Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione III
Sentenza 3 gennaio 2019, n. 2

Presidente: d'Arpe - Estensore: Baraldi

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti parenti di persone rimaste vittime nell'affondamento della nave albanese "Kater I Rades A-451", avvenuto in data 28 marzo 1997 nel Mare Adriatico.

A seguito di tale avvenimento, dovuto alla collisione intercorsa tra la nave militare italiana "Sibilla" e la menzionata nave albanese "Kater I Rades A-451", fu instaurato il relativo processo penale presso il Tribunale di Brindisi, al fine di determinare le responsabilità di tale evento che cagionò la morte di 58 persone, tutte imbarcate nella predetta nave albanese.

Nel menzionato processo, instaurato a carico di Namik Xhaferi (Comandante della nave albanese) e Laudadio Fabrizio (Comandante della nave militare italiana e, conseguentemente, dipendente del Ministero della Difesa) per la collisione e per il conseguente affondamento della nave albanese, gli odierni ricorrenti si sono costituiti parte civile; tale processo si è concluso con la sentenza n. 338/05 del 27 ottobre 2005.

La suddetta sentenza è stata impugnata innanzi alla Corte d'Appello penale di Lecce, presso la quale si costituivano anche gli odierni ricorrenti.

Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1021 del 29 giugno 2011, il cui adempimento viene richiesto col ricorso introduttivo del presente giudizio, sentenza penale passata poi in giudicato, relativamente alle statuizioni civili pronunciate in favore degli odierni ricorrenti, a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 869/2014.

La menzionata sentenza penale di appello, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, per quanto qui di interesse, ha stabilito il risarcimento del danno in favore delle parti civili e quindi degli odierni ricorrenti nella seguente misura:

[omissis]

I predetti risarcimenti del danno sono stati posti (anche) a carico dell'imputato Laudadio Fabrizio e del responsabile civile Ministero della Difesa "fermo il riparto di responsabilità a fini meramente interni" (p. 124 della sentenza di appello), ossia nei seguenti termini, sempre secondo quanto previsto dalla medesima sentenza (p. 109): "appare quindi conforme a giustizia determinare nel 50% il grado di responsabilità a carico di ciascuno dei due imputati, peraltro rilevante solo al livello di riparto interno, unicamente in tal senso dovendo perciò intendersi la limitazione percentuale posta sul piano risarcitorio nei confronti degli obbligati verso le parti civili".

La predetta sentenza penale n. 1021/2011, unitamente alla sentenza di primo grado n. 338/2005 del Tribunale di Brindisi, è stata notificata al Ministero della Difesa in data 16 maggio 2013 ma a tale notifica non ha fatto seguito alcun pagamento relativo a tale titolo da parte del predetto Ministero (né dall'imputato Laudadio) agli odierni ricorrenti.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, notificato il 7 giugno 2018 e depositato il 15 giugno 2018, pertanto, i ricorrenti di cui in epigrafe hanno domandato l'esecuzione del giudicato formatosi sulla menzionata sentenza della Corte di Appello di Lecce di cui in epigrafe, con la consequenziale condanna del Ministero della Difesa al pagamento della somma complessiva di euro 2.350.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dal 29 giugno 2011 e fino all'effettivo soddisfo; inoltre, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del menzionato Ministero della Difesa al pagamento, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta perché provveda, in difetto di adempimento da parte dell'Amministrazione resistente, a tutti i pagamenti dovuti nonché, infine, la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa in data 18 giugno 2018, producendo poi distinte memorie in data 3 settembre e 5 ottobre 2018 con cui ha eccepito l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio.

All'udienza in Camera di Consiglio del 17 ottobre 2018, su richiesta di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Ai fini della definizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, vanno preliminarmente esaminate tutte le numerose eccezioni proposte dalla difesa erariale relativamente alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso di ottemperanza, con particolare attenzione ai rilievi svolti circa l'allegata mancanza di valide procure speciali ai fini del presente giudizio di ottemperanza.

