Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 23 maggio 2019

«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica d'asilo - Protezione sussidiaria - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 19 - Revoca dello status di protezione sussidiaria - Errore dell'amministrazione quanto alle circostanze di fatto».

Nella causa C-720/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 14 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 2017, nel procedimento Mohammed Bilali contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 19 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

2. La suddetta domanda è presentata nell'ambito di una controversia che contrappone il sig. Mohammed Bilali al Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo, Austria) in relazione alla revoca dello status di beneficiario di protezione sussidiaria concesso al sig. Bilali.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3. La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 137, n. 2545 (1954)] è entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata integrata e modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»).

4. L'articolo 1 di tale Convenzione, dopo aver definito in particolare, nella sua sezione A, la nozione di «rifugiato», enuncia, nella sua sezione C:

«La presente Convenzione cesserà di essere applicata ad una persona in possesso dei requisiti contemplati dalla precedente sezione A:

1) qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, oppure

2) qualora, avendo perduto la sua cittadinanza, la riacquisisca volontariamente, oppure

3) qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza, oppure

4) qualora sia tornata volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva per timore di essere perseguitata, oppure

5) qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stata riconosciuta come rifugiata, non può continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

Restando inteso in ogni modo che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati di cui al paragrafo 1 della sezione A del presente articolo che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui hanno la cittadinanza

6) se, trattandosi di persona senza nazionalità, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale;

Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati di cui al paragrafo 1 della sezione A del presente articolo che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel Paese in cui avevano la residenza abituale».

Diritto dell'Unione

La direttiva 2011/95

5. I considerando 3, 8, 9, 12 e 39 della direttiva 2011/95 enunciano quanto segue:

«(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 ("convenzione di Ginevra"), integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("protocollo"), e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di "non respingimento" (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione).

(...)

(8) Nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato il 15 e 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione [e le forme di quest'ultima] e ha sollecitato ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l'istituzione, prevista dal programma dell'Aia, del sistema europeo comune di asilo, e offrire così un livello di protezione più elevato.

(9) Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire entro il 2012 uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, conformemente all'articolo 78 [TFUE].

(...)

(12) Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(...)

(39) In risposta alla richiesta del programma di Stoccolma di instaurare uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della presente direttiva, alle stesse condizioni di ammissibilità».

6. L'articolo 2 di tale direttiva così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "protezione internazionale": lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

(...)

f) "persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria": cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

g) "status di protezione sussidiaria": il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

h) "domanda di protezione internazionale": una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nel campo d'applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata;

(...)».

7. Ai sensi dell'articolo 3 di detta direttiva:

«Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva».

8. L'articolo 14 di tale direttiva, rubricato «Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status» prevede:

«1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE [del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12)], gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 11.

2. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro

5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.

6. Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro».

9. Il Capo V della direttiva 2011/95, intitolato «Requisiti per la protezione sussidiaria», contiene in particolare l'articolo 15, rubricato «Danno grave», che dispone quanto segue:

«Sono considerati danni gravi:

a) la pena di morte o l'essere giustiziato; o

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

10. L'articolo 16 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

2. Nell'applicare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.

3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale».

11. Ai sensi dell'articolo 18 di detta direttiva:

«Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V».

12. L'articolo 19 di tale direttiva, rubricato «Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria»:

«1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE, gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 16.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall'avere titolo a beneficiare di tale status in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2;

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria.

4. Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo».

La direttiva 2003/109

13. La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2003, L 16, pag. 44), come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011 (GU 2011, L 132, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2003/109»), al suo articolo 4, paragrafo 1bis, così recita:

«Gli Stati membri non conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione della protezione internazionale o di rifiuto del suo rinnovo in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE».

14. L'articolo 9, paragrafo 3bis, della direttiva 2003/109, così come inserito dalla direttiva 2011/51, ha il seguente tenore:

«Gli Stati membri possono revocare lo status di soggiornante di lungo periodo nel caso in cui la protezione internazionale sia revocata o sia cessata o nel caso in cui il suo rinnovo sia rifiutato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE, se lo status di soggiornante di lungo periodo era stato ottenuto a titolo di protezione internazionale».

