Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1414

Presidente: Petitti - Relatore: Chindemi

RITENUTO CHE

La Società GE.TE.T. s.p.a., originario gestore del servizio di tesoreria per il Comune di Cancello ed Arnone, proponeva davanti al Tribunale di Napoli Nord, regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (RG 1953/56) emesso dal Tribunale di Napoli Nord, con cui chiedeva all'ente ed alla società subentrante nella gestione del medesimo servizio (SO.GE.R.T. s.p.a.) il rimborso delle anticipazioni di tesoreria risultanti alla fine della propria gestione.

Parallelamente al giudizio di opposizione instauratosi innanzi al Tribunale partenopeo e sulla base delle stesse argomentazioni, l'attuale ricorrente proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. anche alla Corte dei conti - Sez. reg. Campania - richiedendo il versamento delle somme dovute al passaggio di cassa del servizio di tesoreria.

In data 20 settembre 2016 il Giudice contabile rigettava il ricorso per mancanza di fumus bonis iuris e periculum in mora, dichiarando la propria giurisdizione.

In seguito a tale pronuncia ed essendo già stata sollevata istanza di regolamento di giurisdizione da parte della GE.TE.T. s.p.a., il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza emessa in data 7 novembre 2017, dichiarava la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario a favore di quella della Corte dei conti e revocava il provvedimento ingiuntivo emesso in precedenza.

Si costituiva la SO.GE.R.T. s.p.a. e sia quest'ultima che la GE.TE.T. s.p.a. presentavano anche memoria.

CONSIDERATO CHE

1. In via preliminare, il ricorso proposto per regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'art. 41 c.p.c., deve ritenersi ammissibile.

È infatti consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che "nei procedimenti di cognizione ordinaria, ove si svolga la discussione orale della causa, la preclusione della proposizione del regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. si determina dal momento in cui, all'udienza fissata per la discussione, terminata quest'ultima, il collegio si riserva per la decisione" rilevando dunque il momento preclusivo solo dopo che la causa sia trattenuta per la decisione nel merito (Sez. un., 27441/2017; Sez. un., 5747/2015; Sez. un., 25256/2009). Nel caso di specie la GE.TE.T. s.p.a. proponeva tale ricorso in data antecedente (24 ottobre 2017) rispetto alla udienza fissata per la discussione.

Né sussiste nel caso concreto il presunto conflitto di giurisdizione, sostenuto dalla parte resistente, in quanto, per aversi un conflitto in tal senso, sia esso positivo che negativo, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., è necessario che vi siano decisioni emesse da giudici di piena cognizione, sicché il conflitto è inammissibile ove anche una sola di esse sia stata pronunciata, come nel caso di specie, in sede cautelare (argomento desumibile da Cass., Sez. un., n. 23224/2016 e Cass., Sez. un., n. 19256/2010).

2. Ai fini della giurisdizione giova premettere che ai sensi del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e soprattutto per effetto dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, materie che sono individuate dal concorso di due elementi: la natura pubblica dell'ente ed il carattere pubblico del danaro o del bene oggetto della gestione. È da precisare che il secondo comma del citato art. 103 Cost., nel riservare alla Corte dei conti le materie di contabilità pubblica, ha assunto di questa, sotto l'aspetto oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva cioè sia dei giudizi di conto che di responsabilità. Giudizi che, a parte la possibile distinzione per l'oggetto ed entro certi limiti per i soggetti (agenti contabili ed impiegati amministrativi), hanno lo scopo di reintegrare l'erario per i danni subiti per irregolarità di gestione o per comportamenti imputabili agli agenti ed agli impiegati medesimi (cfr. Corte cost., 17 novembre 1982, n. 185). La giurisdizione contabile inizialmente costituita dai giudizi di conto ha quindi assunto progressivamente una portata più generale comprensiva dei giudizi sui conti e sulle responsabilità di gestione, sì da abbracciare tutte le controversie direttamente connesse alla materia contabile.

Nel caso di specie si verte innegabilmente in tema di contabilità pubblica, stante la pacifica qualifica di tesoreria comunale e la natura pubblica del denaro (dello stesso ente) gestito dalla predetta.

Spetta al Giudice contabile la verifica dei rapporti di dare-avere tra l'agente contabile e l'Amministrazione comunale nonché del risultato di detti rapporti con conseguente eventuale responsabilità di tipo contabile stante, come già evidenziato, la natura pubblica dell'ente e del denaro gestito; tale responsabilità si estende anche ad atti e comportamenti - intervenuti nell'ambito di un rapporto gestorio tra l'ente pubblico e l'agente e costituenti violazioni di specifici schemi procedimentali di tipo contabile - stabiliti per la regolarità della riscossione di entrate, dell'effettuazione di spese, del rispetto del bilancio (cfr. Cass., Sez. un., 8113/2009; Cass., Sez. un., 1734/2002).

Va disattesa la distinzione posta dalla GE.TE.T. tra inadempimento contabile e inadempimento contrattuale (contratti tra Comune e GE.TE.T. in data 18 marzo 2011 e tra Comune e SO.GE.R.T. in data 9 gennaio 2015) in quanto entrambe le pretese sono identiche sotto il profilo della causa petendi ed entrambe mirano ad ottenere la restituzione di quanto preteso dalla GE.TE.T. anche se azionate sotto aspetti diversi.

Infatti l'oggetto dei due citati contratti è costituito "dal complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al medesimo ente e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme...". L'obbligazione dedotta in giudizio riguarda il rapporto gestorio intercorrente tra l'ente pubblico e il precedente tesoriere che chiede la restituzione di somme alle quali ritiene di avere diritto e il bene della vita richiesto corrisponde alla restituzione degli importi dovuti in relazione al rapporto di tesoreria intrattenuto con il Comune, rispetto al quale, ai fini della giurisdizione, diviene irrilevante il presunto inadempimento contrattuale dedotto dalla SO.GE.R.T.

La pretesa della GE.TE.T. di ripetere dalla SO.GE.R.T. il pagamento di quanto preteso non trova, quindi, fondamento in un rapporto contrattuale - non essendo intercorso alcun contratto tra le predette società (tesoriere uscente e tesoriere entrante) - ma in un più ampio rapporto concernente la contabilità dell'ente locale ed interessa il rapporto tra il tesoriere e l'ente locale.

Trattasi, come già evidenziato, di controversia strettamente attinente alla materia contabile facendosi valere l'inosservanza di una obbligazione (restituzione delle somme asseritamente dovute dal Comune) inerente al rapporto di tesoreria, il cui adempimento è volto a realizzare la fase esecutiva e terminale del rapporto stesso.

Deve, quindi, essere affermata la giurisdizione della Corte dei conti.

La peculiarità della fattispecie costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione della Corte dei conti; dichiara compensate le spese del giudizio.

M. Bencini e al. (curr.)

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L. Di Muro, G. Correale (curr.)

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