Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 10 luglio 2019

«Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Cancellazione del volo - Assistenza - Diritto al rimborso del biglietto aereo da parte del vettore aereo - Articolo 8, paragrafo 2 - Viaggio "tutto compreso" - Direttiva 90/314/CEE - Fallimento dell'organizzatore di viaggi».

Nella causa C-163/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Noord-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali, Paesi Bassi), con decisione del 21 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 1° marzo 2018, nel procedimento HQ, IP, legalmente rappresentato da HQ, JO contro Aegean Airlines SA.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1), alla luce della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU 1990, L 158, pag. 59).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, HQ, IP, legalmente rappresentato da HQ, e JO (in prosieguo: «HQ e a.») e, dall'altro, la compagnia di trasporto aereo Aegean Airlines SA, in merito al rimborso di biglietti aerei che HQ e a. hanno richiesto a seguito della cancellazione di un volo rientrante in un viaggio «tutto compreso».

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento n. 261/2004

3. I considerando 1, 2 e 16 del regolamento n. 261/2004 così recitano:

«(1) L'intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.

(...)

(16) In caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del volo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi».

4. L'articolo 1 di detto regolamento, rubricato «Oggetto», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:

a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti;

b) cancellazione del volo;

c) ritardo del volo».

5. L'articolo 3 del suddetto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 6, prevede quanto segue:

«Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo».

6. L'articolo 5 dello stesso regolamento, rubricato «Cancellazione del volo», al suo paragrafo 1 così prevede:

«In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;

b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:

i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure

ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto».

7. L'articolo 8 del regolamento n. 261/2004, rubricato «Diritto a rimborso o al riavviamento», ai suoi paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

a) il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:

- un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;

b) il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o

c) il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio "tutto compreso", ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE».

Direttiva 90/314

8. Il considerando 21 della direttiva 90/314 così recita:

«considerando che sarebbe opportuno, sia per il consumatore che per gli operatori di servizi tutto compreso, che l'organizzatore o il venditore siano tenuti a dare prove sufficienti di disporre di garanzie in caso di insolvenza o di fallimento».

9. L'articolo 1 della direttiva in parola stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici "tutto compreso" venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità».

10. L'articolo 4, paragrafo 6, di detta direttiva così prevede:

«Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore, l'organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto:

a) ad usufruire di un altro servizio "tutto compreso" di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il servizio "tutto compreso" è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;

b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell'importo da lui pagato in applicazione del contratto.

(...)».

11. L'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi».

12. L'articolo 7 della direttiva 90/314 così prevede:

«L'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore».

Diritto dei Paesi Bassi

13. Alla data dei fatti di cui al procedimento principale, la direttiva 90/314 era trasposta nel diritto dei Paesi Bassi dal titolo 7A, rubricato «Contratto di viaggio», del libro 7 del Burgerlijk Wetboek (codice civile).

14. L'articolo 7:504, paragrafo 3, del codice civile consente a un passeggero, in caso di risoluzione di un contratto di viaggio da parte dell'organizzatore di viaggi, di chiedergli, in particolare, il rimborso del prezzo dei biglietti aerei.

15. L'articolo 7:512, paragrafo 1, del citato codice prevede l'obbligo per un organizzatore di viaggi di adottare preventivamente le misure necessarie per garantire, ove esso a causa di incapacità economica non possa più adempiere i suoi obblighi nei confronti di un viaggiatore, o che detti obblighi siano assunti da un altro, o che il prezzo del viaggio venga rimborsato.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16. La Aegean Airlines, società con sede in Grecia, ha concluso un contratto di charter con la G.S. Charter Aviation Services Ltd (in prosieguo: la «G.S. Charter»), società con sede a Cipro, ai sensi del quale essa doveva mettere a disposizione di quest'ultima, a fronte del pagamento di un importo, un certo numero di posti. La G.S. Charter ha, in seguito, rivenduto alcuni posti a terzi, tra cui, in particolare, la Hellas Travel BV (in prosieguo: la «Hellas»), agenzia di viaggi con sede nei Paesi Bassi.

17. La G.S. Charter e la Hellas hanno concluso un accordo in base al quale ogni venerdì, dal 1° maggio al 24 settembre 2015, sarebbe stato effettuato un volo di andata e ritorno tra Eelde (Paesi Bassi)e Corfù (Grecia), alla Aegean Airlines sarebbe stata corrisposta una garanzia e ogni lunedì avrebbe avuto luogo un pagamento per il volo andata e ritorno del venerdì successivo.

18. Il 19 marzo 2015 HQ e a. hanno prenotato presso la Hellas un volo da Eelde a Corfù e ritorno. I voli rientravano in un viaggio «tutto compreso», ai sensi della direttiva 90/314, il cui prezzo è stato pagato alla Hellas.