Il diritto austriaco

15. L'articolo 8 del Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (legge federale sulla concessione di asilo), nella versione applicabile ai fatti di causa (in prosieguo: «la legge sull'asilo del 2005», dispone quanto segue:

«(1) Lo status di beneficiario di protezione sussidiaria deve essere concesso a uno straniero

1. che abbia presentato una domanda di protezione internazionale in Austria, qualora essa venga rigettata con riferimento alla concessione dello status di avente diritto di asilo o

2. il cui status di avente diritto di asilo è stato revocato, laddove un respingimento, un provvedimento di allontanamento in caso di ingresso illegale nel territorio o un'espulsione dello straniero verso il suo Stato di origine implicherebbero un rischio concreto di una violazione dell'articolo 2 [della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali], firmata a Roma il 4 novembre 1950], dell'articolo 3 di [tale convenzione] o dei protocolli n. 6 o n. 13 [della stessa], oppure comporterebbero una seria minaccia per la vita o l'incolumità del medesimo come civile, in conseguenza di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto internazionale o interno.

(...)

(6) Qualora il paese di origine del richiedente asilo non possa essere determinato, la domanda di protezione internazionale relativa allo status di beneficiario della protezione sussidiaria deve essere respinta. In tal caso deve essere emanata una decisione di rimpatrio, ove questa non sia inammissibile ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, [della legge sul procedimento relativo all'Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto d'asilo].

(...)».

16. L'articolo 9 della legge sull'asilo del 2005 così recita:

«(1) A uno straniero deve essere revocato d'ufficio lo status di beneficiario di protezione sussidiaria, qualora

1. non sussistano o siano venuti meno i requisiti per la concessione dello status di beneficiario di protezione sussidiaria (articolo 8, paragrafo 1);

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17. Il 27 ottobre 2009 il sig. Bilali, che si dichiara apolide, presentava una domanda di protezione internazionale in Austria. Il 15 marzo 2010 tale domanda veniva respinta dal Bundesasylamt (Ufficio federale per l'asilo, Austria). Con sentenza dell'8 aprile 2010 l'Asylgerichtshof (Corte in materia di asilo, Austria) accoglieva il ricorso proposto contro tale decisione di rigetto e rinviava la causa ai fini di un nuovo esame.

18. Con decisione del 27 ottobre 2010 l'Ufficio federale per l'asilo respingeva la domanda di asilo del sig. Bilali ma gli concedeva lo status di beneficiario di protezione sussidiaria, rilevando che l'identità del sig. Bilali non era stata accertata e che probabilmente si trattava di un cittadino algerino. Il beneficio della protezione sussidiaria gli veniva riconosciuto in quanto, considerato l'elevato tasso di disoccupazione, la carenza di infrastrutture nonché la permanente insicurezza in Algeria, in caso di ritorno in tale paese il sig. Bilali avrebbe potuto essere esposto a un trattamento inumano nell'accezione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la«CEDU»).

19. Il sig. Bilali proponeva dinanzi all'Asylgerichtshof (Corte in materia di asilo) un ricorso avverso la decisione di rigetto della sua domanda d'asilo. Quanto alla concessione della protezione sussidiaria, la relativa decisione diveniva definitiva.

20. Con sentenza del 16 luglio 2012 l'Asylgerichtshof (Corte in materia di asilo) annullava nuovamente la decisione che rigettava la domanda d'asilo del ricorrente, poiché, in particolare, con riferimento alla nazionalità dell'interessato erano state formulate solo supposizioni.

21. Con decisione del 24 ottobre 2012, l'Ufficio federale per l'asilo rigettava ancora una volta la domanda d'asilo del sig. Bilali. Gli venivano inoltre revocati d'ufficio lo status di beneficiario di protezione sussidiaria, che gli era stato accordato il 27 ottobre 2010, ed il permesso di soggiorno a tempo determinato, che gli era stato rilasciato in ragione del suddetto status. Tale Ufficio respingeva altresì la domanda di concessione dello status di beneficiario di protezione sussidiaria, in quanto il sig. Bilali sarebbe stato un cittadino marocchino, e adottava una decisione di rimpatrio di quest'ultimo che indicava il Marocco come paese di destinazione.

