Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 4 giugno 2019, n. 652

Presidente: Giordano - Estensore: Risso

FATTO

Con il gravame indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. di Vercelli nr. 782 del 30 agosto 2017 di rettifica della graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di nr. 5 posti di operatore sociosanitario (Cat. BS), nella parte in cui il ricorrente è stato escluso, nonché gli atti ad essa connessi e, in particolare, il verbale della seduta della Commissione di concorso, riunitasi il 20 luglio 2017, nella parte contenente il giudizio di non sufficienza del ricorrente con un punteggio, per la prova orale, di 20 punti, senza specifica motivazione oltre al voto numerico e nella parte in cui ha previsto le modalità di svolgimento della prova orale, nonché il verbale n. 1 del 22 giugno 2017, nel quale sono stati predeterminati i criteri valevoli per la valutazione della prova orale.

Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto plurimi profili di illegittimità.

Si è costituita in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22 novembre 2017 l'avvocato di parte ricorrente ha chiesto un rinvio e la trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 gennaio 2018.

All'esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2018 questo Tribunale, con ordinanza n. 24 del 15 gennaio 2018 ha accolto l'istanza cautelare sospendendo gli atti impugnati.

L'ordinanza suddetta è stata riformata dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 1074 del giorno 8 marzo 2018 secondo la quale, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appariva prevalente l'interesse pubblico all'ordinato svolgimento del servizio nelle strutture sanitarie, che, successivamente alla approvazione della graduatoria, avevano assunto complessivamente circa 100 degli idonei, inquadrandoli in organico al quinto livello retributivo, rilevando altresì che le censure sulle modalità di svolgimento della prova orale incidevano sul legittimo svolgimento dell'intera procedura selettiva e che quindi (valutando la posizione prospettata dal ricorrente in primo grado), da un lato, tutta la procedura sarebbe travolta e, dall'altro, la ripetizione della medesima non avrebbe arrecato un vantaggio diretto ed attuale al ricorrente vittorioso in primo grado.

All'esito dell'udienza pubblica del 6 giugno 2018, questo Tribunale, con ordinanza n. 961 del 14 agosto 2018, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati qualificati come idonei nella graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico di che trattasi, con autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami e il ricorrente in data 10 ottobre 2018 ha depositato in giudizio l'attestazione di avvenuta pubblicazione.

All'udienza pubblica del 6 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni sollevate dall'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli.

L'Azienda Sanitaria sostiene preliminarmente che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto, anche aggiungendo il punteggio di sufficienza per la prova orale (punti 21 su 30) al voto della prova pratica (punti 28,25 su trenta) si perverrebbe al punteggio totale di 49,5 che collocherebbe il ricorrente nella graduatoria al posto 608 e dunque in una posizione tale nella quale la possibilità di assunzione sarebbe estremamente remota.

Sul punto il Collegio evidenzia che il ricorrente nel gravame ha affermato di aver interesse a vedersi collocato nella graduatoria degli idonei in quanto ciò costituirebbe un'ottima chance per ottenere, comunque, degli incarichi poiché la graduatoria, soggetta a scorrimento, sarebbe rimasta efficace e avrebbe potuto essere utilizzata per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni di legge; inoltre altre Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale avrebbero potuto ricorrervi in caso di necessità e previo apposito accordo.

Il Collegio ritiene pertanto che sussista un interesse personale, concreto e attuale del ricorrente ad agire e che quindi non si possa accogliere l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli.

2. Per quanto riguarda la seconda eccezione sollevata dall'Azienda Sanitaria di Vercelli di improcedibilità del ricorso in quanto lo stesso sarebbe stato notificato ad un solo controinteressato, il Collegio si limita ad evidenziare che tale eccezione non può essere accolta in quanto, come emerge dalla parte in fatto, questo Tribunale, con ordinanza n. 961 del 14 agosto 2018, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati qualificati come idonei nella graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico di che trattasi, con autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami e il ricorrente in data 10 ottobre 2018 ha depositato in giudizio l'attestazione di avvenuta pubblicazione.

3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per l'assorbente censura di difetto di motivazione sollevato in relazione alla valutazione della prova orale.

Il ricorrente, nel terzo motivo di gravame, afferma che sulla scorta dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto stabilire i criteri in base ai quali il punteggio della prova orale sarebbe stato ripartito.

Il verbale n. 1 del 22 giugno 2017, denominato "Riunione preliminare" della Commissione di concorso, avrebbe stabilito unicamente che "Nella valutazione della prova orale si terrà conto del contenuto, dell'appropriatezza del linguaggio e della capacità di sintesi"; un criterio che ad avviso del ricorrente sarebbe molto generico. Di per sé, secondo il deducente, la genericità sarebbe ulteriore motivo di invalidità della procedura concorsuale ma ad ogni modo, a parere del ricorrente, il verbale di valutazione dell'esame orale svolto da quest'ultimo ben avrebbe potuto contenere una motivazione più approfondita per connettere il giudizio di insufficienza, espresso dal mero voto numerico, al criterio adottato ai fini valutativi. Solo in questo modo il voto numerico avrebbe potuto ritenersi "motivazione sufficiente" del giudizio sintetico espresso dalla Commissione.

Il Collegio osserva che secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, confermata di recente dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il voto numerico è sufficiente per soddisfare il dovere motivazionale a condizione che vengano preventivamente stabiliti i criteri in base ai quali la valutazione verrà svolta.

Sul punto si richiama quanto evidenziato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: "sia la giurisprudenza amministrativa coeva a quella che si è prima indicata, sia quella più recente, hanno concordemente predicato principi analoghi a quelli che sono stati prima evidenziati, affermando che "il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto" (C.d.S., Ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7).

Più di recente, il T.A.R. Lazio ha precisato che i criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 25 luglio 2018, n. 8426).

Nel caso in esame, dal verbale n. 1 del 22 giugno 2017, denominato "Riunione preliminare", risulta che la Commissione si sia limitata genericamente a stabilire che "Nella valutazione della prova orale si terrà conto del contenuto, dell'appropriatezza del linguaggio e della capacità di sintesi".

La genericità dei criteri di valutazione, come sostenuto dal ricorrente, avrebbe dunque richiesto alla Commissione un maggior sforzo motivazionale all'atto della valutazione in concreto della prova orale del ricorrente al fine di consentire di connettere il giudizio di insufficienza, espresso dal voto numerico, ai generici criteri valutativi adottati.

Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto per tale motivo di difetto di motivazione con assorbimento delle altre censure.

L'Amministrazione sanitaria dovrà pertanto far ripetere la prova orale al ricorrente provvedendo poi ad esprimere un motivato giudizio, non limitandosi dunque ad attribuire un mero voto numerico.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

P. Valensise e al. (curr.)

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