Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2800
Presidente: Greco - Relatore: Solaini
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il comune di Desenzano del Garda ha resistito con controricorso, la ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, sezione di Brescia, relativa a un avviso d'accertamento ICI 2009 per il mancato riconoscimento dell'agevolazione riferita all'immobile adibito ad abitazione principale.
La contribuente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 in riferimento agli artt. 144, comma 1, e 143, comma 2, c.c., nel testo sostituito dagli artt. 26 e 24 della l. n. 151 del 1975, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano disconosciuto ai fini ICI il diritto all'agevolazione prevista per l'abitazione principale ai coniugi pur residenti anagraficamente in comuni diversi per esigenze lavorative, benché la contribuente già beneficiasse dell'agevolazione per l'immobile oggetto di controversia, prima di contrarre nuove nozze con l'attuale coniuge anagraficamente residente e dimorante, come detto, in diverso comune.
Il motivo è infondato.
È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello che "In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del 2006, con decorrenza dall'1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell'accertamento che l'immobile de quo costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie)." (Cass. ord. n. 15444/2017, Cass. ordd. nn. 12299/2017, 13062/2017, 12050/2010).
Nel caso di specie, la CTR ha accertato - così come confermato dalla contribuente in ricorso - che l'abitazione oggetto dell'atto impositivo non costituiva, nell'anno in contestazione, dimora abituale non solo propria ma anche del proprio nucleo familiare, mentre le agevolazioni fiscali sono notoriamente di stretta interpretazione e richiedono per essere riconosciute la sussistenza dei presupposti previsti tassativamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a pagare al comune di Desenzano sul Garda, in persona del Sindaco in carica, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo complessivo di euro 800,00, oltre euro 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.