Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 10 settembre 2018, n. 855

Presidente: Politi - Estensore: Tenca

Evidenziato:

- che l'art. 104 del TULS statuisce espressamente che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune";

- che la citata disposizione consente, a titolo di eccezione, l'apertura di una ulteriore sede sulla base del c.d. criterio topografico.

Rilevato:

- che, nel sistema delle autonomie locali delineato dal Testo unico d.lgs. 267/2000, "il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale, spettando alla Giunta l'adozione dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa", e tra questi ultimi, rientrano i provvedimenti di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche (C.d.S., sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136; si veda anche sez. III, 22 marzo 2017, n. 1305);

- che, per consolidata giurisprudenza, la revisione delle piante organiche delle farmacie spetta dunque alla Giunta comunale (T.A.R. Veneto, sez. III, 16 luglio 2018, n. 752; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 27 febbraio 2018, n. 555; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 5 luglio 2018, n. 553 e l'ampia giurisprudenza ivi citata);

- che, anche ad avviso di T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 luglio 2018, n. 5051, la competenza del Consiglio non trova fondamento nell'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (programmi e piani in generale) o nel principio per cui il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, "... in quanto tra i programmi sono da ricomprendere solo gli atti fondamentali relativi alla programmazione della vita politico-amministrativa dell'ente locale, e non anche ogni altra attività pianificatoria quale è quella predetta, sulla quale il Comune è chiamato ad una funzione meramente gestionale, priva di qualsiasi carattere di natura programmatica e previsionale" (C.d.S., sez. III, 20 marzo 2017, n. 1250)";

- che è pertanto infondata la dedotta censura di incompetenza della Giunta comunale.

Considerato:

- che, ad avviso di parte ricorrente, la deliberazione impugnata è viziata in quanto ha definitivamente istituito la terza sede secondo il criterio topografico, senza la preventiva acquisizione dei pareri degli Enti designati (ATS e Ordine professionale, il quale tra l'altro si è pronunciato nel seguito negativamente);

- che, anzitutto, come ha recentemente affermato il Consiglio di Stato (sez. III, 6 luglio 2018, n. 4138) - in sede di applicazione della diversa disposizione di cui all'art. 2, comma 1, della l. 475/1968 come modificata dall'art. 11, comma 1, lett. c), del d.l. 1/2012, conv. in l. 27/2012 - l'attività consultiva demandata ai due soggetti citati non riveste natura vincolante, in quanto la norma si limita a richiedere che siano "sentiti";

- che, in secondo luogo, l'attuale formulazione dell'art. 104 - norma applicabile alla fattispecie - è nel senso di demandare alla Regione la determinazione conclusiva sulla proposta formulata dal Comune, alla quale fanno seguito i pareri "dell'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio";

- che, al punto 4 del dispositivo, il provvedimento gravato stabilisce testualmente "di dare atto che si provvederà a richiedere i necessari pareri all'Ordine dei Farmacisti e all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana (ex ASL), Ufficio Farmaceutico di Mantova, i quali verranno inviati a Regione Lombardia unitamente alla richiesta dell'istituzione della terza sede farmaceutica nella frazione Barbasso di Roncoferraro (MN)";

- che, infine, con deliberazione giuntale 30 agosto 2018, n. 98 (doc. 13 amministrazione), il Comune di Roncoferraro ha adottato un atto di conferma del precedente provvedimento n. 41 del 28 aprile 2018, dopo aver preso atto dei pareri di ATS e dell'Ordine dei Farmacisti, e dopo aver controdedotto rispetto ai rilievi di quest'ultimo;

- che, pertanto, il vizio formale deve ritenersi pienamente sanato.

Dato atto, con riguardo ai profili di merito:

- che l'istituzione di una farmacia in deroga al criterio demografico è consentita «quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono», e i presupposti sono descritti dal legislatore in termini generici, salva la tassatività delle ulteriori indicazioni, ossia l'elevazione del limite di distanza a 3.000 metri e la limitazione della possibilità di istituzione in deroga ai soli Comuni fino a 12.500 abitanti e ad una sola farmacia nel Comune (C.d.S., sez. III, 29 gennaio 2014, n. 454);

- che, pertanto, l'attivazione della sede con il criterio topografico prescinde da un mero dato numerico, ma ha la precisa finalità di garantire un'adeguata copertura del servizio farmaceutico a quella fetta di popolazione che, per particolari condizioni viarie e di collegamento, di fatto risulta svantaggiata (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 20 marzo 2017, n. 3675);

- che la giurisprudenza ha messo in rilievo che le scelte discrezionali in ordine all'ubicazione di una nuova farmacia sono sindacabili in sede di legittimità solo se venga dimostrato che sono frutto di un evidente travisamento di fatto, ovvero manifestamente illogiche (C.d.S., sez. III, 14 settembre 2015, n. 4268; C.G.A. Sicilia, 21 marzo 2016, n. 72; si veda anche la già citata pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, 6 luglio 2018, n. 4138).

Ritenuto:

- che il Comune ha ricostruito in modo appropriato il quadro di riferimento fattuale;

- che infatti ha individuato, nell'ambito del proprio territorio, una frazione autonoma (tra le 10 che compongono il territorio), distante dalle 2 farmacie esistenti e dalle farmacie dei Comuni limitrofi oltre 3 Km;

- che l'atto impugnato dà conto del numero di residenti nella frazione di Barbasso (931) e dell'elevato numero di ultrasessantacinquenni (190), pari al 20,41% (ossia, 1 persona su 5);

- che la popolazione anziana dell'intero territorio comunale raggiunge il 26,55% dell'ammontare complessivo degli abitanti (1.854 persone su un totale di 6.982 abitanti);

- che, dunque, il territorio ospita una quota considerevole di soggetti fragili;

- che i soggetti residenti presso il nucleo abitato di Barbasso devono servirsi dei mezzi di trasporto, privati o pubblici, per raggiungere le farmacie esistenti;

- che, in particolare, il servizio pubblico di linea è attivo solo in determinati orari (doc. 5 ricorrenti; doc. 7 Comune), e prevede orari di partenza fissati a distanza variabile tra 1 e 2 ore, con la necessità di attendere la corsa di ritorno, e di sostenere l'onere del costo del biglietto;

- che, oltre al tempo da dedicare agli spostamenti e all'onere economico, si aggiunge il disagio specifico del movimento al quale è costretta la popolazione anziana, che per comune esperienza predilige una soluzione di prossimità;

- che, in definitiva, la buona rete viaria e la previsione di corse di linea (trasporto pubblico) non rendono irragionevole la scelta dell'amministrazione tesa a favorire una fascia debole della popolazione;

- che risulta irrilevante, in questa prospettiva, che le strade che collegano Barbasso al capoluogo e alle altre frazioni siano pianeggianti o comode;

- che, sotto altro punto di vista, l'opzione per l'assistenza domiciliare integrata esige l'attivazione dello specifico servizio e la sopportazione dell'eventuale onere economico;

- che la stessa, in ogni caso, non interferisce con la valutazione di congruità (e maggiore comodità) di un punto farmaceutico accessibile, il quale permette alla persona in stato di bisogno un'interlocuzione diretta con l'operatore, potendo rappresentare le proprie specifiche esigenze in modo appropriato e senza fraintendimenti.

Evidenziato:

- che, alla luce delle riflessioni svolte, la domanda giudiziale deve essere respinta;

- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente a corrispondere all'amministrazione resistente la somma di 2.500 Euro a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre ad oneri di legge.

La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.

P. Dubolino, F. Costa

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