Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II
Sentenza 28 settembre 2018, n. 9648
Presidente: Savo Amodio - Estensore: Loria
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 12 settembre 2005 e depositato l'11 ottobre 2005, parte ricorrente espone di avere presentato, in data 24 settembre 2002, istanza di voltura del contratto di locazione per l'immobile sito nel Comune di Roma in via [omissis], di proprietà comunale, a seguito del decesso dell'originario assegnatario, ossia il nonno, Signor Francesco D.F., avvenuto in data 22 dicembre 2001 e con lo stesso convivente nell'immobile dal 20 febbraio 1999.
2. L'amministrazione avrebbe adottato il provvedimento impugnato senza un'adeguata istruttoria, sarebbe incorsa in difetto di motivazione, e avrebbe desunto la mancanza dei requisiti previsti per il subentro dall'art. 3, comma 1, lett. B), della l.r. del Lazio 26 giugno 1987, n. 33, ma considerato che la legge individua quale requisito la "residenza anagrafica" avrebbe erroneamente dichiarato insussistente tale requisito in capo al ricorrente.
3. Il ricorrente afferma di essere residente fin dalla nascita nel Comune di Roma e, con decorrenza dal 20 febbraio 1999, nello stesso immobile di via [omissis], in relazione al quale ha presentato la richiesta di voltura.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, depositando apposita memoria difensiva, con la quale eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito atteso che la nota che non accoglie l'istanza di voltura del contratto di locazione riguarderebbe la spettanza di un diritto del ricorrente, ossia quello a subentrare nel rapporto locatizio.
5. Con ordinanza cautelare n. 6100/2005 del 26 ottobre 2005 la domanda di misure cautelari è stata respinta.
6. Alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso, in accoglimento dell'eccezione della difesa comunale, è da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
8. Il Tribunale si è già occupato numerose volte della questione e specificatamente del diniego di voltura: T.A.R. Lazio, III-quater, 23 marzo 2016, n. 3592; 24 febbraio 2016, n. 2560; 29 novembre 2013, n. 10232; 31 ottobre 2013, n. 9333; 24 aprile 2018, n. 4480.
Anche la Corte di cassazione ha chiarito che: "In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio" (Cass., Sez. un., ord. 9 ottobre 2013, n. 22957), atteso che in tale fase del rapporto sussistono unicamente diritti soggettivi.
Allorquando si fa riferimento alla fase del rapporto locatizio già insorto dunque dopo la fase pubblicistica questo Tribunale ha sovente declinato la giurisdizione come nel caso di decadenza dalla assegnazione, di subentro, di rilascio e come osservato nella sentenza 26 febbraio 2014, n. 2248 dove è ben chiarito che "... - in base alla disciplina di cui all'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 - nella materia dell'edilizia residenziale pubblica (pure ricompresa per la finalità sociale che la connota in quella dei servizi pubblici) la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione nella quale l'amministrazione opera nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione e non esercita poteri autoritativi" (T.A.R. Lazio, sez. III-quater, n. 2248/2014 ed anche del tutto analoga: T.A.R. Lazio, sez. III-quater, 26 febbraio 2014, n. 2265 e tutta la giurisprudenza ivi citata: C.d.S., sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009, n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass. civ., Sez. un., 2 giugno 1997, n. 4908).
Nelle sentenze più recenti sopra citate è stato pure chiarito che tale impostazione non è in contraddizione con l'espressa attribuzione della materia dell'edilizia residenziale pubblica alla giurisdizione del giudice amministrativo, in virtù del sottostante rapporto concessorio ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., sol se si ponga mente alla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 che nel ritenere costituzionalmente illegittimo il riparto di giurisdizione fondato sulla attribuzione al giudice amministrativo di interi settori di materie, anziché sulla distinzione tra le posizioni giuridiche soggettive dell'interesse legittimo e del diritto soggettivo, anche nella materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva del T.A.R. ha ripristinato il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario stabilito dalla Costituzione sulla base della posizione giuridica soggettiva lesa.
È stato anche approfondito il tema del rapporto che nasce tra un privato che aspira ad un alloggio pubblico ed il Comune che ne è proprietario e si è pervenuti alla conclusione che vada ricondotto alla discussa figura giuridica della concessione-contratto, nella cui tutela però i poteri del giudice amministrativo sono radicati soltanto nella prima fase della individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione dovrà stipulare il contratto, a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo e che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici (quali il bando recante i requisiti per l'assegnazione, la graduatoria e l'assegnazione), laddove una volta stipulato lo stesso sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tutte le vicende che si verificano quali il rilascio dell'alloggio, lo sgombero, la decadenza, o come nel caso in esame, il subentro.
Nel caso in esame, si verte su un atto di diniego della voltura, che va, dunque, a incidere sulla fase contrattuale regolativa del rapporto intrattenuto dal dante causa del ricorrente con l'amministrazione comunale e non piuttosto sulla fase prodromica all'assegnazione dell'alloggio che incardinerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che in essa sono spesi poteri discrezionali dell'Amministrazione generativi di interessi legittimi. Pertanto, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
6. Stante l'esito della controversia e le peculiari circostanze di fatto sussistono giustificati motivi di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.