Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 3 maggio 2019, n. 11747

Presidente: Mammone - Estensore: Rubino

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Messina, con sentenza in data 25 febbraio 2002, accertato l'illecito commesso dal Comune di Giardini Naxos per occupazione illegittima ab origine, cui aveva fatto seguito la c.d. espropriazione acquisitiva, per intervenuta realizzazione di un'opera pubblica sul terreno di proprietà di Giuseppe e Francesco S., danti causa di Alessandro S., aveva liquidato i danni sulla base del valore venale del bene, in euro 273.076,58 "oltre alla rivalutazione monetaria dalla disposta CTU (16 luglio 1991) ed agli interessi in misura legale sulla somma liquidata prima devalutata poi via via rivalutata dal momento della definitiva trasformazione del fondo (luglio 1986) fino al soddisfo".

2. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza in data 28 ottobre 2004, pur confermando l'esistenza di una occupazione illegittima, e l'avvenuta, irreversibile trasformazione del suolo occupato, accoglieva l'appello del Comune, affermando, in particolare, che il giudice di primo grado avesse indebitamente sostituito alla domanda effettivamente proposta, di risarcimento danni per occupazione espropriativa, o acquisitiva, la diversa domanda di risarcimento per occupazione usurpativa, pronunciando in tal modo oltre i limiti del petitum.

Riteneva quindi che il danno subito dagli S. dovesse essere liquidato secondo le regole applicabili alla "occupazione espropriativa", ovvero non in misura pari al valore venale del bene la cui proprietà si era acquisita alla pubblica amministrazione, bensì nel minor importo derivante dall'applicazione dei criteri di liquidazione previsti per tali occupazioni (o occupazioni appropriative) dall'art. 3, comma 65, della l. n. 662/1996 che aveva aggiunto il comma 7-bis all'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359, ferme le statuizioni su rivalutazione e interessi perché non impugnate.

3. La Corte di cassazione, adita dallo S. sul rilievo che la fattispecie avrebbe dovuto inquadrarsi nell'illecito da occupazione usurpativa, con conseguente liquidazione del danno nella misura corrispondente al valore venale del fondo, con sentenza n. 21881 del 21 ottobre 2011 cassava la decisione impugnata e, decidendo nel merito, provvedeva ad una nuova liquidazione del danno in misura pari al valore venale del fondo individuando l'importo dovuto nel medesimo importo di euro 273.076,58 determinato nel 1991 dal c.t.u. del giudizio di primo grado che aveva attualizzato la somma a quella data. Attribuiva poi gli interessi legali a far data dalla domanda.

3.1. La sentenza rilevava che nelle more del giudizio la Corte costituzionale aveva, con sentenza n. 349/2007 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 333 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 359 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 65, della l. 66/1996 (dichiarazione di incostituzionalità per violazione dell'art. 117, primo comma Cost., in quanto la norma non prevedeva un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione espropriativa da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato), ovvero della norma di legge applicata dalla Corte d'appello ai fini della quantificazione del dovuto risarcimento.

3.2. La Corte di legittimità, trattandosi di causa pendente alla data 1° gennaio 1997 e comunque relativa ad occupazione sine titulo anteriore al 30 settembre 1996, riteneva applicabile l'art. 55, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - nel testo introdotto dall'art. 2, comma 89, lett. e), della l. 24 dicembre 2007, n. 244 -, secondo cui "Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996,il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene". Ciò detto, liquidava il danno da occupazione illegittima, nell'importo di euro 273.076,58, pari all'esatto importo liquidato dal tribunale, sulla base dei calcoli eseguiti dal c.t.u., in primo grado, secondo i prezzi di mercato immobiliare vigenti nel 1991, senza ulteriore rivalutazione ed attribuendo sulla somma così liquidata gli interessi legali decorrenti dalla domanda introduttiva.

4. Lo S. proponeva ricorso per revocazione, per errore di fatto, avverso la predetta sentenza, lamentando che, dovendosi inquadrare la fattispecie nell'ambito della occupazione usurpativa, non gli fossero stati riconosciuti rivalutazione monetaria ed interessi decorrenti dalla data dell'illecito.

4.1. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte in data 2 maggio 2013, n. 10293, in quanto ritenuto vertere su errore di diritto e non di fatto. Il giudice della revocazione precisava che: "Né si può addurre, in senso contrario, il rilievo che la rivalutazione fosse già stata riconosciuta nel giudizio di merito, senza poi essere contestata dal debitore con specifica impugnazione. L'annullamento della sentenza in punto quantum debeatur rimetteva, infatti, in discussione l'intero risarcimento liquidato; incluse le voci accessorie (interessi e rivalutazione monetaria): con l'unico limite del divieto di una reformatio in peius. Trattandosi infatti di pregiudizio economico derivato da ritardo nell'adempimento, esso non sopravviveva alla cassazione, con riforma, della sorte-capitale liquidata, necessitando di una nuova pronunzia ex novo". Pertanto, il riconoscimento dei soli interessi legali sulla somma riliquidata ex art. 384, secondo comma, c.p.c. - pressocché doppia rispetto a quella originariamente determinata dalla corte territoriale - si sottrae alla censura di errore di fatto, soggetto a revocazione".

5. Esauriti i rimedi di impugnazione del provvedimento predisposti dall'ordinamento, Alessandro S., ai sensi della l. n. 117 del 1988, proponeva ricorso facendo valere la responsabilità dello Stato per colpa grave imputabile ai magistrati giudicanti, deducendo che essi fossero incorsi in grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.

5.1. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile ex art. 5 della l. n. 117/1988 con decreto del Tribunale di Perugia in data 7 dicembre 2016, confermato, in sede di reclamo, dalla Corte d'appello di Perugia, con decreto in data 7 giugno 2017.

6. La Corte d'appello di Perugia con il decreto qui impugnato ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in quanto rivolto a contestare una attività di interpretazione normativa.

6.1. A sostegno della decisione il Giudice di appello assume che:

a) nella ordinanza della Corte di cassazione del 2 maggio 2013, n. 10293 - dichiarativa della inammissibilità del ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. - si evidenziava come la determinazione dell'intero danno patrimoniale, estesa anche agli accessori della rivalutazione e degli interessi, era questione da ritenersi devoluta alla cognizione della Corte di legittimità, che nella specie aveva pronunciato nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., essendo stata impugnata la sentenza di appello in punto di quantum debeatur;

b) la determinazione della decorrenza degli interessi e la loro qualificazione giuridica atteneva ad "attività di natura squisitamente interpretativa" di norme di diritto, come tale sottratta al sindacato di responsabilità, operando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 117/1988 nel testo originario, applicabile ratione temporis, non essendo consentito ridiscutere la correttezza o meno della interpretazione adottata nel provvedimento posto a base della domanda respinta;

c) nulla sembrava impedire allo S. di ottenere in separato giudizio una liquidazione della rivalutazione o di entrambi gli accessori "se la precedente statuizione si ritiene possa comportare una diversa valutazione rispetto alla pronuncia precedente che aveva stabilito la liquidazione degli interessi a far data dalla domanda";

d) in ogni caso non sarebbe dato ravvisare la "colpa grave" in una valutazione contrastante con pronunce di legittimità di diverso tenore, emesse nella stessa materia.

7. Alessandro S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico, complesso motivo.

8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato in forma telematica presso l'Avvocatura Generale dello Stato il 28 giugno 2017, ha depositato "memoria difensiva" presso la Cancelleria della Corte d'appello di Perugia in data 20 luglio 2017, e quindi con atto in data 4 settembre 2017 ha richiesto di essere avvisata per la partecipazione alla pubblica udienza.

9. La causa è stata dapprima assegnata alla terza Sezione civile e ivi discussa alla udienza pubblica del 9 febbraio 2018, nel corso della quale il Pubblico Ministero ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

10. La terza Sezione della Corte ha rimesso con ordinanza interlocutoria n. 12215 del 2018 la causa al Primo Presidente, affinché valutasse l'opportunità di rimetterne l'esame alle Sezioni unite, evidenziando la sussistenza di una questione di massima di particolare importanza, concernente la individuazione del discrimine tra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile ed attività interpretativa insindacabile, sulla base dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117/1988 (nel testo previgente alla modifica della l. n. 18/2015), con specifico riferimento alla ipotesi della violazione di norma di diritto in relazione al significato ad essa attribuito da orientamenti giurisprudenziali da ritenere consolidati.

La trattazione della causa è stata assegnata alle Sezioni unite, e chiamata nuovamente per la discussione alla pubblica udienza odierna.

11. Il Procuratore generale ha provveduto a depositare le proprie osservazioni scritte, in cui conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la memoria di costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, depositata presso la cancelleria della Corte d'Appello di Perugia il 20 luglio 2017, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, essendo stata depositata oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza dell'analogo termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, previsto dall'art. 5, comma 4, della l. 117/1988, applicabile ratione temporis, decorrendo dalla notifica del ricorso (eseguita in data 28 giugno 2017) il primo termine per la costituzione del ricorrente.

