Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 16 ottobre 2018, n. 25800
Presidente ed Estensore: Doronzo
Rilevato che:
Manuela C. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Fondazione Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma e ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la Fondazione, il ripristino del rapporto di lavoro e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha rigettato la domanda.
Su appello della lavoratrice, la Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza e, in accoglimento parziale della domanda della lavoratrice, ha dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto; ha dichiarato costituito tra le stesse un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tuttora in atto, con decorrenza dal 13 giugno 2000, con ordine alla Fondazione di riammettere la lavoratrice in servizio nel posto in precedenza occupato; ha infine condannato la Fondazione al risarcimento del danno, quantificato in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli accessori di legge, ai sensi dell'art. 32, l. n. 183/2010;
a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha affermato che a) le fondazioni sono enti di diritto privato e i rapporti di lavoro a termine sono soggetti alla disciplina privatistica (l. n. 230/1962; d.lgs. n. 368/2001); b) il contratto stipulato dalle parti con inizio dell'attività lavorativa il 12 giugno 2000 per il periodo dal 13 al 22 giugno 2000 per lo svolgimento delle mansioni di «violino di fila, quinto livello del C.C.N.L.» e con la causale «15 e 22 giugno 2000, manifestazioni per il giubileo», era nullo per difetto di specificità della causale; c) la conversione del rapporto di lavoro non era esclusa dalla disciplina di settore, alla luce dei principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza 20 marzo 2014, n. 6547, e altre successive, e ribaditi anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 260 del 2015;
contro la sentenza la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base dei motivi che di seguito si illustrano; la lavoratrice ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata;
la Fondazione ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la sentenza per «violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 1, comma 595, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e all'art. 2, comma 392, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e all'art. 3, comma 5, d.l. 64/2010, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, l. 29 giugno 2010, n. 100». Assume che, in forza della normativa richiamata, non poteva essere disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stanti i limiti di disponibilità di bilancio delle fondazioni;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del C.C.N.L. per i dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche. Violazione dell'art. 11, comma 19, del d.l. n. 91/2013 convertito nella l. 112/2013». Osserva che, alla stregua delle disposizioni richiamate, le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico sinfoniche possono avvenire solo a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche;
1.3. con il terzo motivo la Fondazione denuncia la violazione dell'art. 1, commi 1, lett. e), e 4 della l. n. 230/1962, e assume che il contratto, per la sua durata inferiore a 12 giorni lavorativi, non era soggetto al requisito della necessaria forma scritta e ciò rendeva anche irrilevante il vizio di mancata specificazione della causale; sotto un secondo profilo l'indicazione dello spettacolo per il quale la lavoratrice era stata assunta era sufficiente a soddisfare il requisito della specificità, in considerazione anche della sua brevissima durata che confermava il carattere temporaneo dell'assunzione stessa.
2. I primi due motivi sono manifestamente infondati alla luce dei precedenti di questa Corte (Cass. 20 aprile 2018, n. 9896; Cass. 28 settembre 2016, n. 19189; Cass. 20 marzo 2014, n. 6547; conf. pure Cass. n. 10924 del 2014);
2.1. dalla ricostruzione della disciplina tempo per tempo applicabile ai contratti di lavoro con le fondazioni lirico sinfoniche, così come ricostruita nelle pronunce citate, emergono i seguenti principi di diritto:
a) successivamente alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato (a partire dal 23 maggio 1998), e fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico-sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla l. 18 aprile 1962, n. 230, con l'unica esclusione costituita dell'art. 2 legge cit., relativa alla proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal d.lgs. n. 367 del 1996, art. 22;
b) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal d.lgs. n. 367 del 1996, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, con le uniche esclusioni costituite dall'art. 4, relativo alle proroghe, e dall'art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi (d.lgs. n. 368/2001, art. 11, comma 4): in proposito la sent. n. 6547/2014 cit., ha precisato che il richiamo non all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, bensì agli artt. 4 e 5, i quali si riferiscono alla reiterazione dei contratti a termine, nella misura in cui si introduce una deroga ad un regime generale, non consente una interpretazione estensiva «fino al punto di ricomprendere la disapplicazione dei principi generali ... della necessità dell'atto scritto e della sussistenza delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine»; pertanto la violazione «delle norme che prevedono la forma scritta ad substantiam e la specifica indicazione della causale, ... devono essere riportate nell'ambito della disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato»; l'esclusione dell'applicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 alle fondazioni lirico-sinfoniche opera in caso di successione di contratti e non si estende alle anomalie genetiche dei medesimi;
c) nella stessa sentenza si è affermato che «un generale impedimento alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato non può trarsi neppure dalle leggi che negli anni hanno imposto il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per le fondazioni, in ragione del contenimento della spesa pubblica, divieto ribadito nel d.lgs. n. 64 del 2010, art. 3, comma 5: si tratta di norme esterne alla fattispecie dedotta in giudizio, siccome riguardanti il funzionamento e l'autorganizzazione del datore di lavoro che, pur potendo incidere indirettamente sulla esistenza del rapporto di lavoro invocata dal privato, non possono far degradare la sua posizione di diritto soggettivo sorta in conseguenza di atti di gestione del rapporto di tipo privatistico (cfr. Cass., sez. un., 14 dicembre 1999, n. 894). Altrettanto infondata è la tesi difensiva della Fondazione secondo cui la conversione del contratto sarebbe impedita dall'art. 1 del C.C.N.L., che prevede per il personale in esame le assunzioni per concorso, in quanto la circostanza che le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico avvengano di norma per concorso pubblico (disposizione ben diversa da quella di cui all'art. 97 Cost.) non pone limitazioni al giudice in caso di accertata sussistenza dei presupposti per la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato (Cass. n. 9896/2018, cit.; Cass. 9 gennaio 2017, n. 208);