22. L'Ufficio federale per l'asilo dichiarava che i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria non erano mai stati presenti. Dalla risposta fornita dal servizio d'informazione sui paesi d'origine risultava che la supposizione che l'Algeria fosse il paese di origine dell'interessato era errata, e che questi avrebbe avuto la possibilità di avvalersi sia della nazionalità marocchina, sia della nazionalità mauritana.

23. Con sentenza del 21 gennaio 2016 il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) rigettava parzialmente il ricorso del sig. Bilali contro la decisione del 24 ottobre 2012, segnatamente laddove esso verteva sui punti di tale decisione che revocavano lo status di beneficiario di protezione sussidiaria riconosciuto al ricorrente. Tuttavia, esso annullava i punti della predetta decisione che disponevano il rimpatrio del ricorrente in Marocco.

24. Per quanto riguarda in particolare la nazionalità del sig. Bilali, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) constatava che quest'ultimo era titolare di una doppia cittadinanza, marocchina e mauritana, e che aveva dichiarato ripetutamente che la sua famiglia proveniva dal Marocco. Orbene, lo status di beneficiario di protezione sussidiaria gli era stato concesso in virtù del fatto che era originario dell'Algeria, cosicché, secondo tale giudice, detto status era stato legittimamente revocato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della legge sull'asilo del 2005, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, di tale legge. Detto giudice ha peraltro considerato che la revoca del permesso di soggiorno a tempo determinato discendeva dalla revoca dello status di beneficiario di protezione sussidiaria. Esso ha inoltre ritenuto che non fosse dimostrato che in Marocco la vita e la salute del sig. Bilali sarebbero messe a repentaglio in misura tale da rendere illegittimo, alla luce dell'articolo 3 CEDU, l'accompagnamento alla frontiera.

25. Contro tale sentenza il sig. Bilali proponeva allora ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio.

26. Tale giudice rileva innanzi tutto che lo status di beneficiario di protezione sussidiaria è stato concesso al sig. Bilali con decisione dell'Ufficio federale per l'asilo in data 27 ottobre 2010 per il motivo che egli era cittadino algerino. Esso precisa che tale decisione è divenuta definitiva, ma che, con la sua decisione del 24 ottobre 2012, il citato Ufficio ha revocato lo status di protezione sussidiaria al sig. Bilali per motivi di fatto, emersi in occasione di ricerche condotte dopo la concessione di tale status. Il giudice del rinvio rileva inoltre come da nessun elemento emerga che il ritardo nella raccolta delle informazioni sia imputabile al sig. Bilali. Al contrario, quest'ultimo aveva ripetutamente spiegato di non essere titolare della cittadinanza algerina, bensì di essere apolide. Il giudice del rinvio rileva inoltre che dalla sentenza dinanzi ad esso impugnata non si evince che le «circostanze giuridicamente rilevanti» siano mutate dopo la concessione al sig. Bilali dello status di beneficiario di protezione sussidiaria.

27. A tal proposito il giudice del rinvio spiega che il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) si è fondato sull'articolo 9, paragrafo 1, punto 1, della legge sull'asilo del 2005, secondo cui lo status di beneficiario di protezione sussidiaria concesso ad uno straniero deve essere revocato qualora non sussistano o non sussistano più i requisiti per il suo riconoscimento. Secondo il giudice del rinvio, alla controversia dinanzi ad esso pendente è applicabile la prima alternativa prevista in tale disposizione, vale a dire quella della carenza dei requisiti per la concessione alla data della decisione di concessione. Tale giudice spiega che quando la competente autorità intende revocare d'ufficio questo status in applicazione di tale prima alternativa, detta disposizione non stabilisce alcuna distinzione in funzione del fatto che i requisiti per la sua concessione difettassero perché il richiedente non era idoneo ad essere protetto, oppure perché non aveva bisogno di essere protetto. La disposizione citata non conterrebbe nemmeno una limitazione secondo cui soltanto l'ottenimento fraudolento dello status può privare la decisione di concessione dei suoi effetti giuridici. Pertanto, anche un mero errore dell'autorità rientrerebbe nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

28. Tuttavia, tale giudice sottolinea poi che l'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/95 non riguarda l'ipotesi di una revoca dello status di protezione sussidiaria semplicemente in forza dell'ottenimento di nuove informazioni da parte delle autorità. Da ciò si potrebbe inferire che tale status non possa essere revocato, nel caso di circostanze di fatto rimaste sostanzialmente immutate, e nonostante l'erronea supposizione della sussistenza di uno degli elementi di fatto che ne giustificava la concessione, qualora il beneficiario non debba rispondere di alcun comportamento di cui a tale disposizione.