Infatti il ricorso per cassazione è stato notificato in data 28 giugno 2017 ed il primo termine, previsto per la costituzione del ricorrente, veniva pertanto a scadere in data 8 luglio 2017, il secondo termine, stabilito per la costituzione della parte controricorrente, è spirato il 18 luglio 2017 ed era già scaduto al momento del deposito in cancelleria, in data 20 luglio 2017, della memoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Peraltro, l'Avvocatura ha depositato una nota in data 4 settembre 2017, con la quale ha chiesto di essere avvisata della data dell'udienza pubblica, per poter partecipare alla discussione e vi ha effettivamente partecipato. Si potrà tener conto delle sole argomentazioni spese in sede di partecipazione allea discussione.

2. Il motivo di ricorso.

Il decreto di inammissibilità dell'azione risarcitoria è stato censurato con un unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 2, commi 1 e 3, lett. a), della l. n. 117/1988, nonché dell'art. 2, comma 2, della stessa legge.

In particolare, è denunciata la violazione della norma di diritto che regola la responsabilità civile del magistrato per colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni e della norma che individua le condotte integranti la colpa grave ai fini della responsabilità per il conseguente danno ingiusto, nonché la falsa applicazione della norma di salvaguardia che dispone che non dia luogo a responsabilità l'attività interpretativa di norme di diritto.

Il ricorrente muove dall'assunto che il giudice di legittimità sia incorso in gravi errori, non ascrivibili ad insindacabile attività di interpretazione di norme di diritto ma a grave violazione di legge per negligenza inescusabile, in quanto la Corte di legittimità, modificando le statuizioni della sentenza di merito in quella sede impugnata:

a) avrebbe violato il giudicato interno formatosi sulle statuizioni del Giudice di merito - non impugnate con i motivi di gravame - concernenti il riconoscimento della rivalutazione monetaria del capitale e degli interessi al tasso legale decorrenti dall'illecito;

b) avrebbe applicato il principio nominalistico che si applica ai debiti pecuniari, omettendo di riconoscere la rivalutazione in presenza di un fatto illecito, in violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 2058 c.c.;

c) avrebbe liquidato il credito accessorio per interessi al tasso legale con decorrenza a far data dalla domanda e non dalla data dell'illecito, pur trattandosi di illecito extracontrattuale, così violando gli artt. 1219, comma 2, n. 1), c.c. e 1223 c.c.;

d) avrebbe omesso di calcolare gli interessi sulla somma prima devalutata alla data del fatto illecito (risalente al 1986, ovvero al momento della definitiva trasformazione del fondo) e poi via via rivalutata, come statuito dalle sentenze di merito, non impugnate sul punto.

Assume che la grave negligenza inescusabile - intesa come violazione macroscopica e grossolana della norma di diritto, eclatante e non rimediabile - sia rinvenibile nella circostanza che le norme violate fossero di frequente uso e che le determinazioni adottate dal giudice di legittimità nel decidere la causa nel merito si pongano in contrasto con le giuste statuizioni che al riguardo erano state già assunte dalle precedenti sentenze di merito, avendo altresì omesso la Corte di legittimità di motivare tale eclatante scostamento.

Sostiene il ricorrente che la decisione sia stata caratterizzata da una totale mancanza di attenzione nell'uso degli strumenti normativi e da una trascuratezza marcata ed ingiustificabile essendo stati violati elementari principi di diritto che il magistrato non può giustificatamente ignorare, e che ciò abbia comportato un danno ingiusto, nei confronti dell'istante, non determinato da scusabili interpretazioni giuridiche ma da negligenza che, in quanto irreparabile, è inescusabile. Critica quindi la decisione impugnata laddove ha ritenuto che si trattasse di scelte interpretative, come tali, in relazione alle disposizioni pro tempore applicabili, insindacabili.

3. L'ordinanza interlocutoria.

3.1. Con una articolata ordinanza interlocutoria, n. 12215 del 2018, la terza Sezione civile della Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valutasse l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni unite in quanto contenente una questione di massima di particolare importanza.

Ha segnalato che il ricorso ponga la necessità di risolvere la seguente questione in diritto: "Se, in presenza di norme di diritto che non presentano equivoci od incertezze alcuni, in considerazione dei principi di diritto costantemente ribaditi da oltre sessanta anni dalla Corte di legittimità e della consolidata ed univoca interpretazione delle norme indicate in materia di liquidazione del debito risarcitorio derivante da illecito aquiliano, il diverso trattamento riservato dalla sentenza di legittimità ad un debito risarcitorio, di natura patrimoniale, derivante da illecito aquiliano (omessa attualizzazione ed applicazione degli interessi legali dalla data della domanda), possa ex se ritenersi attratto nell'ambito della "attività interpretativa delle norme" - intesa come ricerca ed attribuzione di significato prescrittivo all'enunciato ricavabile dai lemmi e dai sintagmi delle disposizioni lette singolarmente, in relazione al nesso logico interno alla struttura dell'atto fonte ed alla relazione sistematica con le altre norme dell'ordinamento giuridico - e dunque essere considerata "in senso oggettivo" come attività comunque valutativa la quale - se pure errata od implausibile - ricade nell'ambito della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 117/1988, o invece se il raggiunto livello di consolidamento del significato delle norme applicate in tema di liquidazione del danno patrimoniale derivante da illecito aquiliano (nella materia del danno patrimoniale da occupazione espropriativa: cfr. Corte cass., Sez. un., Sentenza n. 1464 del 26 febbraio 1983; id., Sez. un., Sentenza n. 12546 del 25 novembre 1992; id., Sez. un., Sentenza n. 494 del 20 gennaio 1998; id., Sez. 1, Sentenza n. 4070 del 20 marzo 2003; id., Sez. 1, Sentenza n. 19511 del 6 ottobre 2005; id., Sez. 1, Sentenza n. 22923 del 9 ottobre 2013; id., Sez. 2, Sentenza n. 11041 del 28 maggio 2015; id., Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17 settembre 2015. Quanto alla liquidazione del lucro cessante con la tecnica degli interessi: Corte cass., Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 18 febbraio 2000; id., Sez. 1, Sentenza n. 9410 del 21 aprile 2006; id., Sez. 1, Sentenza n. 9472 del 21 aprile 2006; id., Sez. 1, Sentenza n. 13585 del 12 giugno 2006; id., Sez. 1, Sentenza n. 15604 del 9 luglio 2014; id., Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17 settembre 2015. Unica contraria l'isolata pronuncia Corte cass., Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 3 aprile 2002 volta ad assimilare nella categoria delle obbligazioni di valuta la indennità di esproprio ed il risarcimento del danno in base al criterio di liquidazione, dall'art. 5-bis, comma 7-bis, l. 8 agosto 1992, n. 359), implichi la necessità, affinché possa operare la clausola di salvaguardia, che il totale distacco del Giudice dalle opzioni interpretative di un indirizzo giurisprudenziale che può definirsi univoco e "cristallizzato", debba essere connotato, quanto meno, da un evidenziato dubbio applicativo alla fattispecie concreta della norma intesa nel significato ad essa attribuito, ovvero da una rimeditata - non rileva se fondata o meno - soluzione interpretativa, tale per cui la statuizione adottata risulti il portato di una attività valutativa e non di una mera "distrazione" od ignoranza dei principi giurisprudenziali consolidati".

3.2. L'ordinanza evidenzia che si ritiene di particolare importanza la questione se il discrimine tra attività di interpretazione (coperta dalla clausola di salvaguardia) e inescusabilità della grave violazione di legge (fonte di responsabilità civile dello Stato) venga in rilievo soltanto nel caso in cui l'attività del Giudice si rifletta direttamente sull'enunciato della disposizione normativa, traendone un significato (secondo il differente livello di chiarezza e precisione che questa esibisca), ovvero anche nel caso in cui si rifletta solo indirettamente su tale enunciato in quanto il significato risulti "già" enucleato costituendo il portato di una elaborazione giurisprudenziale, volta alla interpretazione della norma di diritto, che assuma consistenza tale da rendere stabile una determinata applicazione della norma di diritto.

3.3. Conclusivamente, l'ordinanza di rimessione articola la questione da sottoporre alle Sezioni unite, nella "individuazione del discrimine nella grave violazione di legge contemplata dalle fattispecie illecite individuate dall'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117/1988 (nel testo previgente alla modifica della l. n. 18/2015) e dall'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, tra attività interpretativa insindacabile ed attività sussumibile nella fattispecie illecita, con specifico riferimento alla violazione di norma di diritto in relazione al significato ad essa attribuito da orientamenti giurisprudenziali da ritenersi consolidati".

