Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8654
Presidente: Stalla - Relatore: Mondini
Premesso che:
1. in controversia relativa alla legittimità di un avviso di accertamento per tariffa di igiene ambientale, emesso il 9 dicembre 2012 dalla s.p.a. Ambiente Energia Territorio, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tariffa per conto del Comune di Ciampino, nei confronti della s.a.s. Macrì Vincenzo e Massimo & C., a seguito di ispezione effettuata il 4 dicembre 2012 nella sede della contribuente e da questa impugnato lamentando il mancato rispetto del termine dilatorio, stabilito dall'art. 12, comma 7, della l. 212/2000, tra accesso ed emissione dell'atto impositivo, nonché plurime, ulteriori inosservanze del medesimo articolo, commesse dalla s.p.a. Ambiente nel corso dell'accesso, la commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza 25 marzo 2015, n. 1805, rigettava l'appello della Macrì sostenendo che le "garanzie previste dalla legge 212/2000 a favore del contribuente, nello specifico, riguardano le ispezioni della Guardia di Finanza e sono giustificate dall'effetto invasivo che le stesse producono nella sfera patrimoniale del contribuente" e condannava la società alle spese del grado benché la Ambiente fosse rimasta contumace;
2. la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi;
3. la Ambiente non ha svolto difese;
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso, la Macrì lamenta violazione degli artt. 1 e 12 della l. 212/2000 per avere la commissione ritenuto le garanzie previste dalla l. 212/2000 applicabili solo al caso di ispezioni della Guardia di Finanza;
2. con il secondo motivo di ricorso, la Macrì lamenta l'omessa pronuncia sulle eccezioni di illegittimità dell'avviso per inosservanza dell'art. 12 della l. 212/2000;
3. con il terzo motivo di ricorso, la Macrì lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, per avere la commissione condannato essa ricorrente alle spese del giudizio di appello benché la controparte non si fosse costituita;
4. i primi due motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto connessi in modo stretto, sono fondati. Le regole di garanzia stabilite dall'art. 12 della legge 212/2000 hanno valenza generale e non limitata ad ispezioni della Guardia di Finanza. L'art. 12 è infatti letteralmente riferito a "tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali"; la norma parla, tra l'altro, alla "permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente". Il comma 7 dell'art. 12, in particolare, riguarda verifiche eseguite (non dalla sola Guardia di Finanza ma) da "organi di controllo" in genere. È indubbio che le regole di garanzia valgano anche per gli enti locali (i quali, come emerge dall'art. 1 della medesima legge, hanno l'obbligo di adeguare "i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge") nonché, in forza di evidente identità di ratio, per le società a cui gli enti impositori affidino, in concessione, compiti di accertamento e riscossione delle imposte, ivi inclusi (per quanto in questa sede più direttamente rileva) i compiti strumentali, di rilevazione di dati necessari alla determinazione della base imponibile;
5. i primi due motivi di ricorso devono essere pertanto accolti;
6. parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso posto che la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio non ha giustificazione allorché la controparte, a favore della quale la condanna è disposta, non si sia costituita (e non abbia quindi affrontato alcuna spesa);
7. la sentenza impugnata deve essere cassata;
8. la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente in ragione del fatto, incontroverso e assorbente, che l'avviso è stato emesso dopo solo 5 giorni dall'esecuzione dell'accesso, prima, dunque, che fosse decorso il termine dilatorio di cui al settimo comma dell'art. 12 della l. 212/2000 ("Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"), la cui inosservanza determina la illegittimità dell'avviso (Cass. n. 27623 del 30 ottobre 2018; n. 21815 del 7 settembre 2018; n. 2587 del 5 febbraio 2014; n. 18184 del 29 luglio 2013);
9. le spese del merito devono essere compensate in ragione degli sviluppi della vicenda processuale;
10. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente;
compensa le spese del merito;
condanna la s.p.a. Ambiente Energia Territorio a rifondere alla s.a.s. Macrì Vincenzo e Massimo & C. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.