29. Il medesimo giudice rileva però che l'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 dispone che gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria quando l'interessato abbia cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 16 di detta direttiva, ossia quando le circostanze su cui si è fondata la concessione di tale protezione cessino di esistere. Secondo il giudice del rinvio, siffatta formulazione può essere interpretata nel senso che si tratta delle circostanze che erano note all'epoca della concessione dello status, sicché il mutamento delle conoscenze dell'autorità competente comporterebbe anche l'estinzione dello status di protezione sussidiaria.

30. Ciò premesso, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 (...), ostino a una disposizione nazionale di uno Stato membro riguardante la possibilità di revoca dello status di un beneficiario di protezione sussidiaria, in base alla quale possa essere decisa la revoca dello status di un beneficiario di protezione sussidiaria senza che le circostanze di fatto rilevanti per la concessione dello status siano cambiate, ma vi sia stato soltanto un mutamento del livello di conoscenza dell'autorità quanto a dette circostanze e, a tale riguardo, né un'erronea presentazione di fatti, né un'omissione di fatti da parte del cittadino di un paese terzo o dell'apolide abbiano costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria».

Sulla questione pregiudiziale

31. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 19 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro revochi lo status di protezione sussidiaria qualora abbia concesso tale status senza che siano soddisfatte le condizioni per tale concessione, basandosi su fatti che si sono successivamente rivelati errati, e benché non possa essere addebitato alla persona interessata di aver indotto in errore detto Stato membro in tale occasione.

32. In via preliminare, occorre rilevare che, nel procedimento principale, la decisione che revoca lo status di beneficiario della protezione sussidiaria è stata presa il 24 ottobre 2012, mentre, conformemente all'articolo 39 della direttiva 2011/95, la scadenza del termine di trasposizione dell'articolo 19 di tale direttiva è fissata al 21 dicembre 2013.

33. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non presenta alcun nesso con la realtà o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 28 marzo 2019, Idi, C-101/18, EU:C:2019:267, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

34. Orbene, nel caso di specie il giudice del rinvio è investito di un'impugnazione in cassazione («Revision») avverso la sentenza del Bendesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) del 21 gennaio 2016, che ha respinto il ricorso proposto contro la decisione di revoca dello status di beneficiario di protezione sussidiaria del 24 ottobre 2012. Ciò premesso, non è manifesto che l'interpretazione dell'articolo 19 della direttiva 2011/95 non presenti alcun nesso con la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio.

35. Sulla base di tale precisazione, occorre sottolineare, in primo luogo, che, poiché la direttiva 2011/95 è stata adottata sul fondamento, segnatamente, dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera b), TFUE, essa è diretta, tra l'altro, a istituire un regime uniforme di protezione sussidiaria (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, punto 88). Dal considerando 12 della citata direttiva emerge peraltro che uno degli scopi principali di quest'ultima è quello di assicurare che tutti gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale (sentenze del 13 settembre 2018, Ahmed, C-369/17, EU:C:2018:713, punto 37, e del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403, punto 79).

36. A tal riguardo, dall'articolo 18 della direttiva 2011/95, in combinato disposto con la definizione di «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria», contenuta nell'articolo 2, lettera f), della medesima, e dall'espressione «status di protezione sussidiaria», di cui all'articolo 2, lettera g), della stessa, risulta che lo status di protezione sussidiaria previsto da tale direttiva deve, in linea di principio, essere riconosciuto al cittadino di un paese terzo o all'apolide che, in caso di rinvio nel suo paese d'origine o nel paese della sua residenza abituale, corra un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi dell'articolo 15 di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova, C-652/16, EU:C:2018:801, punto 47).

