Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 1° giugno 2019, n. 455

Presidente: Caruso - Estensore: Nappi

FATTO E DIRITTO

1. La società ricorrente ha agito in virtù del disposto dell'art. 112, n. 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, proponendo azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione del decreto ingiuntivo in epigrafe.

1.1. In particolare, dagli atti del giudizio in punto di fatto emerge quanto segue:

- con decreto ingiuntivo n. 84/2018 il Tribunale civile di Potenza ha ordinato al Comune intimato di pagare in favore della ricorrente la somma in esso determinata, oltre interessi come da domanda, e spese legali della procedura;

- l'Ente intimato non ha proposto opposizione;

- con successiva dichiarazione ai sensi dell'art. 647 c.p.c., l'adito Tribunale ha dichiarato esecutivo il predetto decreto;

- in data 29 maggio 2018 la deducente ha provveduto a notificare all'Ente debitore atto di precetto;

- l'Amministrazione intimata non risulta aver adempiuto al precetto giurisdizionale.

- in data 24 luglio 2018, parte ricorrente provvedeva a notificare l'atto di pignoramento presso terzi al Comune intimato;

- risulta agli atti di causa, dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., negativa.

2. Parte ricorrente ha quindi dato corso al presente ricorso in ottemperanza, per conseguire l'integrale attuazione del ripetuto decreto, con la fissazione di un termine per l'esecuzione e la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.

3. Il Comune intimato, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

4. Alla camera di consiglio del 22 maggio 2019, il procuratore del ricorrente ha dichiarato a verbale di non aver effettivamente iscritto a ruolo il pignoramento presso terzi. Indi il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. In rito, il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 112, n. 2, lett. c), c.p.a. è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (C.d.S., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza (C.d.S., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083).

5.1. Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, n. 1, del codice del processo amministrativo, trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all'art. 87, nn. 2, lett. d), e 3, del codice, essendosi provveduto al deposito del ricorso in segreteria in data 20 febbraio 2019, a fronte della notifica a parte resistente effettuata in data 7 febbraio 2019.

5.2. È infine decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all'art. 14, n. 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, risultando il titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione in data 20 gennaio 2018.

6. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

6.1. L'inerzia dell'Ente intimato configura palese violazione dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario, né l'amministrazione ha provato come sarebbe stato suo onere, l'avvenuto integrale adempimento (in tema di prova dell'integrale adempimento ex multis Cass., Sez. un., n. 12533/2001), prima della notifica del presente ricorso per ottemperanza.

6.2. Va dunque dichiarato l'obbligo dell'Ente intimato di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nella sentenza in oggetto, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme ad essa spettanti in virtù della stessa, detratto quanto già eventualmente già corrisposto a tale titolo.

6.3. Parte intimata dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.

6.4. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, che provvederà nel termine di sessanta giorni dalla data di insediamento al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto decreto. Le spese per l'eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell'Amministrazione intimata e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo. Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto:

- dichiara l'obbligo del Comune di Abriola di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, al decreto in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;

- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto decreto;

- determina in euro mille, oltre spese, l'importo da corrispondere a detto commissario ad acta per l'espletamento dell'incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria, ponendo detto importo a carico del Comune intimato.

Condanna l'Ente intimato alla rifusione della parte restante in favore della ricorrente, liquidando le stesse in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, se dovuti.

Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alla parte intimata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.