1.1. La difesa erariale, in primis, eccepisce la mancanza di valide procure per il giudizio in quanto quelle esibite sarebbero tutte procure (datate) generali e non speciali, in ciò contravvenendo al disposto di cui all'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., che prescrive, come contenuto necessario del ricorso, "la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale"; nella dettagliata argomentazione proposta con le due memorie sopra menzionate, difatti, parte resistente sostiene che "La nullità del ricorso, dalla quale deriva l'inammissibilità della domanda, risiede nella mancanza di valida procura speciale" (prima memoria) "Nel caso di specie, la procura, da un lato, ha ad oggetto, genericamente, tutti i poteri di rappresentanza, anche fuori dal processo, davanti alle autorità con riferimento al naufragio della Nave Kater III..." (seconda memoria).

1.1.1. L'eccezione è infondata.

Dalla piana lettura delle procure ad litem esibite in giudizio, emerge chiaramente come le procure esibite siano tutte procure speciali, ossia procure rilasciate all'avvocato Coluccia per seguire la singola vicenda di costituzione di parte civile dei ricorrenti per il naufragio della Nave Kater I Rades, con estensione dei poteri (salvo quanto si dirà in appresso per alcune procure) in ogni sede penale, civile ed amministrativa ma solo per tale vicenda e, più precisamente, per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patito dai ricorrenti per la perdita di un prossimo congiunto nel menzionato naufragio, ivi compresa la fase di esecuzione conseguente al riconoscimento del danno ingiusto patito ossia quella del relativo pagamento. Da tale constatazione, pertanto, emerge chiaramente che trattasi di procure speciali e non generali in quanto limitate, appunto, ad un singolo affare, sia per la fase di cognizione dello stesso che di esecuzione della correlata pronuncia.

Del resto, parte resistente ammette tale circostanza quando, nella memoria del 4 ottobre 2018, a pagina 3, chiede se "può fondatamente sostenersi che ai fini del giudizio di ottemperanza incardinato con ricorso de quo sia valida la procura speciale rilasciata per la costituzione di parte civile in un giudizio incardinato davanti ad una giurisdizione diversa...", così espressamente riconoscendo anch'essa la natura di procura speciale alle procure prodotte in giudizio dai ricorrenti.

Né risulta pertinente, ai fini della decisione del caso de quo, la sentenza del T.A.R. Sardegna n. 97/2017 citata da parte resistente secondo cui la procura speciale deve avere una data concomitante o successiva all'atto oggetto del potere rappresentativo conferito, atteso che, nella presente fattispecie, non si è in presenza dell'esercizio di un potere pubblico che si è estrinsecato in un provvedimento amministrativo (che deve, chiaramente, essere conosciuto dal ricorrente per poi poterne chiedere l'annullamento e - conseguentemente - conferire la procura al proprio difensore per l'instaurazione del relativo giudizio) ma di una causa per risarcimento danni per cui era stata conferita l'apposita procura ad litem all'avvocato Piero Coluccia chiaramente ben dopo che l'evento lesivo si era prodotto.

Infine, non risulta rilevante, salvo quanto si dirà di seguito per alcuni ben individuati ricorrenti, nemmeno l'eccezione, sempre svolta da parte resistente, circa il fatto che le procure rilasciate avevano "per oggetto la costituzione in un giudizio differente ed autonomo: il giudizio penale..." (memoria del 3 settembre 2018).

A tal riguardo, difatti, il Collegio è consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale (T.A.R. Catania, n. 1386/2016) secondo cui risulterebbe "necessario il rilascio di specifica procura ad litem per il giudizio di ottemperanza, non potendosi ritenere in tale ambito estesa l'efficacia della procura già rilasciata al difensore ai fini del giudizio di cognizione, stante l'autonomia tra i due giudizi" ma, a fronte di tale dictum, ritiene comunque che le procure speciali, pur conferite per altro e diverso giudizio di cognizione, siano validamente prodotte anche nel presente giudizio di ottemperanza anche in considerazione di quanto (condivisibilmente) stabilito dalla Corte di cassazione, Sez. III civile, nella sentenza n. 1311/2011, in cui è stato espressamente affermato che "La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non soltanto al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche dell'attuazione concreta del comando giurisdizionale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte al comando; conseguentemente detta procura, in mancanza di espressa limitazione - e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore medesimo si estendono ad ogni stato e grado del procedimento - attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione".

1.2. Con successiva eccezione, il Ministero della Difesa ha sostenuto che le procure prodotte "non sono in linea con la normativa prescritta per la legalizzazione dei documenti".

1.2.1. Tale assunto risulta infondato.

Come sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, le procure ad litem prodotte in giudizio sono state già riconosciute valide nei tre gradi del giudizio penale incardinato presso la giurisdizione ordinaria italiana e, inoltre, l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 3 maggio 2018, prodotta in giudizio dal Ministero resistente a sostegno della propria tesi di non validità delle procure, si riferisce ad una fattispecie diversa, ossia alla richiesta istruttoria, da parte del giudice, della produzione, in quel processo, dei documenti anagrafici attestanti l'identità dei ricorrenti e la parentela degli stessi con le vittime del naufragio, documenti da produrre ora e che, pertanto, sono soggetti alle disposizioni della Convenzione dell'Aja entrata in vigore fra Italia ed Albania il 26 maggio 2011; in altri termini, si tratta del diverso caso di nuovi documenti ritenuti indispensabili per il giudizio che dovranno attestare l'identità dei ricorrenti ed il loro rapporto di parentela e non delle procure precedentemente rilasciate.

1.3. Con ulteriore eccezione, il Ministero resistente ha evidenziato la circostanza relativa alla difficile identificazione dei ricorrenti, evidenziando come, a fronte di tale dato, non si possano ritenere valide le procure speciali ad litem assai risalenti nel tempo prodotte nel presente giudizio; a supporto di tale tesi, il Ministero resistente ha depositato documentazione da cui si evince che la quasi totalità dei codici fiscali dei ricorrenti, indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, non è valida, che il primo ricorrente (Avdiu Barjam) era già deceduto al momento della proposizione del medesimo ricorso e, infine, che vi sono molteplici inesattezze rispetto ai dati anagrafici dei medesimi ricorrenti.

1.3.1. L'eccezione è fondata nei termini appresso indicati.

Ai sensi del codice del processo amministrativo, il ricorso deve indicare, ex art. 40, comma 1, "gli elementi identificativi del ricorrente"; tale dizione risulta differente rispetto a quella recata dal r.d. n. 642 del 17 agosto 1907, norma che regolava il contenuto del ricorso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 104/2010, che prevedeva "l'indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio del ricorrente" in quanto, come si evince da una semplice lettura, non vengono più chiesti i dati del ricorrente analiticamente individuati dalla norma ma, più in generale, tutti gli elementi identificativi dello stesso, fra cui il Collegio ritiene che vi sia, senza dubbio, anche il codice fiscale, dato, peraltro, inserito nel ricorso introduttivo del presente giudizio per ciascuno dei ventiquattro ricorrenti.

Orbene, come poco sopra accennato, tale dato risulta non corretto per la gran parte dei ricorrenti, ossia 16 su 22 ricorrenti (per 2 ulteriori ricorrenti, Gerra Artan e Gerra Kastriot, è stata formalizzata la rinuncia al ricorso con memoria del 3 settembre 2018).

In particolare, il codice fiscale risulta non valido per Avdiu Barjam (peraltro morto prima della proposizione del ricorso, come sopra già accennato), Merkuri Gjenovefa, Merkuri Milto, Merkuri Grikor, Merkuri Bala Nica, Merkuri Akulli Natasha, Kacupi Mustafa, Kacupi Xhixhi, Kacupi Hastrit, Balla Evelina in Avdiu, Xhako Teuta, Xhako Nevila, Gerra Brahim, Gerra Fetije, Gerra Sazan e Cala Puschime.

Inoltre, dalla comunicazione del 24 aprile 2015 dell'Ambasciata Albanese in Italia, allegata agli atti, si evince che Merkuri Milto e Merkuri Grikor risultano addirittura non identificati con le date di nascita riportate nel ricorso, che Kacupi Artur si chiamerebbe, invece, Kacupi Luan alias Artur, che Kacupi Hastrit si chiamerebbe, invece, Kacupi Astrit.

