Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 9 aprile 2019, n. 2322

Presidente: Garofoli - Estensore: Pescatore

FATTO

1. Gli odierni appellati, candidato sindaco e consiglieri comunali della lista "Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco", hanno impugnato in primo grado, ai sensi dell'art. 130 c.p.a., l'atto di proclamazione degli eletti del Comune di Serra di Aiello.

2. Premettendo di avere ottenuto 189 voti a fronte dei 190 ottenuti dalla "Lista civica la svolta 1.2.", i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi di censura, dei quali il primo volto a contestare l'attribuzione alla lista avversaria di due schede viziate da segni di riconoscimento, in violazione dell'art. 64, n. 2, d.P.R. 570/1960.

3. Gli eletti si sono costituti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso avversario nonché, a mezzo di ricorso incidentale, l'annullamento di due schede di voto attribuite agli avversari, in quanto anch'esse ritenuta viziate da segni di riconoscimento.

4. All'esito di verificazione, il TAR, respinto il ricorso incidentale e accolto quello principale limitatamente al primo motivo di ricorso, ha corretto il risultato elettorale proclamando Sindaco Antonio Cuglietta.

5. Avverso la sentenza hanno proposto appello i sigg.ri Caruso, Paradiso, Pirillo, Innocenti, Mendicino, Berardone, Rizzo e Falsetto deducendo tre motivi di doglianza.

6. Si sono costituti in giudizio il Comune di Serra d'Aiello nonché il sindaco e i consiglieri (indicati in epigrafe) della lista contrapposta a quella degli appellanti.

7. A seguito del rinvio dell'istanza cautelare al merito, la causa è stata discussa e posta in decisione all'udienza pubblica de 4 aprile 2019.

DIRITTO

1. Il giudice di primo grado, dopo aver richiamato i principi che orientano l'interpretazione della ipotesi di nullità del voto connotato da segni di riconoscimento dell'elettore (art. 64, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), ha riscontrato, in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo, che:

- nella scheda di cui all'allegato n. 1 della relazione di verificazione (attribuita alla lista "La svolta 1.2") "accanto al simbolo sbarrato di tale lista compare una scritta non decifrabile e neppure attribuibile per numero delle lettere (4 o 5 nella prima riga e 4 nella seconda), per come auspicato dai controinteressati nelle operazioni del verificatore, al nome del candidato Saverio Rizzo. Il segno, dunque, non ha giustificazione alcuna con l'espressione del consenso e va, pertanto, ritenuto nulla diversamente da quanto ritenuto dal seggio elettorale";

- nella scheda di cui all'allegato n. 3 della relazione di verificazione attribuita alla lista "la svolta 1.2" "oltre al simbolo sbarrato di tale lista nel riquadro della lista in competizione vi è una scritta non decifrabile che per posizione non trova giustificazione alcuna nella espressione del voto con conseguente nullità della scheda".

1.1. Gli appellanti censurano le conclusioni alle quali è giunto il giudice di primo grado, richiamando l'indirizzo interpretativo secondo il quale le mere incertezze grafiche o la diversa collocazione della preferenza od ancora la preferenza espressa in modo irregolare, non costituiscono elementi sintomatici idonei a determinare la nullità del voto, in quanto non indicativi in modo inoppugnabile della volontà dell'elettore di rendersi riconoscibile.

1.2. La censura è infondata.

Le schede prese in esame recano una scritta non leggibile e comunque non riferibile ad alcun soggetto implicato nella competizione elettorale, quindi estranea alle modalità di voto e priva di una qualunque ragionevole spiegazione che non sia quella di rendere riconoscibile il voto (cfr. C.d.S., Sez. III, 1° marzo 2018, n. 1285).

1.3. Il caso diverge, quindi, dalla casistica richiamata dalla parte appellante e relativa ad ipotesi di incertezze o anomalie nel tratto grafico o di illeggibilità o inesatta collocazione della espressione di voto, venendo qui in rilievo, in entrambe le schede, l'indicazione di nomi e/o cognomi non ricollegabili, come analizzato nella sentenza impugnata, ad alcun candidato, e del tutto ultronei e distinti dal segno grafico deputato alla espressione del voto.

