Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 27 marzo 2019, n. 25103

Presidente: Vessichelli - Estensore: Pistorelli

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna di P. Stefania e V. Morena per il furto aggravato di generi alimentari all'interno di un supermercato.

2. Avverso la sentenza ricorrono entrambe le imputate con unico atto a firma del comune difensore articolando tre motivi. Con il primo, proposto nell'esclusivo interesse della V., si deducono vizi della motivazione in merito all'affermazione del concorso della stessa nella consumazione del reato, che sarebbe fondata su mere congetture del giudicante e sulla base dell'illogica valorizzazione di comportamenti invero neutri, a fronte di un compendio probatorio che inequivocabilmente dimostra come la stessa non sia stata da alcuno vista in possesso della refurtiva e delle dichiarazioni della coimputata che la scagionano pienamente. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano errata applicazione della legge penale in merito alla qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato in ragione del mancato conseguimento del possesso dei beni sottratti. Conseguentemente illegittimo sarebbe il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. in ragione dell'ostatività dei limiti edittali di pena del reato così come erroneamente contestato. Con il terzo motivo vengono infine dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito a tale rigetto, ma sotto il profilo dell'illegittima esclusione della rilevanza, nel calcolo dei suddetti limiti edittali, della diminuente processuale collegata al rito abbreviato scelto dalle imputate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati ed in parte inammissibili e devono pertanto essere rigettati.

2. Il primo motivo è invero infondato. In maniera tutt'altro che illogica, infatti, la Corte territoriale ha desunto dalla testimonianza del dipendente del supermercato che aveva notato il comportamento sospetto tenuto all'interno dell'esercizio commerciale da entrambe le imputate il fatto che le stesse abbiano agito in concorso, anche alla luce del fatto che si sono poi allontanate insieme a bordo della stessa autovettura e del comportamento tenuto in caserma allorquando anche la V. venne informata della contestazione e si appartò con la coimputata per prevenire la perquisizione, favorendo la restituzione della refurtiva. Rimane dunque irrilevante che la stessa non sia stata colta direttamente in possesso della merce sottratta, mentre alla luce del compendio indiziario valutato altrettanto logicamente i giudici del merito hanno ritenuto non attendibili le dichiarazioni della P. tese a scagionare la complice. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. Come correttamente osservato in entrambe le sentenze di merito, il fatto che le imputate si siano allontanate dal supermercato a bordo della propria autovettura dimostra in maniera incontrovertibile la consumazione del furto, giacché le stesse, fino al momento in cui sono state fermate dai Carabinieri (il che peraltro non è avvenuto immediatamente, essendo stato necessario ricercarle in più luoghi, come emerge dalla sentenza rimasta incontestata sul punto), hanno certamente conseguito il possesso autonomo della refurtiva.

4. Infondato è infine il terzo motivo.

4.1. L'art. 131-bis c.p., nel definire il limite di pena considerato ostativo all'operatività della causa di non punibilità dallo stesso contemplata, evoca infatti la pena detentiva "prevista" per il singolo reato. Formula questa che, al pari di altre analoghe, è indicativa nel linguaggio codicistico dell'intenzione del legislatore di riferirsi alla pena edittale stabilita dalle singole norme incriminatrici e non a quella in concreto irrogata (cfr. in senso analogo in tema di amnistia (Sez. 4, n. 6428 del 12 aprile 1994, Ciambitti, Rv. 198046). Infatti laddove l'operatività di un particolare istituto viene invece connessa alla misura di quest'ultima, questa viene solitamente evocata attraverso il riferimento alla "condanna" dell'imputato ad una determinata pena ed in tal senso correttamente si ritiene che ai fini del calcolo della stessa si debba tenere conto anche delle diminuzioni effettuate a seguito della scelta dei riti alternativi (in tal senso ex multis con riguardo, ad esempio, alla revoca dell'indulto Sez. 4, n. 44754 del 3 ottobre 2013, Hoxha, Rv. 257558 ovvero in riferimento alla determinazione della durata dell'interdizione dai pubblici uffici Sez. 1, n. 18149 del 4 aprile 2014, Di Benedetto e altro, Rv. 259749).

4.2. Non di meno va osservato che il comma 4 dell'art. 131-bis c.p., nello stabilire i parametri per la determinazione della pena ostativa, prende in considerazione esclusivamente le circostanze del reato - e tra queste solo quelle ad effetto speciale - tra le quali non sono certamente annoverabili le diminuenti premiali, tanto più che, al contrario delle prime, queste non hanno alcuna attinenza con il fatto la valutazione (normativa ed in astratto o giurisdizionale ed in concreto) della cui particolare tenuità caratterizza l'esimente in questione. Non solo, la disposizione da ultima citata propone una disciplina analoga a quella dettata in tema di prescrizione dal secondo comma dell'art. 157 c.p., nella cui applicazione, per consolidato insegnamento di questa Corte, rimangono estranee le succitate diminuenti (Sez. un., n. 7707 del 21 maggio 1991, Volpe, Rv. 187851). Va dunque escluso che, ai fini del computo del limite ostativo previsto dall'art. 131-bis c.p., debba tenersi conto delle diminuenti processuali a carattere premiale.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Depositata il 5 giugno 2019.

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