d) infine, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 260 del giorno 11 dicembre 2015, ha condiviso la ricostruzione del quadro normativo compiuto da questa Corte (richiamando non solo Cass. n. 6547/2014, ma anche Cass. n. 10924, n. 10217, n. 7243, n. 5748 del 2014, oltre alle più risalenti Cass. n. 18263/2013 e n. 11573/2011, quali espressione di un "orientamento conforme" e "restrittivo" che limita il divieto di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per le fondazioni liriche alla sola materia dei rinnovi e delle proroghe, non anche ai vizi cosiddetti generici dell'atto); ha quindi dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1-bis, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo del d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della l. 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine";
d1) la Corte costituzionale ha rimarcato, quale profilo «non meno cruciale» di illegittimità costituzionale, che «con riguardo ai lavoratori dello spettacolo, la Corte di giustizia ha valorizzato il ruolo della "ragione obiettiva" come mezzo adeguato a prevenire gli abusi nella stipulazione dei contratti a tempo determinato e come punto di equilibrio tra il diritto dei lavoratori alla stabilità dell'impiego e le irriducibili peculiarità del settore (sentenza 26 febbraio 2015, nella causa C-238/14, Commissione contro Granducato di Lussemburgo, che riprende le affermazioni della sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13 e da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri)»: tanto ad ulteriore motivo di sostegno all'assunto che l'estensione del divieto di conversione del contratto a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati, includendo anche l'ipotesi di un vizio genetico del contratto a tempo determinato, pregiudica un aspetto fondamentale delle tutele accordate dall'ordinamento ai rapporti di lavoro, in un contesto già connotato in senso marcatamente derogatorio rispetto al diritto comune.
3. Questi principi valgono a respingere il motivo di ricorso in esame non potendosi attribuire rilievo ad una norma (art. 11, comma 19, del d.l. n. 91/2013), che secondo la stessa Corte costituzionale è «antesignana» dell'art. 40, dichiarato poi illegittimo, e che, in mancanza di una diversa indicazione normativa, non può avere effetto che per l'avvenire (art. 11 delle preleggi).
4. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La corte territoriale ha ritenuto che il richiamo all'esigenza di produrre determinati programmi o spettacoli, ancorché nominativamente indicati, non è sufficiente al rispetto del principio di specificità, risolvendosi in una clausola di stile che riproduce la formula legislativa, senza evidenziare né quale sia l'effettiva e obiettiva esigenza che ha giustificato il ricorso all'assunzione a termine - essendo evidente che la produzione di programmi o spettacoli che si succedono nel tempo costituisce una stabile e ineliminabile finalità aziendale - né il nesso tra le esigenze in questione la specifica assunzione della lavoratrice, di cui non è stato dedotto il possesso di competenze professionali non sostituibile con le prestazioni del personale stabilmente alle dipendenze dell'azienda.
4.1. Tale giudizio si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (ribadito da Cass. n. 17064 del 2015), espresso riguardo all'ipotesi prevista dalla l. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e), che, nel testo sostituito dalla l. n. 266 del 1977, consente le assunzioni a termine di personale «riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi», testo poi riprodotto dall'art. 10, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 368 del 2001.
Per tale orientamento «il prescritto requisito della specificità esige che le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile; pertanto, va esclusa la liceità dell'apposizione del termine nell'ipotesi di mera individuazione nel contratto dello spettacolo o del programma per la cui realizzazione il dipendente sia assunto, senza alcuna specificazione circa la natura e lo scopo di essi e prescindendo dalla temporaneità delle esigenze che rendono necessaria l'assunzione» (Cass., 11 dicembre 2012, n. 22657, ed ivi ulteriori richiami; Cass., 24 gennaio 2000, n. 774; Cass., 14 settembre 2012, n. 15455; Cass. 21 agosto 2015, n. 17064; da ultimo, con riguardo alle Fondazioni liriche Cass. 28 settembre 2016, n. 19189).
4.2. Si è altresì affermato che «in tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo (l. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2, lett. e, come modificato dalla l. 23 maggio 1977, n. 266), oltre ai requisiti della temporaneità e specificità, è indispensabile che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma: non può così considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda» (Cass., 27 marzo 2014, Cass. n. 7243 del 2014; Cass. n. 11573 del 2011; v. pure Cass. n. 774/2000, richiamata da Cass. n. 19189/2016).
4.3. La Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, si è attenuta ai suindicati principi avendo ritenuto che il contrato a termine in questione, contenendo solo l'indicazione delle mansioni e un generico riferimento al programma, non rispetta quella specificità della causale di assunzione richiesta dall'art. 1, lett. e), risultando così illegittimo (cfr. Cass. 6 febbraio 2016, n. 2331).
4.4. Quanto all'altro profilo legato alla occasionalità della prestazione, si tratta di questione che non risulta affrontata nella sentenza impugnata che, pertanto, deve ritenersi inammissibile, non avendo la parte prospettato in che termini, in quale fase processuale ed in quale atto essa sia stata sottoposta alla condizione del giudice del merito: è infatti principio consolidato di questa Corte che i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. 9 agosto 2018, n. 20694).
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3000 per compensi professionali e 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Note
V. anche Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanze 16 ottobre 2018, nn. 25802 e 25803.