Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-bis
Sentenza 24 maggio 2019, n. 6370

Presidente: Sapone - Estensore: Raganella

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Prof. Battiston ha impugnato il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 31 ottobre 2018, con il quale il Ministro ha disposto la revoca, con effetto immediato, dell'incarico di Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, conferito con decreto del 7 maggio 2018 e chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi.

Ha riferito: a) di essere professore di fisica generale di fama internazionale che, nel corso di oltre 30 anni di attività di ricerca sia come docente universitario che come incaricato di ricerca dell'INFN e del Centro TIFPA di Trento, ha svolto ricerche all'interno di collaborazioni scientifiche internazionali, prima nel capo della fisica sperimentale delle interazioni fondamentali agli acceleratori e negli ultimi venti anni nel settore spaziale; b) che nel 2014 è stato nominato presidente dell'ASI con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il primo mandato a seguito di un bando emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con valutazione dei candidati ad opera di una commissione internazionale di alto profilo identificata dal MIUR che ha individuato una rosa di cinque candidati; c) per il secondo mandato è stato nominato presidente dell'ASI con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Registro decreti prot. n. 0000355 del 7 maggio 2018, a seguito della pubblicazione di un avviso di chiamata pubblica alla candidatura della presidenza dell'ASI del MIUR pubblicato il 1° febbraio 2018 aperto alla partecipazione internazionale; d) inopinatamente con decreto prot. n. 000690 del 31 ottobre 2018 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha revocato con effetto immediato l'incarico conferito al Prof. Roberto Battiston di Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana attribuito con decreto del 7 maggio 2018 con conseguente cessazione di tutti gli effetti giuridici ed economici correlati all'incarico stesso.

Ha resistito in giudizio il MIUR chiedendo il rigetto del ricorso.

Con successivi motivi aggiunti il Prof. Battiston ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2018 di nomina del Prof. Benvenuti quale Commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana e del dott. Giovanni Cinque con funzioni di sub-commissario, motivi iscritti anche con un autonomo ricorso (RG 2018/14012).

All'udienza pubblica del 19 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

I primi tre motivi di censura, stante la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorrente lamenta, infatti, la violazione e falsa applicazione delle regole che presidiano la legittimità del provvedimento amministrativo previste dalla l. n. 241/1990 e, in particolare, la carenza e/o insufficienza di motivazione.

Sostiene, in particolare, che il provvedimento sarebbe privo di motivazione essendosi limitato a richiamare il passaggio del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato secondo cui "il potere di intervento" di cui all'art. 6 l. 15 luglio 2002 [, n. 145] non necessita di una particolare e pregnante motivazione diversa dalla constatazione dei dati oggettivi richiamati dalla disposizione.

La censura è infondata.

Il potere attribuito da tale norma è di natura pubblicistica essendo basato sul presupposto che il nuovo Governo, o il Ministro suo componente, in quanto portatori di un indirizzo politico distinto da quello dell'Esecutivo precedente, possano ritenere di modificare la composizione degli organi di vertice di cui si tratta, essendo questi direttamente e immediatamente responsabili del perseguimento degli obiettivi determinati sulla base del detto indirizzo; che, di conseguenza, l'atto di esercizio di tale potere è di "alta amministrazione", poiché in funzione di collegamento tra indirizzo politico e attività amministrativa, ed è quindi caratterizzato da amplissima discrezionalità.

Come chiarito dal Consiglio di Stato in più occasioni (C.d.S., sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8123) "il potere di "intervento" di cui all'art. 6, non necessita di una particolare e pregnante motivazione diversa da quella della esistenza di una nomina, che per il tempo ravvicinato alla fine della legislatura, implica, nella stessa considerazione della legge, la obiettiva inesistenza di una meditata e cosciente scelta fiduciaria imputabile al nuovo titolare del potere di indirizzo politico-amministrativo. Detta motivazione, in tale contesto di fiduciarietà e, quindi, di alta discrezionalità, ha come metro di espansione la ragionevolezza esteriore della eventuale ponderazione operata in concreto".

Deve ritenersi, pertanto, adeguata la motivazione che richiami succintamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione a revocare il precedente incarico.

Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, i presupposti di fatto del provvedimento impugnato, sono da rinvenirsi: nel richiamo alla data del provvedimento di nomina del prof. Battiston e alle disposizioni istitutive dell'Ente mentre le ragioni giuridiche sono da ricercarsi nel parere dell'Avvocatura generale dello Stato i cui estremi sono indicati nelle premesse del provvedimento, che è reso disponibile, potendo lo stesso essere acquisito mediante istanza di accesso agli atti del procedimento di revoca che, invece, non risulta essere stata presentata dal ricorrente.

Anche la motivazione per relationem è, del resto, comunemente ammessa alla luce dei principi generali di cui alla l. n. 241 del 1990, purché: a) le ragioni dell'atto richiamato siano esaurienti, onde sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà dell'amministrazione si è determinata; b) l'atto indicato al quale viene fatto riferimento sia reso disponibile agli interessati; c) non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all'interno del medesimo procedimento (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 20 gennaio 2003, n. 31; sez. VI, 24 ottobre 1995, n. 1201; sez. IV, 7 marzo 1994, n. 204).

La censura, pertanto, deve essere respinta.

Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto violazione per mancata applicazione dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 che disciplina l'esercizio del potere di revoca e ne individua i presupporti per l'adozione.

La censura è infondata.

Anche in relazione a tale aspetto, la giurisprudenza, che questo Collegio condivide, in analoga vicenda, si è espressa affermando "né, per il secondo profilo, il Collegio ritiene evocabile per il caso in esame l'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, dovendosi ritenere che l'art. 6, comma 1, della legge n. 145 del 2002 è norma speciale, di disciplina di una fattispecie tipizzata di revoca fondata sul presupposto specifico della possibile modifica dell'indirizzo politico-amministrativo originata dal risultato della elezione del Parlamento, e nella quale non è previsto indennizzo a seguito della revoca stessa".

Con il quinto motivo di ricorso ha dedotto violazione degli artt. 4, 7 e 10-bis della l. n. 241/1990 in quanto non è stato osservato né l'obbligo di avvio del procedimento né quello del preavviso di rigetto.

La censura è infondata.

Costituisce affermato principio ermeneutico la valorizzazione degli aspetti sostanziali dell'obbligo di avviso di procedimento, in forza del quale la violazione dell'art. 7 l. n. 241 del 1990 non dà luogo all'annullamento dell'atto conclusivo ove risulti che l'esito del procedimento non sarebbe stato differente anche se vi fosse stata la partecipazione dell'interessato.

La giurisprudenza (C.d.S. n. 3786/2008) ha chiarito il significato del richiamato art. 21-octies, comma 2, nel senso che "onde evitare di gravare la p.a. di una probatio diabolica (quale sarebbe quella consistente nel dimostrare che ogni eventuale contributo partecipativo del privato non avrebbe mutato l'esito del procedimento), risulta preferibile interpretare la norma in esame nel senso che il privato non possa limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma debba anche quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione", ciò che non è avvenuto nel caso di specie.

Con riferimento, alla comunicazione del preavviso di rigetto, il Collegio osserva che nell'ambito del procedimento amministrativo, in relazione ai procedimenti attivati d'ufficio, non è previsto l'obbligo di preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della l. 241/1990 (ex plurimis T.A.R. Salerno (Campania), sez. II, 7 gennaio 2019, n. 14).

La censura, pertanto, deve essere respinta.

L'infondatezza delle censure proposte comporta di conseguenza il rigetto della relativa domanda risarcitoria formulata con l'atto introduttivo.

Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2018 di nomina del Prof. Piero Benvenuti quale commissario straordinario dell'ASI e del dott. Giovanni Cinque con funzioni di sub-commissario.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L'accertata legittimità del provvedimento di revoca impugnato, infatti, priva il Prof. Battiston di un interesse qualificato all'impugnazione della nomina del commissario straordinario, dal cui eventuale annullamento, infatti, non potrebbe trarre alcuna utilità.

In ragione dell'eccezionalità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando:

rigetta il ricorso principale;

dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

P. Corso

Codice di procedura penale

La Tribuna, 2024

F. Caringella

Codice amministrativo

Dike Giuridica, 2024

S. Gallo (cur.)

Codice tributario

Simone, 2024