. L'articolo 8 della menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (legge n. LXXX del 2007 sul diritto di asilo) (Magyar Közlöny 2007/83, in prosieguo: la «legge sul diritto di asilo») prevede quanto segue:

«1. Non può essere riconosciuto come rifugiato lo straniero per il quale ricorre uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 1, sezioni D, E o F della Convenzione di Ginevra.

2. Ai sensi dell'articolo 1, sezione F, lettera b), della Convenzione di Ginevra, si considera "crimine grave di diritto comune" ogni atto in cui, quando è commesso, - tenendo conto di tutte le circostanze, quali la finalità dell'illecito, il suo motivo, la forma in cui è stato posto in essere o i mezzi utilizzati o previsti -l'aspetto criminale predomina su quello politico e che è punito dal diritto ungherese con una pena detentiva di cinque o più anni».

13. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, di tale legge:

«L'autorità competente in materia di asilo revoca lo status di rifugiato qualora tale rifugiato sia condannato con sentenza definitiva da un organo giurisdizionale per aver commesso un reato punito dal diritto ungherese con una pena detentiva di cinque o più anni».

14. Ai sensi dell'articolo 15 della legge in parola, che disciplina i motivi di esclusione dallo status di protezione sussidiaria:

«Non si riconosce lo status di protezione sussidiaria allo straniero:

a) se sussistano fondati motivi per ritenere che:

aa) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali;

ab) abbia commesso un reato punito dal diritto ungherese con una pena detentiva di cinque o più anni;

ac) abbia commesso un crimine contrario agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite;

b) [quando la sua] permanenza sul territorio ungherese costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15. Il sig. Ahmed ha ottenuto lo status di rifugiato con decisione dell'Ufficio del 13 ottobre 2000 a motivo del rischio di persecuzioni nel suo paese d'origine, in quanto suo padre è stato un alto ufficiale del regime di Najibullah.

16. Un procedimento penale è stato poi avviato in Ungheria a carico del sig. Ahmed, nell'ambito del quale quest'ultimo ha chiesto che il consolato della Repubblica islamica di Afghanistan fosse pienamente informato della sua situazione.

17. Ritenendo che dalla domanda di protezione che il sig. Amhed aveva deliberatamente rivolto al suo paese d'origine si potesse dedurre che il pericolo di persecuzione fosse venuto meno, l'Ufficio ha avviato d'ufficio, nel corso del 2014, un procedimento di revisione del suo status di rifugiato.

18. Con sentenza definitiva del 21 maggio 2014 la Fovárosi Ítélotábla (corte d'appello regionale di Budapest, Ungheria) ha condannato il sig. Amhed a una pena detentiva di due anni e a una pena consistente nella privazione dei diritti civili per quattro anni, per tentato omicidio. Con sentenza del 14 luglio 2014 la Budapest Környéki Törvényszék (Corte di Budapest-Agglomerazione, Ungheria) lo ha condannato a una pena detentiva di quattro anni e a una pena consistente nella privazione per tre anni dei diritti civili, per tentata estorsione.

19. Con decisione del 4 novembre 2014 l'Ufficio ha revocato al sig. Ahmed lo status di rifugiato, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della legge sul diritto di asilo.

20. Il 30 giugno 2015 il sig. Ahmed ha presentato una nuova domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, che è stata respinta dall'Ufficio con decisione del 9 dicembre 2015.

21. Il sig. Ahmed ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Fovárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria). Tale organo giurisdizionale ha accolto detto ricorso e ha ordinato all'Ufficio di avviare un nuovo procedimento amministrativo.

22. Nell'ambito di tale nuovo procedimento l'Ufficio ha respinto la domanda del sig. Ahmed, con decisione del 10 ottobre 2016, sia per quanto attiene al riconoscimento dello status di rifugiato, sia per quanto riguarda il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, constatando al contempo l'esistenza di un ostacolo al respingimento. L'Ufficio ha ritenuto che al sig. Ahmed non potesse essere riconosciuta la protezione sussidiaria per la sussistenza di un motivo di esclusione ai sensi della legge sul diritto di asilo poiché quest'ultimo aveva commesso un reato sanzionato nell'ordinamento ungherese con una pena detentiva di cinque o più anni. A tal fine, l'Ufficio ha preso in considerazione le condanne pronunciate a carico del sig. Ahmed quali emergono dalle sentenze menzionate al punto 18 della presente sentenza.

23. Il sig. Ahmed ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Fovárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria) per il fatto che, con tale decisione, l'Ufficio aveva respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

24. Secondo il sig. Ahmed, nel considerare quale motivo di esclusione da tale status il fatto di aver commesso un reato punito dal diritto ungherese con una pena di cinque anni di reclusione, la normativa nazionale priva di qualsivoglia potere discrezionale gli organi amministrativi deputati alla sua applicazione nonché i giudici incaricati di verificare la legittimità delle decisioni di tali organi. Orbene, l'espressione «abbia commesso un reato grave», che emerge dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95, relativo alle cause di esclusione da tale status, comporterebbe l'obbligo di valutare l'insieme delle circostanze del caso individuale di cui trattasi.

