Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III
Sentenza 9 novembre 2018, n. 10837

Presidente: De Michele - Estensore: Lomazzi

FATTO E DIRITTO

Il Sig. Antonio C., giornalista professionista, dipendente di RAI s.p.a. e aspirante al posto di caposervizio di line e vice caporedattore nella redazione di Catania, in data 27 febbraio 2018 inoltrava istanza di accesso avente ad oggetto i criteri per le nomine e promozioni a caposervizio e vice caporedattore, gli atti conseguenti assunti.

Con nota del 26 marzo 2018 tuttavia RAI s.p.a. respingeva la suddetta richiesta, assumendo che non si applicava la normativa sul diritto di accesso in caso di gestori di pubblici servizi per le attività prive di rilievo pubblicistico e nel merito che non erano previsti criteri o particolari formalità per le suddette nomine.

L'interessato impugnava allora la suindicata determina, censurandola per violazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990, dell'art. 6 del C.C.N.L. giornalisti, della Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo nonché per eccesso di potere.

Il ricorrente in particolare ha sostenuto che, in base alla disciplina summenzionata, era prevista la fissazione dei criteri di nomina e che, in caso di atti inerenti alla selezione del personale, si applicava al concessionario del servizio pubblico la disciplina sul diritto di accesso.

RAI s.p.a. si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendo con successiva memoria in rito l'incompetenza per territorio del T.A.R. Lazio e la competenza del T.A.R. Sicilia-Catania, nel merito l'inapplicabilità della regolazione in esame e in ogni caso l'inesistenza della normativa richiesta.

Nella camera di consiglio del 18 luglio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Va in primo luogo affermata, quanto al rito, la competenza per territorio del T.A.R. Lazio, ex art. 13 c.p.a., trattandosi di controversia vertente su diritto di accesso a documenti richiesti alla sede centrale di Roma di RAI s.p.a., che rigetta la suddetta richiesta (cfr. all. 1, 2 al ricorso).

Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito esposti.

Invero la normativa sul diritto di accesso si applica a RAI s.p.a., quale concessionario di servizio pubblico, con riferimento agli atti di selezione del personale, che debbono necessariamente essere preceduti dai relativi criteri (cfr. T.A.R. Lazio, III, n. 1354 del 2018 e C.d.S., VI, ord. n. 1191 del 2018).

Va pertanto ordinato a RAI s.p.a. di rilasciare alla parte ricorrente copia degli atti richiesti nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ex art. 116, comma 4, c.p.a.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie nei modi e termini di cui in motivazione il ricorso n. 5645/2018 indicato in epigrafe.

Condanna RAI s.p.a. al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.