Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 7 maggio 2019, n. 2922
Presidente: De Felice - Estensore: Maggio
FATTO E DIRITTO
Il Condominio di via Ceradini n. 5 - Milano (d'ora in poi solo Condominio), appella la sentenza 3 febbraio 2015, n. 381 con la quale il TAR Lombardia - Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo Condominio contro il decreto 26 giugno 2014, prot. n. 0001106 con cui il Direttore Regionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha inserito la scuola per l'infanzia "Il Quadrifoglio di Brenda Murphy & C." s.a.s. nell'elenco delle scuole non paritarie della Lombardia per l'anno scolastico 2014/2015.
L'avversata pronuncia è motivata con riguardo al ritenuto difetto di procura speciale da parte del difensore del Condominio ricorrente in quanto rilasciata prima dell'adozione del provvedimento impugnato.
Per resistere all'appello si è costituita in giudizio la scuola per l'infanzia "Il Quadrifoglio di Brenda Murphy & C.", la quale, con successive memorie, ha meglio argomentato le proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2019 la causa è passata in decisione.
Può prescindersi dall'esame delle eccezioni prospettate dalla scuola per l'infanzia appellata essendo il gravame comunque da respingere.
Col primo motivo si denuncia l'errore commesso dal T.A.R. nel dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale.
Infatti, per un verso, contrariamente a quanto affermato nell'appellata sentenza, sarebbe applicabile al processo amministrativo l'art. 182, comma 2, c.p.c. che consente di sanare i vizi della procura al difensore, per altro verso, poiché nel caso di specie la procura alle liti era allegata al ricorso, si sarebbe dovuta considerare per ciò solo "speciale".
Nessuna rilevanza, inoltre, si sarebbe dovuta attribuire al fatto che la data della procura fosse antecedente a quella di adozione del provvedimento impugnato, anche perché nessuna norma imporrebbe al difensore di apporre sul mandato una data successiva a quella di emanazione del provvedimento gravato.
Peraltro, nella fattispecie l'incarico professionale sarebbe stato conferito anche per lo svolgimento di attività pregresse alla proposizione del ricorso e proprio l'espletamento di tali attività avrebbe dovuto essere considerato indicativo dell'esistenza del mandato alle liti rilasciato al difensore.
In ogni caso si domanda al Collegio l'autorizzazione a depositare in giudizio la dichiarazione dell'amministratore condominiale attestante la volontà del Condominio di adire il T.A.R. per l'annullamento dell'atto impugnato in primo grado.
Occorre, infine, rilevare che nessuna norma sanziona con l'inammissibilità il ricorso privo di procura speciale.
La doglianza, così sinteticamente riassunta, non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del c.p.a. "Il ricorso deve contenere distintamente: ... g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso della procura speciale".
In base al successivo art. 44, comma 1, lett. a), del medesimo codice, l'assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta (ricorso sottoscritto dal difensore) rende l'impugnazione inammissibile (C.d.S., Sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4872 e 23 novembre 2016, n. 4921).
Nel caso di specie è pacifico che il patrono del Condominio fosse privo di procura speciale che lo abilitasse a proporre il ricorso di primo grado.
Infatti, come emerge dagli atti processuali, il mandato al difensore è stato conferito in data (24 giugno 2014) antecedente a quella di adozione (26 giugno 2014) del provvedimento impugnato, il che dimostra incontrovertibilmente come il medesimo sia stato rilasciato senza che si conoscesse il contenuto dell'atto da impugnare, con la conseguenza di non poter considerare speciale la procura conferita.
Vero è, come sostiene l'appellante, che nessuna norma impone al difensore di specificare in che data il mandato gli è stato conferito, ma una volta che tale indicazione venga spontaneamente fornita, alla stessa va riconosciuto valore confessorio del giorno in cui la procura è stata rilasciata e il dato può essere utilmente preso in considerazione al fine di verificare se la procura stessa abbia il richiesto requisito della specialità.
Giova soggiungere, alla luce di quanto sopra esposto, che nessuna rilevanza può essere attribuita, ai fini di causa, né all'attività extraprocessuale svolta dal difensore precedentemente alla proposizione del ricorso, né al fatto che la procura fosse allegata in calce allo stesso.
Assodato che il difensore del Condominio difettava di procura speciale occorre stabilire se, come auspicato dall'appellante, il vizio fosse sanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, del c.p.a. e 182, comma 2, del c.p.c.
La risposta al quesito non può che essere negativa.
Ed invero, l'applicazione della norma processual-civilistica non è compatibile con la disciplina del processo amministrativo che, come più sopra evidenziato, considera l'esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.
La detta disciplina, esigendo che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l'esistenza della procura speciale, palesa che essa deve esistere prima del ricorso stesso, così contraddicendo l'idea che la medesima possa essere rilasciata in un momento successivo (salvo il caso di sostituzione dell'originario difensore).
La previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d'altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità (C.d.S., Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4424; Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1255; Sez. un., 13 giugno 2014, n. 13431; Sez. II, 11 giugno 2012, n. 9464).
Col secondo motivo l'appellante si duole dell'errore commesso dal giudice di prime cure:
a) nel non dichiarare tardiva l'eccezione con cui la controinteressata aveva dedotto il difetto di procura speciale;
b) nel porre a carico del Condominio le spese di giudizio, tenuto conto che, stante la manifesta tardività della memoria depositata in data 15 dicembre 2015, l'attività difensiva svolta dalla controinteressata sarebbe stata analoga a quella espletata dal Ministero, nei confronti del quale le dette spese sono state compensate.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili in cui si articola.
Con riguardo alla doglianza sub a) è sufficiente osservare che, stante la rilevabilità d'ufficio del vizio in parola, è del tutto irrilevante l'eventuale intempestività dell'eccezione.
Relativamente al profilo sub b) occorre rilevare che:
1) il T.A.R. ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, enunciato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo operato dall'art. 26, comma 1, del c.p.a.;
2) fatti salvi i limiti tabellari vigenti (di cui nella specie non è dedotto il superamento), rientra nella discrezionalità del giudice della causa quantificare le somme dovute dalla parte soccombente (tra varie, C.d.S., Sez. V, 5 febbraio 2018, n. 731; Cass. civ., Sez. I, 4 agosto 2017, n. 19613).
La reiezione delle censure sin qui affrontate, con la conseguente conferma dell'appellata sentenza, preclude l'esame delle censure di merito, in questa sede riproposte, su cui il giudice di primo grado non si è pronunciato.
L'appello va, in definitiva, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 2.000/00 (duemila) pro parte, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.