1.5. Per quanto esposto, il motivo di appello non può essere accolto.

2. Quanto alle schede contestate con il ricorso incidentale il Tar ha osservato, innanzitutto, che nella scheda di cui all'allegato n. 4 della relazione di verificazione "vi è sbarramento dell'intero riquadro ed indicazione di uno dei candidati della medesima lista, Filippo Aloe. Ritiene il Tribunale che l'apposizione del crocesegno sull'intero riquadro della lista sia ordinaria modalità di espressione della preferenza e non presenti irregolarità che ne inficino la validità".

2.1. Al fine di confutare tale valutazione, la parte appellante ha dedotto che "la ridondante modalità espressiva con sbarramento dell'intero riquadro della lista "Sosteniamo Serra - Antonio Cuglietta Sindaco" e indicazione della preferenza "Filippo Aloe" non ha giustificazione con l'espressione del consenso ma, viceversa, disvela una oggettiva riconoscibilità ed una soggettiva preordinazione dell'elettore a far riconoscere il proprio voto. Milita in tal senso la constatazione, da un lato, che il simbolo e il nominativo del candidato Sindaco non risultano adeguatamente contrassegnati; dall'altro, che lo sbarramento del riquadro anche nella zona non destinata al simbolo, né al nominativo del candidato Sindaco né al voto di preferenza costituisce un segno oggettivamente e ontologicamente estraneo al contenuto della scheda e alla manifestazione di volontà del votante che non trova spiegazione diversa dalla volontà del votante di rendere riconoscibile la scheda".

2.2. La censura va respinta.

La scheda in esame contiene una precisa manifestazione di volontà dell'elettore che non può essere condizionata dalla misura del segno di croce tracciato, posto che:

- la norma applicabile (art. 5, n. 4, e art. 6, n. 3, della l. n. 81/1993) non prescrive alcuna limitazione al riguardo;

- la modalità con la quale è stato espresso il voto, dal punto di vista oggettivo, non può essere ritenuta anomala o sovrabbondante rispetto alla volontà del cittadino di esercitare il proprio diritto, e ciò anche in virtù del principio del maggior favore per la validità del voto, il quale porta a ritenere che le ipotesi di nullità del voto si configurano come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio, non potendo trovare alcuna diversa e ragionevole spiegazione;

- detta condizione nel caso di specie non è riscontrabile e, d'altra parte, con riferimento a modalità di espressione del voto analoghe a quella qui contestata, questa sezione ha già ritenuto che "il segno di matita con cui l'elettore ha espresso il voto oltrepassando il rettangolo fino al limite della scheda può essere, in effetti, addebitato a distrazione o - aggiunge il Collegio - a particolare forza casualmente impressa alla matita" e che, comunque, "la lunghezza del tratto non dimostra in maniera inoppugnabile, così come richiesto dall'art. 64 d.P.R. n. 570/1960, la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto" (cfr. C.d.S., sez. V, 15 settembre 2010, n. 6788, e sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327).

3. Quanto alla scheda di cui all'allegato n. 5 della relazione di verificazione, il Tar ha osservato quanto segue: "vi è sbarramento del simbolo della lista ed in corsivo il nome "Longo Costantino" a fronte della presenza tra i candidati di soggetto diverso Longo Piero. Nel ricorso incidentale si sostiene che nella specie non vi sarebbe preferenza per il candidato con nome errato, bensì firma autografa del padre del candidato con volontà di riconoscimento ed a sostegno della doglianza la parte controinteressata ha richiesto ctu calligrafica. È noto in proposito che la giurisprudenza afferma che l'erronea indicazione del prenome del candidato, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell'elettore né configura un mezzo di riconoscimento, tale errore ben potendo essere un mero difetto mnemonico, non improbabile poiché il voto di preferenza non necessariamente riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (v. Consiglio di Stato sez. V, 29 novembre 2013, n. 5720; sez. V, 30 gennaio 1997, n.112). Ritiene il Tar che nella specie tale principio sia applicabile e che l'invocato accertamento calligrafico trovi ostacolo in duplice ragione. In primo luogo la dimostrazione che il voto sarebbe attribuibile al padre del candidato è in astratto irragionevole in quanto contrasterebbe con l'interesse dell'elettore ad inficiare la preferenza al figlio senza che vi sia ragione per dar prova all'esterno di aver per questi votato ed in secondo luogo tale accertamento violerebbe il principio della segretezza del voto".

3.1. Secondo la parte appellante, la scrittura utilizzata dall'elettore consente di cogliere che lo stesso, in modo inoppugnabile, abbia voluto far riconoscere il proprio voto, in quanto si tratta di una firma autografa e non già della espressione di un candidato della lista "Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco".