37. La direttiva 2011/95 non prevede invece il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi diversi da quelli menzionati al punto precedente della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova, C-652/16, EU:C:2018:801, punto 48).

38. Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che l'autorità austriaca competente, che ha esaminato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente nel procedimento principale, è incorsa in un errore quando ha determinato la presunta nazionalità di quest'ultimo. Da tale decisione emerge altresì che egli non è mai stato esposto, se rinviato nel suo paese d'origine o nel suo paese di residenza abituale, ad un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi dell'articolo 15 di detta direttiva.

39. Peraltro, sebbene l'articolo 3 della suddetta direttiva consenta agli Stati membri di introdurre o di mantenere criteri più favorevoli quanto alla concessione della protezione sussidiaria, il giudice del rinvio non ha menzionato alcuna normativa nazionale di tale natura.

40. L'articolo 19 della direttiva 2011/95, dal canto suo, enuncia i casi in cui gli Stati membri possono o devono revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status di beneficiario della protezione sussidiaria.

41. In tale contesto, occorre rilevare, in secondo luogo, come indica il giudice del rinvio, che l'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva prevede la perdita dello status di protezione sussidiaria solo se l'interessato si è avvalso di alterazioni o omissioni che abbiamo rivestito un ruolo decisivo nella decisione di concedere siffatto status. Inoltre nessun'altra disposizione di tale direttiva prevede espressamente che tale status debba o possa essere revocato laddove, come nel procedimento principale, la decisione di riconoscimento in causa sia stata fondata su elementi errati, senza alterazioni o omissioni da parte dell'interessato.

42. Tuttavia, occorre constatare, in terzo luogo, che l'articolo 19 della direttiva 2011/95 non esclude neppure espressamente che lo status di beneficiario di protezione sussidiaria possa essere perduto qualora lo Stato membro ospitante si renda conto di aver concesso tale status sulla base di dati erronei che non sono imputabili all'interessato.

43. Si deve pertanto esaminare se, tenuto conto anche della finalità e dell'impianto sistematico della direttiva 2011/95, a una situazione siffatta sia applicabile una delle altre cause di perdita dello status di protezione sussidiaria, così come elencate all'articolo 19 della direttiva 2011/95.

44. In proposito, va rilevato che la Corte ha già dichiarato che contrasterebbe con l'impianto sistematico e con gli obiettivi della direttiva 2011/95 la concessione degli status da essa previsti a cittadini di paesi terzi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, M'Bodj, C-542/13, EU:C:2014:2452, punto 44). Orbene, la situazione di una persona che ha ottenuto lo status di protezione sussidiaria sulla base di dati erronei senza aver mai soddisfatto le condizioni per ottenerlo non presenta alcun nesso con la logica della protezione internazionale.

45. La perdita dello status di protezione sussidiaria in tali circostanze è quindi conforme alla finalità e all'impianto sistematico della direttiva 2011/95, e in particolare al suo articolo 18, che prevede la concessione dello status di protezione sussidiaria unicamente a coloro che soddisfano le suddette condizioni. Se lo Stato membro interessato non poteva legittimamente concedere tale status, egli deve, a maggior ragione, essere tenuto a ritirarlo quando viene individuato il suo errore (v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2015, H.T. (C-373/13, EU:C:2015:413, punto 49).

46. Occorre sottolineare, in secondo luogo, che l'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 prevede che, per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate, come nel caso di specie, dopo l'entrata in vigore della direttiva 2004/83, gli Stati membri devono revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria qualora il cittadino di un paese terzo o l'apolide abbia cessato di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in forza dell'articolo 16 della direttiva 2011/95.

47. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa, in linea di principio, di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o sono mutate in una misura tale che detta protezione non è più necessaria. Un siffatto mutamento di circostanze deve essere, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, di natura così significativa e definitivo che l'interessato non sia più esposto a un rischio effettivo di danno grave nell'accezione dell'articolo 15 di detta direttiva.

