Corte di cassazione
Sezione IV civile (lavoro)
Sentenza 27 settembre 2018, n. 23349

Presidente: Manna - Estensore: Calafiore

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza 10 luglio 2013, la Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello proposto da Eugenio F. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la condanna dell'Inps e di Enasarco al pagamento, in proprio favore, della pensione di vecchiaia, in totalizzazione contributiva, sul presupposto di aver compiuto sessantacinque anni alla data della domanda, di aver totalizzato contributi settimanali corrispondenti a venti anni, comprensivi ex d.lgs. n. 42/2006 del periodo contributivo accreditato presso la Fondazione, di aver cessato dal rapporto di lavoro dipendente e che i periodi assicurativi da cumulare avevano durata non inferiore a tre anni.

2. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, il disposto dell'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006 sul presupposto della natura obbligatoria della assicurazione gestita da Enasarco, negata dal primo giudice, e della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge con la conseguente totalizzazione dei periodi di contribuzione versata presso l'INPS dal 1° ottobre 1959 al 31 dicembre 1968 con i periodi dal 1° maggio 1984 al 31 dicembre 1994, in cui la contribuzione era stata versata presso la gestione commercianti, da cumulare con i contributi versati all'Enasarco dal gennaio 1973 al dicembre 1983 non sovrapposti a quelli del primo periodo presso l'INPS.

3. Contro la sentenza, Enasarco ed Inps propongono separati ricorsi per cassazione riuniti nel presente giudizio ed illustrati da memorie. Il ricorso di Enasarco è fondato su due motivi e quello dell'INPS su di unico motivo. L'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato di Enasarco, mentre Eugenio F. è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve dichiararsi la regolarità della notifica, nei riguardi di Eugenio F., del ricorso proposto dall'INPS, anche se la relata di notifica indica quale procuratore della stessa parte, l'avvocato Giovanni Angelozzi anziché l'avvocato Luigi Angelozzi. Infatti, l'atto risulta recapitato a mani di tale Cornelio M., incaricato addetto alla ricezione presso lo studio legale di via delle Milizie 38, Roma, e questo è il domicilio eletto dal F. ed indicato in sentenza, presso cui anche il ricorso di Enasarco risulta essere stato consegnato, sempre a mani del medesimo addetto, e notificato. Si tratta, dunque, di un parziale errore di indicazione, immediatamente riconoscibile come tale dal destinatario, che in concreto non ha inciso sul procedimento di notificazione dell'impugnazione (vd. per l'ipotesi analoga di erronea indicazione del nome della parte intimata Cass. 7 febbraio 1984, n. 2722).

2. Con il primo motivo di ricorso, Enasarco censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006 nonché dell'art. 2 l. n. 12 del 1973 e dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), assumendo l'erroneità dell'affermazione relativa alla piana applicazione dell'istituto della totalizzazione anche nei confronti della Fondazione Enasarco che non gestisce forme di contribuzione aventi la medesima natura e finalità di quelle oggetto della pretesa totalizzazione, essendo il trattamento pensionistico dalla stessa erogato di tipo integrativo rispetto a quello erogato ai sensi della l. n. 613 del 1966.

3. Con il secondo motivo, Enasarco denuncia violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006, dell'art. 115 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, posto che la sentenza aveva dato atto, erroneamente, che Eugenio F. era in possesso di tutti i requisiti per la totalizzazione dei diversi periodi di assicurazione, dimenticando, tuttavia, che il cumulo era previsto solo per i periodi assicurativi non coincidenti di durata non inferiore a tre anni e, nel caso di specie, anche nel periodo di iscrizione presso Enasarco era rimasto in vigore l'obbligo di iscrizione presso l'Inps, come eccepito dalla Fondazione nella memoria difensiva di primo grado ed in quella d'appello.

4. Il motivo di ricorso dell'Inps è relativo alla violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006, posto che la Corte d'appello di Roma aveva ammesso l'operatività dello strumento della totalizzazione pur trattandosi, nel caso della contribuzione presso Enasarco, di contribuzione di natura, oltre che obbligatoria, integrativa rispetto al trattamento derivante dall'assicurazione generale obbligatoria, come poteva evincersi dal disposto dell'art. 29 della l. n. 613 del 1966 e dell'art. 2 della l. n. 12 del 1973.

