Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 13 maggio 2019, n. 428

Presidente ed Estensore: De Nictolis

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado il sig. L. Salvatore, odierno appellante, ha evocato in giudizio l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico-Di Cristina-Benfratelli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illegittimo provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per soli titoli per il conferimento dell'incarico provvisorio di autista di ambulanza, bandito con deliberazione n. 1134 del 27 aprile 1990, nella misura corrispondente alle retribuzioni non percepite.

L'Azienda Ospedaliera intimata restava contumace nel giudizio di primo grado.

2. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, pur riconoscendo, sulla scorta della precedente sentenza del medesimo Tar n. 591/2005, la illegittimità del provvedimento di esclusione, e, anzi, la illiceità della condotta dell'Amministrazione per violazione grave e manifesta di legge, nondimeno ha respinto la domanda di risarcimento del danno, in base al rilievo che il ricorrente avrebbe conseguito, con l'assunzione a tempo indeterminato, un bene della vita maggiore di quello attribuitogli dal giudicato, che aveva annullato l'esclusione da un concorso per l'assunzione a tempo determinato per la durata massima di otto mesi.

Il Tar ha dunque respinto la domanda risarcitoria ritenendo difettare il nesso di causalità e il danno.

3. Ha proposto appello l'originario ricorrente.

4. Chiamata la causa una prima volta all'udienza straordinaria del 6 febbraio 2019, questo Consesso, con ordinanza istruttoria 8 febbraio 2019, n. 98:

- ha rilevato che parte appellata non si era - fino a quella data - costituita in giudizio e che l'appello risultava notificato l'ultimo giorno utile del termine lungo semestrale a mezzo PEC all'indirizzo PEC di parte appellata ospedalecivicopa@pec.it, che parte appellante, nella relata di notifica, assume tratto dal registro INI-PEC di cui all'art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005;

- ha ritenuto di dover verificare la ritualità della notificazione;

- ha invitato parte ricorrente a fornire prova che l'indirizzo PEC del destinatario della notifica fosse presente alla data della notifica nel registro INI-PEC o in altro registro menzionato nell'art. 16-ter d.l. n. 179/2012 nel testo vigente ratione temporis alla data della notifica;

- in mancanza di tale prova, ha invitato parte ricorrente a rinnovare la notificazione a parte appellata a un indirizzo presente in uno dei registi di cui all'art. 16-ter d.l. n. 179/2012 nel testo vigente alla data odierna o, in mancanza, mediante notifica non digitale nella sede reale dell'Ente;

- ha fissato i termini per tali adempimenti rinviando per il prosieguo alla udienza straordinaria dell'8 maggio 2019.

5. In esecuzione di tale ordinanza, l'appellante ha optato per il rinnovo della notificazione, effettuata in data 22 febbraio 2019 nella sede reale dell'Ente.

6. A seguito di tale notifica l'Azienda ospedaliera si è costituita in giudizio con memoria depositata il 15 marzo 2019, con cui ha eccepito il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso.

Ha dedotto che il provvedimento di esclusione illegittimo fu a suo tempo adottato dall'U.S.L. 58 di Palermo, e che ad essa risale dunque la eventuale responsabilità per danni.

Aggiunge che dopo la soppressione delle UU.SS.LL. e la istituzione delle Aziende Ospedaliere, essa Arnas è subentrata alla U.S.L. 58 di Palermo ai sensi dell'art. 55 l.r. n. 30/1993, anche nei rapporti di lavoro, provvedendo, nei confronti del ricorrente, alla immissione in servizio in esecuzione del giudicato.

Non è tuttavia subentrata nei debiti della U.S.L. 58 di Palermo, secondo quanto si evince dall'art. 6 l. n. 724/1994, che ha invece previsto una successione ex lege delle Regioni nei debiti delle soppresse UU.SS.LL.

Ritiene di poter sollevare tale eccezione per la prima volta in appello.

7. L'eccezione è fondata e può essere sollevata per la prima volta in appello.

Invero, il difetto di legittimazione passiva rientra tra le questioni di rito che possono essere sollevate dalla parte o rilevate anche d'ufficio per la prima volta in appello, se non vi sia sul punto una statuizione espressa del giudice di primo grado che, ove vi sia, ha attitudine al giudicato e deve pertanto formare oggetto di impugnazione (C.d.S., ad. plen., 8 maggio 1996, n. 2; Id., 22 dicembre 1982, n. 21; C.d.S., V, 6 settembre 2017, n. 4215).

Fuori dal caso del difetto di giurisdizione, che non può essere rilevato d'ufficio in appello, a fronte di una espressa preclusione normativa, le altre questioni di rito relative ai presupposti e condizioni del ricorso di primo grado sono rilevabili anche d'ufficio in appello (C.d.S., ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4).

8. Dispone l'art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 che "In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime".

In prosieguo l'art. 2, comma 14, l. n. 549/1995, ha disposto che: "Per l'accertamento della situazione debitoria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere al 31 dicembre 1994, le Regioni attribuiscono ai Direttori Generali delle istituite Aziende Unità Sanitarie Locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse Unità Sanitarie Locali. Le Gestioni stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994 sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive passive relative a dette Gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate Gestioni liquidatorie".

La giurisprudenza ha ritenuto, sulla scorta di tali disposizioni, che a seguito della soppressione delle UU.SS.LL. e con l'istituzione delle Aziende U.S.L., "non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime...", in quanto, per effetto della disciplina sopra citata (l'art. 6, comma 1, della l. n. 724/1994 e art. 2, comma 14, della l. n. 549/1995) "sono stati chiaramente indicati nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle UU.SS.LL., e ciò mediante apposite Gestioni stralcio rimaste di pertinenza delle Regioni anche quando sono state trasformate in 'Gestioni liquidatorie', affidate ai Direttori delle Aziende USL". Di qui, poi, la conseguenza per la quale "nessuna legittimazione poteva spettare alle Aziende USL per i debiti contratti da una soppressa USL, ancorché confluita nella struttura della nuova Azienda" (C.d.S., III, n. 5027/2011).

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, per i debiti pregressi delle soppresse UU.SS.LL., la legittimazione passiva spetta solidalmente alle gestioni liquidatorie e alle Regioni, ma non alle Aziende sanitarie e ospedaliere (Cass. civ., III, 29 gennaio 2019, n. 2343 e Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10135: "La legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l'ammissibilità di una attribuzione della legittimazione processuale in capo alle sole gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori").

Parimenti, questo Consesso ha più volte affermato che in virtù dell'art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. n. 502/1992, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali e tal fine, le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime (C.G.A.R.S., 18 gennaio 2019, n. 43; Id., 8 settembre 2016, n. 294).

9. Alla luce di quanto esposto, va affermato il difetto di legittimazione passiva, nel presente giudizio, dell'Azienda Ospedaliera evocata in giudizio, trattandosi di debito imputabile alla precedente Usl 58, e, non essendo stati evocati in giudizio i corretti legittimati passivi (vale a dire la Regione Siciliana e la gestione liquidatoria), il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile e per l'effetto va annullata senza rinvio la sentenza di primo grado e dichiarato inammissibile e comunque improcedibile l'appello.

10. Spese del doppio grado compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda ospedaliera evocata in giudizio e, per l'effetto:

1) dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;

2) annulla senza rinvio la sentenza appellata;

3) dichiara inammissibile e comunque improcedibile l'appello.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.