Altre gravi incertezze risultano, poi, dalla lettura delle procure allegate al ricorso, atteso che da queste risulta che:

- Merkuri Gjenovefa è nata nel 1966 e non nel 1965 come riportato nel ricorso;

- per Merkuri Grikor sono presenti due procure, la prima del 26 ottobre 1998 e la seconda del 2 dicembre 2003, che recano due date di nascita dello stesso diverse (la seconda è quella conforme al ricorso);

- per Merkuri Bala Nica sono presenti due procure, la prima del 26 ottobre 1998 e la seconda del 2 dicembre 2003, che recano due date di nascita della stessa diverse (la seconda è quella conforme al ricorso);

- per Merkuri Akulli Natasha sono presenti tre procure, e le prime due recano due date di nascita diverse e non corrispondenti a quanto dichiarato nel ricorso mentre la terza si riferisce genericamente al solo anno di nascita (1959).

Tale incertezza sui nomi viene, poi, ulteriormente ampliata dalla considerazione che nella sentenza n. 1021 del 29 giugno 2011 della Corte di Appello penale di Lecce, di cui si chiede l'esecuzione con il ricorso introduttivo del presente giudizio, fra i beneficiari del risarcimento del danno vengono individuati Merkuri Balla Nica (stesso nome dell'atto di precetto del 19 settembre 2017 presentato nel procedimento civile instaurato con altro avvocato) invece di Merkuri Bala Nica (odierna ricorrente), Troque Perlat, Troque Margarita e Troque Elton invece di Troqe Perlat, Troqe Margarita e Troqe Elton (odierni ricorrenti).

Infine, va rimarcato come tale incertezza assoluta sui nomi dei ricorrenti emerga anche dagli atti di precetto depositati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, da cui emerge che atto di precetto è stato proposto da Cala Pushime (stesso nome presente nella procura speciale del 22 ottobre 1997 agli atti) invece che da Cala Puschime (nome della ricorrente nel presente giudizio) e da Xhako Menila invece di Xhako Nevila (nome della ricorrente nel presente giudizio).

La situazione sopra delineata, pertanto, conduce il Collegio a ritenere che, nel caso de quo, vi sia un'assoluta incertezza sulle persone dei ricorrenti, che costituisce motivo di nullità del ricorso, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), c.p.a., nullità rilevabile d'ufficio secondo le previsioni del comma 4-bis del medesimo articolo.

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile in quanto nullo per l'incertezza assoluta sulle persone dei ricorrenti.

2. Fermo quanto sopra statuito, solo per completezza espositiva, il Collegio ritiene di precisare che, in ogni caso, alcune procure ad litem prodotte nel presente giudizio non sono valide in quanto recano un'espressa limitazione della loro efficacia alla sola costituzione di parte civile nel giudizio penale (a suo tempo) instaurato.

Tale risulta essere la situazione relativa alla procura del 26 ottobre 1998 conferita dalla ricorrente Merkuri Gjenovefa, procura espressamente conferita per la costituzione di parte civile "all'udienza preliminare o al dibattimento rappresentandoli nel procedimento penale contro... contrassegnato dal n. 767/97 RGNR PM 10788/97".

Analoga situazione vale, poi, per la procura speciale del 21 novembre 1997, conferita dai ricorrenti Perlat Troqe, Margarita Troqe ed Elton Troqe, nella quale espressamente i predetti ricorrenti davano all'avvocato Coluccia "i pieni diritti di seguire tutte le rispettive procedure che la legge gli attribuisce riguardanti il Processo no. 767/97 RGNR presso il Tribunale di Brindisi sulla tragedia di Otranto..." e specificavano che "l'avvocato usufruirà i pieni poteri di agire fino alla fine del Processo giudiziale a nome nostro".

Tale specifica formulazione compare, poi, anche nelle altre procure prodotte nel presente giudizio, sempre del 21 novembre 1997, relative a Xhako Teki, Xhako Teuta, Xhako Nevila, Xhako Bledar, Gerra Brahim, Gerra Fetije e Gerra Sazan, redatte tutte dallo stesso Notaio albanese.

3. Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per nullità dello stesso per incertezza assoluta sulle persone dei ricorrenti.

4. Sussistono i presupposti di legge per disporre fra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali del presente giudizio di ottemperanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per nullità del ricorso introduttivo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.