4. Il quadro normativo di riferimento.

4.1. È essenziale chiarire che alla controversia in esame si applica, ratione temporis, la disciplina dettata dalla l. 13 aprile 1988, n. 117, rubricata "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati", nel testo precedente alle integrazioni, abrogazioni e modificazioni derivanti dalla entrata in vigore della l. 27 febbraio 2015, n. 18 ("Disciplina della responsabilità civile dei magistrati").

4.2. Quest'ultima legge, in mancanza di una disciplina transitoria, si applica infatti ai soli fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli artt. 2 e 3, dalla data della sua entrata in vigore (19 marzo 2015).

4.3. Il profilo della non retroattività delle norme modificative della responsabilità civile dei magistrati è stato già chiarito da questa Corte: la sentenza n. 25216 del 2015 ha affermato che, in tema di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui all'art. 5 della l. n. 117 del 1988, per effetto dell'art. 3, comma 2, della l. n. 18 del 2015, non ha efficacia retroattiva, onde l'ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione. Ne consegue che il giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5 cit. continua ad applicarsi alle domande avanzate con ricorso depositato prima del 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della l. n. 18 del 2015.

4.4. La datazione del fatto, che si assume essere illecito e fonte di responsabilità per lo Stato giudice, della cui esistenza si discute - ai limitati fini, in questa sede, del vaglio preventivo di ammissibilità dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - è quella del deposito della sentenza asseritamente fonte di responsabilità, 21 ottobre 2011. Essendo una sentenza della Cassazione che non si limitava ad accogliere il ricorso cassando la sentenza impugnata, ma decideva nel merito, da quel giorno la statuizione in essa contenuta è definitiva e si è consumato, nella ricostruzione del ricorrente, il pregiudizio a suo danno.

4.5. Il testo dell'art. 2 della l. 13 aprile 1988, n. 117 (c.d. legge Vassalli), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18, è il seguente:

«Art. 2. Responsabilità per dolo o colpa grave.

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».

4.6. Inoltre, il testo pro tempore vigente, prevede, all'art. 5, che l'introduzione dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato sia preceduta da un vaglio preliminare di ammissibilità:

«Art. 5. Ammissibilità della domanda.

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.

3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione intieramente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunziato l'inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina».

4.7. Oggetto del presente giudizio è precisamente il vaglio di ammissibilità, ovvero la verifica, da farsi d'ufficio, del rispetto dei termini di decadenza, la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché la non manifesta infondatezza della domanda proposta. Ove la Corte dovesse accogliere il ricorso, occorrerebbe rimettere la causa al primo giudice perché si celebri il giudizio di responsabilità e - altra importante conseguenza collegata al vaglio positivo di ammissibilità - occorrerebbe trasmettere copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare (comma 5, ultimo capoverso).

5. Le questioni all'esame della Corte.

5.1. Le questioni poste dal ricorso sono:

1) sulla base della disciplina sulla responsabilità civile del magistrato precedente alle modifiche introdotte dalla riforma del 2015, pro tempore applicabile, e ai fini di valutare se sia corretta la valutazione di inammissibilità dell'azione risarcitoria proposta nei confronti dello Stato italiano per responsabilità civile dei magistrati (nel caso di specie, magistrati della Corte di cassazione) contenuta nel provvedimento impugnato, qual sia il discrimine tra attività interpretativa insindacabile del giudice e grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

2) se possa ritenersi che integri il parametro della grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, il non aver tenuto in conto, all'interno della decisione, di un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato. Questo secondo profilo costituisce un corollario della questione principale precedente, ed è posto in particolare rilievo dalla ordinanza di rimessione.

6. La questione preliminare di tempestività della domanda.

6.1. Prima di esaminare nel merito le questioni poste dal ricorso, occorre preliminarmente verificare la tempestività della proposizione della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato italiano, che è proponibile, secondo quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, "soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni (termine elevato a tre della legge del 2015) che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile".

6.2. In riferimento alla tempestiva proposizione della domanda, è bene puntualizzare che il dies a quo decorre dal deposito della sentenza che decide sul ricorso ordinario per cassazione, a prescindere dal fatto che sia stata o meno proposta, come nel nostro caso, l'azione di revocazione.

6.3. La proposizione dell'azione di revocazione non è idonea ad impedire la decadenza, atteso che la proponibilità dell'azione risarcitoria decorre dal consumarsi del pregiudizio, che coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta la domanda o il ricorso di chi assume essere stato danneggiato. In tal senso si è già pronunciata questa Corte, affermando che "In tema di responsabilità civile dei magistrati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. 13 aprile 1988, n. 117 (nella versione applicabile a tutte le fattispecie anteriori al 19 marzo 2015 e, cioè, all'entrata in vigore della l. 27 febbraio 2015, n. 18), l'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie è tardiva se proposta decorsi i due anni dalla data della sentenza di cassazione, nonostante la proposizione di revocazione ex art. 391-bis c.p.c., che non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto" (Cass. n. 9916 del 2015).

6.4. Poiché la sentenza di cassazione, dalla quale sarebbe derivato il danno al privato, è stata depositata il 21 ottobre 2011, e il ricorso ex art. 4 della l. n. 117 del 1988, volto a far dichiarare ammissibile l'azione risarcitoria, datato 1° ottobre 2013, privo di timbro di deposito, è stato iscritto a ruolo in data 8 ottobre 2013, l'azione è tempestiva, essendo stata proposta nel termine di due anni dal deposito della sentenza di legittimità.

7. L'equilibrio tra attività interpretativa insindacabile del giudice e responsabilità per violazione di legge nella originaria formulazione delle norme e nell'attuale.

7.1. Nella originaria formulazione della l. n. 117, alla affermazione di principio, contenuta nel primo comma dell'art. 2, secondo la quale chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale, fa seguito, al secondo comma, l'affermazione della area di salvaguardia, ovvero della sfera sottratta alla responsabilità civile, nel cui ambito l'attività giurisdizionale non è sindacabile, estesa a tutta l'attività di interpretazione di norme di diritto, ed anche alla attività di valutazione del fatto e delle prove.

7.2. Il successivo terzo comma individua poi quattro ipotesi di colpa grave rilevanti ai fini della affermazione della responsabilità civile del magistrato, delle quali quella direttamente rilevante nel caso di specie è la lett. a), ovvero la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.

7.3. L'equilibrio tra i due giustapposti valori, il principio della responsabilità e quello della libertà di interpretazione della disposizione di legge, è stato individuato, nel testo originario, privilegiando una ampia affermazione di operatività della clausola di salvaguardia, a fronte della quale le ipotesi di responsabilità per colpa grave espressamente previste operano soltanto in relazione all'area sottratta alla operatività di essa: può configurarsi una responsabilità civile del magistrato per colpa grave soltanto se, in negativo, non si tratti di una attività sottratta alla responsabilità, in quanto riconducibile alla interpretazione di norme di diritto (nonché alla valutazione dei fatti e delle prove) e purché, in positivo, sia stata accertata l'esistenza di una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.

7.4. Nel nuovo testo della legge, successivo alle modifiche introdotte con l. n. 18 del 2015, sia detto per completezza, si è mantenuta la struttura formale dell'art. 2, dedicato alla responsabilità per dolo e colpa grave, ma il suo contenuto è mutato.

7.5. In particolare, il secondo comma, contenente la c.d. clausola di salvaguardia, mantiene il testo precedente, al quale è stato però preposto un significativo incipit, che dà il senso del mutamento degli equilibri e dei limiti introdotti alla salvaguardia: esso inizia ora con la previsione limitativa "Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo..." cui segue l'affermazione preesistente per cui "nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove".

8. La responsabilità civile del magistrato negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

8.1. Nel vigore della l. n. 117 del 1988 nel testo precedente alla riforma del 2015 (applicabile, come si è detto, ratione temporis nel caso in esame), la giurisprudenza di legittimità si è orientata costantemente nel circoscrivere l'area della responsabilità, attraverso una ampia ricognizione della nozione di attività interpretativa, rientrante nell'ambito della clausola di salvaguardia.

8.2. Giova richiamare il principio di diritto affermato da Cass. n. 12357 del 1999, ripreso, condiviso e arricchito dalla successiva giurisprudenza di legittimità: "Il sistema normativo della responsabilità civile dei magistrati, quale risultante dalla coordinazione fra le ipotesi di colpa grave tipizzate dall'art. 2, terzo comma, della l. n. 117 del 1988 e la previsione del secondo comma della stessa norma, secondo la quale nell'esercizio di funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, non si sostanzia in un mero rinvio alla nozione generale della colpa grave, come dispone l'art. 2236 c.c. a proposito della prestazione del libero professionista intellettuale implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma si caratterizza in modo peculiare, sia per la presenza della clausola limitativa di cui al suddetto secondo comma dell'art. 2, che si spiega col carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria, connotata da scelte sovente basate su diversità di interpretazioni, sia per la previsione, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a, b e c del suddetto terzo comma, dell'esigenza che la colpa grave sia inescusabile. Con riferimento a tali ipotesi la qualificazione di inescusabilità della negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante un'esplicazione del concetto di gravità della colpa, integra un quid pluris rispetto alla negligenza, nel senso che essa si deve caratterizzare come "non spiegabile", cioè senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile - anche se non giustificato - l'errore del giudice" (conformi, Cass. n. 13339 del 2000; Cass. n. 16935 del 2002; Cass. n. 16696 del 2003; Cass. n. 25133 del 2006; Cass. n. 15227 del 2007; Cass. n. 11593 del 2011, fino a Cass. n. 6791 del 2016).

