Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione I
Sentenza 8 febbraio 2019, n. 271

Presidente: Salamone - Estensore: Sorrentino

FATTO

Rilevato in fatto che:

a) la Provincia di Cosenza ha indetto una gara per la concessione di spazi per la gestione del servizio Bar/Punto Ristoro presso gli Istituti scolastici di pertinenza dell'Ente, suddiviso in più lotti;

b) la società ricorrente ha partecipato alla gara con riferimento ai lotti 8, 9,10 e 11;

c) successivamente, con determina del Dirigente del Settore Patrimonio e Tributi della Provincia di Cosenza del 28 novembre 2018, n. 18001957 R.G., l'amministrazione ha annullato il bando e la procedura di gara, avendo rilevato che "in seguito a diversi interpelli circa le modalità di partecipazione alla procedura di gara, la SUA-CS ha erroneamente affermato la sussistenza di un divieto di partecipazione per più lotti, così minando il principio di concorrenza, parità di trattamento e di non discriminazione e di massima partecipazione alle gare pubbliche, riconosciuti dalla legislazione interna e comunitaria";

d) la società ricorrente si è dunque rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale impugnando l'annullamento d'ufficio della procedura di gara;

f) costituitasi la Provincia di Cosenza, il ricorso, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, è stato trattato nel merito e spedito in decisione alla camera di consiglio del 30 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

DIRITTO

Ritenuto che:

k) non meritino accoglimento le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della resistente, sul rilievo che è senza dubbio configurabile l'interesse ad agire della ricorrente, in funzione del possibile conseguimento dell'aggiudicazione;

l) l'annullamento in autotutela è rimedio alle riscontrate illegittimità del provvedimento amministrativo;

m) nel caso di specie, l'illegittimità si anniderebbe nei chiarimenti resi dalla stazione appaltante, che, interpellata da alcuni operatori economici, avrebbe erroneamente specificato che ogni operatore avrebbe potuto partecipare alla gara per un solo lotto;

n) al contrario, l'art. 13 del disciplinare di gara specifica che ogni offerente avrebbe potuto aggiudicarsi una sola concessione, senza limitare però la partecipazione alla gara a un solo lotto;

o) è nondimeno giurisprudenza pacifica che in tema di gare d'appalto le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati; di conseguenza gli eventuali chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica, potendo esse essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante ad integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice (C.d.S., Sez. V, 24 aprile 2017, n. 1903; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 21 maggio 2018, n. 502; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 15 dicembre 2016 , n. 2983);

p) se i chiarimenti resi dalla stazione appaltante non sono idonei a modificare o integrare la disciplina di gara, la loro erroneità non è in grado di incidere sulla legittimità del bando o della procedura di gara;

q) d'altro canto, nel caso di specie non vi è alcuna evidenza che i chiarimenti erronei abbiano effettivamente condizionato la partecipazione alla gara di alcuni operatori economici.

Ritenuto, conclusivamente, che:

r) il ricorso debba trovare, per le ragioni testé illustrate, accoglimento;

s) le spese di lite debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata determinazione n. 1957 del 28 novembre 2018.

Condanna la Provincia di Cosenza, in persona del Presidente in carica, alla rifusione delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.