Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-bis
Sentenza 10 maggio 2019, n. 5825
Presidente: Sapone - Estensore: Tuccillo
Con l'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente chiedeva di accertare il proprio diritto a partecipare al concorso di cui in epigrafe.
La ricorrente rappresentava, in particolare, che con l'avvicinarsi del termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, il sistema presentava malfunzionamenti.
Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Il ricorrente ha tentato di presentare domanda per la partecipazione al concorso indicato in oggetto e rappresentava l'esistenza di disfunzioni del sistema che non consentivano la presentazione della propria domanda.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell'illegittimo diniego alla regolarizzazione della presentazione dell'istanza, in attivazione del c.d. "dovere di soccorso procedimentale" di cui all'art. 6 della l. n. 241/1990, avuto riguardo alla previsione secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione "esclusivamente" con modalità telematica e all'acclarato riscontro di difficoltà sottese al tempestivo invio della domanda. Non si verte, infatti, nel caso di specie, in ipotesi di tardiva presentazione della domanda, ma di corretto inserimento degli allegati e difficoltà sottese all'invio della domanda stessa.
Osserva, in proposito, il Collegio che nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, con elevate difficoltà di presentazione, la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell'ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell'interessato. Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non "quantificabili" in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti" (T.A.R. Lazio, III-bis, n. 8312/2016; in termini cfr. anche C.d.S., sez. VI, 7 novembre 2017, n. 5136). In tal senso si è espresso anche il T.A.R. Puglia, secondo cui "nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche" e che "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, n. 896/2016).
Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità l'amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990. L'aver iniziato la procedura di inserimento dei dati in prossimità della scadenza del termine appare inidonea a incidere sulle conclusioni che precedono, anche in considerazione della rilevanza dei titoli acquisiti fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda e del carattere servente della procedura telematica rispetto alle esigenze dei privati.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto al fine di consentire l'inoltro della domanda, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dal bando.
La complessità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.