Consiglio di Stato
Adunanza plenaria
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2018, n. 1

Presidente: Patroni Griffi - Estensore: Giovagnoli

Premesso che l'istanza di rinvio della trattazione dell'istanza cautelare, fondata sulla tesi dell'applicabilità analogica, ai termini di fissazione della camera di consiglio innanzi all'Adunanza plenaria, dell'art. 55, comma 5, c.p.a., non merita accoglimento, in quanto la fase processuale che si svolge innanzi all'Adunanza plenaria rappresenta la continuazione del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente (tanto che l'art. 99, comma 4, consente all'Adunanza plenaria di decidere l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare solo il principio di diritto);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione dell'ordinanza di rimessione all'Adunanza plenaria non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, comma 5, c.p.a., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario, in via incidentale, nell'ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente;

Considerato, peraltro, che tutte le parti, anche quelle intervenienti, hanno, comunque, pienamente esercitato il diritto di difesa, depositando articolate memorie difensive ed esponendo le proprie ragioni anche nel corso della discussione orale;

Ritenuto che l'eventuale revisione del principio di diritto enunciato dalla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2017 richiede un adeguato approfondimento in sede di merito, per la discussione del quale si fissa sin da ora l'udienza pubblica del 20 febbraio 2019;

Ritenuto che vanno esaminate in sede di merito anche le eccezioni di rito relative all'ammissibilità degli interventi, ad adiuvandum e ad apponendum, spiegati nel presente giudizio;

Considerato che nelle more non si ravvisano elementi sufficienti per discostarsi, in sede cautelare, dai principi di diritto enunciati dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2017;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata deve essere accolta;

Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8773/2018) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 20 febbraio 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.