5. I motivi di entrambi i ricorsi, incentrati sostanzialmente su di un unico tema, vanno trattati congiuntamente e sono fondati.

6. Questa Corte di cassazione ha avuto modo di affermare (Cass. n. 887 del 4 maggio 2016) che l'art. 1 d.lgs. n. 42 del 2006, laddove contempla talune forme pensionistiche, ai fini della totalizzazione dei contributi, non consente di ricomprendervi anche quella gestita dalla Fondazione Enasarco.

Per giungere a tale conclusione, si è ricordata l'origine della disposizione invocata che risale al monito della Corte costituzionale, secondo cui il meccanismo della totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali deve operare nel caso in cui l'assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è, o è stato, iscritto (in particolare sentenze n. 325/2003, n. 198/2002 e n. 61/1999).

Si è sottolineato, in particolare, che la totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali non ha nel nostro ordinamento un carattere generale, ad esclusione del caso in cui l'assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto (diritto sancito dall'art. 71 della l. n. 388 del 2000, che, appunto, prevede la possibilità della totalizzazione per il lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche ivi previste).

7. Corte costituzionale n. 61 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l. 5 marzo 1990, n. 45, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedevano, in favore dell'assicurato - che non avesse maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è stato iscritto, nonostante il versamento di contributi in misura anche superiore rispetto all'anzianità contributiva richiesta nei singoli sistemi pensionistici - in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi secondo il sistema della totalizzazione. Si è indicato al legislatore, dunque, un modello di valorizzazione della intera base contributiva destinato ad operare oltre alla specifica previsione dei casi già esistenti e cioè: a) il cumulo di periodi contributivi per i lavoratori per i quali sia liquidata la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 16 della l. 2 agosto 1990, n. 233; b) il cumulo consentito in favore dei soggetti cui si applichi integralmente il nuovo sistema contributivo di calcolo della pensione, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

8. Il nuovo modello è stato introdotto con la l. n. 388 del 2000, art. 71, cui è stata data attuazione con il d.m. 7 febbraio 2003, n. 57. Il diritto alla totalizzazione, ossia al cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni pensionistiche diverse, in tale testo, è sottoposto, tra l'altro, alle seguenti condizioni: a) il lavoratore non deve avere maturato il diritto a pensione presso alcuna gestione (e cioè né presso l'AGO, né presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative, e neppure presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti privatizzati di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509; b) la totalizzazione vale solo per le pensioni di vecchiaia e per i trattamenti pensionistici di inabilità. Detta normativa è stata abrogata e sostituita, con efficacia dal primo gennaio 2006, dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, in attuazione della delega di cui alla legge di riforma delle pensioni n. 243 del 2004, comma 1, lett. d).

9. Con l. n. 243 del 2004 è stata, quindi, conferita delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (tra l'altro e per ciò che qui specificamente rileva) "intese a: ... d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi"; l'art. 2 di tale legge delega ha previsto, fra i principi e criteri direttivi a cui il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, di "o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi.

Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile".

In attuazione appunto della l. n. 243 del 2004, è stato emanato il d.lgs. n. 42/2006, il cui art. 1, nel testo originario (da applicare ratione temporis), prevedeva quanto segue:

"1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione".

10. La disciplina consente, pertanto, agli assicurati che possono far valere periodi assicurativi, frazionati presso due o più regimi pensionistici, compresi quelli gestiti dagli enti previdenziali privatizzati (tra i quali è inclusa la Fondazione Enasarco) e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, di totalizzare i periodi contributivi maturati presso detti distinti regimi, per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono.

11. La totalizzazione è, quindi, ammessa nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza di periodi assicurativi, requisito che non ricorre con riguardo agli agenti e rappresentanti di commercio. Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo Enasarco, introdotto originariamente dal d.m. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza dell'art. 29 l. 22 luglio 1966, n. 613, del d.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della l. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione Enasarco), di assicurazione riferita ad eventi diversi, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonché da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995). La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'Inps e presso la Fondazione Enasarco, con inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal d.lgs. n. 42 del 2006.

12. In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, entrambi i ricorsi devono essere accolti e, non essendo necessaria altra valutazione in fatto, la sentenza impugnata deve essere cassata con decisione di rigetto nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

13. Considerato il profilo di novità, al momento della proposizione del giudizio, e la complessità della questione, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Corte accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria; compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

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