8.3. I successivi arresti sul tema, sopra citati, contengono un cospicuo utilizzo di termini non consueti nell'ambito della tecnica definitoria delle ipotesi di responsabilità civile, per rappresentare - con immagini suggestive oltre che per concetti - che il magistrato può essere chiamato a rispondere non quando, semplicemente, ha commesso un grave errore nell'esercizio delle sue funzioni provocando ad altri un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di tutela processuale, ma quando la sua decisione è non soltanto errata ma si colloca al di fuori della consapevole scelta interpretativa, risultando assurda, illogica, inesplicabile, abnorme, ai limiti del diritto libero, quindi disancorata non dal rispetto della legge, ma dall'ancoraggio ad un qualsiasi ordine di categorie, logiche e linguistiche prima ancora che giuridiche, predicabili alla fattispecie in esame.

8.4. Si è precisato, altresì, che ricorre tale situazione "quando vengano disattese soluzioni normative chiare, certe e indiscutibili, o siano violati principi elementari di diritto, che il magistrato non può giustificatamente ignorare" (Cass. n. 2107 del 2012 e Cass. n. 2637 del 2013).

8.5. A questo consolidato orientamento interpretativo le Sezioni unite intendono in questa sede dare continuità, pur con le precisazioni che seguiranno.

9. Individuazione dell'area di responsabilità del giudice ai sensi del testo originario della l. n. 117 del 1988.

9.1. Ricostruiti il quadro normativo di riferimento e l'orientamento giurisprudenziale in materia, occorre prendere posizione sulla prima delle questioni sottoposte all'attenzione della Corte.

9.2. In tema di risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio della funzione giudiziaria rientra nella delibazione sull'ammissibilità della relativa domanda, ex art. 5 della l. n. 117 del 1988, innanzitutto l'indagine sul carattere interpretativo o meno della lamentata violazione di legge da parte del magistrato del quale si richiede l'affermazione di responsabilità, rientrante tra i presupposti di cui all'art. 2 della legge.

9.3. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'individuazione di un punto di equilibrio che salvaguardi il ruolo propulsivo delle decisioni giudiziarie senza sacrificare il diritto del cittadino a non essere danneggiato dallo Stato giudice - ritenuto sovente eccessivamente prudente, se non difensivo, da parte della dottrina ed anche dalla Corte di giustizia - trae il suo fondamento dalla consapevolezza che una interpretazione volta ad ampliare le ipotesi in cui è configurabile una responsabilità civile del giudice rischia di depauperare del suo significato più proprio l'esercizio della attività giurisdizionale, che si estrinseca nella interpretazione delle norme, ed a paralizzare o comunque a limitare la funzione dinamico-evolutiva della giurisprudenza, la sua idoneità a cogliere i mutamenti in corso nella società, a riempire di contenuto le norme adeguandole e allargandole alla tutela dei nuovi diritti, in altre parole di isterilire l'interpretazione stessa e con essa il proprium dell'attività giurisdizionale.

9.4. Sotto altro profilo, non va sottaciuto il timore che la affermazione della responsabilità civile del magistrato, in relazione ad un giudizio ormai definito con il giudicato, in cui non sia più possibile esperire mezzi di impugnazione, apra quell'irriducibile contraddizione logica individuata dalla dottrina tra il permanere della definitività di una decisione e l'accertamento della ingiustizia di essa, in altro giudizio.

9.5. Deve in ogni caso evitarsi che l'affermazione della responsabilità civile del magistrato possa essere intesa come idonea a minare, indirettamente ma fin dalle radici, l'intangibilità del giudicato (in questo senso deve leggersi il monito espresso da Cass. n. 2637 del 2013, laddove afferma che "L'azione di responsabilità del magistrato per grave violazione di legge, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), della l. 13 aprile 1988, n. 117, non può costituire strumento per riaprire il dibattito sulla correttezza o meno dell'interpretazione adottata nel provvedimento posto a base della domanda respinta dal magistrato della cui responsabilità si discorre, in particolar modo quando il giudicante sia la Corte di cassazione, giudice di ultima istanza").

9.6. Ciò premesso, alla luce della disciplina pro tempore applicabile, deve essere confermata la correttezza dogmatica della ripartizione tra area dell'attività del magistrato assoggettabile, ove mal esercitata, a responsabilità civile, ed area esente: nella formulazione della legge, deve ritenersi sottratta a responsabilità civile tutta l'attività prettamente interpretativa di norme di diritto e valutativa dei fatti e della prove svolta dal magistrato. Solo l'attività che non può essere considerata prodotto del percorso intellettivo di interpretazione (e di valutazione) è assoggettabile a responsabilità, e purché il giudice si renda responsabile di una grave violazione di legge, dovuta ad inescusabile negligenza.

9.7. Nel riconfermare l'orientamento consolidato occorre puntualizzare che non ne discende la conclusione che, di fatto, tutta l'attività svolta dal giudice sia sottratta alla responsabilità, in quanto esiste un'area residua di assoggettabilità a responsabilità civile che va meglio delineata.

Non va obliterato, infatti, che l'ordinamento non può ammettere che l'esercizio gravemente carente della funzione giurisdizionale possa tradursi senza le necessarie contromisure in un ingiusto pregiudizio per chi al potere giurisdizionale si rivolge avendo ragione.

10. I rimedi del sistema contro l'errore del giudice.

10.1. Deve premettersi che l'errore del giudice è in certo qual modo fisiologico allo stesso svolgimento dell'attività giurisdizionale in quanto anche il giudicare è attività umana, come tale fallibile e limitata. Il margine di errore deve però essere ridotto al minimo, a salvaguardia dell'interesse pubblico sotteso allo svolgimento della funzione, e a questo fine operano già, a monte, i meccanismi selettivi, la formazione permanente, le verifiche periodiche di professionalità.

10.2. All'interno della dinamica processuale, l'errore, o la decisione ritenuta ingiusta sono rimediabili prioritariamente con lo strumento delle impugnazioni.

L'errore materiale o di calcolo, evincibile dalla lettura del provvedimento, dal contrasto tra dispositivo e motivazione, può essere rimosso agevolmente, con una procedura non contenziosa, senza oneri verso lo Stato, ed ora attivabile anche d'ufficio e in ogni tempo da parte della Corte di cassazione, che consente la rimozione di ulteriori ipotesi di errore, diverse da quelle suscettibili di essere rimosse con l'impugnazione, attraverso la quale l'ingiustificato pregiudizio a carico della parte che ha ragione viene ancora circoscritto e l'errore eliminato.

Inoltre, è utilizzabile lo strumento della revocazione, a fronte del solo errore di fatto, nella accezione presa in considerazione dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

10.3. Nelle ipotesi residue, in cui la decisione definitiva sia ancora reputata ingiusta, essa è ormai intangibile (salvo le ipotesi straordinarie di revocazione di cui all'art. 396 c.p.c.) in quanto il giudicato non può più essere intaccato.

A questo punto, la parte che ritenga di essere stata pregiudicata dall'errore del giudice potrà agire contro lo Stato facendo valere la responsabilità civile del magistrato, purché si rientri nelle ipotesi consentite dalla legge, ferma restando la rivalsa verso il magistrato in presenza dei presupposti di legge.

11. Le ipotesi di errore fonte di responsabilità civile del giudice nel testo originario della l. n. 117.

11.1. Così delimitato l'ambito di operatività della responsabilità civile del giudice alla luce del testo originario della l. n. 117, applicabile al caso concreto, bisogna identificare l'area residua, in cui la responsabilità operi.