In tal senso militerebbero sia l'inequivoca interpretazione della scrittura quale firma in corsivo dell'elettore, corrispondente ad un soggetto estraneo alla composizione della lista "Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco", padre del candidato Longo Piero; sia l'indirizzo giurisprudenziale che considera riconoscibile il voto per una lista accompagnato dall'indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato di quella lista (C.d.S., sez. V, 2 settembre 2004, n. 5742).

3.2. Il Collegio non condivide l'assunto posto a base del motivo di appello.

Va premesso che, oltre al candidato Longo Piero, non figuravano nella competizione elettorale altri candidati con lo stesso cognome. Non solo, dunque, non può ritenersi pertinente il richiamo giurisprudenziale formulato dagli appellanti (in quanto riferito al diverso caso dell'indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato di quella lista - C.d.S., sez. V, 2 settembre 2004, n. 5742); ma neppure può sospettarsi che l'indicazione errata del nome, accompagnata alla indicazione di un cognome univocamente riconducibile ad un solo candidato, possa avere ingenerato motivi di incertezza circa l'assegnazione della preferenza.

3.3. Resta quindi solo da chiarire se l'elettore abbia voluto rendere riconoscibile il proprio voto.

3.4. Sotto questo specifico riguardo, alla fattispecie pare potersi attagliare pienamente il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo il quale l'indicazione errata del nome di battesimo del candidato non costituisce segno della volontà dell'elettore di farsi riconoscere: "L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto" (C.d.S., sez. V, 22 febbraio 2001, n. 1020 e 29 novembre 2013, n. 5720; Id., sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5652; T.A.R. Pescara, sez. I, 26 settembre 2016, n. 312).

3.5. La parte appellante argomenta ulteriormente la propria tesi sostenendo che l'elettore avrebbe vergato in corsivo i propri nome e cognome, e ciò al fine di rivelare intenzionalmente la propria identità di padre del candidato Longo Piero, il che impedirebbe di liquidare tale modalità di espressione del voto come semplice refuso o mero errore materiale.

3.6. La congettura va respinta in quanto non presenta alcun elemento di supporto in grado di dimostrare che l'espressione di voto sia effettivamente riconducibile al padre del candidato e non piuttosto ad un diverso elettore che abbia confuso i due nominativi, astrattamente sovrapponibili proprio in quanto riconducibili al medesimo ambito familiare.

3.7. La ricostruzione avanzata dalla parte appellante, in ogni caso, non rende un buon servizio alla tesi della invalidità del voto anche sul piano della inferenza logico-deduttiva, e cioè in quanto l'ipotizzata volontà dell'elettore di rendersi riconoscibile, calata nella peculiare fattispecie data, da un lato contrasterebbe, in modo assai poco plausibile, con l'interesse dello stesso elettore a non inficiare la preferenza espressa in favore del figlio; e, dall'altro, presupporrebbe una altrettanto improbabile volontà del medesimo elettore di rendere a questi riconoscibile il proprio voto.

3.8. Il terzo elemento argomentativo introdotto dalla parte appellante fa riferimento al carattere "corsivo" della espressione grafica apposta sulla scheda e alla sua conseguente interpretazione come firma autografa del sig. Longo Costantino.

3.8. Della insussistenza di elementi oggettivi che consentano di individuare la paternità del voto, si è già detto. Detta incertezza non potrebbe neppure fugarsi a mezzo dell'esperimento di perizie grafiche, posto che una tale indagine tecnica, oltre a compromettere la segretezza del voto, dovrebbe investire la totalità del corpo elettorale che ha preso parte attiva alle votazioni.

3.9. Di più, la norma applicabile (art. 5, comma 4, della l. n. 81/1993) non prescrive alcuna limitazione al riguardo della modalità di scrittura del cognome del candidato prescelto ("Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno").

3.10. È infine del tutto apodittica e indimostrata la deduzione che identifica nel carattere corsivo della espressione grafica un indice inequivocabile della sua natura di firma autografa della parte apponente, potendosi dare il caso, altrettanto plausibile, che l'elettore abbia voluto esprimere la sua preferenza indicando, con tale modalità di scrittura, le generalità del candidato prescelto.

4. Per quanto esposto, l'appello va integralmente respinto.

5. Tenuto conto della natura e peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.