48. Dalla formulazione stessa dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 risulta quindi che sussiste un vincolo di causalità fra il mutamento delle circostanze previsto dall'articolo 16 di tale direttiva e l'impossibilità per l'interessato di conservare il suo status di beneficiario della protezione sussidiaria, poiché il suo timore originario di subire un danno grave, ai sensi dell'articolo 15 della suddetta direttiva, non appare più fondato (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, EU:C:2010:105, punto 66).

49. Orbene, mentre una siffatta modifica discende, in generale, da un mutamento delle circostanze di fatto nel paese terzo, mutamento che ha posto rimedio alle cause da cui è scaturita la concessione dello status di beneficiario della protezione sussidiaria, ciò non toglie che, da un lato, l'articolo 16 della direttiva 2011/95 non prevede espressamente che il suo ambito di applicazione sia limitato ad una tale fattispecie e, dall'altro, che un mutamento del livello di conoscenza dello Stato membro ospitante quanto alla situazione personale dell'interessato può, allo stesso modo, comportare la conseguenza che il timore originario che quest'ultimo subisca un danno grave, ai sensi dell'articolo 15 di detta direttiva, non appare più fondato, alla luce delle nuove informazioni di cui dispone detto Stato membro.

50. Ciò vale tuttavia solo nei limiti in cui le nuove informazioni in possesso dello Stato membro ospitante implichino un mutamento dello stato delle sue conoscenze di natura sufficientemente significativa e definitivo quanto alla circostanza che l'interessato soddisfi o meno i requisiti per la concessione dello status di protezione sussidiaria.

51. Pertanto, dal combinato disposto degli articoli 16 e 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, alla luce dell'impianto sistematico e della finalità di quest'ultima, risulta che, quando lo Stato membro ospitante dispone di nuove informazioni che dimostrano come, contrariamente alla sua valutazione iniziale della situazione di un cittadino di un paese terzo o di un apolide al quale ha concesso la protezione sussidiaria, fondata su elementi errati, questi non ha mai corso il rischio di un danno grave ai sensi dell'articolo 15 di tale direttiva, detto Stato membro deve concluderne che le circostanze da cui è scaturita la concessione dello status di protezione sussidiaria si sono sviluppate in modo tale che il mantenimento di tale status non è più giustificato.

52. A tal riguardo, la circostanza che l'errore commesso dallo Stato membro ospitante al momento della concessione di tale status non sia imputabile all'interessato non è atta ad incidere sulla constatazione che egli, in realtà, non ha mai rivestito la qualità di «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria», ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95 e, pertanto, non ha mai soddisfatto le condizioni che giustificano la concessione dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), di detta direttiva.

53. In quarto luogo, si deve sottolineare che una siffatta interpretazione è avvalorata da una lettura della direttiva 2011/95 alla luce della Convenzione di Ginevra.

54. Al riguardo, dall'articolo 78, paragrafo 1, TFUE discende che la politica comune che l'Unione sviluppa in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra (sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C-369/17, EU:C:2018:713, punto 37). Inoltre, risulta dal considerando 3 della direttiva 2011/95 che, ispirandosi alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il legislatore dell'Unione ha inteso fare in modo che il regime di asilo europeo che tale direttiva contribuisce a definire fosse fondato sull'applicazione, in ogni sua componente, della Convenzione di Ginevra (sentenza del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punto 30).

55. Tali considerazioni sono in linea di principio pertinenti unicamente per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento dello status di rifugiato nonché il contenuto di tale status, dato che il regime previsto dalla Convenzione di Ginevra si applica soltanto ai rifugiati e non ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. Tuttavia, i considerando 8, 9 e 39 della direttiva 2011/95 indicano che il legislatore dell'Unione, in risposta all'invito del programma di Stoccolma, ha voluto istituire uno status uniforme a favore dell'insieme dei beneficiari di protezione internazionale, e che esso ha, di conseguenza, scelto di concedere ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria gli stessi diritti e gli stessi vantaggi di cui godono i rifugiati, fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate. (v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punti 31 e 32).