25. Il giudice del rinvio rileva che, secondo la normativa ungherese, uno stesso criterio, ossia il fatto di essere stato condannato per aver «commesso un reato punito dal diritto ungherese con una pena detentiva di cinque o più anni», costituisce il fondamento sia della revoca del riconoscimento dello status di rifugiato, come prevede l'articolo 11, paragrafo 3, della legge sul diritto di asilo, sia dell'esclusione dallo status di protezione sussidiaria, come emerge dall'articolo 15, lettere a), ab), di tale legge. La direttiva 2011/95, invece, prevedrebbe criteri diversi a seconda che si tratti della revoca dello status di rifugiato o dell'esclusione dallo status di protezione sussidiaria.

26. A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che, per quanto attiene alla revoca dello status di rifugiato, l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 adotta come criterio la condanna dell'interessato per un reato «di particolare gravità» e implica che la persona condannata costituisce manifestamente un pericolo per la comunità dello Stato membro interessato, mentre, secondo l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, l'esclusione dal beneficio della protezione sussidiaria si fonderebbe sulla commissione di un «reato grave», presupponendo che i comportamenti incriminati siano meno gravi di quelli di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva.

27. Secondo il giudice del rinvio, il criterio utilizzato dalla normativa ungherese, consistente nel prendere in considerazione la durata della pena prevista, non è tale da consentire una valutazione della gravità del reato effettivamente commesso.

28. Infatti, definire la nozione di «reato grave» basandosi unicamente sulla pena prevista porterebbe a ritenere automaticamente quale grave qualsiasi illecito punibile, ai sensi del diritto ungherese, con una pena detentiva di cinque o più anni, ivi compresi gli illeciti la cui massima pena possibile è una pena detentiva di cinque anni. Inoltre, un motivo di esclusione allineato sulla pena non potrebbe tener conto del fatto che l'esecuzione della pena può essere sospesa.

29. Orbene, secondo il giudice del rinvio, i termini utilizzati all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 implicherebbero una valutazione minuziosa dell'insieme delle circostanze del caso individuale di cui trattasi nonché, in questo caso, della decisione del giudice penale.

30. Il giudice del rinvio ritiene quindi necessario chiarire l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 concernente l'esclusione dallo status di protezione sussidiaria alla luce segnatamente dell'interpretazione da parte della Corte dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83, divenuto articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2011/95, relativo all'esclusione dallo status di rifugiato, nella sentenza del 9 novembre 2010, B e D (C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punto 87), secondo cui l'autorità competente dello Stato membro considerato può applicare tale disposizione solo dopo aver effettuato, per ciascun caso individuale, una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status di rifugiato, rientrino in uno dei due casi di esclusione previsti dalla disposizione in parola.

31. In tali circostanze, il Fovárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'espressione "abbia commesso un reato grave", di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 2011/95], implichi che la pena prevista per un reato specifico, secondo l'ordinamento di un determinato Stato membro, possa costituire l'unico criterio per determinare se il ricorrente abbia commesso un reato che può escluderlo dal diritto alla protezione sussidiaria».

Sulla questione pregiudiziale

32. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione di uno Stato membro in base alla quale si considera che il richiedente protezione sussidiaria abbia «commesso un reato grave» ai sensi di tale disposizione, che può escluderlo da tale protezione, sulla sola base della pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto di tale Stato membro.

33. A tal riguardo, si deve rilevare che la nozione di «reato grave» di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 non è definita in tale direttiva, la quale non contiene neppure un rinvio espresso al diritto nazionale al fine di determinarne il senso e la portata.

34. Lo stesso vale per la nozione di «reato di particolare gravità» di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95, relativo alla revoca dello status di rifugiato, e per la nozione di «reato grave di diritto comune» di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, relativo all'esclusione dallo status di rifugiato.

35. Secondo i governi ceco e ungherese, poiché il legislatore dell'Unione non ha definito la nozione di «reato grave» nel contesto delle domande di protezione internazionale, spetta al legislatore degli Stati membri definire tale nozione. Il sig. Ahmed, i governi francese e olandese nonché la Commissione europea sostengono, invece, che tale nozione deve, nell'ambito delle domande di protezione internazionale, essere interpretata prendendo in considerazione gli obiettivi e i principi generali del diritto dell'Unione applicabili ai rifugiati e che l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 deve, pertanto, essere interpretato alla luce della convenzione di Ginevra, in particolare del suo articolo 1, sezione F, lettera b), e dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva che riproduce, in sostanza, il contenuto di quest'ultima disposizione.

