Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 1° luglio 2019, n. 1506
Presidente: Giordano - Estensore: Romano
FATTO
1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2015 e depositato il 27 novembre 2015, la società Ul Bar di Oc, in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato, dinanzi questo Tribunale, l'ordinanza n. 10 del 1° agosto 2015 del Comune di Busnago, con la quale è stato ordinato alla ricorrente di osservare le ore 24.00 quale orario di chiusura serale del proprio locale, a decorrere dal 6 agosto 2015.
Il provvedimento motiva la limitazione dell'orario di apertura dell'esercizio commerciale sulla base delle numerose segnalazioni, culminate in un esposto firmato da 16 cittadini, in cui si evidenziano i rumori molesti e gli atti vandalici compiuti dagli avventori del locale, soprattutto nei week end e fino a tarda notte, a partire dal mese di dicembre 2014.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di legittimità:
I. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000; Incompetenza, in quanto ai sensi dell'art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, la competenza a determinare gli orari di chiusura degli esercizio commerciali spetterebbe al Sindaco e non al responsabile del settore commercio del Comune.
II. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 1, 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241; paragrafo 6.1 del disciplinare di gara; Eccesso di potere: contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, perché l'area dalla quale proverrebbero i rumori molesti è assai più vasta di quella di pertinenza del locale, investendo l'intera piazza su cui insiste il locale.
3. La resistente amministrazione non si è costituita in giudizio.
4. All'esito della camera di consiglio del 16 dicembre 2015, con ordinanza n. 1664/2015, è stata respinta la domanda cautelare proposta.
5. Alla pubblica udienza dell'8 maggio 2019 la causa è stata discussa per passare, infine, in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente contesta, sostanzialmente, la competenza del Responsabile del settore commercio nell'emissione dell'impugnata ordinanza.
Il motivo è privo di pregio.
L'art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, nella formulazione vigente al momento dell'emissione del provvedimento, prevede che "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".
La competenza del Sindaco è stata da ultimo oggetto di modifiche legislative, intervenute con d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, che ha inserito una nuova previsione normativa al nuovo art. 50, comma 5, dove si prevede, oggi, un ulteriore potere di intervento del Sindaco, in materia: "con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".
Sia l'art. 50, comma 7, che, oggi, l'art. 50, comma 5, t.u. enti locali, delineano un potere normativo sindacale in materia di orari degli esercizi commerciali di carattere speciale.
Come già osservato in giurisprudenza, il fatto che le richiamate norme del t.u. enti locali contemplino una speciale funzione sindacale in materia di orari di esercizi commerciali e pubblici esercizi, per far fronte a situazioni di emergenza, "ciò non fa venir meno il generale e ordinario potere di determinazione delle prescrizioni relative alle singole autorizzazioni di polizia, ivi compresa la fissazione dell'orario di attività (ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che fa capo ai dirigenti quali titolari dell'ordinaria competenza gestionale ex art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000" (così, T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 26 giugno 2008, n. 326 e 26 marzo 2019, n. 73).
Pertanto, del tutto legittimamente, nel caso di specie, la determinazione della limitazione dell'orario dell'esercizio commerciale odierno ricorrente è stata adottata dal dirigente responsabile del settore del commercio, nell'ambito del suo ordinario potere gestionale delle autorizzazioni al commercio.
2. Con il secondo motivo, la società ricorrente contesta l'erroneità dei presupposti a base del provvedimento, non essendo stata accertata con certezza la provenienza dei rumori e dei comportamenti molesti.
Anche tale censura è destituita di fondamento.
Il provvedimento dà ampiamente conto come a seguito del sopralluogo della Polizia Locale del Comune di Busnago, come da verbale dell'8 maggio 2015, è stato accertato che presso il ricorrente esercizio commerciale si stava svolgendo "un trattenimento tramite consolle e casse acustiche e con la partecipazione degli avventori comunemente denominato "Karaoke" senza il prescritto titolo autorizzativo" e che gli stessi titolari del pubblico esercizio hanno chiesto, nell'audizione tenutasi il 3 giugno 2015, un incontro con i cittadini firmatari dell'esposto per addivenire ad una soluzione bonaria ma, nonostante l'impegno ad assicurare una più penetrante vigilanza da parte dei titolari, l'incontro del 20 giugno 2015 non ha prodotto un esito favorevole, stante la permanenza del grave disturbo per il riposo notturno dei cittadini.
Dunque, la decisione di limitare l'orario di apertura del locale sino alle ore 24, rispetto alle precedenti ore 2, appare a questo collegio preceduta da una corretta attività istruttoria e da una legittima condotta procedimentale della competente autorità amministrativa, anche attraverso l'esperito tentativo di una soluzione bonaria della vicenda, che tuttavia è rimasto infruttuoso stante l'accertata inadeguatezza dell'attività di vigilanza sugli avventori da parte dei medesimi titolari dell'esercizio in questione.
3. Per tutto quanto esposto, in conclus[i]one, il ricorso deve essere respinto.
4. Nessuna statuizione è resa sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio della resiste[nte] amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.