56. Inoltre, occorre rilevare che il legislatore dell'Unione si è ispirato alle norme applicabili ai rifugiati per definire le cause di perdita dello status di protezione sussidiaria. Infatti, la formulazione e l'impianto dell'articolo 19 della direttiva 2011/95, riguardante la perdita dello status di beneficiario di protezione sussidiaria, presentano analogie con l'articolo 14 della medesima direttiva, relativo alla perdita dello status di rifugiato, che a sua volta si ispira all'articolo 1, sezione C, della Convenzione di Ginevra.

57. Ne consegue che per interpretare l'articolo 19 della direttiva 2011/95 occorre tener conto dei dettami della Convenzione di Ginevra. In tale contesto, i documenti emanati dall'Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) godono di una pertinenza particolare, considerato il ruolo attribuito all'UNHCR dalla Convenzione di Ginevra (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, Halaf, C-528/11, EU:C:2013:342, punto 44).

58. Orbene, benché nessuna disposizione della convenzione preveda espressamente la perdita dello status di rifugiato qualora emerga successivamente che tale status non avrebbe mai dovuto essere attribuito, l'UNHCR considera tuttavia che, in un'ipotesi del genere, la decisione che concede lo status di rifugiato debba in linea di principio essere annullata (Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 1992, punto 117).

59. È importante sottolineare, in quinto luogo, che la perdita dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 non comporta una presa di posizione relativamente alla distinta questione se detta persona perda qualsiasi diritto di soggiorno nello Stato membro interessato e possa essere espulsa verso il suo paese d'origine (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punto 110).

60. A tal riguardo occorre rilevare, da un lato, che, contrariamente alla perdita dello status di protezione sussidiaria in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/95, la perdita di tale status ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva non rientra né nei casi in cui gli Stati membri devono rifiutare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1bis, della direttiva 2003/109, di accordare lo status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari della protezione internazionale, né nei casi in cui, in forza dell'articolo 9, paragrafo 3bis, della direttiva 2003/109, gli Stati membri possono revocare ai beneficiari lo status di soggiornante di lungo periodo.

61. Dall'altro lato, dall'articolo 2, lettera h), in fine, della direttiva 2011/95 emerge che essa non osta a che una persona chieda di essere protetta nell'ambito di un «diverso tipo di protezione» che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva stessa. Tale direttiva ammette così che gli Stati membri di accoglienza possono accordare, in conformità al loro diritto nazionale, una protezione nazionale corredata da diritti che consentano alle persone escluse dallo status di beneficiario di protezione sussidiaria di soggiornare nel territorio dello Stato membro considerato. Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di siffatto status di protezione nazionale non rientra, tuttavia, nell'ambito di applicazione di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punti da 116 a 118).

62. Occorre inoltre aggiungere che, in occasione delle valutazioni che è tenuto ad effettuare nell'ambito delle procedure richiamate ai punti 60 e 61 della presente sentenza, lo Stato membro interessato è tenuto a rispettare, in particolare, il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e della vita familiare della persona interessata, che è garantito, nel loro rispettivo ambito di applicazione, dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della CEDU.

63. Costituisce una circostanza pertinente a tale riguardo il fatto che, contrariamente all'ipotesi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, la persona il cui status di beneficiario di protezione sussidiaria sia stato revocato sul fondamento dell'articolo 19, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l'articolo 16 della stessa, non ha volontariamente indotto in errore l'autorità nazionale competente al momento della concessione di tale status.

64. Risulta inoltre dai punti 60 e 63 della presente sentenza che l'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l'articolo 16 della stessa, accolta al punto 51 della presente sentenza, non pregiudica l'effetto utile dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/95.

65. Da tutto quanto precede risulta che occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l'articolo 16 della stessa, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve revocare lo status di protezione sussidiaria qualora lo abbia concesso senza che ricorressero le condizioni per tale concessione, basandosi su fatti che si sono successivamente rivelati errati, e sebbene non possa essere addebitato alla persona interessata di aver indotto in errore detto Stato membro in tale occasione.

Sulle spese

66. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'articolo 16 della medesima, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve revocare tale status di protezione sussidiaria qualora lo abbia concesso senza che fossero soddisfatte le condizioni per tale concessione, basandosi su fatti che si sono successivamente rivelati errati, e sebbene non possa essere addebitato alla persona interessata di aver indotto in errore detto Stato membro in tale occasione.

P. Tonini, C. Conti

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