36. A tal riguardo, si deve rammentare innanzitutto che, conformemente alla necessità di garantire tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza, i termini di una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto, segnatamente, del contesto di tale disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 28 luglio 2016, JZ, C-294/16 PPU, EU:C:2016:610, punti da 35 a 37; del 26 luglio 2017, Ouhrami, C-225/16, EU:C:2017:590, punto 38, e del 12 aprile 2018, A e S, C-550/16, EU:C:2018:248, punto 41).

37. Orbene, dal considerando 12 della direttiva 2011/95 emerge che uno degli scopi principali di quest'ultima è quello di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale. Inoltre, dall'articolo 78, paragrafo 1, TFUE discende che la politica comune che l'Unione sviluppa in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento, deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra.

38. In tale contesto, occorre rilevare che, come la direttiva 2004/83, la direttiva 2011/95 disciplina, nell'ambito del concetto di «protezione internazionale», due regimi distinti di protezione, ossia, da un lato, lo status di rifugiato e, dall'altro, quello di protezione sussidiaria (v., per quanto riguarda la direttiva 2004/83, sentenza dell'8 maggio 2014, N., C-604/12, EU:C:2014:302, punto 26).

39. Come emerge dai considerando 6 e 33 della direttiva 2011/95, la protezione sussidiaria è intesa a completare la protezione dei rifugiati sancita dalla convenzione di Ginevra (sentenza del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punto 31).

40. Dai considerando 4, 23 e 24 della direttiva 2011/95 emerge che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni di tale direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto di quest'ultimo sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare tale convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (sentenza del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punto 28, nonché giurisprudenza ivi citata).

41. La Corte ha ripetutamente statuito che l'interpretazione delle disposizioni di tale direttiva, così come di quelle della direttiva 2004/83, deve, pertanto, essere effettuata alla luce dell'economia generale e della finalità di quest'ultima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti contemplati dall'articolo 78, paragrafo 1, TFUE (sentenze del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punto 78; del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punto 29, e del 31 gennaio 2017, Lounani, C-573/14, EU:C:2017:71, punto 42).

42. Sebbene tali considerazioni, in quanto riguardano la Convenzione di Ginevra, siano pertinenti unicamente per quanto concerne le condizioni di riconoscimento dello status di rifugiato nonché il contenuto di tale status, nei limiti in cui il regime previsto da detta convenzione si applica soltanto ai rifugiati e non ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria, emerge tuttavia dai considerando 8, 9 e 39 della direttiva 2011/95 che il legislatore dell'Unione ha inteso instaurare uno status uniforme a favore di tutti i beneficiari di una protezione internazionale (sentenza del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punti 31 e 32).

43. Per quanto riguarda le cause di esclusione dallo status di protezione sussidiaria, occorre rilevare che il legislatore dell'Unione si è ispirato alle norme applicabili ai rifugiati per estenderle, ove possibile, ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria.

44. Infatti, il contenuto e la struttura dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2011/95, riguardante l'esclusione dal beneficio dalla protezione sussidiaria, presentano analogie con l'articolo 12, paragrafo 2, lettere da a) a c), della medesima direttiva, relativo all'esclusione dallo status di rifugiato, il quale riproduce esso stesso, in sostanza, il contenuto dell'articolo 1, sezione F, lettere da a) a c), della Convenzione di Ginevra.

45. Peraltro, dai lavori preparatori della direttiva 2011/95 così come da quelli della direttiva 2004/83 (v. i punti 4.5 e 7 della relazione della proposta di direttiva presentata dalla Commissione il 30 ottobre 2001 [COM(2001) 510 definitivo] [GU 2002, C 51 E, pag. 325) nonché la proposta di direttiva presentata dalla Commissione il 21 ottobre 2009 [COM(2009) 551 definitivo]), risulta che l'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2001/95 deriva dalla volontà del legislatore dell'Unione d'introdurre cause di esclusione dalla protezione sussidiaria analoghe a quelle applicabili ai rifugiati.

46. Tuttavia, sebbene tali cause di esclusione si articolino attorno alla nozione di «reato grave», l'ambito di applicazione della causa di esclusione prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 è più ampia di quello della causa di esclusione dallo status di rifugiato di cui all'articolo 1, sezione F, lettera b), della Convenzione di Ginevra e di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95.

47. Infatti, mentre la causa di esclusione dallo status di rifugiato prevista da tale ultima disposizione riguarda un reato grave di diritto comune commesso al di fuori del paese di accoglienza prima che l'interessato sia ammesso come rifugiato, la causa di esclusione dalla protezione sussidiaria di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 riguarda più in generale un reato grave e non è quindi limitata né geograficamente né nel tempo né quanto alla natura dei reati di cui trattasi.

48. Si deve rammentare che, nella sentenza del 9 novembre 2010, B e D, (C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punto 87), la Corte ha dichiarato che risulta dal testo dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83, divenuto articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2011/95, che l'autorità competente dello Stato membro considerato può applicare tale disposizione solo dopo aver effettuato, per ciascun caso individuale, una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status di rifugiato, rientrino in uno dei due casi di esclusione previsti dalla disposizione in parola.

49. Ne deriva che qualsiasi decisione di escludere una persona dallo status di rifugiato deve essere preceduta da un esame completo di tutte le circostanze relative al suo caso individuale e non può essere adottata in modo automatico (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punti 91 e 93).

50. Una siffatta necessità deve essere trasposta alle decisioni di esclusione dalla protezione sussidiaria.

51. Infatti, al pari delle cause di esclusione dallo status di rifugiato, lo scopo delle cause di esclusione dalla protezione sussidiaria è escludere dallo status conferito da quest'ultima le persone ritenute indegne della protezione collegata a tale status e preservare la credibilità del sistema europeo comune di asilo, il quale comporta tanto il ravvicinamento delle norme sul riconoscimento dei rifugiati e sul contenuto dello status di rifugiato quanto le misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrono uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di una siffatta protezione (v., in tal senso, per quanto attiene alla direttiva 2004/83 e allo status di rifugiato, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punti 104 e 115).

52. Occorre rilevare che l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 consente di escludere una persona dallo status di protezione sussidiaria solo se sussistano «fondati motivi» di ritenere che abbia commesso un reato grave. Tale disposizione stabilisce una causa di esclusione che costituisce un'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 18 della direttiva 2011/95 e richiede quindi un'interpretazione restrittiva.

53. Secondo il giudice del rinvio, la legge sul diritto di asilo porta, tuttavia, a qualificare automaticamente come reato grave qualsiasi illecito che possa essere sanzionato, ai sensi del diritto ungherese, con una pena detentiva di cinque o più anni.

54. La Commissione osserva giustamente che tale qualificazione può coprire un ampio spettro di comportamenti aventi un grado di gravità variabile. Orbene, secondo la Commissione è necessario che l'autorità o il giudice nazionale competente che statuisce in merito alla domanda di protezione sussidiaria possa esaminare, sulla base di criteri diversi da quello della pena prevista, se l'illecito commesso dal richiedente, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status di protezione sussidiaria, sia di una gravità tale da dover portare al rigetto della sua domanda di protezione internazionale.

55. A tale riguardo, occorre sottolineare che, sebbene il criterio della pena prevista sulla base della legislazione penale dello Stato membro interessato sia di particolare importanza nel valutare la gravità del reato che giustifica l'esclusione dalla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95, l'autorità competente dello Stato membro interessato può invocare la causa di esclusione prevista da tale disposizione solo dopo aver effettuato, per ciascun caso individuale, una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status richiesto, rientrino in tale causa di esclusione (v., per analogia, sentenze del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punto 87, e del 31 gennaio 2017, Lounani, C-573/14, EU:C:2017:71, punto 72).

56. Tale interpretazione è avvalorata dalla relazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo («EASO»), del gennaio 2016, intitolata «Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE)», la quale raccomanda, al punto 3.2.2 relativo all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95, che la gravità del reato in grado di escludere una persona dalla protezione sussidiaria sia valutata alla luce di una pluralità di criteri quali, segnatamente, la natura dell'atto di cui trattasi, i danni causati, la forma del procedimento utilizzato per esercitare l'azione penale, la natura della pena prevista e la presa in considerazione della questione se anche la maggior parte degli organi giurisdizionali considera l'atto di cui trattasi un reato grave. L'EASO fa riferimento, a tal riguardo, a talune decisioni adottate dai supremi organi giurisdizionali degli Stati membri.

57. Analoghe raccomandazioni sono, inoltre, contenute nel manuale sulle procedure e i criteri da applicare per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati [Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), 1992, punti da 155 a 157].

58. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale si considera che il richiedente protezione sussidiaria abbia «commesso un reato grave» ai sensi di tale disposizione, il quale può escluderlo dal beneficio di tale protezione, sulla sola base della pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto di tale Stato membro. Spetta all'autorità o al giudice nazionale competente che statuisce sulla domanda di protezione sussidiaria valutare la gravità dell'illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi.

Sulle spese

59. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale si considera che il richiedente protezione sussidiaria abbia «commesso un reato grave» ai sensi di tale disposizione, il quale può escluderlo dal beneficio di tale protezione, sulla sola base della pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto di tale Stato membro. Spetta all'autorità o al giudice nazionale competente che statuisce sulla domanda di protezione sussidiaria valutare la gravità dell'illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi.