Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 13 settembre 2018

«Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2013/36/UE - Articolo 53, paragrafo 1 - Obbligo del segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Ente creditizio di cui è stata ordinata la liquidazione coatta - Divulgazione di informazioni riservate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali».

Nella causa C-594/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 29 settembre 2016, pervenuta in cancelleria il 23 novembre 2016, nel procedimento Enzo Buccioni contro Banca d'Italia, nei confronti di: Banca Network Investimenti SpA, in liquidazione.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Enzo Buccioni e la Banca d'Italia (in prosieguo: la «BdI»), in merito alla decisione di quest'ultima di negargli l'accesso ad alcuni documenti relativi alla Banca Network Investimenti SpA (in prosieguo: la «BNI»).

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. I considerando 2, 5, 6 e 15 della direttiva 2013/36 stabiliscono quanto segue:

«(2) (...) La presente direttiva ha come obiettivo e come oggetto il coordinamento delle disposizioni nazionali relative all'accesso all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le modalità della loro governance e il quadro di vigilanza. (...)

(...)

(5) La presente direttiva dovrebbe costituire lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, sotto il duplice aspetto della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi finanziari nel settore degli enti creditizi.

(6) Per il buon funzionamento del mercato interno sono necessarie non solo norme giuridiche, ma anche una stretta e regolare cooperazione e una convergenza sensibilmente più accentuata delle prassi di regolamentazione e di vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri.

(...)

(15) È opportuno realizzare solo l'armonizzazione necessaria e sufficiente per pervenire ad un mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta l'Unione e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine».

4. Ai sensi dell'articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Designazione e poteri delle autorità competenti»:

«(...)

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività degli enti (...) per accertare che essi rispettino gli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) [n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1)].

3. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se gli enti (...) ottemperino ai requisiti di cui al paragrafo 2 e per indagare su eventuali violazioni di tali requisiti.

(...)

5. Gli Stati membri prescrivono che gli enti comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i processi interni di controllo e le procedure amministrative e contabili degli enti consentano di controllare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.

(...)».

5. L'articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Cooperazione nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria», dispone quanto segue:

«Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti e prassi di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, gli Stati membri assicurano che:

a) conformemente al principio di leale cooperazione previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le autorità competenti, in qualità di parti del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni adeguate e affidabili con le altre parti del SEVIF;

(...)».

6. L'articolo 50 della medesima direttiva, intitolato «Cooperazione in materia di vigilanza», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Per vigilare sull'attività degli enti che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è ubicata la loro sede centrale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il monitoraggio degli enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limiti delle grandi esposizioni, di altri fattori tali da influenzare il rischio sistemico posto dall'ente, di procedure amministrative e contabili e di meccanismi di controllo interno».

7. L'articolo 53 della direttiva 2013/36, intitolato «Segreto professionale», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto professionale.

Le informazioni riservate che tali persone, revisori o esperti ricevono nell'esercizio delle loro funzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali».

8. L'articolo 54 di tale direttiva riguarda l'«Utilizzo delle informazioni riservate».

9. L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), riguarda le garanzie procedurali per l'adozione di decisioni della Banca centrale europea (BCE) in materia di vigilanza, mentre l'articolo 27 di tale regolamento concerne l'obbligo del segreto professionale incombente ai membri del consiglio di vigilanza, al personale della BCE nonché al personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza, e lo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità e gli organi nazionali o dell'Unione.

Diritto italiano

10. L'articolo 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 - recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata, intitolato «Definizioni e principi in materia di accesso», ai paragrafi 2 e 3 prevede quanto segue:

«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6».

11. L'articolo 24 della stessa legge, come modificata, intitolato «Esclusione dal diritto di accesso», dispone quanto segue:

«1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

(...)

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

(...)

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. (...)».

12. L'articolo 7 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 - recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come modificato, intitolato «Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della [BdI] in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13. Come risulta dagli elementi di cui dispone la Corte, il sig. Buccioni è titolare dal 2004 di un conto corrente aperto presso un ente creditizio, la BNI. Il 5 agosto 2012 il saldo di tale conto ammontava a EUR 181 325,31. Il giudice del rinvio osserva che, poiché detto ente era stato sottoposto a una procedura di liquidazione coatta amministrativa, il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha rimborsato a tale depositante solo EUR 100 000.

14. Il sig. Buccioni ritiene che esistano fatti tali da comportare la responsabilità tanto della BdI quanto della BNI per le perdite finanziarie subite. Per ottenere informazioni supplementari al fine di valutare l'opportunità di agire in giudizio, il sig. Buccioni ha chiesto alla BdI, in data 3 aprile 2015, che fossero divulgati vari documenti relativi alla vigilanza della BNI.

15. Con decisione del 20 maggio 2015, la BdI ha respinto parzialmente tale domanda, poiché, in particolare, taluni documenti di cui era stata chiesta la divulgazione contenevano informazioni riservate coperte dall'obbligo del segreto professionale ad essa incombente, detta domanda non era sufficientemente precisa o riguardava documenti che non presentavano alcun interesse per il richiedente.

16. Il sig. Buccioni ha proposto un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia). Con sentenza del 2 dicembre 2015, il giudice adito ha respinto il ricorso.

17. Il sig. Buccioni ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia). Al riguardo egli fa valere, in particolare, che il giudice di primo grado ha violato l'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, non essendo più applicabile l'obbligo del segreto professionale incombente alla BdI poiché la BNI era stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Per contro, la BdI sostiene che, conformemente a detta disposizione, la divulgazione di informazioni riservate concernenti un ente creditizio soggetto a una procedura di liquidazione coatta amministrativa presuppone che il richiedente abbia precedentemente avviato un procedimento civile o commerciale.

18. Stanti tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) se il principio di trasparenza, enunciato chiaramente dall'articolo 15 TFUE, nel suo obiettivo cogente generale, laddove inteso nel senso che (tale principio) possa essere regolato con le fonti regolamentari o equivalenti ivi previste al paragrafo 3, i cui contenuti potrebbero essere manifestazione di una discrezionalità eccessivamente estesa, e priva di base in una superiore fonte del diritto europeo circa la necessaria prefissazione di principi minimi non derogabili, non confligga con un simile intendimento limitativo nel settore della normativa europea in materia di funzioni di vigilanza sugli istituti creditizi, fino al punto da svuotare il medesimo principio di trasparenza anche in ipotesi ove l'interesse all'accesso risulti ancorato a interessi essenziali del richiedente manifestamente omogenei a quelli eccettuati, in senso favorevole, dalle ipotesi limitative del settore;

2) se, in conseguenza di ciò, l'articolo 22, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 non siano da interpretare come ipotesi non eccezionali di derogabilità della non accessibilità dei documenti, quanto piuttosto come norme da interpretare nelle finalità più ampie dell'articolo 15 TFUE e, come tali, riconducibili ad un principio normativo generale del diritto dell'Unione, per cui l'accesso sia non restringibile, secondo un ragionevole e proporzionato bilanciamento delle esigenze del settore creditizio con gli interessi fondamentali del risparmiatore coinvolto in un caso di burden sharing, in dipendenza delle circostanze rilevanti acquisite da un'autorità di vigilanza che presenti caratteri organizzativi e competenze di settore analoghi a quelli della stessa Banca Centrale Europea;

3) se pertanto, considerando l'articolo 53 della direttiva 2013/36 e le norme dell'ordinamento nazionale in quanto conformi a tale disposizione, esso non sia da conciliare con il quadro delle restanti norme e principi del diritto europeo enunciate [nella prima questione] nel senso che l'accesso possa essere consentito, in caso di istanza in tal senso proposta successivamente alla sottoposizione dell'istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa anche laddove l'istante non faccia richiesta d'accesso esclusivamente nell'ambito di procedimenti civili o commerciali effettivamente instaurati per la tutela di interessi patrimoniali rimasti pregiudicati a seguito della sottoposizione dell'istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, bensì, anche nel caso che tale istante adisca, proprio al fine di verificare la concreta proponibilità di tali procedimenti civili o commerciali, in via preventiva rispetto ad essi, un'autorità giurisdizionale abilitata dallo Stato nazionale a tutelare il diritto di accesso e di trasparenza proprio in ragione della tutela piena del diritto di difesa e di azione, con specifico riguardo alla domanda di un risparmiatore che abbia già sopportato gli effetti del burden sharing in sede di una procedura di risoluzione dell'insolvenza dell'istituto creditizio presso cui aveva depositato i suoi risparmi».

Sulle questioni pregiudiziali

19. Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, letto in combinato disposto sia con l'articolo 15 TFUE sia con l'articolo 22, paragrafo 2, e con l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio.

20. Si deve osservare, nei limiti in cui il giudice del rinvio fa anche riferimento all'articolo 15 TFUE, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, che l'interpretazione di tali disposizioni, dal cui testo risulta chiaramente che esse non si rivolgono alle autorità competenti degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/Breyer, C-213/15 P, EU:C:2017:563, punti 51 e 52), non è pertinente nella controversia principale, che verte su una domanda di accesso a documenti in possesso della BdI.

21. Per rispondere alle questioni poste, occorre anzitutto rilevare che dal considerando 2 della direttiva 2013/36 risulta che quest'ultima mira principalmente al coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'accesso all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le modalità della loro governance e il quadro di vigilanza.

22. Inoltre, come enunciano i suoi considerando 5 e 6, la direttiva 2013/36 dovrebbe costituire lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno nel settore degli enti creditizi, per il cui buon funzionamento sono necessarie non solo norme giuridiche, ma anche una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti e una convergenza sensibilmente più accentuata delle loro prassi di regolamentazione e di vigilanza.

23. Dal considerando 15 della medesima direttiva emerge inoltre che quest'ultima mira a conseguire il livello di armonizzazione necessario e sufficiente per pervenire ad un mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta l'Unione e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine.

24. A tal fine, l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/36 stabilisce che gli Stati membri assicurano sia che le autorità competenti vigilino sulle attività degli enti creditizi per accertare che essi rispettino gli obblighi imposti da tale direttiva sia che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se detti enti ottemperino a tali requisiti. In base al paragrafo 5 dell'articolo 4, gli Stati membri prescrivono, segnatamente, che gli enti creditizi comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per valutare se le disposizioni adottate in conformità della direttiva 2013/36 siano rispettate.

25. Inoltre, l'articolo 6, lettera a), di tale direttiva dispone che gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, conformemente al principio di leale cooperazione previsto all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni adeguate e affidabili con le altre parti del SEVIF.

26. Inoltre, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, di detta direttiva, per vigilare sull'attività degli enti creditizi che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è ubicata la loro sede centrale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il monitoraggio degli enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limiti delle grandi esposizioni, di altri fattori tali da influenzare il rischio sistemico posto dall'ente, di procedure amministrative e contabili e di meccanismi di controllo interno.

27. L'attuazione efficace del regime di vigilanza prudenziale degli enti creditizi che il legislatore dell'Unione ha istituito adottando la direttiva 2013/36, fondato sulla sorveglianza esercitata nell'ambito di uno Stato membro e sullo scambio di informazioni tra le competenti autorità di diversi Stati membri, come descritto in breve ai punti precedenti, richiede che sia gli enti creditizi sorvegliati sia le autorità competenti possano avere la certezza che le informazioni riservate fornite conservino in linea di principio il loro carattere riservato (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C-15/16, EU:C:2018:464, punto 31).

28. Infatti, l'assenza di una siffatta fiducia potrebbe compromettere la trasmissione agevole delle informazioni riservate necessarie per l'attività di vigilanza prudenziale (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C-15/16, EU:C:2018:464, punto 32).

29. È dunque al fine di tutelare non solo gli specifici interessi degli enti creditizi direttamente coinvolti, ma anche l'interesse generale collegato, in particolare, alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione, che l'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 impone, come regola generale, l'obbligo del segreto professionale (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C-15/16, EU:C:2018:464, punto 33).

30. Infine, i casi specifici in cui il principio generale di divieto di divulgazione delle informazioni riservate detenute dalle autorità competenti, posto dall'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, non ostacola, in via eccezionale, la loro trasmissione o utilizzo sono indicati in modo tassativo in tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C-15/16, EU:C:2018:464, punto 38).

31. Nel caso di specie occorre rilevare che l'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 prevede al terzo comma che, «nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali».

32. Come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi da 79 a 81 delle sue conclusioni, con tale disposizione il legislatore dell'Unione ha inteso consentire all'autorità competente di divulgare alle sole persone direttamente interessate dal fallimento o dalla liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio di tale ente, ai fini del loro utilizzo nell'ambito di procedimenti civili o commerciali, sotto il controllo dei giudici competenti.

33. Orbene, tenuto conto di tutte le considerazioni suesposte, non si può dedurre né dal testo dell'articolo 53, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/36, né dal contesto in cui tale disposizione si colloca, così come nemmeno dagli obiettivi perseguiti dalle norme contenute in detta direttiva in materia di segreto professionale che le informazioni riservate relative a un ente creditizio dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa possano essere divulgate unicamente nell'ambito di procedimenti civili o commerciali già avviati.

34. In casi come quello di specie, la divulgazione di tali informazioni nel corso di un procedimento avente carattere amministrativo secondo il diritto nazionale è idonea a garantire, ancor prima dell'avvio di un procedimento civile o commerciale, i requisiti rilevati al punto 32 della presente sentenza e quindi l'efficacia dell'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36.

35. In tale contesto, i requisiti di buona amministrazione della giustizia sarebbero compromessi se il richiedente si vedesse costretto ad avviare un procedimento civile o commerciale per ottenere l'accesso alle informazioni riservate in possesso delle autorità competenti.

36. Inoltre, tale interpretazione non è rimessa in discussione dalle considerazioni che figurano al punto 39 della sentenza del 12 novembre 2014, Altmann e a. (C-140/13, EU:C:2014:2362), secondo cui la controversia oggetto della causa che ha dato luogo a tale sentenza non rientrava nell'ambito di procedimenti civili o commerciali avviati dalle persone che avevano richiesto l'accesso a informazioni riservate relative a un'impresa di investimento che si trovava in liquidazione giudiziaria. Infatti, nella sentenza del 12 novembre 2014, Altmann e a. (C-140/13, EU:C:2014:2362), non si è chiesto alla Corte di rispondere alla questione oggetto del presente procedimento, in quanto tale sentenza riguardava l'interpretazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145 pag. 1), in un contesto caratterizzato da una situazione fattuale e procedurale a livello nazionale diversa da quella del caso di specie. L'interpretazione dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 non può pertanto essere effettuata alla luce del motivo figurante al punto 39 di detta sentenza, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi 50 e 52 delle conclusioni.

37. Tuttavia, conformemente a una giurisprudenza consolidata, si deve adottare un'interpretazione restrittiva delle eccezioni, previste dalla direttiva 2013/36, al divieto generale di divulgare informazioni riservate (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2010, Commissione/Regno Unito, C-346/08, EU:C:2010:213, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

38. Di conseguenza, occorre considerare che la possibilità di escludere l'obbligo del segreto professionale, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva, richiede che la domanda di divulgazione verta su informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale in corso o da avviare, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate.

39. Spetta, in ogni caso, alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l'interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle stesse informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2008, Varec, C-450/06, EU:C:2008:91, punti 51 e 52 e giurisprudenza ivi citata).

40. Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio. Tuttavia, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. Spetta alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l'interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste.

Sulle spese

41. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio. Tuttavia, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. Spetta alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l'interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste.

F. Caringella

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