Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 27 maggio 2019, n. 229

Presidente: Settesoldi - Estensore: Stevanato

Considerato che:

- viene impugnata, nel suo insieme, la procedura di gara (col sistema del massimo ribasso) per l'affidamento del servizio di animazione della spiaggia di Grado per il periodo 2019-2020 ed, in particolare, l'aggiudicazione alla controinteressata;

- la società concessionaria del servizio comunale, resistente in giudizio, eccepisce l'irricevibilità del ricorso per essere stato tardivamente notificato, nell'assunto che la conoscenza dell'esito della procedura sarebbe stata acquisita dalla ricorrente aliunde, prima della formale comunicazione dell'aggiudicazione;

- l'eccezione è infondata, in quanto le semplici rivelazioni verbali che i commissari di gara avrebbero esternato alla ricorrente non sono idonee a concretare una "piena conoscenza" tale da comportare il decorso del termine per l'impugnazione;

- nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato;

- invero, è stato palesemente violato il principio di segretezza delle offerte economiche (cfr.: C.d.S., Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; idem, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287; idem, 12 novembre 2015, n. 5181; idem, 19 aprile 2013, n. 2214; idem, 11 maggio 2012, n. 2734; idem, 21 marzo 2011, n. 1734), essendo prescritto che esse (compilate con il modello B.1) fossero inviate esclusivamente con posta elettronica certificata, senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza (come eventualmente previsto dall'art. 52 del codice degli appalti, d.lgs. 50/2016);

- è fondato anche il secondo motivo di ricorso, in quanto alla controinteressata è stato consentito di depositare la propria offerta con modalità cartacea, in busta chiusa, in contrasto con quanto prescritto dalla lex specialis;

- il ricorso va pertanto accolto;

- l'effetto dell'accoglimento del ricorso per l'illegittimità, in parte qua, della stessa lex specialis di gara comporta l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, e l'obbligo per la stazione appaltante di rinnovare integralmente la gara;

- l'accessoria istanza risarcitoria, mediante reintegrazione in forma specifica, va respinta essendo necessaria la rinnovazione della procedura di gara come effetto della presente sentenza, mentre la subordinata istanza risarcitoria "per equivalente", proposta con riserva di successiva precisazione nel corso del giudizio, si configura, allo stato, come inammissibile per genericità;

- le spese del giudizio seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'aggiudicazione e tutti gli atti della gara di appalto, ad iniziare dall'"avviso - manifestazione di interesse".

Dichiara inefficace il contratto eventualmente stipulato, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge ed alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

P. Loddo (cur.)

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