19. HQ e a. hanno ricevuto biglietti elettronici con il logo della Aegean Airlines per tali voli, previsti per il 17 e il 24 luglio 2015, e i documenti nei quali la Hellas è menzionata come noleggiatore.

20. Come risulta dalla decisione di rinvio, qualche giorno prima della data di partenza stabilita, la Hellas ha inviato a HQ e a. una lettera e un messaggio di posta elettronica con i quali li informava che - a causa sia di un ristagno nelle prenotazioni sia di cancellazioni di prenotazioni esistenti, dovuti alla «mancanza di certezze sulla situazione della Grecia» in quel periodo - essa era obbligata a cancellare i voli concordati con la Aegean Airlines, avendo quest'ultima deciso, a causa dell'impossibilità di ottenere il prezzo preventivamente stabilito con la Hellas, di non garantire più voli con destinazione e in provenienza da Corfù a far data dal 17 luglio 2015. In tali circostanze, la Hellas ha annunciato a HQ e a. che il loro viaggio «tutto compreso» era cancellato.

21. Il 3 agosto 2016 la Hellas è stata dichiarata in stato di fallimento. Essa non ha rimborsato a HQ e a. il prezzo dei biglietti aerei.

22. HQ e a. hanno adito il Rechtbank Noord-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) chiedendo che la Aegean Airlines fosse condannata a versare loro una compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo del 17 luglio 2015 e a rimborsare loro i relativi biglietti, rispettivamente in forza, da un lato, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 e, dall'altro, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento.

23. La Aegean Airlines ha contestato, in via principale, l'applicabilità del regolamento n. 261/2004, in particolare tenuto conto dell'articolo 3, paragrafo 6, di quest'ultimo.

24. Tuttavia, con decisione interlocutoria del 14 novembre 2017, il Rechtbank Noord-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) ha respinto tale argomento, per il fatto che l'applicabilità del regolamento n. 261/2004 ai passeggeri con un viaggio «tutto compreso» è esclusa solo se la cancellazione è indipendente dalla volontà del vettore aereo di effettuare o meno i voli che fanno parte del viaggio, mentre tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie. Tale tribunale ha considerato infatti, da un lato, che la decisione di cancellare il volo era stata adottata dalla Aegean Airlines, la quale era evidentemente disposta ad effettuarlo solo se la Hellas le avesse in precedenza corrisposto il prezzo fissato e, dall'altro, che non era stato sostenuto né provato che la Hellas avesse altri motivi per comunicare ai passeggeri che il loro viaggio «tutto compreso» era cancellato se non tale decisione della Aegean Airlines.

25. Pertanto, in forza del regolamento n. 261/2004, HQ e a. hanno ottenuto una compensazione forfettaria da parte della Aegean Airlines a causa della cancellazione del volo in oggetto. Per contro, tale tribunale non si è pronunciato sulla domanda di rimborso dei biglietti aerei.

26. A tale proposito, la Aegean Airlines ha sostenuto, in subordine, che, trattandosi nel caso di specie di un viaggio «tutto compreso», dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 risultava che essa non sarebbe tenuta a rimborsare a HQ e a. l'importo da essi versato alla Hellas per l'acquisto dei loro biglietti aerei.

27. In simili circostanze, il Rechtbank Noord-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un passeggero che, a norma della direttiva 90/[314] sui viaggi "tutto compreso" (come trasposta nel diritto nazionale), abbia il diritto di esigere il rimborso del prezzo del suo biglietto dall'organizzatore del suo viaggio, non può chiedere detto rimborso al vettore aereo.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un passeggero possa comunque chiedere il rimborso del prezzo del suo biglietto al vettore aereo, qualora sia plausibile che l'organizzatore del suo viaggio, nel caso in cui fosse responsabile, non è economicamente in grado di rimborsare effettivamente il biglietto e detto organizzatore non ha adottato alcuna misura per garantire il rimborso».

Sulle questioni pregiudiziali

28. Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314, di rivolgersi al proprio organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, non ha più la possibilità, di conseguenza, di chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo sulla base di detto regolamento, neanche qualora l'organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo.

29. Per quanto riguarda la questione di stabilire se i passeggeri che hanno il diritto di rivolgersi al loro organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso dei loro biglietti abbiano anche la possibilità di chiedere il rimborso dei loro biglietti al vettore aereo, è opportuno anzitutto ricordare, da un lato, che, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, spetta al vettore aereo, in caso di cancellazione di un volo, offrire ai passeggeri coinvolti un'assistenza consistente nel proporre loro, in particolare, un rimborso del loro biglietto (v. sentenza del 12 settembre 2018, Harms, C-601/17, EU:C:2018:702, punto 12).

30. Dall'altro lato, l'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che il diritto al rimborso del biglietto si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del caso in cui un simile diritto sussista a norma della direttiva 90/314.

31. Da tale formulazione chiara del citato articolo 8, paragrafo 2, risulta che la semplice esistenza di un diritto al rimborso, sussistente a norma della direttiva 90/314, è sufficiente per escludere che un passeggero, il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso», possa chiedere il rimborso del suo biglietto aereo, in forza del regolamento n. 261/2004, al vettore aereo operativo.

32. Tale interpretazione è corroborata dai lavori preparatori del regolamento n. 261/2004. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, da tali lavori preparatori risulta che, anche se il legislatore dell'Unione non ha desiderato escludere totalmente i passeggeri il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso» dall'ambito di applicazione di tale regolamento, tuttavia esso ha inteso mantenere nei loro confronti gli effetti del sistema ritenuto sufficientemente protettivo già precedentemente istituito dalla direttiva 90/314.

33. Come risulta, a tale proposito, dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento n. 261/2004, detto regolamento lascia impregiudicati i diritti che i passeggeri che hanno acquistato un viaggio «tutto compreso» traggono da tale direttiva.

34. L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 261/2004 implica dunque che i diritti al rimborso del biglietto, in forza, rispettivamente, di tale regolamento e della direttiva 90/314, non sono cumulabili, posto che un simile cumulo non è peraltro - come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni - tale da comportare una protezione eccessiva e ingiustificata del passeggero coinvolto, a svantaggio del vettore aereo operativo, dal momento che quest'ultimo rischia infatti, in tale caso, di dover assumere in parte la responsabilità che incombe sull'organizzatore di viaggi nei confronti dei suoi clienti in forza del contratto che esso a concluso con questi ultimi.

35. Dalle considerazioni che precedono risulta che i passeggeri che, a titolo della direttiva 90/314, hanno il diritto di rivolgersi al loro organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso dei loro biglietti aerei non hanno la possibilità di chiedere un rimborso al vettore aereo, sulla base del regolamento n. 261/2004.

36. Tale conclusione si impone anche nell'ipotesi in cui l'organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantire tale rimborso.

37. Alla luce della chiara formulazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004, è infatti irrilevante sapere se l'organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto, se esso abbia o meno adottato una misura atta a garantire tale rimborso, o ancora se tali circostanze mettano a rischio l'esecuzione del suo obbligo di rimborsare i passeggeri coinvolti.

38. Una simile interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 non è inficiata dallo scopo primario perseguito da tale regolamento che mira, come risulta dal suo considerando 1, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri.

39. Infatti, come risulta dal punto 32 della presente sentenza, il legislatore dell'Unione ha proprio preso in considerazione il sistema sufficientemente protettivo già precedentemente istituito dalla direttiva 90/314.

40. Più in particolare, l'articolo 7 di tale direttiva, letto alla luce del considerando 21 della medesima, dispone, in particolare, che l'organizzatore di viaggi deve fornire prove sufficienti del fatto di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati.

41. La Corte ha statuito che l'articolo 7 della direttiva 90/314 comporta l'obbligo di risultato di conferire a coloro che partecipano a viaggi «tutto compreso» un diritto alle garanzie di rimborso delle somme versate, in caso di fallimento dell'organizzatore di viaggi, e che tale garanzia è volta per l'appunto a tutelare il consumatore contro le conseguenze del fallimento, indipendentemente dalle cause del medesimo (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 1999, Rechberger e a., C-140/97, EU:C:1999:306, punto 74, nonché ordinanza del 16 gennaio 2014, Baradics e a., C-430/13, EU:C:2014:32, punto 35).

42. La Corte ha, del resto, considerato che una normativa nazionale recepisce correttamente gli obblighi previsti da tale disposizione solo se, indipendentemente dalle sue modalità, ha il risultato di garantire effettivamente al consumatore il rimborso di tutte le somme depositate in caso d'insolvenza dell'organizzatore di viaggi (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 1999 Rechberger e a., C-140/97, EU:C:1999:306, punto 64, nonché ordinanza del 16 gennaio 2014, Baradics e a., C-430/13, EU:C:2014:32, punto 38).

43. In alternativa, come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, il viaggiatore coinvolto dispone, in ogni caso, della facoltà di presentare un'azione di responsabilità contro lo Stato membro interessato per i danni a lui causati da una violazione del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, punti da 45 a 48 e giurisprudenza citata).

44. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314, di rivolgersi al suo organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, non ha più la possibilità, di conseguenza, di chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo sulla base di detto regolamento, neanche qualora l'organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo.

Sulle spese

45. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», di rivolgersi al suo organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, non ha più la possibilità, di conseguenza, di chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo sulla base di detto regolamento, neanche qualora l'organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo.