Corte di cassazione
Sezione IV civile (lavoro)
Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2225

Presidente: Patti - Relatore: Mancino

RILEVATO CHE

1. con sentenza in data 21 settembre 2012 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto della domanda proposta dall'avvocato C. Nicolò nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per ottenere la pensione di anzianità - avendone maturato il requisito assicurativo e contributivo mediante totalizzazione della contribuzione versata presso l'INPS con gli anni di contribuzione alla Cassa, pur non avendo provveduto alla cancellazione dall'Albo professionale;

2. per la Corte territoriale i requisiti per accedere alla pensione di anzianità richiesta alla Cassa, con computo, attraverso la totalizzazione, di periodi assicurativi presso l'INPS, non potevano che essere quelli stabiliti dalla Cassa, compreso quello della cancellazione dall'Albo (art. 3 della l. n. 576 del 1980) e la circostanza che il predetto principio risultasse richiamato, dall'art. 1, del d.lgs. n. 42 del 2006, solo per la pensione di vecchiaia confermava la finalità del legislatore, di ribadire il principio della prevalenza del regime più restrittivo, per l'accesso al trattamento pensionistico, per gli assicurati che si avvalgono della totalizzazione o maggiori oneri per enti o cassa a favore di questi rispetto a quanto previsto per la generalità degli iscritti;

3. avverso tale sentenza ricorre C. Nicolò, con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria tardivamente depositata, cui resistono, con controricorso, l'INPS e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense che ha depositato memoria illustrativa;

CONSIDERATO CHE

4. preliminarmente va dichiarata inammissibile, per tardività, la memoria depositata dalla parte ricorrente oltre i termini prescritti dall'art. 380-bis c.p.c.;

5. con il motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2006 e dell'art. 12 delle preleggi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto necessario il requisito della cancellazione dall'Albo non solo nel caso di pensione di anzianità erogata dalla Cassa in forza dei soli contributi versati presso la stessa, ma anche nel caso di pensione di anzianità erogata ai sensi della richiamata disposizione del d.lgs. n. 42 del 2006, a seguito di totalizzazione di contributi versati presso diverse gestioni previdenziali;

6. il ricorso va rigettato, in continuità con i precedenti di questa Corte, da ultimo Cass. 12 dicembre 2017, n. 29780, alla cui più ampia motivazione si rinvia;

7. il contesto normativo in cui si inserisce la fattispecie è costituito dal d.lgs. n. 42 del 2006 e dall'art. 3 della l. n. 576 del 1980;

8. in particolare, vi è contrasto in ordine all'individuazione delle concrete modalità di completamento della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità in favore dell'avvocato che intenda avvalersi della totalizzazione di due periodi contributivi, costituiti l'uno presso l'Inps e l'altro presso la Cassa forense, e sull'incidenza, in particolare, della totalizzazione della diversa contribuzione versata sulla condizione specifica della cancellazione dagli Albi, richiesta dalla normativa professionale;

9. quanto alla ricostruzione storico-sistematica dell'istituto della totalizzazione valgono i seguenti snodi:

- Corte cost. n. 61 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l. n. 45 del 1990, laddove non prevedevano che ai liberi professionisti che non avessero maturato il diritto a pensione, oltre alla ricongiunzione dei periodi contributivi, spettasse la facoltà di scelta fra la ricongiunzione onerosa e la totalizzazione gratuita dei periodi contributivi, ai fini del conseguimento di una pensione unica;

- l'art. 71 della l. n. 38 del 2000 ha esteso l'ambito di applicazione della totalizzazione ai lavoratori le cui pensioni erano liquidate con il sistema retributivo, o misto, senza tuttavia abrogare le precedenti disposizioni, contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 184 del 1997, valide per i lavoratori le cui pensioni erano liquidate, esclusivamente, con il sistema di calcolo contributivo;

- agli effetti del diritto alla totalizzazione, anche per il legislatore del 2000 i periodi di contribuzione, da cumulare, non devono essere coincidenti, il lavoratore non deve aver maturato il diritto a pensione nel regime generale, nei regimi speciali sostitutivi, esclusivi o esonerativi di quello generale, ed anche nei regimi «privatizzati» di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, nei quali egli sia, o sia stato, iscritto (ulteriore fattispecie di totalizzazione non prevista per il conseguimento della pensione di anzianità, ma soltanto per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti);

- Corte cost. n. 198 del 2002 ha chiarito che, nel nostro ordinamento, la totalizzazione dei periodi di contribuzione non costituisce un istituto di carattere generale; il precedente esaminato dalla sentenza n. 61 del 1999 della stessa Corte era delimitato al caso specifico «del lavoratore che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è stato iscritto»; per funzione e finalità, la totalizzazione era volta a consentire al lavoratore di cumulare, anche ai fini della misura della pensione, contributi versati, in ragione di percorsi lavoratori intrapresi, a diverse istituzioni previdenziali in corrispondenza con la crescente flessibilità dei rapporti di lavoro;

- la legge di delegazione n. 243 del 2004 (di riforma del sistema previdenziale e pensionistico) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per rivedere e ridefinire la disciplina della totalizzazione, estendendone ulteriormente l'operatività;

- la potestà legislativa delegata è stata attuata con il d.lgs. n. 42 del 2006 che estende la totalizzazione anche ai lavoratori che già abbiano maturato il diritto a pensione presso uno dei regimi previdenziali di iscrizione, ma non siano ancora titolari di «trattamento pensionistico autonomo»;

- il predetto d.lgs. n. 42 del 2006 disciplina la possibilità di cumulare i contributi per il conseguimento (oltre che delle pensioni di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti) anche della pensione di anzianità (art. 1, comma 1); indica nell'Inps (e non più, separatamente, nelle singole gestioni) l'ente previdenziale tenuto ad erogare le quote di pensione che esse stesse liquidano, previa stipulazione di «apposite convenzioni con gli enti interessati»; prevede che ogni singola quota della pensione «totalizzata» sia calcolata (non più sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti da ciascun ordinamento, ma) «esclusivamente con le regole del sistema contributivo»; prevede, inoltre, che il diritto a pensione sorga, soltanto, a condizione che il lavoratore abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione e raggiunto un'età di 65 anni, ovvero abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dall'età, e che sussistano gli ulteriori, eventuali, requisiti (diversi dall'età anagrafica e dall'anzianità contributiva) previsti «dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia» ed, infine, che i periodi di contribuzione siano considerati «tutti e per intero»;

- la l. n. 247 del 2007, per finire, ha ulteriormente ampliato i limiti soggettivi di utilizzabilità della totalizzazione modificando anche il comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 184 del 1997, abrogando le parole «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale»;

10. la descritta disciplina della totalizzazione non ha in alcun modo lambito le regole di erogazione dei trattamenti pensionistici di anzianità proprie di ogni singolo ordinamento interessato dalla totalizzazione contributiva, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 1997, limitandosi a consentire di valorizzare, effettivamente, tutti i contributi versati, dal lavoratore, nel corso della sua intera vita lavorativa, per conseguire il diritto a pensione o ad una pensione più elevata;

11. va disattesa, pertanto, la tesi argomentativa secondo cui il d.lgs. n. 42 del 2006 avrebbe introdotto nuove regole per il trattamento pensionistico di anzianità con l'effetto di far venir meno l'obbligo di cancellazione dagli albi professionali previsto dalla disposizione in tema di pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (art. 3 l. n. 476 del 1980) che prevede: «La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente. La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'art. 2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità»;

12. la cancellazione dagli Albi di avvocato e di procuratore concorre ad integrare, con la prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di almeno trentacinque anni, la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità a carico della Cassa medesima (vedi Cass. 12 dicembre 2017, n. 29780 e la giurisprudenza ivi richiamata);

13. la richiamata condizione è stata ritenuta conforme a Costituzione (artt. 3, 4, 35, comma primo, e 38, comma secondo) in quanto, analogamente alla pensione di anzianità dei lavoratori subordinati, costituisce una forma di riconoscimento e premio per quanti hanno adempiuto il dovere prescritto dall'art. 4, secondo comma, Cost. partecipando assiduamente ad un'attività di produzione sociale durata almeno trentacinque anni, potendo così fruire in «anticipo del godimento della pensione concesso in considerazione del presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale» per effetto di una «libera scelta dell'interessato» subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa per quasi tutti i lavoratori, subordinati ed autonomi (v. Corte cost. nn. 73 del 1992 e 362 del 1997);

14. con costante orientamento (vedi i precedenti richiamati da Cass. n. 29780 del 2017 cit.) questa Corte ha affermato che il requisito della cessazione di ogni attività lavorativa subordinata per l'accesso dei lavoratori dipendenti alla pensione di anzianità, fin dall'istituzione ai sensi dell'art. 22 della l. 30 aprile 1969, n. 153, è rimasto immutato anche dopo la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (l. 8 agosto 1995, n. 335) che ne ha modificato soltanto i requisiti assicurativi e contributivi (art. 1, commi 25 e ss., l. n. 335 del 1995, cit.);

15. non è configurabile, pertanto, un'abrogazione tacita (ai sensi dell'art. 15 delle preleggi) della disposizione (art. 3 l. n. 576 del 1980 cit.) che prevede l'analogo requisito della cancellazione dall'albo professionale per l'accesso alla pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma del 1995 e in dipendenza dell'armonizzazione alle pensioni di anzianità a carico dell'AGO (art. 3, comma 12, penultimo periodo), quanto a requisiti (assicurativi e contributivi) per l'accesso (art. 1, commi 25 e ss., cit.), dei pensionamenti anticipati di anzianità a carico degli enti previdenziali privatizzati (quale la Cassa resistente);

16. gli enti previdenziali, anche dopo la privatizzazione (ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509), «continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato (...), rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni, (e) continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione» (art. 1 d.lgs. 509 del 1994, cit.);

17. in conclusione è rimasta immutata - in difetto di qualsiasi abrogazione, deroga o modifica - anche la disposizione recata dall'art. 3 l. n. 576 del 1980 cit., all'esito della sentenza di parziale accoglimento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 73 del 1992, cit.), che prevede la cancellazione dall'albo professionale degli avvocati e procuratori, quale requisito per l'accesso alla pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

18. le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte intimata, in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.