11.2. L'area di responsabilità non meramente virtuale alla luce della originaria disciplina dettata dalla l. n. 117 del 1988 è quella, già individuata dalla giurisprudenza della Corte, in cui la decisione appaia non essere frutto di un processo interpretativo ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili, perché sconfinanti nel provvedimento abnorme, o nel diritto libero, e quindi, in quanto tali, caratterizzate da una negligenza ritenuta, prima ancora che inescusabile, come previsto dalla norma, inesplicabile, come ritenuto da Cass. n. 6791 del 2016, per la quale la responsabilità civile dei magistrati è incentrata sulla colpa grave, qui tipizzata secondo le ipotesi specifiche delineate dall'originario art. 2 della l. n. 117 del 1988, tutte accomunate dalla ricorrenza di una negligenza inescusabile, "non spiegabile", tale da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero (nella specie, la S.C. ha cassato la declaratoria di inammissibilità dell'iniziativa volta a far valere la responsabilità di un magistrato, il quale - con un'interpretazione che destituiva di ogni funzionalità l'istituto di cui all'art. 2943 c.c. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 1669, comma 2, c.c. - aveva escluso la possibilità per il committente di interrompere, con successive contestazioni, il decorso del termine annuale di prescrizione, argomentando che, in tal modo, il termine non sarebbe mai venuto a maturare).

11.3. Quest'area di responsabilità può essere meglio individuata specificando che esiste una attività giurisdizionale che si colloca a monte del vero e proprio processo interpretativo, attraverso una segmentazione del processo di analisi rispondente alla realtà, perché il processo di analisi della fattispecie che porta alla interpretazione, e poi alla decisione, si può scindere in diverse fasi logiche.

11.4. Il giudice può incorrere in grave violazione di legge, rilevante come fonte dell'obbligo risarcitorio (laddove sia dovuta a negligenza inescusabile) in vari momenti della attività prodromica alla decisione di una causa, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta; l'errore cade sulla disposizione, che qui rileva come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica.

11.5. L'errore può cadere, innanzi tutto, sulla errata individuazione della disposizione da applicare alla fattispecie concreta, ed in questo caso è un errore percettivo sul significante della disposizione, ovvero è un errore che cade sulla identificazione stessa della disposizione da applicare al caso concreto (sulla disposizione e non sulla norma, secondo ricostruzione cara a parte della dottrina, ma non unanimemente condivisa).

11.6. L'errore del giudice può essere fonte di responsabilità nell'accezione prevista dalla legge anche se interviene nella fase successiva: esaminata la fattispecie concreta, e ricondotta la stessa correttamente nell'ambito di un istituto o di una disciplina, dall'inquadramento giuridico, frutto del processo interpretativo, eseguito, può verificarsi un errore se non si associano alla fattispecie, correttamente inquadrata, gli effetti giuridici propri di quella disciplina (non le si associa nessuna disciplina, o le si associa una disciplina diversa, come nei casi in cui si applichi una pena detentiva per una ipotesi di reato che non la prevede, o che si applichi una pena superiore al massimo edittale). In questo caso, l'errore cade sulla applicazione della disposizione (come nella ipotesi contemplata da Cass. n. 6791 del 2016, in cui individuato l'istituto di riferimento, la prescrizione, il giudice non aveva associato ad esso la sua disciplina)

11.7. Infine, vi è una terza, possibile categoria di errore che anch'essa si sottrae alla operatività della clausola di salvaguardia: l'errore che consiste nella attribuzione di un significante impossibile, un non-significato, ovvero un significante che va oltre ogni possibile significato testuale traibile dalla disposizione. In questo caso si ha una scelta solo formalmente interpretativa, ma talmente svincolata dai parametri normativi da non essere ad essi riconducibile, ovvero da non essere frutto di un processo interpretativo consapevole - come tale sottratto al campo della responsabilità civile - ma addirittura una scelta aberrante.

11.8. Nella prima tipologia di errore (errore nella individuazione della disposizione) esso non deriva dall'interpretazione perché si colloca a monte del lavorio interpretativo, nella fase di analisi della fattispecie e di individuazione della disposizione ad essa applicabile. Può derivare da un difetto di conoscenza, che può mancare o essere troppo superficiale (qualora non si individui la disposizione da applicare alla fattispecie, in caso di successione delle leggi nel tempo o di altre variazioni, o si individui una disposizione in luogo di un'altra), e comunque cade sulla identificazione della disposizione da applicare alla fattispecie, che sarà poi oggetto di interpretazione, divenendo norma, ovvero assumendo, tramite l'interpretazione, il suo significato. L'errore sulla individuazione della norma è una ricaduta applicativa dell'antico brocardo in claris non fit interpretatio.

11.9. Nel secondo caso (errore sulla applicazione), individuata correttamente la disposizione, non si applica alla fattispecie, correttamente inquadrata nelle disposizioni che la delimitano, la disciplina appropriata, non se ne fanno discendere gli effetti dovuti.

11.10. La terza tipologia di errore (attribuzione al significante di un contenuto che non è nei suoi possibili significati) può aversi solo quando si attribuisce alla disposizione un significato che essa non può avere, che non è contenuto nel dato testuale, che si pone oltre e contro il suo significante.

Vale precisare, come verrà meglio analizzato nel punto successivo, che se una disposizione può avere vari possibili significati, nessun significato, neanche quello più desueto e meno utilizzato, può esser fonte di responsabilità, purché si rimanga nell'ambito del possibile, ovvero della possibile scelta interpretativa. Per questo una decisione frutto di una interpretazione di minoranza non può, di per sé, essere reputata fonte di responsabilità.

Può essere fonte di responsabilità invece predicare ad una disposizione un non-significato, un significato che essa, né linguisticamente né giuridicamente può avere o che non è il suo perché è proprio di un'altra norma, di un altro istituto, un significato che va oltre il significante.

L'errore sul significato della disposizione si sostanzia nel predicare alla norma un significato impossibile, che va contro la stessa espressione semantica: l'espressione infatti è suscettibile di assumere una molteplicità di contenuti, in relazione ed entro il limite dei significati resi possibili dalla plurivocità del significante testuale, ma non contro di esso.

11.11. Conclusivamente, sono tre le categorie di ipotesi in cui l'errore del giudice può essere assoggettato a responsabilità civile perché sottratto alla clausola di salvaguardia:

- l'errore sulla individuazione della disposizione, ovvero sulla individuazione del significante;

- l'errore sulla applicazione della disposizione;

- l'errore sul significato della disposizione, ovvero l'attribuzione alla disposizione di un significante non compatibile con il significato, un non-significato.

In tutti e tre i casi, non si tratta di scelte frutto di un consapevole processo interpretativo, ma di attività che non sono frutto del processo interpretativo stesso.

Esse rilevano come fonte di responsabilità civile qualora integrino una grave violazione di legge che supera la soglia della negligenza inescusabile.

12. Negligenza inescusabile e negligenza inesplicabile.

12.1. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che i casi sanzionabili non sono riconducibili al lavoro interpretativo consapevole, giustificato, diligente, professionale, ma si collocano in un terreno in cui l'attività svolta dal giudice, per la sua arbitrarietà e per il suo scollamento dalle categorie giuridiche, non può neppure più essere qualificata come frutto di interpretazione, come tale insindacabile, ma sconfina nell'invenzione, nell'abnormità, nel diritto libero (tra le altre, Cass. n. 6791 del 2016, Cass. n. 11593 del 2011, Cass. n. 7272 del 2008, Cass. n. 11859 del 2001).

12.2. Nelle ipotesi in cui si è ritenuto l'operato del giudice sottratto all'area della salvaguardia, la valutazione sulla gravità della negligenza si è fusa con quella della attribuzione all'attività del giudice di una valenza non interpretativa perché del tutto estranea, per la mancanza di rigore, di rispetto dei parametri minimi della attività interpretativa stessa. Ovvero, la prevalente interpretazione giurisprudenziale ha traslato sulla peculiarità dell'elemento soggettivo colposo cui fa riferimento la norma la non riconducibilità dell'attività svolta al razionale processo interpretativo, riqualificando la negligenza inescusabile prevista dalla legge in termini di negligenza inesplicabile. Si sottolinea, infatti, che le ipotesi in considerazione sono soltanto quelle limite, in cui si è fuori dalla attività di interpretazione del giudice perché si sconfina nel provvedimento abnorme, o nel diritto libero, dando delle norme una interpretazione o facendone una applicazione, che prima ancora che inescusabile è del tutto inesplicabile ovvero priva di razionalità (numerose sono le sentenze che definiscono la negligenza inescusabile, come "non spiegabile", tale da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero: tra le altre, Cass. n. 6791 del 2016, Cass. n. 7272 del 2008; Cass. n. 2107 del 2012 ha precisato che la violazione ascrivibile a negligenza "inescusabile" esige un quid pluris rispetto alla negligenza, richiedendo che essa si presenti come non spiegabile, senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile, anche se non giustificato, l'errore del giudice).

13. Responsabilità civile del giudice e mancato rispetto del precedente.

13.1. La seconda questione posta dall'ordinanza interlocutoria è se possa integrare grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile e possa essere fonte di responsabilità per lo Stato (e poi, in sede di rivalsa, per lo stesso magistrato), anche il discostarsi del giudice dal tracciato della precedente giurisprudenza di legittimità ed in caso affermativo, in quali casi. In particolare, l'ordinanza di rimessione affida alle Sezioni unite il compito di tracciare il discrimine tra attività interpretativa insindacabile e attività sussumibile nella fattispecie illecita, con specifico riferimento alla violazione di norma di diritto in relazione al significato ad essa attribuito da orientamenti giurisprudenziali da ritenere consolidati.

13.2. La soluzione è negativa.

Deve in questa sede ribadirsi che il precedente giurisprudenziale, pur autorevole, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni unite, e quindi anche se è diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto, e come tale non è direttamente vincolante per il giudice (salvo che, naturalmente, per il giudice di rinvio).

Ne consegue che il discostarsi dal precedente, anche se di legittimità, anche a Sezioni unite, non può essere di per sé fonte di responsabilità civile per il giudice, pur con le precisazioni che seguono. Diversamente opinando, si negherebbe la legittimità della stessa forza propulsiva della interpretazione giurisprudenziale, che vive nella sua evoluzione e nel superamento critico delle passate posizioni.

13.3. Questa soluzione si colloca in linea di continuità con i principi affermati da Cass., Sez. un., n. 15144 del 2011 (adottata in tema di c.d. overruling processuale, ovvero di mutamento della propria precedente interpretazione di una norma processuale da parte del giudice della nomofilachia). Le Sezioni unite hanno in quella sede affermato che "il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice".

13.4. Trattasi di un principio più volte ribadito dalla Corte costituzionale e espresso già in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato la non riconducibilità delle pronunce giurisprudenziali, neppure di legittimità, nell'ambito delle fonti di legge, traendone la conclusione che il giudice non è obbligato a decidere conformemente all'interpretazione già effettuata precedentemente dallo stesso o da altro giudice in relazione ad un'altra controversia (in questo senso, tra le altre, Cass., n. 13000 del 2006).

In particolare, si è affermato che non può essere fonte di responsabilità, per violazione di legge, neppure il dissenso dall'indirizzo espresso dalle Sezioni unite della Cassazione, ove motivato in diritto, anche in assenza del pur opportuno richiamo alle pronunzie disattese, in quanto esso è comunque espressione dell'attività di interpretazione delle norme riservata al magistrato. A più forte ragione è stata esclusa tale responsabilità quando dal predetto indirizzo si fossero altresì discostate pronunce di sezioni semplici della stessa Corte (Cass., Sez. un., n. 8260 del 1999).

13.5. Peraltro, tali ripetute affermazioni nel senso della non vincolatività del precedente vanno armonizzate con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di cassazione, nonché con l'evoluzione normativa del giudizio di cassazione e con la successiva affermazione delle stesse Sezioni unite secondo la quale "l'interpretazione della legge fornita dalla Corte di cassazione (e massimamente dalle sezioni unite di essa) va tendenzialmente intesa come una sorta di oggettivazione convenzionale di significato" (Cass., Sez. un., ord. n. 23675 del 2014).

L'arresto da ultimo citato è espressione di una linea evolutiva della giurisprudenza di legittimità sempre più teso a preservare "la salvaguardia dell'unità e della stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale (massimamente di quella del giudice di legittimità e, in essa, di quella delle sezioni unite)", valori che vengono assunti come "ormai da considerare - specie dopo l'intervento del d.lgs. n. 40 del 2006 e della l. n. 69 del 2009, in particolare con riguardo alla modifica dell'art. 374 c.p.c. ed all'introduzione dell'art. 360-bis - alla stregua di un criterio legale di interpretazione delle norme giuridiche. Non l'unico certo e neppure quello su ogni altro prevalente, ma di sicuro un criterio di assoluto rilievo" (dalla ordinanza citata).

Il richiamo al valore del precedente di legittimità, peraltro, è stato affermato nella predetta ordinanza non solo con riferimento alla interpretazione giurisprudenziale di norme processuali (sulle quali verteva la fattispecie esaminata), che la ordinanza in discorso ritiene derogabile solo per "ottime ragioni", ma anche in relazione alla interpretazione di norme di altra natura, comunque derogabile in presenza di, almeno, "buone ragioni".

Inoltre, la medesima ordinanza delle Sezioni unite pone in luce la funzionalità della previsione di cui all'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario, sulle attribuzioni della Corte di cassazione, che fornisce "l'unico criterio ... di valutazione della "esattezza" di una interpretazione", in quanto presuppone che "l'interpretazione della legge espressa dall'organo al quale è attribuito il controllo di legittimità sulle sentenze di altri giudici sia da ritenersi convenzionalmente, se non quella "esatta", almeno la più "esatta" (possibile) o, se si vuole, la più "giusta" e/o la più "corretta", e da tale interpretazione non possa perciò prescindersi tutte le volte che venga in discussione il contenuto di una norma nel suo significato "oggettivo".

13.6. Il sistema può essere così ricomposto. La norma giuridica trova propriamente la sua fonte di produzione nella legge (e negli atti equiparati), negli atti, cioè, di competenza esclusiva degli organi del potere legislativo. Nel quadro degli equilibri costituzionali (ispirati al principio della divisione dei poteri) i giudici (estranei al circuito di produzione delle norme giuridiche) sono appunto (per disposto dell'art. 101 Cost., comma 2), "soggetti soltanto alla legge", il che, a sua volta, realizza la garanzia della indipendenza funzionale del giudice, nel senso che, nel momento dell'applicazione, e della previa interpretazione, a lui demandata, della legge, è fatto divieto a qualsiasi altro soggetto od autorità di interferire, in alcun modo, nella decisione del caso concreto.

Questo precetto fondamentale della soggezione impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, la quale ultima, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice.

13.7. È ben vero che, alla luce sia delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, sia dell'affermarsi del valore condiviso della prevedibilità delle decisioni, è cresciuta la considerazione da attribuire al precedente, nel nostro ordinamento come nei principali ordinamenti di civil law, in particolare quando sia un precedente autorevole, ancor più quando esso sia pronunciato a Sezioni unite.

13.8. Ciò ha portato parte della dottrina ad una revisione della tradizionale teoria delle fonti, "per riconoscere realisticamente che la giurisprudenza viene spesso usata come fonte di diritto" o assegnare al precedente il valore di meta-fonte, per cui "l'efficacia normativa del precedente si identifica in quella delle norme interpretate alle quali viene imputato il principio di diritto che costituisce il contenuto del precedente".

I principali orientamenti dottrinari sul problema in esame possono schematizzarsi nella contrapposizione tra chi attribuisce al precedente una autorità semplicemente morale o di fatto, a fronte della quale non sussiste alcuna vincolatività per il giudice e chi assegna, nel tempo, una autorità anche "giuridica" al precedente: entrambi gli orientamenti, peraltro, concordano sull'esigenza dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni.

13.9. Tuttavia, occorre non confondere l'autorevolezza del precedente, che ne segna la persuasività, influendo positivamente sulla prevedibilità delle successive decisioni e sulla riduzione del contenzioso che ne deriva, con la vincolatività del precedente.

13.10. La motivazione di Cass., Sez. un., n. 23675 del 2014 (richiamata al capo 13.5.) contiene un severo richiamo al rispetto dei precedenti, fondato sul convincimento che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali in particolare costituisca imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo. Quel richiamo, dettato allo scopo di circoscrivere le possibilità di continuo ripensamento degli orientamenti giurisprudenziali, specie processuali, tuttavia, non deve essere enfatizzato a livello di portata generale, quale esaltazione della vincolatività del precedente di legittimità, o del precedente di legittimità a Sezioni unite, che esso non ha inteso effettuare.

13.11. Non essendo quello italiano un ordinamento di common law, va ribadito che il discostarsi dal precedente, anche se di legittimità, anche se dotato dell'autorevolezza di una pronuncia a Sezioni unite, non può costituire - di per sé - fonte di responsabilità civile, perché il precedente, pur autorevole, non va ad integrare il precetto normativo e quindi perché il mancato rispetto del precedente non può costituire, di per sé, grave violazione di legge.

13.12. Negare la diretta vincolatività del precedente - al di là dei confini della causa, e dei vincoli per il giudice di rinvio - ne rafforza la forza persuasiva in relazione alla regola giuridica applicata che si fonda sulla autorevolezza del giudice che l'ha pronunciata e sulla solidità della linea argomentativa contenuta nella motivazione. La sua efficacia al di là del caso deciso, quindi, opera sul piano della persuasività della ratio decidendi e si identifica nel principio di diritto cui il giudice si è uniformato per decidere il caso sottoposto al suo esame. Come ha evidenziato la Corte costituzionale, nella ipotesi di "orientamento stabilmente consolidato della giurisprudenza", la norma, come interpretata dalla Corte di legittimità e dai giudici di merito, "vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che difficilmente è ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del legislatore o del giudice delle Leggi" (Corte cost. n. 350 del 1997).

13.13. Naturalmente, la superabilità del precedente non può prescindere dall'obbligo di conoscerne l'esistenza. In un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l'adozione di una soluzione non in linea con i precedenti non può essere di per sé né gratuita, né immotivata, né immeditata: in una parola, deve essere comunque frutto di scelta (interpretativa) consapevole e riconoscibile come tale, e a questo scopo deve essere comprensibile, e tale diviene più facilmente se esplicitata all'esterno a mezzo della motivazione.

13.14. L'ipotesi di lavoro nella quale il discostarsi dalla precedente, consolidata giurisprudenza può essere fonte di responsabilità patrimoniale è quindi molto circoscritta, ed esula dal semplice discostarsi dalli orientamento giurisprudenziale prevalente o consolidato.

Si fa riferimento ai casi in cui il precedente o l'orientamento giurisprudenziale siano talmente consolidati che una determinata disposizione vive, nella sua realtà applicativa, con un significante che comprende, al di là del suo stretto tenore letterale, il contenuto che le è costantemente attribuito nella vita della giurisprudenza, ovvero in cui il precedente giurisprudenziale è entrato a far parte del diritto vivente.

Ma, anche in questo caso, non può trarsi la conseguenza che il formante giurisprudenziale consolidato non possa essere contraddetto, se non andando incontro al rischio di una responsabilità civile. Una tale conseguenza non è ipotizzabile, perché il diritto vivente è esso stesso norma, frutto dell'interpretazione, vive nell'interpretazione e con essa può cambiare, sebbene abbia raggiunto un grado di stabilità che con maggiore difficoltà, e maggiore impegno demolitorio può essere scalfito. La stessa Corte costituzionale, infatti, ha affermato che la "vivenza" di una norma è vicenda per definizione aperta (Corte cost. n. 122 del 2017, punto 3).

14. Il ruolo della motivazione.

14.1. A conclusione delle considerazioni che precedono, occorre puntualizzare quale sia il ruolo della motivazione e la rilevanza della sua qualità in relazione ad una eventuale azione di responsabilità civile, in generale, ed in particolar modo quando venga addebitato al provvedimento fonte di responsabilità di essersi distaccato dalla interpretazione giurisprudenziale consolidata.

Il discostarsi dal precedente, come si è affermato nel paragrafo che precede, non può essere mai di per sé fonte di responsabilità civile.

Tuttavia, proprio perché essa possa aprire costruttivamente la strada ad una svolta interpretativa differente dal passato, la decisione non può limitarsi ad una mera affermazione di dissenso, in quanto per poter essere persuasiva la decisione deve anche essere esplicativa, ovvero deve rendere riconoscibile all'esterno il ragionamento decisorio, da cui discendono conseguenze sul piano dell'applicazione. In tal modo, oltre a rendere più persuasiva la decisione, la motivazione rende anche palese che la decisione è frutto di una scelta (interpretativa) consapevole, e in quanto totale sottratta all'area della responsabilità civile.

Quando poi la diversità di scelta interpretativa è anche diversa rispetto a quanto sostenuto dalle parti, c'è l'obbligo di suscitare il contraddittorio.

L'esistenza di una motivazione non meramente formale o assertiva, in presenza di una soluzione divergente rispetto ai precedenti, è lo strumento attraverso il quale un percorso mai seguito in precedenza, o minoritario, trova la sua logica, esce da quello che la giurisprudenza precedente ha definito l'inesplicabile, e quindi garantisce che la soluzione adottata, in quanto frutto di una consapevole scelta interpretativa, si sottragga alla sindacabilità.

Giova richiamare Cass. n. 8260 del 1999, già citata, ove si è detto che "In tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della funzione giudiziaria, posto che rientra nella fase di delibazione sull'ammissibilità della relativa domanda, ex art. 5 della l. n. 117 del 1988, anche l'indagine sul carattere non interpretativo della lamentata violazione di legge da parte del magistrato del quale si richiede l'affermazione di responsabilità, tale non può considerarsi il dissenso dello stesso dall'indirizzo espresso dalle Sezioni unite della Cassazione, ove motivato in diritto, pur in assenza dell'opportuno richiamo alle pronunzie disattese, in quanto esso è comunque espressione dell'attività di interpretazione delle norme riservata al magistrato. A più forte ragione è da escludere tale responsabilità quando dal predetto indirizzo si siano altresì discostate pronunce di sezioni semplici della stessa Corte".

Si è poi chiarito che "resta nell'area di esenzione da responsabilità la lettura della legge secondo uno dei significati possibili, sia pure il meno probabile e convincente, quando dell'opzione interpretativa seguita si dia conto e ragione nella motivazione (v. in tal senso anche i lavori preparatori)", sicché "può parlarsi di negligenza inescusabile non sulla base della mera non conformità della decisione a diritto, ma in quanto, tenuto conto delle ragioni con le quali il giudice abbia motivato detta decisione, essa non trovi alcun aggancio nell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale né abbia, in mancanza di detti referenti, una qualsiasi plausibile giustificazione sul piano logico" (Cass. n. 11859 del 2001, in motivazione).

14.2. Occorre però puntualizzare che non tutti i casi di mancanza della motivazione nei quali la pronunzia si ponga in contrasto con l'orientamento maggioritario, sono fonte di responsabilità civile dato che la giurisprudenza di legittimità ha in più casi ritenuto sottratta alla responsabilità anche una motivazione meramente assertiva, quando la scelta interpretativa fosse ugualmente riconoscibile, pur mancando il richiamo - preferibile - ai precedenti di riferimento.

14.3. Per contro, la presenza di una motivazione di per sé non è sufficiente ad assicurare né la resistenza della decisione né, nei casi estremi, la sottrazione ad una eventuale azione di responsabilità qualora essa, benché materialmente inserita nel testo ed articolata, si riveli meramente apparente e appaia frutto di una scelta solo apparentemente interpretativa, in realtà aberrante, in quanto va, senza alcuna razionale spiegazione che sottragga la decisione all'area della sindacabilità, oltre e contro il significante delle disposizioni richiamate (v. Cass. n. 6791 del 2016).

Non a caso, parte della dottrina afferma che il tema della motivazione non rileva, ai fini della esclusione della responsabilità civile del giudice.

14.4. Conclusivamente, la presenza di una motivazione non è condizione necessaria e sufficiente ad escludere sempre la ammissibilità di un'azione di responsabilità, ma è di certo un ausilio alla comprensibilità della decisione e quindi di regola è un elemento per escludere, alla luce del testo originario della l. n. 117 del 1988, la stessa sindacabilità della scelta decisionale, in quanto consapevole frutto del processo interpretativo.

15. La fattispecie in esame.

15.1. Fatte queste precisazioni, occorre ora verificare se i rilievi mossi dallo S. avverso il decreto che, in sede di reclamo, ha dichiarato inammissibile la sua azione risarcitoria, siano o meno fondati.

15.2. La prima censura contenuta nel motivo di ricorso è manifestamente infondata.

Essa infatti ascrive alla contestata sentenza di legittimità del 2011 di aver ripreso in considerazione le questioni relative alla debenza e alla decorrenza di rivalutazione ed interessi pur in difetto di alcuna impugnazione, esaminando in tal modo questioni ormai coperte dal giudicato, con l'effetto di modificare tali statuizioni in peius rispetto a quanto in precedenza deciso (contrariamente a quanto fatto dal giudice d'appello, che non era intervenuto sulle statuizioni accessorie dando atto della mancanza di un capo di impugnazione sul punto).

Al riguardo deve rilevarsi che le statuizioni relative ad interessi e rivalutazione monetaria sono statuizioni accessorie, e come tali seguono la sorte del credito cui ineriscono. Avendo nel caso di specie l'appello (come poi anche il ricorso per cassazione) coinvolto il criterio di determinazione della sorte capitale, la statuizione relativa agli accessori non poteva essere passata in cosa giudicata laddove era ancora oggetto di discussione l'ammontare del credito capitale, non costituendo la relativa statuizione capo autonomo della sentenza suscettibile di formare giudicato parziale per intervenuta acquiescenza ex art. 329 cpv. c.p.c.

Infatti, come tale deve intendersi soltanto quella statuizione idonea a conservare la propria efficacia precettiva anche ove vengano meno le altre (cfr., ex aliis, Cass. n. 19312/2016; Cass. n. 10043/2006; Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14634/2001; Cass. n. 6655/2000; Cass. n. 431/1999; Cass. n. 3271/1996; Cass. n. 12062/1992; Cass. n. 2399/1988), mentre è indubbio che la statuizione sugli accessori (interessi e rivalutazione monetaria) non può sopravvivere senza quella avente ad oggetto il credito principale.

Diversamente opinando, si dovrebbe affermare che la riforma o la cassazione del capo di sentenza relativo alla sorte capitale non si estende, malgrado il tenore dell'art. 336 c.p.c., a quello concernente rivalutazione e interessi, che resterebbero dovuti pur non essendo più dovuta la sorte capitale, conclusione - questa - all'evidenza inaccettabile.

Pertanto, l'impugnazione sulla quantificazione del credito principale proposta dallo S. ha impedito il formarsi del giudicato sui relativi accessori.

A questi principi si ispirano le considerazioni contenute nella ordinanza n. 10293 del 2013, dichiarativa della inammissibilità della revocazione: "L'annullamento della sentenza in punto quantum debeatur rimetteva, infatti, in discussione l'intero risarcimento liquidato; incluse le voci accessorie (interessi e rivalutazione monetaria): con l'unico limite del divieto di una reformatio in peius. Trattandosi infatti di pregiudizio economico derivato da ritardo nell'adempimento, esso non sopravviveva alla cassazione, con riforma, della sorte-capitale liquidata, necessitando di una nuova pronunzia ex novo".

15.3. Con le successive censure, il ricorrente deduce che i giudici di merito sarebbero incorsi in violazione di legge laddove non hanno ritenuto che il collegio del 2011 abbia commesso alcune gravi violazioni di legge, determinate da negligenza inescusabile e come tali sottratte all'ambito di operatività della clausola di salvaguardia in quanto non derivanti da una attività interpretativa, ma da inescusabile distrazione nella stesura materiale del provvedimento.

Egli sostiene che integrerebbero ipotesi di colpa grave:

- il non aver riconosciuto la rivalutazione monetaria sull'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, riliquidato nella decisione sul merito adottata dalla Corte di cassazione nel 2011 in base al valore venale accertato dal CTU nel giudizio di primo grado con stima risalente all'anno 1991, venendo in tal modo inescusabilmente, in assenza di qualsiasi giustificazione motivazionale, a trattare il debito di valore come debito di valuta, in violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 2058 c.c.;

- l'aver liquidato il credito accessorio per interessi al tasso legale con decorrenza "a far data dalla domanda", non considerando che in materia di illecito extracontrattuale si applicava la "mora ex re" e che gli interessi da ritardo dovevano applicarsi dalla data dell'illecito, così violando gli artt. 1219, comma 2, n. 1), c.c. e 1223 c.c.;

- l'aver omesso di calcolare gli interessi sulla somma prima devalutata alla data del fatto illecito (risalente al 1986, ovvero al momento della definitiva trasformazione del fondo) e poi via via rivalutata, come statuito dalle sentenze di merito non impugnate sul punto.

15.4. Le violazioni di legge lamentate sono in effetti afferenti alla attività di ricostruzione ed interpretazione giuridica operata dalla Corte, nel determinare l'importo da liquidare complessivamente, per capitale ed accessori, a ristoro del pregiudizio patrimoniale subito dagli S. per l'occupazione illegittima del loro terreno da parte della pubblica amministrazione.

Tali valutazioni si collocano pertanto all'interno della attività interpretativa dei giudici di legittimità e come tali rimangono sottratte all'accertamento della configurabilità o meno di una grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile, nella quantificazione dell'importo spettante, per l'operatività della clausola di salvaguardia.

Le violazioni di legge lamentate, ove eventualmente esistenti, non possono essere ritenute estranee al processo interpretativo perché afferenti alla fase pre-interpretativa, in quanto non possono essere ricondotte né alla categoria dell'errore percettivo di individuazione della disposizione da applicare alla fattispecie, né alla categoria dell'errore sulla individuazione degli effetti necessariamente scaturenti da una determinata disposizione, e neppure a quella dell'errore, sempre pre-interpretativo, consistente nella attribuzione di un significato oltre ogni possibile significante semantico.

15.5. La decisione ha ad oggetto la liquidazione dell'importo complessivamente dovuto per l'occupazione illegittima di un terreno da parte della pubblica amministrazione, completa di accessori e non, puramente e semplicemente, la liquidazione di interessi e rivalutazione per un credito di valore. Essa va quindi contestualizzata nell'ambito della magmaticità della materia della occupazione illegittima proprio degli anni in cui la pronuncia incriminata è stata emessa, ove la disciplina legislativa è stata oggetto sia di numerose pronunce di legittimità costituzionale, sia dell'attenzione continua della Corte Edu che proprio in quegli anni contestava la figura, di creazione giurisprudenziale, della occupazione acquisitiva o accessione invertita (per tutte, Scordino c. Italia, Grande Chambre, 6 marzo 2007), sia della revisione di contrastanti orientamenti interni della stessa Corte di cassazione. Quest'opera di revisione dei propri orientamenti è stata portata a termine solo con la decisione a Sezioni unite n. 735 del 2015, che, ben dopo la pronuncia contestata, avrebbe sancito la fine dell'orientamento giurisprudenziale conservativo della figura della c.d. occupazione espropriativa, o accessione invertita, prendendo atto di quanto più volte affermato dalla Corte Edu, ovvero che la stessa realizzava una forma di espropriazione indiretta, non consentita perché in contrasto con l'art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ed anche con l'istituto della acquisizione sanante, introdotto dall'art. 42-bis del t.u. n. 327 del 2001). Solo in tempi molto recenti, peraltro, e preso atto del superamento della precedente dicotomia tra occupazione acquisitiva e usurpativa operato da Cass., Sez. un., n. 735 del 2015, questa Corte ha affermato e ricostruito compiutamente in maniera paritaria i criteri risarcitori da seguire nelle due ipotesi (Cass. n. 12961 del 2018).

15.6. La decisione impugnata richiama pertinentemente Corte cost. n. 349 del 2007, e l'obbligo da essa affermato di liquidare ogni ipotesi di occupazione illegittima rapportandosi al valore venale del bene, e richiama il corretto parametro normativo, costituito in quel momento dall'art. 55 del d.P.R. n. 327 del 2001, che impone, per l'utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, che il risarcimento del danno sia parametrato al valore venale del bene.

15.7. I rilievi del ricorrente si appuntano, non pretestuosamente, ma non risolutivamente, alla luce dell'applicabilità al caso di specie del vecchio testo dell'art. 2 l. n. 117 del 1988, sull'omesso riconoscimento di una integrale rivalutazione monetaria, e sul mancato riconoscimento degli interessi legali dal dì del fatto, e non dalla domanda, come discenderebbe dall'aver il debito, nella quasi unanime considerazione della giurisprudenza di legittimità dell'epoca, natura di obbligazione di valore e non di valuta.

15.8. Per quanto concerne dunque la fattispecie in esame, alla quale si applica, si ripete, il vecchio testo dell'art. 2 della l. 117, alla stregua delle precedenti osservazioni di carattere generale, la soluzione data dal collegio che ha pronunciato la sentenza n. 21881/2011 appare sottratta alla sfera della assoggettabilità all'azione di responsabilità civile, perché afferente all'esercizio dell'attività interpretativa della Corte, e quindi coperta dalla operatività della clausola di salvaguardia.

In essa infatti la Corte ha compiuto delle scelte decisionali, all'esito del processo interpretativo di individuazione e determinazione del contenuto delle norme e dei suoi stessi precedenti, per individuare a quali criteri ancorare il risarcimento del danno conseguente alla perdita della disponibilità del bene e quindi per determinare l'ammontare del dovuto agli S.

In relazione ad esse non è ravvisabile l'errore che cade nella fase pre-interpretativa della individuazione della disposizione sopra categorizzato, in quanto le disposizioni da applicare al caso di specie sono correttamente individuate, e non si è attribuito ad esse un significato che vada contro ogni possibile significante di esse.

La decisione oggetto di azione risarcitoria nella sua sinteticità non è slegata dai parametri normativi di riferimento (che, al contrario, come si è detto, sono correttamente individuati) né arriva a risultati inidonei a riparare in concreto il pregiudizio subito avendo tenuto in conto l'esigenza di integrale riparazione del pregiudizio subito e avendola rapportata al valore venale del bene. Si aggiunga che la legge non impone criteri legali per la determinazione del quantum, potendo esso liquidarsi anche equitativamente, purché la misura della liquidazione del danno non prescinda dalla adeguatezza della tutela risarcitoria di cui all'indicato parametro di riferimento.

Trattasi nel caso di specie di una valutazione frutto dell'utilizzazione di criteri non accuratamente esplicitati, ma comunque tali da rendere il risultato concreto per il danneggiato ben superiore all'importo liquidato dalla Corte d'appello e rapportabile al parametro legale del valore venale del bene.

Pertanto, la scelta decisionale compiuta in primo luogo è frutto di una scelta interpretativa, e come tale non sindacabile in sede di promovibilità dell'azione di responsabilità, e d'altro canto non è svincolata dal rispetto dei parametri valutativi di legge da divenire inesplicabile né tanto meno può ritenersi una decisione abnorme, che sconfina nel diritto libero.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Trattandosi di questione sottoposta per la prima volta all'attenzione delle Sezioni unite, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.