Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina
Sentenza 1° febbraio 2019, n. 43

Presidente ed Estensore: Vinciguerra

FATTO E DIRITTO

Il presente ricorso è volto a contestare le delibere 25 giugno 2018, n. 1411 e 9 luglio 2018, n. 1494 della A.S.L. di Frosinone con le quali è disposta la revoca della delibera 5 marzo 2018, n. 539, è confermato per l'anno 2017 il livello massimo di finanziamento previsto nella delibera 4 dicembre 2017, n. 2153 per le strutture abilitate per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale ed è definito il livello di finanziamento per il 2018.

La delibera n. 2153/2017 recepisce il decreto (DCA) 13 settembre 2017, n. 411 del Presidente della Regione Lazio in qualità di commissario ad acta, il quale a seguito di valutazione economica definisce i criteri per l'erogazione da parte delle aziende sanitarie della regione dei finanziamenti alle strutture private, considerando ai fini della determinazione del livello massimo di finanziamento per singole a.s.l. le strutture accreditate entro il 30 giugno 2017 e stabilendo che le strutture accreditate successivamente sarebbero state oggetto di separata valutazione ai fini della contrattualizzazione per l'anno 2018 e avrebbero potuto essere finanziate, anche prima del 1° gennaio 2018, solo nel caso in cui fossero state rilevate economie di spesa sui livelli di finanziamento complessivi assegnati dalla Regione.

Espone il centro diagnostico ricorrente che la stessa delibera A.S.L. n. 2153/2017, pur formalmente recependo le indicazioni del DCA n. 411/2017, ha incluso nel finanziamento diretto il Centro Benessere s.r.l. di Frosinone, struttura accreditata con il S.S.N. dopo il 30 giugno 2017. La delibera n. 2153/2017 era stata rettificata in parte qua dalla delibera n. 539/2018, ma quest'ultima è stata revocata dagli atti in questa sede contestati.

Con motivi aggiunti il centro diagnostico Arce impugna la delibera 23 luglio 2018, n. 1632 del commissario straordinario della A.S.L. di Frosinone, che include il Centro Benessere anche per il 2018 nella ripartizione diretta del finanziamento regionale, nonché la delibera commissariale 7 settembre 2018, n. 1873 nella parte in cui richiama la delibera n. 2153/2017.

Il Centro Benessere, costituito in giudizio, confuta le deduzioni di Arce e presenta ricorso incidentale avverso la delibera commissariale n. 1632/2018 nella parte in cui è prevista l'assegnazione del budget alla San Raffaele s.p.a. per 30 posti residenziali e alla Villa Alba s.p.a. per 60 posti.

La A.S.L. di Frosinone si è costituita in giudizio e ha presentato controdeduzioni.

La causa è passata in decisione all'udienza del 9 gennaio 2019.

Il ricorso incidentale del Centro Benessere è inammissibile anzitutto per omessa notifica alla San Raffaele s.p.a. e alla Villa Alba s.p.a.: soggetti controinteressati, giacché con l'impugnazione in parte qua della delibera A.S.L. n. 1632/2018 il Centro benessere contesta l'entità del finanziamento riconosciuto alle due strutture.

Inoltre l'azione intrapresa non appare comprendibile nella nozione che l'art. 42 c.p.a. fornisce del ricorso incidentale, il quale ai sensi del 1° comma sortisce dall'interesse di controparte in dipendenza della domanda proposta con il ricorso principale e che, pertanto, non potrebbe essere autonomamente azionato. Invece con l'iniziativa assunta nel contestare in parte la delibera n. 1632/2018, impugnata da Arce con motivi aggiunti al ricorso principale, il Centro Benessere investe non la posizione dei ricorrenti principali in relazione al provvedimento, contestandone la legittimità, bensì le posizioni riconosciute dal provvedimento stesso a due soggetti estranei al processo e che in nessun modo, qualora delegittimate dall'azione del Centro Benessere, potrebbero interferire, compromettendola, con la domanda avanzata in via principale da Arce. Anche per questa ragione il ricorso incidentale deve ritenersi inammissibile.

Ulteriore motivo d'inammissibilità del ricorso incidentale risiede nella mancanza di titolo legittimante in capo al Centro Benessere a fruire del finanziamento regionale nella misura erogata dalle delibere contestate con il ricorso principale.

Quest'ultimo è infatti fondato.

Questo Tribunale si è pronunciato su analogo provvedimento di diversa azienda sanitaria, riconoscendone l'illegittimità nella parte in cui ha ripartito in modo diretto i finanziamenti regionali a struttura accreditata dopo il 30 giugno 2017, in difformità dai criteri di cui al DCA n. 411/2017 (T.A.R. Lazio, Latina, 9 giugno 2018, n. 341). La pronuncia ha riconosciuto che le strutture accreditate col S.S.N. dopo la predetta data del 30 giugno 2017 possono essere finanziate solo in via indiretta a seguito del reperimento di economie di spesa nell'ambito del profilo assistenziale, previa comunicazione della loro sussistenza all'area regionale competente.

Anche in questo caso il finanziamento a parte controinteressata ha avuto luogo, alla stregua degli atti contestati, in deroga non giustificata ai criteri predefiniti dalla DCA n. 411/2017. Non appaiono attendibili le difese delle controparti, giacché solo genericamente nella memoria di controricorso la A.S.L. di Frosinone fa riferimento a economie di spesa delle quali, tuttavia, non attesta l'entità, né le fonti di reperimento, e nemmeno la preventiva comunicazione alla Regione.

Inoltre i moduli di calcolo della quota finanziabile per Arce per l'anno 2018, come prevista dalla delibera n. 1494/2018, non appaiono conformi alle percentuali indicate dalla delibera n. 2153/2017 (80% per le strutture in possesso del titolo di accreditamento temporaneo e 98% per le strutture definitivamente accreditate) in relazione alla capacità produttiva, considerato che il centro diagnostico ha ottenuto l'accreditamento definitivo l'8 febbraio 2018.

Per queste ragioni il ricorso principale deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e incidentale, accoglie il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti, annulla per l'effetto i provvedimenti con essi impugnati e dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Centro Benessere s.r.l.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Caringella

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